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D-4394/2007

Asilo e allontanamento

Rubrum

Corte IV D-4394/2007/ {T 0/2}

Sentenza del 19 febbraio 2008

Composizione

Giudice Vito Valenti, giudice unico, con l'approvazione del giudice Martin Zoller, cancelliera Marisa Murray.

Parti

A._______, Georgia, ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna autorità inferiore.

Oggetto

Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 30 maggio 2007 / N .

Regesto

la decisione del 30 maggio 2007 in materia d'asilo... la decisione del 30 maggio 2007 in materia d'asilo...

Fatti

A. L'interessato ha presentato una domanda d'asilo il 19 aprile 2007. Successivamente è stato attribuito al Cantone Ticino. Ha dichiarato, per quanto è qui di rilievo (v. verbali d'audizione del 26 aprile, del 4 e del 21 maggio 2007), d'essere stato costretto a lasciare il suo Paese dal governatore B._______. Quest'ultimo, eletto nel [...], gli avrebbe subito tolto il diritto di circolare con il suo minibus sul percorso C._______ perché in precedenza aveva noleggiato il minibus al capo di un partito antagonista. Di fatto, gli sarebbe stato impedito di svolgere la sua attività professionale, che sarebbe stata esercitata su tale tratta. Inoltre, il [...] il D._______ del governatore lo avrebbe picchiato e minacciato di morte. Avrebbe denunciato l'accaduto al posto di polizia di E._______, ma senza risultati. Il [...], sarebbe stato picchiato dal D._______ del governatore e dai suoi amici. Avrebbe quindi denunciato l'accaduto, tuttavia a F._______. Ma dopo due settimane, l'investigatore gli avrebbe comunicato che sarebbe stata persa della documentazione inerente alla sua denuncia, di modo che non sarebbe più stato possibile provare i fatti segnalati. Nel mese di [...], sarebbe stato nuovamente minacciato dal D._______ del governatore e dai suoi amici. Avrebbe allora deciso d'espatriare, ciò che avrebbe fatto il 13 o 14 aprile 2007.

B. Il 30 maggio 2007, l'UFM ha respinto la citata domanda d'asilo. Nello stesso tempo, ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e ritenuto ammissibile, esigibile e possibile l'esecuzione del suo allontanamento verso la Georgia.

C. Il 27 giugno 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato e, in via principale, la concessione dell'asilo nonché, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo.

D. Il 16 luglio 2007, il TAF ha considerato il ricorso privo di probabilità d'esito favorevole (v. decisione incidentale di tale data). Ha quindi respinto la surriferita domanda d'assistenza giudiziaria e chiesto all'insorgente il versamento di un anticipo, di fr. 600.--, a copertura delle presumibili spese processuali.

E. Il 31 luglio 2007, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto.

Considerandi

1. Il TAF giudica definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).

2. Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.

3. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 nonché all'art. 50 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021).

4.

4.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.

4.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano.

5. Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3).

6. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato siccome inverosimili le allegazioni determinanti presentate dal ricorrente. Quest'ultimo ha reso dichiarazioni poco dettagliate e non ha saputo fornire indicazioni temporali precise su circostanze di rilievo, quali il giorno in cui avrebbe sporto denuncia a F._______ o quello in cui il D._______ del governatore si sarebbe presentato presso la sua abitazione ([...]). Inoltre, l'insorgente ha reso versioni divergenti sul momento in cui sarebbe stato picchiato il [...] (di pomeriggio o di notte) e su quello in cui sarebbe stato per l'ultima volta al suo domicilio familiare (una settimana o un mese prima dell'espatrio). L'autorità inferiore ha altresì giudicato che non vi sono ostacoli alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento, anche in considerazione dell'età, dello stato di salute e dell'esperienza professionale del ricorrente, il quale può contare in patria su una rete sociale (padre, fratello, moglie, figlio e suoceri).

7. Nel gravame, il ricorrente contesta il giudizio d'inverosimiglianza reso dall'UFM con riferimento alle allegazioni decisive da lui rese in corso di procedura. In particolare, fa valere di aver raccontato per ben tre volte quanto vissuto e che il fatto di non ricordare perfettamente le date degli avvenimenti non può comportare l'inverosimiglianza dell'insieme del suo racconto. Sostiene che per lui è veramente pericoloso tornare in Georgia perché "può pregiudicare la mia stessa vita". Il rimpatrio sarebbe comunque contrario all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) e pure inesigibile.

8. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria. In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1995 n. 23).

