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C-34/2010

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (altro)

Rubrum

Corte III {T 0/2}

Sentenza del 22 giugno 2010

Composizione

Giudice unico: Francesco Parrino Cancelliere: Dario Croci Torti

Parti

A._______, ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione vecchiaia e superstiti (decisione su opposizione del 13 novembre 2009)

Regesto

Assicurazione vecchiaia e superstiti, decisione de... Assicurazione vecchiaia e superstiti, decisione de...

Fatti

A. A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera nel 1963 e nel 1964 (doc. 26). In data 28 luglio 2009, il nominato ha formulato una domanda volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia (doc. 19, 25).

B. Dopo aver riunito i conti individuali di spettanza del nominato (doc. 26), la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha constatato che egli ha lavorato in Svizzera nel 1963 per un corrispettivo di 3 mesi e nel 1964 per 4 mesi, per un totale di 7 mesi.

Mediante decisione del 16 settembre 2009, la CSC ha pertanto respinto la domanda di rendita di vecchiaia per carenza della condizione di durata minima di contribuzione di un anno (doc. 36).

C. Con scritto del 2 ottobre 2009, A._______ si è opposto alla decisione di cui sopra facendo valere di aver lavorato nel nostro Paese per più di 15 mesi, segnatamente a D.________ ed a B.________ (doc. 39-42). Nulla ha esibito a suffragio delle sue conclusioni.

Mediante decisione su opposizione del 13 novembre 2009, la CSC ha respinto l'istanza dell'opponente ed ha confermato la propria decisione del 16 settembre 2009 (doc. 49-51).

D. Con il ricorso depositato il 18 dicembre 2009, A._______ chiede, sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto ad una rendita di vecchiaia. Ribadisce, implicitamente, di aver lavorato nel nostro Paese per più di un anno.

Nelle sue osservazioni ricorsuali del 9 marzo 2010, la CSC propone la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra, si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.

Con ordinanza del 12 marzo 2010, notificata all'insorgente il 22 marzo successivo, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha invitato la parte ricorrente a volersi pronunciare in merito alla risposta dell'amministrazione, entro 30 giorni dalla ricezione dell'ordinanza stessa. L'interpellato non ha esercitato il suo diritto di replica.

E. Con lettera del 27 maggio 2010, il TAF ha invitato gli Uffici controllo abitanti dei Comuni di B._______ e D.________, ove l'interessato nei suoi scritti indica di aver abitato o lavorato, a fornire precisazioni circa la durata di permanenza ed il tipo di residenza. Nella rispettive risposte l'Ufficio di D._________ ha indicato che il nominato vi ha risieduto dal 14 settembre 1963 al 17 aprile 1964 proveniente dall'Italia e partito per l'Italia mentre l'Ufficio di B.________ ha attestato che il nominato non figura nei suoi registri.

Considerandi

1. In virtù dell'art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 85 bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10).

2.

2.1 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.

2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie.

2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.

3.

3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71).

3.2 Giusta l'art. 20 ALCP, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia o superstiti svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).

3.3 L'art. 153a LAVS sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALCP e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.

4. L'oggetto dell'impugnativa concerne la durata contributiva minima. L'interessato fa valere di avere versato contributi per un periodo superiore a quello ritenuto dall'amministrazione, mentre la stessa ribadisce un totale contributivo (1963/1964) di 7 mesi.

5.

5.1 Possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito o di accredito per compiti educativi (art. 29 cpv. 1 LAVS). In base all'art. 1a LAVS, sono assicurati ai sensi della legge le persone fisiche domiciliate in Svizzera e le persone fisiche che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera.

5.2 Va rilevato che per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi è tenuto un conto individuale sul quale sono annotate le indicazioni necessarie per il calcolo delle rendite ordinarie (art. 30 ter LAVS). La registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende, fra l'altro, il reddito annuo in franchi, l'anno di contribuzione e la durata contributiva espressa in mesi (art. 140 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947 [OAVS, RS 831.101]).

5.3 Per determinare il periodo di contribuzione relativo agli anni compresi tra il 1948 ed il 1968, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; ora Tribunale federale, TF) ha stabilito che, in assenza di certificati di lavoro attestanti la durata esatta dell'attività, occorre servirsi esclusivamente delle tavole pubblicate a tal fine (DTF 107 V 7). In effetti, i conti individuali che si riferiscono al periodo anteriore al 1969 non contengono la registrazione della durata contributiva in mesi.

5.4 Per l'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti o debitamente provati. Secondo la giurisprudenza, si può operare una rettifica qualora sia rapportata la prova assoluta che un datore di lavoro ha effettivamente trattenuto i contributi AVS sui redditi versati o che una convenzione di salario netto - mediante la quale le parti hanno convenuto che i contributi alle assicurazioni sociali sono a carico esclusivamente del datore di lavoro - è stata conclusa (DTF 130 V 335 consid. 4.1). La rettifica del conto individuale comprende tutta la durata di contribuzione dell'assicurato, ivi compresi gli anni caduti in prescrizione giusta l'art. 16 cpv. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 e 459).

