Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

C-3988/2009

Assicurazione per l'invalidità (AI)

Rubrum

Corte III {T 0/2}

Sentenza del 18 agosto 2009

Composizione

Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio); Michael Peterli, Stefan Mesmer; Cancelliere: Dario Croci Torti.

Parti

A._______, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione invalidità (decisione del 14 maggio 2009)

Ritenuto in fatto e considerato in diritto che:

mediante decisione del 14 maggio 2009, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha comunicato a A._______, cittadina italiana, nata , che la sua domanda del 5 settembre 2008 volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità non sarebbe stata esaminata in quanto, nonostante un richiamo ed un'intimazione del 10 dicembre 2008, la stessa non aveva collaborato in maniera adeguata all'istruzione della pratica in oggetto;

in data 16/19 giugno 2009, la nominata è insorta contro il menzionato provvedimento amministrativo chiedendo il riconoscimento del suo diritto ad una prestazione AI e producendo, a suffragio delle sue conclusioni, nuova documentazione sanitaria di recente esecuzione; la stessa chiede di soprassedere alla sua mancata collaborazione con l'autorità amministrativa;

lo scrivente Tribunale amministrativo federale (TAF), con ordinanza del 23 giugno 2009, ha invitato l'autorità inferiore a volersi esprimere in merito al ricorso ed alla documentazione esibita;

l'Ufficio AI del Cantone Ticino, competente in merito all'esame materiale della domanda di rendita, nella sua risposta di causa del 24 luglio 2009, ha chiesto di accogliere parzialmente il ricorso e di rinviargli gli atti in quanto, per errore, è stato omesso di notificare all'assicurata, prima della decisione formale impugnata, un progetto di decisione;

l'UAIE, nella sua presa di posizione del 30 luglio 2009, rinuncia a pronunciarsi in merito al gravame;

in virtù dell'art. 31 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF;

in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20);

secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie;

il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA);

il gravame è dunque ricevibile ed è pertanto necessario entrare nel merito;

ora, al modo di procedere proposto dall'amministrazione AI cantonale è opportuno prestare adesione visto che, giusta l'art. 57a cpv. 1 LAI l'Ufficio AI è tenuto a comunicare all'assicurato, per mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione e l'assicurato ha diritto di essere sentito conformemente all'art. 42 LPGA;

tale procedura non è stata seguita nella specie;

è quindi indispensabile eseguire quanto richiesto dall'Ufficio AI cantonale, il quale procederà all'istruttoria della domanda di rendita tenendo anche conto dei documenti trasmessi con il gravame;

in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'ufficio AI intimato in virtù dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria ed emani una nuova decisione impugnabile;

non vengono prelevate spese né si assegnano indennità per le spese ripetibili.

Regesto

Assicurazione invalidità, decisione del 14 maggio ... Assicurazione invalidità, decisione del 14 maggio ...

Dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione del 14 maggio 2009 è annullata e la causa rinviata all'autorità inferiore per nuova decisione ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano spese processuali né si assegnano indennità per le spese ripetibili.

3. Comunicazione a:

  • ricorrente (raccomandata A/R con copia della risposta dell'UAI Ticino del 24 luglio 2009 e della risposta dell'UAIE del 30 luglio 2009)

  • autorità inferiore (n. di rif. )

  • Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Francesco Parrino Dario Croci Torti

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge sul Tribunale amministrativo federale, Art. 32 e Art. 33 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 16 luglio 2012, 1 dicembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2015, 1 novembre 2015, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 marzo 2021, 1 settembre 2023, 15 maggio 2025, 15 giugno 2025 e 12 giugno 2026.
  • Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità, Art. 57a — letto nella versione del 1 giugno 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 16 luglio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge federale sulla procedura amministrativa, Art. 52 e Art. 61 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 maggio 2013, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 aprile 2019, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021 e 1 luglio 2022.
  • Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, Art. 42 e Art. 60 — letto nella versione del 1 agosto 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 ottobre 2019, 1 gennaio 2021, 18 giugno 2021, 10 novembre 2021, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2024.