Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

C-6622/2010

Diritto alla rendita

Rubrum

Corte III

Sentenza del 4 febbraio 2010

Composizione

Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Vito Valenti, Beat Weber, cancelliere Dario Quirici.

Parti

A._______, rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale, casella postale 287, 4005 Basilea, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione invalidità, decisione del 19 agosto 2010.

Regesto

Assicurazione invalidità, decisione del 19 agosto ... Assicurazione invalidità, decisione del 19 agosto 2010

Considerandi

che, mediante decisione del 19 agosto 2010, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha attribuito a A._______, cittadino italiano nato il 21 agosto 1954, una mezza rendita d'invalidità limitatamente al periodo dal 1° ottobre 2006 al 31 maggio 2007,

che, con ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale il 14 settembre 2010, l'assicurato, rappresentato dal Patronato INCA, chiede, in sostanza, che gli sia riconosciuto il diritto ad almeno una mezza rendita d'invalidità anche dopo il 31 maggio 2007,

che, chiamato a pronunciarsi sul merito, l'UAIE, per il tramite dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità del Cantone Ticino (UAI-TI), ha sottoposto l'incarto al dott. B._______, medico dell'UAI-TI, il quale ha rilevato, nel suo rapporto del 28 dicembre 2010, la necessità di effettuare una perizia pluridisciplinare (reumatologica, neurologica, otorinolaringologica ed urologica) presso il Servizio d'accertamento medico (SAM) a Bellinzona, e ciò per definire l'evoluzione della capacità lavorativa del ricorrente a decorrere da gennaio 2009,

che l'UAI-TI, nelle proprie osservazioni del 29 dicembre 2010, ha concluso, in via principale, al rinvio dell'incarto all'UAIE per l'esecuzione della perizia proposta dal dott. B._______, e, in via subordinata, alla conferma della decisione impugnata ed alla reiezione del ricorso,

che l'UAIE, prendendo posizione il 10 gennaio 2011, ha concluso all'ammissione del ricorso con il conseguente rinvio della causa per completare l'istruttoria, come indicato dal dott. B._______, ed emanare una nuova decisione impugnabile,

che, il 14 gennaio 2011, questo Tribunale ha trasmesso al ricorrente, per conoscenza, copia delle osservazioni dell'amministrazione (UAIE e UAI- TI) e del rapporto del dott. B._______,

che, in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all' art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF,

che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità, possono essere portate davanti al Tribunale amministrativo federale, conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20),

che, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di principio, dalla legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1),

che, secondo l'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione, condizioni adempiute in concreto,

che il ricorso, tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA), è ricevibile, nulla ostando quindi all'esame del merito dello stesso,

che, in concreto, l'istruttoria è, come peraltro correttamente rilevato dall'UAI-TI e dall'UAIE, incompleta, per cui il collegio giudicante non può trarne conclusioni precise e decisive (art. 49 PA),

che, stante quanto precede, il collegio giudicante non ha motivi per non aderire alla proposta dell'UAI-TI, in via principale, e dell'UAIE di procedere al complemento istruttorio richiesto dal dott. B._______ nel suo rapporto del 28 dicembre 2010,

che il ricorso deve quindi essere accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata, la causa è rinviata all'UAIE in virtù dell'art. 61 cpv. 1 PA,

che non vengono prelevate spese,

che, in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato, che il ricorrente ha quindi diritto ad un'indennità, la quale è dovuta anche in caso di accoglimento parziale del ricorso e di rinvio degli atti all'autorità inferiore perché proceda ad un complemento d'istruttoria (DTF 132 V 215 consid. 6.2),

che, in concreto, si giustifica riconoscere al ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'000.- a carico dell'UAIE (art. 7 e segg. del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al TAF [TS-TAF, RS 173.320.2; art. 64 cpv. 2 PA]).

Dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata del 19 agosto 2010, l'incarto è rinviato all'UAIE, affinché completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.

2. Non si prelevano spese processuali. Al ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'000.- a carico dell'UAIE.

3. Comunicazione:

– al rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario); – all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata); – all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata).

La presidente del collegio: Il cancelliere:

Elena Avenati-Carpani Dario Quirici

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia civile al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 72 segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge sul Tribunale amministrativo federale, Art. 32 e Art. 33 — letto nella versione del 1 febbraio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 16 luglio 2012, 1 dicembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2015, 1 novembre 2015, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 marzo 2021, 1 settembre 2023, 15 maggio 2025, 15 giugno 2025 e 12 giugno 2026.
  • Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità, Art. 1 e Art. 69 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2012, 16 luglio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge federale sulla procedura amministrativa, Art. 3, Art. 49, Art. 52, Art. 61 e Art. 64 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 maggio 2013, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 aprile 2019, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021 e 1 luglio 2022.
  • Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, Art. 59 e Art. 60 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2012, 1 ottobre 2019, 1 gennaio 2021, 18 giugno 2021, 10 novembre 2021, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2024.