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D-5309/2006

Asilo e allontanamento

Rubrum

Corte IV {T 0/2}

Sentenza del 6 settembre 2010

Composizione

Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Bruno Huber, Fulvio Haefeli, cancelliere Carlo Monti.

Parti

A._______, alias B._______, la sua concubina C._______, alias D._______ e suo figlio E._______, Mongolia, ricorrenti,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Esecuzione dell'allontanamento; decisione dell'UFM del 22 giugno 2006 / N [...].

Regesto

Esecuzione dell'allontanamento; decisione dell'UFM... Esecuzione dell'allontanamento; decisione dell'UFM...

Fatti

A. Il 24 marzo 2004, gli interessati A._______ e C._______ hanno presentato una prima domanda d'asilo in Svizzera. Con decisione del 14 luglio 2004, l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo. Tale decisione è cresciuta in giudicato in data 17 agosto 2004.

B. Il 26 aprile 2006, gli interessati unitamente al loro figlio E._______ hanno presentato una seconda domanda d'asilo in Svizzera. Dopo il loro soggiorno in Svizzera, in settembre 2004, A._______ e C._______ si sarebbero recati in Francia, dove avrebbero presentato una domanda d'asilo. Avrebbero quindi vissuto nei giardini pubblici a Parigi. In ottobre 2004, avrebbero conosciuto F._______ e sua zia, la quale l'avrebbe picchiata spesso. Nel febbraio 2005, quest'ultima avrebbe dato in affidamento F._______ agli interessati. La bambina avrebbe poi vissuto con i richiedenti, i quali l'avrebbero accolta come una figlia facendola sentire parte di una famiglia. Dato che l'interessato avrebbe ricevuto notizia dal suo ex datore di lavoro in Mongolia, secondo cui lui e la sua compagna sarebbero ancora ricercati in patria a causa delle denunce sporte dall'ex convivente della richiedente e considerato che l'interessato sarebbe ricercato anche in quanto clandestino, i richiedenti hanno deciso di lasciare la Francia, dopo l'esito negativo della loro procedura d'asilo, e presentare una nuova domanda d'asilo in Svizzera.

A sostegno della loro domanda d'asilo, hanno inoltrato un documento della polizia mongola del 20 aprile 2006.

C. Con decisione del 22 giugno 2006, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dei richie - denti dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il loro Paese d'origine, ossia la Mongolia, siccome lecita, esigibile e possibi - le.

D. Il 24 luglio 2006, gli interessati, hanno inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la menzionata decisione dell'UFM limitatamente al punto dell'esecuzione dell'allontanamento. Hanno chiesto, l'annullamento della decisione im - pugnata e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provviso - ria. Hanno altresì presentato una domanda domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali.

E. Il 3 agosto 2006, la CRA ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere agli insorgenti il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali.

Considerandi

1.

1.1 Il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).

1.2 Dal 1° gennaio 2007 il Tribunale giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).

1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.

2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agli art. 48, 50 e 52 PA.

3. Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (cfr. sentenza del Tribunale D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3).

4. Secondo l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale può rinunciare allo scambio di scritti.

5.

5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inverosimili le allegazioni dei richiedenti concernenti la loro domanda d'asilo. In particolare, l'interessato, si sarebbe contraddetto affermando durante la prima procedura d'asilo di essere di cittadinanza mongola, mentre nel corso della prima audizione della seconda procedura d'asilo, egli avrebbe dichiarato di non sapere quale sia la sua cittadinanza, ma basandosi sul fatto che la Mongolia interna sia situata in Cina, credereb - be che i suoi genitori fossero cinesi, in quanto avrebbero vissuto in tale zona. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe, oltre che ammissibile e possibile, anche ragionevolmente esigibile, ritenuto che gli interessati sono giovani, la richiedente disporrebbe di una forma - zione scolastica ed il richiedente avrebbe un'esperienza professionale quale commerciante. I medesimi potrebbero quindi rientrare nel loro Paese d'origine unitamente alla ragazza che hanno accolto nella loro famiglia e di cui la medesime si sentirebbe parte integrante.

5.2 Nel gravame, gli insorgenti hanno segnalato che, in merito all'ese - cuzione dell'allontanamento, A._______ avrebbe dichiarato nella presente procedura d'asilo di non essere cittadino della Mongolia, ben sì di essere originario della Mongolia Interna e quindi della Cina. Per conseguenza, il rinvio verso la Mongolia non sarebbe possibile dal mo - mento che il ricorrente non ne possiederebbe la cittadinanza. D'altra parte non essendo coniugato con la ricorrente non potrebbe vantare alcun diritto ad un permesso di soggiorno in Mongolia. Peraltro, gli in - sorgenti non avrebbero nessun legame sociofamiliare con la Mongolia, in quanto i genitori di entrambi i ricorrenti sarebbero deceduti e non vi sarebbero altri parenti stretti in Mongolia. In aggiunta, occorrerebbe considerare la posizione di F._______ che vivrebbe con gli autori del gravame, i quali la considerebbero alla stregua di una figlia. Quest'ultima, in quanto minorenne non accompagnata, non potrebbe essere rin - viata verso la Mongolia, data l'assenza di familiari prossimi. Pertanto, anche i ricorrenti che l'accudiscono come una figlia, non potrebbero essere rinviati verso la Mongolia.

