Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

C-7467/2008

Assicurazione per l'invalidità (AI)

Rubrum

Corte III {T 0/2}

Sentenza del 14 maggio 2009

Composizione

Giudice unico: Francesco Parrino Cancelliere: Dario Croci Torti

Parti

A._______, rappresentato dal Patronato CLAAI, via Nardó 12, IT-73042 Casarano, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

assicurazione invalidità (decisione del 17 settembre 2008)

Ritenuto in fatto e considerato in diritto che:

con decisione del 17 settembre 2008, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha comunicato al Patronato CLAAI di Casarano, rappresentante di A._______, cittadino italiano, nato il , che la domanda di revisione presentata il 24 giugno 2008 non poteva essere esaminata in quanto non aveva reso plausibile che il grado d'invalidità si era modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (doc. 94);

in data 12 novembre 2008, A._______, rappresentato dal Patronato CLAAI, ha interposto ricorso contro detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo il riconoscimento del suo diritto ad una rendita intera AI e producendo diversa documentazione sanitaria;

il ricorso è stato inviato alll'UAIE affinché si pronunciasse in merito all'eventuale tardività del gravame;

l'autorità amministrativa ha quindi effettuato una ricerca postale dalla quale è emerso che la decisione impugnata è stata regolarmente notificata al Patronato CLAAI il 1° ottobre 2008 (doc. 95);

nella sua risposta di causa del 16 marzo 2009, l'UAIE propone che il ricorso sia dichiarato inammissibile poiché presentato dopo il termine legale di 30 giorni;

con ordinanza del 19 marzo 2009, il TAF ha invitato la parte ricorrente a volersi pronunciare in merito alla tardività dell'impugnativa;

l'interpellata non ha risposto;

giusta l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), riservate le eccezioni previste all’art. 32 LTAF;

sono considerate autorità inferiori quelle di cui all'art. 33 LTAF;

in particolare, le decisioni rese dall'UAIE possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale;

giusta l’art. 60 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS.830.1) il ricorso dev’essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione;

le richieste scritte devono essere consegnate all’assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 39 LPGA);

secondo quanto emerge dagli atti (attestazione della Posta svizzera sulla base della corrispondenza intercorsa con le Poste italiane, cfr. doc. 95 di cui una copia è stata trasmessa alla parte ricorrente), la decisione impugnata è stata notificata al Patronato CLAAI di Casarano il 1° ottobre 2008, sicché il termine di ricorso è scaduto il 31 ottobre successivo;

ora, il ricorso è stato presentato il 12 novembre 2008;

non sussiste alcun motivo ai sensi dell'art. 41 LPGA per restituire il termine ricorsuale, l'insorgente non avendo risposto alla presa di posizione dell'amministrazione inviatagli con ordinanza del TAF del 19 marzo 2009;

il ricorso, inoltrato il 12 novembre 2008 (data del timbro postale), è tardivo e di conseguenza inammissibile;

giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, il giudice unico pronuncia la non entrata nel merito su impugnazioni manifestamente irricevibili;

visto l'esito della procedura, non vengono elevate spese processuali.

Regesto

Assicurazione invalidità, decisione del 17 settemb... Assicurazione invalidità, decisione del 17 settemb...

Dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Comunicazione a:

  • rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R)

  • autorità inferiore (n. di rif. )

  • Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna

Il giudice unico: Il cancelliere:

Francesco Parrino Dario Croci Torti

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge sul Tribunale amministrativo federale, Art. 23, Art. 32 e Art. 33 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 16 luglio 2012, 1 dicembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2015, 1 novembre 2015, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 marzo 2021, 1 settembre 2023, 15 maggio 2025, 15 giugno 2025 e 12 giugno 2026.
  • Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, Art. 39 e Art. 41 — letto nella versione del 1 agosto 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 ottobre 2019, 1 gennaio 2021, 18 giugno 2021, 10 novembre 2021, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2024.