8.1 Il TAF osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente in corso di procedura s'esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza. Occorre, in particolare, convenire con l'UFM che le stesse risultano inconsistenti su diverse circostanze essenziali. Peraltro, dall'insieme degli atti di causa non è ravvisabile alcun indizio della volontà, peraltro dell'intero apparato giudiziario georgiano, di mandare esenti da pena un governatore, un di lui D._______ ed i suoi amici per motivi politici anche nell'ipotesi in cui avessero commesso degli atti illeciti contro l'insorgente. In sostanza, non v'è ragione di ritenere, tanto meno sulla base di generiche ed approssimative allegazioni di parte, che le competenti autorità statali georgiane non accorderanno all'insorgente, se del caso e nella misura in cui adeguatamente sollecitate, un'appropriata protezione contro eventuali futuri atti illeciti nei suoi confronti.

8.2 Da quanto esposto, consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

9. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).

10. Per gli stessi motivi citati al considerando 8 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Georgia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20).

11. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del "non-refoulement". Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni.

11.1 Nel caso concreto non è dato rilevare – in sostanza per le ragioni già indicate al considerando 8 del presente giudizio – alcun serio indizio secondo cui l'insorgente potrebbe essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. In altri termini, il ricorrente non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. Infine, ai sensi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la situazione generale che regna in un Paese non comporta, ad essa sola, l'illiceità del rimpatrio secondo le disposizioni della Convenzione (GICRA 1995 n. 12 consid. 10a pag. 110 e segg. nonché relativi riferimenti).

11.2 Pertanto, e come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile.

12. Occorre quindi esaminare se per il ricorrente vi siano pericoli concreti in caso d'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (art. 83 cpv. 4 LStr).

12.1 Come noto, in Georgia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o di violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione sull'integralità del territorio nazionale. Da questo profilo, l'esecuzione dell'allontanamento è pertanto ragionevolmente esigibile.

12.2 Quanto alla situazione personale del ricorrente, il TAF constata che lo stesso è giovane ed ha una discreta esperienza professionale. Non emerge altresì dalle carte processuali che soffra di seri problemi medici suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24). Vi è dunque motivo di formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un suo adeguato reinserimento sociale in Georgia.

12.3 Ritenuto, infine, che neppure ad un esame d'ufficio delle carte processuali emergono circostanze, sussumibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, che ostano alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, il ricorso non merita tutela nemmeno su tale punto di questione.

13. Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della dovuta diligenza, potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

14. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).

15. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

Dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. L'anticipo, di fr. 600.--, versato il 31 luglio 2007, è computato con le spese processuali.

3. Comunicazione a:

  • ricorrente (plico raccomandato)

  • autorità inferiore (in copia; n. di rif. N ; allegato: incarto UFM)

  • G._______ (in copia)

Il giudice unico: La cancelliera:

Vito Valenti Marisa Murray

Data di spedizione:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, Art. 83 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 5 dicembre 2008, 12 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 15 maggio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 24 gennaio 2011, 1 ottobre 2011, 11 ottobre 2011, 29 settembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 20 gennaio 2014, 1 febbraio 2014, 1 marzo 2015, 1 luglio 2015, 20 luglio 2015, 29 settembre 2015, 1 ottobre 2015, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 luglio 2018, 15 settembre 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 giugno 2019, 1 dicembre 2019, 1 aprile 2020, 1 luglio 2021, 2 ottobre 2021, 1 maggio 2022, 1 giugno 2022, 1 settembre 2022, 22 novembre 2022, 17 dicembre 2022, 1 aprile 2023, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 15 ottobre 2023, 1 giugno 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2025, 28 maggio 2025, 15 giugno 2025, 1 agosto 2025, 1 febbraio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge sull’asilo, Art. 5, Art. 7, Art. 44, Art. 111 e Art. 111a — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 12 dicembre 2008, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 29 settembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 febbraio 2014, 1 luglio 2015, 20 luglio 2015, 29 settembre 2015, 1 ottobre 2015, 29 settembre 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 giugno 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 novembre 2020, 1 gennaio 2021, 1 giugno 2022, 1 settembre 2022, 22 novembre 2022, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 giugno 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2025, 1 giugno 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 83 — letto nella versione del 1 aprile 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge sul Tribunale amministrativo federale, Art. 37 — letto nella versione del 1 febbraio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 16 luglio 2012, 1 dicembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2015, 1 novembre 2015, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 marzo 2021, 1 settembre 2023, 15 maggio 2025, 15 giugno 2025 e 12 giugno 2026.
  • Legge federale sulla procedura amministrativa, Art. 33a, Art. 62 e Art. 63 — letto nella versione del 1 maggio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 maggio 2013, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 aprile 2019, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021 e 1 luglio 2022.
  • Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Art. 3 — letto nella versione del 14 giugno 2006; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 giugno 2009, 1 giugno 2010, 23 febbraio 2012, 1 agosto 2021, 1 febbraio 2022 e 16 settembre 2022.
  • Convenzione sullo statuto dei rifugiati, Art. 3 e Art. 33 — letto nella versione del 22 febbraio 2006; l’atto è stato nuovamente consolidato il 23 marzo 2009 e 14 giugno 2012.