6. Essendo il ricorso unicamente volto a contestare la decisione dell'UFM in materia d'esecuzione dell'allontanamento, la stessa è da considerarsi cresciuta in giudicato in materia d'asilo e di pronuncia dell'allontanamento.

7.

7.1 L'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). Tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato di collaborare all'accer - tamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale D-3975/2007 del 15 giugno 2007 consid. 3.4; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea e Francoforte sul Meno, 1990, pag. 262). Si tratta di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA.

7.2 Nel caso di specie e per quanto riguarda Sainji Ulaanhuu, le affermazioni del medesimo in merito alla propria cittadinanza sono manife - stamente carenti ed inverosimili al punto tale che può essere esclusa la sua provenienza dalla Cina. Infatti, già nel corso della prima procedura d'asilo l'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR) nella sua decisione del 14 luglio 2004, cresciuta in giudicato, aveva ritenuto inverosimile la sua dichiarata cittadinanza cinese, considerandolo cittadino mongolo. Nondimeno, l'insorgente ha nuovamente dichiarato di essere cittadino cinese nella presente procedura d'asilo ed ha presentato come mezzo di prova un documento della polizia mongola il quale non dimostra alcunché (cfr. atto B3). Tale comportamento, peraltro al limite dell'abuso processuale, denota una chiara mancanza di volontà di collaborare da parte del ricorrente. Pertanto, l'insorgente viene considera - to cittadino mongolo nella presente procedura.

7.3

7.3.1 Ritenuta segnatamente la crescita in giudicato della decisione di prima istanza in materia d'asilo, dalle carte processuali non emergono neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento è inammissibile nella misura in cui possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 apri- le 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr come pure l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) nonché l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).

7.3.2 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.

7.4

7.4.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragione - volmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a si - tuazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Qualora venga constatato un pericolo concreto deve esse - re concessa l'ammissione provvisoria, salvi i casi di cui l'art. 83 cpv. 7 LStr (cfr. Foglio Federale n. 20 del 20 maggio 2002 pag. 3433 [FF 2002 3433]).

7.4.2 In Mongolia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale.

7.4.3 Quanto alla situazione personale degli insorgenti, A._______ e C._______ sono ancora giovani ed A._______ ha una certa esperienza professionale quale venditore di carni. Inoltre, per il figlio dei ricorrenti, dal profilo dell'interesse superiore del fanciullo (cfr. Decisione del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2009/28 consid. 9.3.2-9.3.5 pagg. 367-369), non vi sono motivi che si oppongono all'esigibilità del suo allontanamento – insieme ai genitori – verso il Paese d'origine, vista segnatamente la sua età prescolastica. Per di più, i ricorrenti non hanno, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una perma - nenza degli autori del gravame in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per gli stessi di un adeguato reinserimento so - ciale nel loro Paese d'origine.

7.4.4 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile per i ricorrenti nella fattispecie.

7.5 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità del - l'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, i ricorrenti, usando della dovuta diligenza potranno procurarsi ogni documento ne - cessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

7.6 Per quanto riguarda l'argomentazione secondo cui essi si prende - rebbero cura di F._______, ormai quindicenne, la quale a detta dei ricorrenti avrebbe diritto all'ammissione provvisoria, e, di conseguenza, anche i ricorrenti dovrebbero beneficiare di tale misura, il Tribunale, in data odierna ed in separata sede, ha riconosciuto F._______ quale minorenne non accompagnata, dato che i ricorrenti non detengono l'autorità parentale. Inoltre, alla minorenne è stato nominato, in data 11 agosto 2006, un rappresentante ai sensi dell'articolo 386 del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210). Pertanto, è invano che gli insorgenti fanno leva sulla condizione della minorenne per op - porre in questa sede un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento ed ottenere l'ammissione provvisoria fondandosi sulla giurisprudenza della CRA (cfr. GICRA 2005 n. 6 consid. 7 pagg. 58-59, per analogia), mi - sura che, del resto, non è finora nemmeno stata decisa per la minorenne.

8. In considerazione di quanto precede, il gravame va disatteso e la que - relata decisione confermata.

9. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.–,che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

Dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3. Comunicazione a:

  • rappresentante dei ricorrenti (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)

  • UFM, Divisione Soggiorno, con allegato l'incarto N [...] (in copia)

  • G._______ (in copia)

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Pietro Angeli-Busi Carlo Monti

Data di spedizione:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sull’asilo, Art. 5, Art. 8 e Art. 111a — letto nella versione del 12 dicembre 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 29 settembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 febbraio 2014, 1 luglio 2015, 20 luglio 2015, 29 settembre 2015, 1 ottobre 2015, 29 settembre 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 giugno 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 novembre 2020, 1 gennaio 2021, 1 giugno 2022, 1 settembre 2022, 22 novembre 2022, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 giugno 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2025, 1 giugno 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 83 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge sul Tribunale amministrativo federale, Art. 31, Art. 33 e Art. 53 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 16 luglio 2012, 1 dicembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2015, 1 novembre 2015, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 marzo 2021, 1 settembre 2023, 15 maggio 2025, 15 giugno 2025 e 12 giugno 2026.
  • Legge federale sulla procedura amministrativa, Art. 5, Art. 13, Art. 48, Art. 50, Art. 52, Art. 62 e Art. 63 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 maggio 2013, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 aprile 2019, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021 e 1 luglio 2022.
  • Convenzione sullo statuto dei rifugiati, Art. 33 — letto nella versione del 23 marzo 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 14 giugno 2012.