Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

C-6131/2008

Restituzione di prestazioni assicurative e condono

Rubrum

Corte III {T 0/2}

Decisione del 2 aprile 2009

Composizione

Giudice: Francesco Parrino, giudice unico, Cancelliere: Dario Croci Torti.

Parti

A._______, ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione vecchiaia e superstiti, decisione del 21 agosto 2008.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto che:

con decisione del 21 maggio 2008, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha erogato in favore di A._______, cittadino italiano, nato il , una rendita ordinaria dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, a decorrere dal 1° maggio 2008, fondata su 21 anni e 5 mesi di periodo contributivo, una scala rendite 21 ed un reddito annuo determinante di Fr. 10'608.-;

in data 26 giugno 2008, il nominato ha formulato opposizione contro il suddetto provvedimento amministrativo contestando il conteggio dei redditi, ma nulla producendo a suffragio di quanto affermato;

mediante decisione su opposizione del 21 agosto 2008, la CSC ha respinto l'istanza dell'opponente confermando la decisione del 21 maggio precedente;

in data 19 settembre 2008, A._______ ha interposto ricorso contro detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF);

a suffragio di quanto chiesto, contestando il conteggio dei redditi, ha prodotto, oltre a documentazione già ad atti, diversi fogli paga;

il 4/8 dicembre 2008, la Cassa svizzera di compensazione ha annullato la propria decisione del 21 agosto 2008, sostituendola con una nuova;

nella sua presa di posizione dell'8 dicembre 2008, la CSC ha comunicato allo scrivente Tribunale di aver emanato una nuova decisione giusta l'art. 53 cpv. 3 LPGA;

con ordinanza del TAF del 12 dicembre 2008, A._______ è stato invitato ad esprimersi, entro un termine di 30 giorni, in merito al seguito che intendeva dare al ricorso inoltrato il 19 settembre 2008, contro la decisione su opposizione del 21 agosto precedente;

l'interpellato non ha risposto;

giusta l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), riservate le eccezioni previste all’art. 32 della LTAF;

sono considerate autorità inferiori quelle di cui all'art. 33 LTAF;

in particolare, le decisioni rese dalla CSC in materia d'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10);

giusta l'art. 53 cpv. 3 della Legge federale sulla parte generale del diritto della assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1), l'autorità inferiore può, fino all'invio della risposta, riesaminare la decisione impugnata;

quest'ultima continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione (art. 58 cpv. 3 PA),

la nuova decisione del 4/8 dicembre 2008 tiene conto delle osservazioni e delle richieste ricorsuali; l'amministrazione ha potuto in effetti ritrovare i contributi che non erano stati presi in considerazione nel precedente calcolo della rendita di vecchiaia;

il nuovo reddito annuo medio determinante si situa dunque a Fr. 39'672.-, anziché Fr. 10'608.-;

il ricorso è divenuto privo d'oggetto per effetto della nuova decisione e la causa può essere stralciata dai ruoli dal giudice unico giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF;

non vengono prelevate spese processuali;

Regesto

Assicurazione vecchiaia e superstiti, decisione de... Assicurazione vecchiaia e superstiti, decisione de...

Dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. La causa è stralciata dai ruoli.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Comunicazione a:

  • ricorrente (raccomandata A/R)

  • autorità inferiore (n. di rif. )

  • Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna

Il giudice unico: Il cancelliere:

Francesco Parrino Dario Croci Torti

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge sul Tribunale amministrativo federale, Art. 23 e Art. 33 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 16 luglio 2012, 1 dicembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2015, 1 novembre 2015, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 marzo 2021, 1 settembre 2023, 15 maggio 2025, 15 giugno 2025 e 12 giugno 2026.
  • Legge federale sulla procedura amministrativa, Art. 58 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 maggio 2013, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 aprile 2019, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021 e 1 luglio 2022.
  • Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, Art. 53 — letto nella versione del 1 agosto 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 ottobre 2019, 1 gennaio 2021, 18 giugno 2021, 10 novembre 2021, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2024.