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C-6226/2007

Assicurazione per l'invalidità (AI)

Rubrum

Corte III {T 0/2}

Sentenza del 1° febbraio 2008

Composizione

Giudici Francesco Parrino (presidente del collegio), Franziska Schneider, Elena Avenati-Carpani, cancelliera Emilia Antonioni.

Parti

A._______, IT-22018 Porlezza, rapprensentata da Patronato INAS/CISL, V.G. Lanz 25, 6850 Mendrisio, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond- Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione invalidità (decisione del 28 agosto 2007)

Regesto

Assicurazione invalidità (decisione del 28 agosto ... Assicurazione invalidità (decisione del 28 agosto ...

Considerandi

che, mediante decisione del 20 agosto 2007 l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha soppresso a partire dal 1° ottobre 2005 la rendita d'invalidità versata a A._______, cittadina italiana, nata l'11 maggio 1970,

che, con ricorso del 17 settembre 2007 A._______ chiede, in sostanza, l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo, e di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità; a suffragio delle sue conclusioni produce i documenti seguenti : l'attestazione medica del 5 ottobre 2007 del Dr Gregoratti che, in seguito ad un'ecografia, diagnostica una patologia epatica necessitante un'intervento di colecistectomia; la relazione medica del 6 ottobre 2007 della Dressa Elena Flaminia Passini che constata che l'assicurata è affetta da carcinoma papillifero della tiroide, da un diabete tipo 2 in obesa di II come anche da ipertensione arteriosa e dislipidemia; la relazione medica del Dott. Luca Heitmann del 7 novembre 2007 che conferma la nota diagnosi ritenendo la paziente incapace di svolgere qualunque attività lavorativa con prognosi non determinabile,

che, chiamato a pronunciarsi sul merito, l'UAIE ha sottoposto l'incarto al Dott. Danilo Erba il quale, nella sua relazione medica del 17 dicembre 2007, ha rilevato la presenza di una polipatologia che necessita ulteriori accertamenti medici che chiariscano l'evoluzione dello stato di salute dell'assicurata rispetto alle perizie del Servizio di accertamento di medico dell'assicurazione invalidità (SAM) effettuate fino all'ora,

che l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (UAI) nel suo preavviso del 4 gennaio 2008 chiede la retrocessione degli atti al fine di completare gli accertamenti presso il SAM,

che nelle sue osservazioni ricorsuali del 9 gennaio 2008, l'UAIE propone pertanto di ammettere parzialmente il ricorso e di rinviare la causa al fine di completare l'istruttoria ed emanare una nuova decisione impugnabile,

che, in data del 16 gennaio 2008, lo scrivente Tribunale amministrativo federale ha trasmesso alla ricorrente per conoscenza le osservazioni dell'amministrazione, comunicando nel contempo alle parti la composizione del collegio giudicante; entro il temine impartito non sono state presentate istanze di ricusa,

che, in virtù dell'art. 31 della Legge federale sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF,

che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20),

che, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di principio, dalla LPGA; secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie,

che il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA),

che il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso,

che, nel caso in esame, l'istruttoria è, come peraltro correttamente rilevato dall'UAIE, incompleta ed il collegio giudicante non può quindi trarne conclusioni precise e decisive (art. 49 PA),

che, stante quanto precede, il collegio giudicante non intravvede motivi per non aderire alla proposta dell'UAIE al fine di procedere all'assunzione dei complementi istruttori richiesti dal Dott. Danilo Erba nel suo rapporto del 17 dicembre 2007 tramite l'esperimento di una nuova perizia medica,

che, pertanto, il ricorso deve essere parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata, la causa è rinviata all'UAIE in virtù dell'art. 61 cpv. 1 PA,

che non vengono prelevate spese processuali (art. 63 cpv. 2 PA),

che alla parte ricorrente viene assegnata un'indennità per le spese ripetibili di CHF 700.--, la quale viene posta a carico dell'UAIE (art. 64 PA),

Dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata del 20 agosto 2007, l'incarto è rinviato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, affinché completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Alla parte ricorrente viene concessa un'indennità per le spese ripetibili di CHF 700.--, la quale viene posta a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero.

4. Comunicazione a:

  • parte ricorrente (Atti giudiziali)

  • autorità inferiore (n. di rif. X_______)

  • Ufficio federale delle assicurazioni sociali

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Francesco Parrino Emilia Antonioni

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42 — letto nella versione del 1 aprile 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge sul Tribunale amministrativo federale, Art. 32, Art. 33 e Art. 34 — letto nella versione del 1 febbraio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 16 luglio 2012, 1 dicembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2015, 1 novembre 2015, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 marzo 2021, 1 settembre 2023, 15 maggio 2025, 15 giugno 2025 e 12 giugno 2026.
  • Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità, Art. 1 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 giugno 2009, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 16 luglio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge federale sulla procedura amministrativa, Art. 3, Art. 49, Art. 52, Art. 61, Art. 63 e Art. 64 — letto nella versione del 1 maggio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 maggio 2013, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 aprile 2019, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021 e 1 luglio 2022.
  • Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, Art. 59 e Art. 60 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2008, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 ottobre 2019, 1 gennaio 2021, 18 giugno 2021, 10 novembre 2021, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2024.