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C-7619/2007

Assicurazione per l'invalidità (AI)

Rubrum

Corte III {T 0/2}

Sentenza del 29 aprile 2008

Composizione

Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Francesco Parrino, Madeleine Hirsig, cancelliera Paola Carcano.

Parti

G._______, rappresentato dal Patronato ACLI, _______, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond- Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

prestazioni dell'assicurazione invalidità.

Regesto

assicurazione invalidità, decisione del 27 settemb... assicurazione invalidità, decisione del 27 settemb...

Considerandi

che mediante decisione del 27 settembre 2007, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha comunicato a G._______, cittadino italiano, nato il _______, che la sua domanda presentata il 25 ottobre 2005, volta ad ottenere una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, era stata respinta per carenza d'invalidità di grado pensionabile,

che, in data 10 novembre 2007, G._______, regolarmente rappresentato dal Patronato ACLI, ha presentato un ricorso cautelativo chiedendo di poter visionare gli atti riservandosi nel contempo l'integrazione della memoria ricorsuale,

che, con ordinanza del 20 novembre 2007, la scrivente Autorità ha accolto la domanda d'esame degli atti ed ha trasmesso l'integralità degli atti in originale al rappresentante del ricorrente in questione;

che, entro il termine impartito, G._______, regolarmente rappresentato dal Patronato ACLI, ha presentato una memoria ricorsuale aggiuntiva, chiedendo in sostanza l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità;

che, chiamato a pronunciarsi sul merito, l'UAIE ha sottoposto l'incarto al Dott. G1._______ del proprio servizio medico, il quale, nella sua relazione medica del 23 marzo 2008, ha posto in evidenza la necessità di esperire una perizia psichiatrica,

che l'amministrazione, nelle sue osservazioni responsive del 27 marzo 2008, propone, pertanto, di rinviare la causa al fine di completare l'istruttoria ed emanare una nuova decisione impugnabile,

che, in data 2 e 7 aprile 2008, il Tribunale amministrativo federale ha trasmesso al ricorrente per conoscenza le osservazioni dell'amministrazione e comunicato alle parti la composizione del collegio giudicante; entro i termini impartiti non sono state presentate istanze di ricusa,

che, in virtù dell'art. 31 della Legge federale sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF,

che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20),

che, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di principio, dalla legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1); secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie,

che il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA),

che il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso,

che, nel caso in esame, l'istruttoria è, come peraltro correttamente rilevato dall'UAIE, incompleta ed il collegio giudicante non può quindi trarne conclusioni precise e decisive (art. 49 PA),

che, stante quanto precede, il collegio giudicante non intravvede motivi per non aderire alla proposta dell'UAIE al fine di procedere all'assunzione del complemento istruttorio richiesto dal Dott. G1._______ nel suo rapporto del 23 marzo 2008 tramite l'acquisizione agli atti di una perizia psichiatrica,

che, pertanto, il ricorso deve essere parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata, la causa è rinviata all'UAIE in virtù dell'art. 61 cpv. 1 PA,

che, non vengono prelevate spese, che, in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato,

che, visto il tenore dell'art. 64 PA, la parte ricorrente ha diritto ad un'indennità, che è dovuta anche in caso di accoglimento parziale del ricorso e di rinvio degli atti all'autorità inferiore perché proceda ad un complemento d'istruttoria (DTF 110 V 54 consid. 3a),

che, nel caso in esame, vista la memoria di ricorso, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di franchi 500.-- a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero.

Dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata del 27 settembre 2007, l'incarto è rinviato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, Ginevra, affinché completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 500.--, la quale viene posta a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero.

4. Comunicazione a:

  • Rappresentante del ricorrente (atto giudiziario),

  • autorità inferiore (n. di rif. _______),

  • Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

La presidente del collegio: La cancelliera:

Elena Avenati-Carpani Paola Carcano

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e, se in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42 — letto nella versione del 1 aprile 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge sul Tribunale amministrativo federale, Art. 32, Art. 33 e Art. 34 — letto nella versione del 1 febbraio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 16 luglio 2012, 1 dicembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2015, 1 novembre 2015, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 marzo 2021, 1 settembre 2023, 15 maggio 2025, 15 giugno 2025 e 12 giugno 2026.
  • Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità, Art. 1 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 giugno 2009, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 16 luglio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge federale sulla procedura amministrativa, Art. 3, Art. 49, Art. 52, Art. 61 e Art. 64 — letto nella versione del 1 maggio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 maggio 2013, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 aprile 2019, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021 e 1 luglio 2022.
  • Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, Art. 59 e Art. 60 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2008, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 ottobre 2019, 1 gennaio 2021, 18 giugno 2021, 10 novembre 2021, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2024.