La regola in tema di prova indicata dall'art. 141 cpv. 3 OAVS, secondo cui la rettifica delle iscrizioni nel momento in cui si verifica l'evento assicurato pretende la prova piena, non esclude in ogni modo l'applicazione del principio inquisitorio, di modo che questa deve essere fornita secondo le regole usuali sull'assunzione e l'onere della prova prevalenti nell'ambito delle assicurazioni sociali, l'obbligo di collaborare della parte essendo in questo caso accresciuto (DTF 117 V 265 consid. 3d).

5.5 In materia di prova della durata contributiva, il TFA ha precisato che nel caso in cui venga documentato che lo straniero era al beneficio di un permesso C, oppure un permesso di tipo B (annuale), occorre ritenere una durata contributiva completa (sentenza del TFA H 94/84 del 24 luglio 1985). In altre parole, il permesso di tipo B è assimilato a domicilio in Svizzera ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 del Codice civile: di conseguenza, giusta l'art. 1a lett. a LAVS, l'interessato è da ritenersi persona assicurata per tutta la durata di validità del permesso, sempre che abbia versato il contributo minimo annuale di cui agli articoli 28 e 50 OAVS. In caso di permesso stagionale (A) solo le tavole surriferite sono applicabili, in assenza di certificati di lavoro (cfr. sentenza del TFA H 90/97 del 22 aprile 1998).

5.6 Nella sentenza H 195/01 del 17 luglio 2002, la massima autorità giudiziaria ha rinviato gli atti all'amministrazione affinché completasse in modo preciso l'istruttoria. Il TFA ha in sostanza ritenuto come sia necessario indagare su ogni elemento atto a determinare la durata di contribuzione e la contribuzione stessa, se necessario, presso l'autorità cantonale (p. es. l'Ufficio cantonale degli stranieri) e, se ancora esistenti, presso gli ex datori di lavoro. A questo proposito il TFA si è espresso nelle sentenze H 161/01 del 21 agosto 2001, H 163/01 del 25 settembre 2001 e H 336/01 del 26 aprile 2002.

6. Il ricorrente non ha prodotto documenti che dimostrino un'attività lucrativa nel nostro Paese per almeno un anno (fogli paga indicanti una deduzione dei contributi AVS/AI o certificati di lavoro).

L'insorgente non ha dunque fornito la prova attestante un periodo contributivo superiore a quello determinato dalla Cassa. Le ricerche promosse da questo Tribunale volte a verificare il periodo di permanenza del nominato e con quale tipo di permesso risiedesse non hanno avuto esito positivo. Noto è solamente che egli è arrivato a D._______ il 14 settembre del 1963 proveniente dall'Italia ed è rientrato nel suo Paese il 17 aprile 1964. Dal canto suo, l'Ufficio controllo abitanti di B.________ ha confermato l'inesistenza del nominato nei suoi registri.

Visto quanto precede, non si giustificano ulteriori approfondimenti probatori.

7. La durata d'assicurazione, controllata anche in questa sede, risulta esatta. Per gli anni 1963/64 è stata applicata la tabella 32 (settore metalcostruzione, uomini). Pertanto, viene confermata una durata contributiva di 3 mesi nel 1963 e di 4 mesi nel 1964 (totale 7 mesi), insufficiente per aver diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia.

In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e l'impugnata decisione confermata.

8.

8.1 Il ricorso, manifestamente infondato, può essere risolto da un giudice unico in applicazione dell'art. 85 bis cpv. 3 LAVS.

8.2 Non sono prelevate spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Comunicazione a:

  • ricorrente (raccomandata A/R)

  • autorità inferiore (n. di rif. )

  • Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna

Il giudice unico: Il cancelliere:

Francesco Parrino Dario Croci Torti

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, Art. 141 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 1 gennaio 2012, 30 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2015, 1 giugno 2016, 1 settembre 2016, 1 gennaio 2017, 5 settembre 2017, 1 giugno 2018, 1 gennaio 2019, 1 maggio 2019, 1 gennaio 2020, 21 marzo 2020, 16 giugno 2020, 21 settembre 2020, 1 gennaio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge sul Tribunale amministrativo federale, Art. 33 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 16 luglio 2012, 1 dicembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2015, 1 novembre 2015, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 marzo 2021, 1 settembre 2023, 15 maggio 2025, 15 giugno 2025 e 12 giugno 2026.
  • Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, Art. 1, Art. 1a, Art. 16, Art. 29 e Art. 153a — letto nella versione del 1 giugno 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 16 luglio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2015, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 giugno 2019, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, Art. 8 e Art. 20 — letto nella versione del 1 giugno 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 giugno 2011, 1 novembre 2011, 1 aprile 2012, 21 agosto 2012, 1 settembre 2013, 1 giugno 2014, 1 gennaio 2015, 8 giugno 2015, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2019 e 15 dicembre 2020.
  • Legge federale sulla procedura amministrativa, Art. 52 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 maggio 2013, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 aprile 2019, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021 e 1 luglio 2022.
  • Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, Art. 59 e Art. 60 — letto nella versione del 1 agosto 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 ottobre 2019, 1 gennaio 2021, 18 giugno 2021, 10 novembre 2021, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2024.