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C-489/2008

Assicurazione per l'invalidità (AI)

Rubrum

Corte III {T 0/2}

Sentenza del 10 giugno 2008

Composizione

Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Stefan Mesmer, Michael Peterli, cancelliera Paola Carcano.

Parti

F._______, patrocinato dal Patronato INAS, _______, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

assicurazione invalidità, decisione dell'11 dicembre 2007.

Regesto

assicurazione invalidità, decisione dell'11 dicemb... assicurazione invalidità, decisione dell'11 dicemb...

Considerandi

che, mediante decisione dell'11 dicembre 2007, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha comunicato a F._______, cittadino italiano, nato il 13 novembre 1947, che la sua domanda presentata il 13 giugno 2006, volta ad ottenere una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, era stata respinta per carenza d'invalidità di grado pensionabile,

che, con gravame del 21 gennaio 2008 consegnato alla posta il 24 gennaio successivo, F._______, regolarmente rappresentato dal Patronato INAS, chiede, in sostanza, l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità; a suffragio delle sue conclusioni produce in copia un certificato medico del 15 gennaio 2008 ed una relazione medica del 16 gennaio 2008 del Dott. L._______,

che, chiamato a pronunciarsi sul merito, l'UAIE ha sottoposto l'incarto alla Dott.ssa S._______ del proprio servizio medico, la quale, nella sua relazione medica del 15 aprile 2008, ha posto in evidenza la necessità di completare l'istruttoria, in particolare assumendo agli atti nuovi esami ortopedici, pneumologici ed in medicina interna (epatologia),

che l'amministrazione, nelle sue osservazioni responsive del 22 maggio 2008, propone, pertanto, di rinviare la causa al fine di completare l'istruttoria ed emanare una nuova decisione impugnabile,

che, in data 3 giugno 2008, il Tribunale amministrativo federale ha trasmesso al ricorrente per conoscenza le osservazioni dell'amministrazione ed il rapporto medico della Dott.ssa S._______ del 15 aprile 2008,

che, in virtù dell'art. 31 della Legge federale sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF, che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20),

che, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di principio, dalla legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1); secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie,

che il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA),

che il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso,

che, nel caso in esame, l'istruttoria è, come peraltro correttamente rilevato dall'UAIE, incompleta ed il collegio giudicante non può quindi trarne conclusioni precise e decisive (art. 49 PA),

che, stante quanto precede, il collegio giudicante non intravvede motivi per non aderire alla proposta dell'UAIE al fine di procedere all'assunzione dei complementi istruttori richiesti dalla Dott.ssa S._______ nel suo rapporto del 15 aprile 2008 tramite l'acquisizione agli atti di nuovi esami ortopedici, pneumologici ed in medicina interna (epatologia),

che, pertanto, il ricorso deve essere parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata, la causa è rinviata all'UAIE in virtù dell'art. 61 cpv. 1 PA,

che, non vengono prelevate spese,

che, in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato, che, visto il tenore dell'art. 64 PA, la parte ricorrente ha diritto ad un'indennità, che è dovuta anche in caso di accoglimento parziale del ricorso e di rinvio degli atti all'autorità inferiore perché proceda ad un complemento d'istruttoria (DTF 110 V 54 consid. 3a),

che, nel caso in esame, vista la memoria di ricorso, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di 600.-- franchi a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (art. 1-3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RU 2008 2209]).

Dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata dell'11 dicembre 2007, l'incarto è rinviato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, Ginevra, affinché completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di 600.-- franchi, la quale viene posta a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero.

4. Comunicazione a:

  • rappresentante del ricorrente (atto giudiziario),

  • autorità inferiore (n. di rif. _______),

  • Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

La presidente del collegio: La cancelliera:

Elena Avenati-Carpani Paola Carcano

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e, se in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42 — letto nella versione del 1 aprile 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge sul Tribunale amministrativo federale, Art. 32, Art. 33 e Art. 34 — letto nella versione del 1 febbraio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 16 luglio 2012, 1 dicembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2015, 1 novembre 2015, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 marzo 2021, 1 settembre 2023, 15 maggio 2025, 15 giugno 2025 e 12 giugno 2026.
  • Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità, Art. 1 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 giugno 2009, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 16 luglio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge federale sulla procedura amministrativa, Art. 3, Art. 49, Art. 52, Art. 61 e Art. 64 — letto nella versione del 1 maggio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 maggio 2013, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 aprile 2019, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021 e 1 luglio 2022.
  • Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, Art. 59 e Art. 60 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2008, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 ottobre 2019, 1 gennaio 2021, 18 giugno 2021, 10 novembre 2021, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2024.