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C-5998/2013

Revisione della rendita

Rubrum

Corte III

Sentenza del 22 maggio 2014

Composizione

Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà.

Parti

A._______, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità (decisione dell'11 settembre 2013).

Regesto

Assicurazione per l'invalidità (decisione dell'11 ... Assicurazione per l'invalidità (decisione dell'11 settembre 2013)

Considerandi

1. Con decisione dell'11 settembre 2013, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso, da un lato, di erogare in favore dell'interessato una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° gennaio 2013, unitamente alla rendita completiva in favore del figlio dal 1° gennaio al 30 giugno 2013, e, dall'altro lato, di sostituire la citata rendita intera, e ciò a decorrere dal 1° novembre 2013, con un quarto di rendita.

2. Il 18 ottobre 2013, l'interessato ha interposto ricorso contro la menzionata decisione dell'UAIE dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità anche successivamente al 30 ottobre 2013 dal momento che, secondo i documenti medici agli atti, non vi è stato alcun miglioramento delle sue condizioni di salute (doc. TAF 1).

3. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.

4.

4.1. Nella risposta al ricorso del 7 gennaio 2013 (recte 2014), l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata. Secondo l'UAIE, in virtù dei rapporti del 21 maggio, 12 agosto e 23 dicembre 2013 del proprio servizio medico, lo stato di salute del ricorrente è migliorato. Il medesimo presenta una totale incapacità lavorativa nella precedente attività di carpentiere. Tuttavia, dal 3 aprile 2013, lo stesso è abile nella misura del 100% in un'attività confacente allo stato di salute, ciò che conduce ad un grado d'invalidità del 44%, che determina il diritto ad un quarto di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. TAF 3).

4.2. Con provvedimento del 15 gennaio 2014 (notificato il 21 gennaio 2014; cfr. risultanze processuali e in particolare l'avviso di ricevimento postale [doc. TAF 5]), questo Tribunale ha trasmesso al ricorrente la risposta al ricorso dell'autorità inferiore del 7 gennaio 2013 (recte 2014), unitamente a copia dei documenti dell'incarto dell'UAIE menzionati nella presa di posizione dell'autorità inferiore, e gli ha concesso la facoltà di pronunciarsi in merito alle osservazioni dell'autorità inferiore (doc. TAF 4), facoltà di cui l'insorgente non ha fatto uso.

5. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 25 marzo 2014 (notificata il 7 aprile 2014; cfr. risultanze processuali e in particolare l'avviso di ricevimento postale [doc. TAF 7]), ha invitato il ricorrente a versare, entro il 2 maggio 2014, un anticipo di fr. 400.-- (al netto di eventuali spese postali o bancarie a carico del ricorrente) a copertura delle presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine (doc. TAF 6).

6. Il termine assegnato al ricorrente per versare l'anticipo sulle presumibili spese processuali è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. Per conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 23 PA).

7. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).

8. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

Dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Comunicazione a:

– ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

Il giudice unico: La cancelliera:

Vito Valenti Marcella Lurà

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42 e Art. 100 — letto nella versione del 1 gennaio 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge sul Tribunale amministrativo federale, Art. 23, Art. 31, Art. 32 e Art. 33 — letto nella versione del 1 luglio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2015, 1 novembre 2015, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 marzo 2021, 1 settembre 2023, 15 maggio 2025, 15 giugno 2025 e 12 giugno 2026.
  • Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità, Art. 69 — letto nella versione del 1 gennaio 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge federale sulla procedura amministrativa, Art. 5, Art. 23 e Art. 63 — letto nella versione del 1 maggio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 aprile 2019, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021 e 1 luglio 2022.