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C-6945/2009

Assicurazione per l'invalidità (AI)

Rubrum

Corte III {T 0/2}

Sentenza del 31 marzo 2010

Composizione

Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà.

Parti

A._______, patrocinato dall'avv. Rodolfo Barsi e dall'avv. Valentina Errico, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità (decisione del 9 ottobre 2009).

Regesto

Assicurazione per l'invalidità (decisione del 9 ot... Assicurazione per l'invalidità (decisione del 9 ot...

Considerandi

1. Il 9 ottobre 2009, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di rendita AI presentata dall'interessato il 18 dicembre 2007.

2. Il 4 novembre 2009, l'interessato ha interposto ricorso contro la menzionata decisione dell'UAIE dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) mediante il quale ha chiesto il riconoscimento del suo diritto ad una rendita intera d'invalidità subordinatamente a tre quarti di rendita d'invalidità o ad una mezza rendita o, almeno, ad un quarto di rendita d'invalidità.

3. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.

4.

4.1 Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 18 novembre 2009 (notificata il 23 novembre 2009; cfr. risultanze processuali e in particolare l'avviso di ricevimento postale [doc. TAF 3]), ha invitato il ricorrente a versare, entro il 17 dicembre 2009, un anticipo di fr. 300.-- (al netto di eventuali spese postali o bancarie a carico del ricorrente) a copertura delle presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine.

4.2 Il 18 dicembre 2009, l'insorgente ha versato l'importo di fr. 272.-- (cfr. doc. TAF 4).

5. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale dell'11 febbraio 2010, ha invitato il ricorrente a versare, entro il termine di 7 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, il saldo (integrale) dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 28.--, al netto di eventuali spese postali o bancarie a carico del ricorrente, con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. Questo Tribunale ha altresì invitato l'insorgente a dimostrare, sempre entro il termine di 7 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione della citata decisione incidentale dell'11 febbraio 2010, che l'importo di fr. 272.-- è stato versato tempestivamente alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale.

6. La succitata decisione incidentale dell'11 febbraio 2010 – contrariamente a quanto indicato dalla parte nella e-mail del 18 marzo 2010 (doc. TAF 7) in risposta ad una richiesta di questo Tribunale formulata anteriormente alla presa di conoscenza dell'avviso di ricevimento ricevuto pure il 18 marzo 2010 (doc. TAF 8) – è stata notificata il 17 febbraio 2010 secondo quanto emerge in modo indubitabile dal già menzionato avviso di ricevimento postale sottoscritto dal patrocinatore del ricorrente (cfr. risultanze processuali e in particolare l'avviso di ricevimento postale del 17 febbraio 2010, comportante anche il numero di ruolo della causa [doc. TAF 8]). Giova tutt'al più ancora rilevare che l'esattezza delle indicazioni contenute in un avviso di ricevimento postale è presunta (cfr. sentenza del Tribunale federale nel caso 1P.254/2006 del 4 agosto 2006 consid. 2.2 e relativo riferimento) e che nel caso concreto non sussistono ragioni sufficienti – neppure nella citata e generica e-mail del 18 marzo 2010 – per dubitare della data di ricevimento della decisione incidentale di cui trattasi, il 17 febbraio 2010, data apposta sia dal destinatario che dall'Ufficio postale italiano.

7. Il termine assegnato al ricorrente per versare il saldo dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 28.-- è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. Già per questo motivo il ricorso è inammissibile (art. 23 PA; cfr. pure sentenza del Tribunale federale 9C_581/2008 del 27 gennaio 2009), senza che vi sia necessità d'esaminare la questione della tempestività del versamento dell'importo di fr. 272.-- (il ricorrente non ha comunque esibito alcun mezzo di prova suscettibile di dimostrare il versamento tempestivo, ai sensi di legge, dell'importo di fr. 272.--).

8. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito d'impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).

9. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). È pertanto restituito al ricorrente l'importo di fr. 272.-- corrisposto con versamento del 18 dicembre 2009.

(dispositivo alla pagina seguente)

Dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese processuali. L'importo di fr. 272.--, corrisposto con versamento del 18 dicembre 2009, è restituito al ricorrente.

3. Comunicazione a:

  • rappresentanti del ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento; allegata: copia dell'avviso di ricevimento postale [doc. TAF 8])

  • autorità inferiore (n. di rif. )

  • Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Il giudice unico: La cancelliera:

Vito Valenti Marcella Lurà

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge sul Tribunale amministrativo federale, Art. 23, Art. 31 e Art. 33 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 16 luglio 2012, 1 dicembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2015, 1 novembre 2015, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 marzo 2021, 1 settembre 2023, 15 maggio 2025, 15 giugno 2025 e 12 giugno 2026.
  • Legge federale sulla procedura amministrativa, Art. 23 e Art. 63 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 maggio 2013, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 aprile 2019, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021 e 1 luglio 2022.