Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

C-776/2008

Assicurazione per l'invalidità (AI)

Rubrum

Corte III {T 0/2}

Sentenza del 1° luglio 2008

Composizione

Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio), Elena Avenati-Carpani, Johannes Frölicher; Cancelliere: Dario Croci Torti

Parti

A_______, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione invalidità (decisione del 14 dicembre 2007)

Ritenuto in fatto e considerato in diritto che:

mediante decisione del 14 dicembre 2007, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha comunicato ad A_______, cittadina italiana, nata il , che la sua richiesta del 21 novembre 2006 volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità era stata respinta per carenza d'invalidità di livello pensionabile;

con gravame del 1° febbraio 2008, consegnato alla posta il giorno successivo, A_______, chiede, in sostanza, l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità;

a suffragio delle sue conclusioni produce tre certificati medici di recente esecuzione (Dott.ri Diana, Alberico e Carbonari);

chiamato a pronunciarsi sul merito, l'UAIE ha sottoposto l'incarto al proprio consulente medico, Dott. Luthi, il quale, nella sua relazione del 20 aprile 2008, ha proposto di far eseguire accertamenti completivi approfonditi, ossia un rapporto d'esame ortopedico/neurologico ed una relazione d'esame psichiatrico, nonché un'aggiornata perizia medica particolareggiata;

l'amministrazione, nelle sue osservazioni responsive del 22 maggio 2008, propone pertanto di rinviarle la causa al fine di completare l'istruttoria ed emanare una nuova decisione impugnabile;

in data 28 maggio 2008, il Tribunale amministrativo federale ha trasmesso alla ricorrente le osservazioni dell'amministrazione e l'ha invitata a volersi esprimere in merito entro 20 giorni dalla ricezione dell'ordinanza;

l'interpellata non ha risposto;

in virtù dell'art. 31 della Legge federale sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS

172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF;

in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20);

secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie;

il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA);

il gravame è dunque ricevibile ed è pertanto necessario entrare nel merito;

ora, al modo di procedere proposto dall'amministrazione è opportuno prestare adesione visto che le indagini specialistiche (ortopedica/neurologica e psichiatrica) appaiono indispensabili, i pareri essendo in contrasto fra di loro (sull'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. art. 49 b PA);

è quindi indispensabile eseguire quanto richiesto per determinare lo stato di salute effettivo di A_______ e per esaminare in maniera più dettagliata se quest'ultima possa ancora esercitare un'attività lucrativa (o attendere alle usuali faccende domestiche) e, se del caso, in quale misura;

in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'ufficio AI intimato in virtù dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria ed emani una nuova decisione impugnabile;

non vengono prelevate spese;

Regesto

assicurazione invalidità, decisione del 14 dicembr... assicurazione invalidità, decisione del 14 dicembr...

Dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata decisione del 14 dicembre 2007, gli atti sono rinviati all'Ufficio AI intimato perché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Comunicazione a:

  • ricorrente (raccomandata AR)

  • autorità inferiore (n. di rif. AI )

  • Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna

Il Presidente del collegio: Il cancelliere:

Francesco Parrino Dario Croci Torti

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42 — letto nella versione del 1 aprile 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge sul Tribunale amministrativo federale, Art. 32, Art. 33 e Art. 34 — letto nella versione del 1 febbraio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 16 luglio 2012, 1 dicembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2015, 1 novembre 2015, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 marzo 2021, 1 settembre 2023, 15 maggio 2025, 15 giugno 2025 e 12 giugno 2026.
  • Legge federale sulla procedura amministrativa, Art. 52 e Art. 61 — letto nella versione del 1 maggio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 maggio 2013, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 aprile 2019, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021 e 1 luglio 2022.
  • Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, Art. 60 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2008, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 ottobre 2019, 1 gennaio 2021, 18 giugno 2021, 10 novembre 2021, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2024.