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C-5778/2010

Diritto alla rendita

Rubrum

Corte III

Sentenza del 12 luglio 2011

Composizione

Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà.

Parti

A._______, rappresentato dal Patronato INCA-CGIL, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità (decisione del 6 luglio 2010).

Regesto

Assicurazione per l'invalidità (decisione del 6 lu... Assicurazione per l'invalidità (decisione del 6 luglio 2010)

Considerandi

1. Il 6 luglio 2010, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso che, conformemente agli art. 28 cpv. 2 e 43 cpv. 3 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1), non erano date le condizioni per un esame di merito della domanda di rendita AI del 29 gennaio 2010, non avendo l'interessato prodotto la documentazione richiesta.

2. Il 5 agosto 2010, l'interessato ha interposto ricorso contro la menzionata decisione dell'UAIE dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) mediante il quale ha chiesto, in virtù della documentazione allegata in copia al gravame, il riesame "della pratica" (doc. TAF 1).

3. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.

4. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.

5. Nella risposta al ricorso del 26 gennaio 2011 (e trasmessa da questo Tribunale al rappresentante del ricorrente il 3 febbraio 2011 [doc. TAF 9], senza che la parte abbia poi fatto uso della facoltà d'introdurre una replica nel termine accordato), l'UAIE ha proposto la reiezione del ricorso (doc. TAF 8).

6.

6.1. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 2 maggio 2011 (notificata il 9 maggio 2011; cfr. risultanze processuali e in particolare l'avviso di ricevimento postale [doc. TAF 12]), ha invitato il ricorrente a versare, entro il termine di 30 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, un anticipo di fr. 400.-- (al netto di eventuali spese postali o bancarie a carico del ricorrente) a copertura delle presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine.

6.2. Il 24 maggio 2011, l'insorgente ha versato l'importo di fr. 388.-- (cfr. doc. TAF 14).

7. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 17 giugno 2011 (notificata il 24 giugno 2011; cfr. risultanze processuali e in particolare l'avviso di ricevimento postale [doc. TAF 16]), ha invitato il ricorrente a versare, entro il termine di 7 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, il saldo (integrale) dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 12.--, al netto di eventuali spese postali o bancarie a carico del ricorrente, con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di mancato versamento o di versamento solo parziale del richiesto saldo dell'anticipo spese. Questo Tribunale ha altresì precisato all'insorgente che gli incombeva d'indicare all'operatore scelto i pertinenti dati del destinatario della richiesta di trasferimento di fondi di denaro, di verificare la corretta e tempestiva esecuzione dell'ordine da parte dell'operatore stesso nonché di assicurarsi che quest'ultimo segnali se del caso alla banca corrispondente estera che le spese e le commissioni sono a carico dell'ordinante, fermo restando che era tenuto a pagare l'importo integrale di fr. 400.-- e ad assicurarsi che ciò avvenisse tenuto conto anche di eventuali problemi connessi con il tasso di cambio.

8. Il termine assegnato al ricorrente per versare il saldo dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 12.-- è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. Per conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 23 PA). Giova tutt'al più ancora rilevare che il Tribunale federale ha considerato siccome non criticabile in siffatte circostanze la pronuncia di una sentenza d'inammissibilità (v. sentenza del Tribunale federale 9C_581/2008 del 28 gennaio 2009).

9. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).

10. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2). È pertanto restituito al ricorrente l'importo di fr. 388.--.

(dispositivo alla pagina seguente)

Dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile

2. Non si prelevano spese processuali. L'importo di fr. 388.-- è restituito al ricorrente.

3. Comunicazione a:

– rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif.) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Il giudice unico: La cancelliera:

Vito Valenti Marcella Lurà

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42 e Art. 100 — letto nella versione del 1 aprile 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge sul Tribunale amministrativo federale, Art. 23, Art. 31 e Art. 33 — letto nella versione del 1 febbraio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 16 luglio 2012, 1 dicembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2015, 1 novembre 2015, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 marzo 2021, 1 settembre 2023, 15 maggio 2025, 15 giugno 2025 e 12 giugno 2026.
  • Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità, Art. 1 e Art. 69 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2012, 16 luglio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge federale sulla procedura amministrativa, Art. 3, Art. 23 e Art. 63 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 maggio 2013, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 aprile 2019, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021 e 1 luglio 2022.