Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

C-695/2009

Assicurazione per l'invalidità (AI)

Rubrum

Corte III {T 0/2}

Sentenza del 16 aprile 2009

Composizione

Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà.

Parti

A._______, rappresentata dal Patronato INCA, Ufficio legale, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità (decisione del 17 dicembre 2008).

Regesto

Assicurazione per l'invalidità (decisione del 17 d... Assicurazione per l'invalidità (decisione del 17 d...

Considerandi

1. Il 17 dicembre 2008, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di rendita AI presentata dall'interessata il 27 settembre 2007.

2. Il 3 febbraio 2009, l'interessata ha interposto ricorso contro la summenzionata decisione dell'UAIE dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita AI.

3. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi di persone residenti all'estero contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'UAIE.

4. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 10 febbraio 2009 (notificata il 13 febbraio 2009; cfr. risultanze processuali), ha invitato la ricorrente a versare, entro il termine di 30 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, un anticipo di fr. 300.-- a copertura delle presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine.

5. Il termine assegnato alla ricorrente per versare l'anticipo sulle presumibili spese processuali è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. Per conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 23 PA).

6. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito d'impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).

7. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

Dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Comunicazione a:

  • rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario)

  • autorità inferiore (n. di rif. )

  • Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Il giudice unico: La cancelliera:

Vito Valenti Marcella Lurà

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge sul Tribunale amministrativo federale, Art. 23, Art. 31 e Art. 33 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 16 luglio 2012, 1 dicembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2015, 1 novembre 2015, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 marzo 2021, 1 settembre 2023, 15 maggio 2025, 15 giugno 2025 e 12 giugno 2026.
  • Legge federale sulla procedura amministrativa, Art. 23 e Art. 63 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 maggio 2013, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 aprile 2019, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021 e 1 luglio 2022.