Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

D-5826/2006

Asilo e allontanamento

Rubrum

Corte IV {T 0/2}

Sentenza del 21 settembre 2007

Composizione

Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Marianne Teuscher e Claudia Cotting-Schalch (presidente di corte) Cancelliere Marco Poretti

Ricorrente

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, Autorità inferiore

concernente

la decisione del 21 febbraio 2006 in materia d'asilo, allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N _______

Ritenuto in fatto:

A. L'interessato ha presentato domanda d'asilo il 21 gennaio 2006. Ha dichiarato, nella sostanza (cfr. verbali d'audizione del 6 e del 14 febbraio 2006), d'essere espatriato nel novembre del _______ verso la B._______ perché nell'ottobre del medesimo anno è stato nuovamente arrestato dalla polizia, trattenuto 2 o 3 giorni e maltrattato, secondo la versione con l'accusa di contrabbando o di oltraggio. Tuttavia, il motivo dell'arresto sarebbe da ricercare nel fatto che egli sarebbe membro del partito democratico della Moldova (_______), inviso alle autorità statali, per il quale avrebbe svolto della propaganda, segnatamente mediante la musica. A causa del citato impegno politico, dal _______ al _______ sarebbe stato oggetto di soprusi da parte delle forze dell'ordine, in particolare di diversi arresti di 2/3 giorni e di uno di 15 giorni. Siccome non sarebbe riuscito a regolarizzare il suo soggiorno in B._______ e temendo un rimpatrio forzato in Moldova, avrebbe deciso di raggiungere la Svizzera nel gennaio del 2006. B. Il 21 febbraio 2006, l'UFM ha respinto la citata domanda. Nello stesso tempo, ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 23 marzo 2006, l'interessato ha inoltrato ricorso contro la summenzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo in Svizzera, subordinatamente dell'ammissione provvisoria. Ha pure domandato d'essere dispensato dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. D. Con decisione incidentale del 26 aprile 2006, la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA), ha – per i motivi ivi menzionati – respinto la citata domanda e invitato il ricorrente a versare, entro l'11 maggio 2006, un anticipo di fr. 600.-- a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del gravame in caso di decorso infruttuoso del termine. E. L'insorgente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto.

Regesto

la decisione del 21 febbraio 2006 in materia d'asi... la decisione del 21 febbraio 2006 in materia d'asi...

Considerandi

1. Questo Tribunale pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).

2. Il TAF osserva altresì che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).

3. Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della LAsi riguardanti la modifica del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica, il 1° gennaio 2007, è applicabile il nuovo diritto.

4. Giusta l'art. 6 LAsi, le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti.

5. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 nonché all'art. 50 e all'art. 52 PA.

6. Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (DTF 126 I 207).

7. Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha considerato inverosimili le allegazioni decisive dell'interessato. In particolare, egli ha reso versioni divergenti sulla data dell'arresto più lungo, quello di 15 giorni (_______ o _______), sulla sua presenza alla perquisizione domiciliare del _______ e sul luogo dell'ultima

8. Nel gravame, il ricorrente ammette l'esistenza delle divergenze evidenziate nella decisione impugnata. Sostiene però che nella seconda audizione avrebbe cercato di spiegarle e che l'UFM non ha tenuto conto dei chiarimenti forniti. Fa valere d'essere un rifugiato bisognoso di protezione. Peraltro, la situazione vigente in Moldova e la sua personale rendono inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento. 9.

9.1 Il TAF osserva, come rettamente rilevato nella decisione impugnata, che le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente s'esauriscono in mere affermazioni di parte, imprecise e non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza. Inoltre, la descrizione delle attività svolte per anni in favore del PDM è particolarmente povera, ritenuto che, nella sostanza, l'insorgente s'è limitato ad allegare d'essersi occupato di musica e d'aver espresso il proprio malcontento tramite canzoni. Non soccorrono altresì il ricorrente le generiche spiegazioni fornite nell'audizione del 14 febbraio 2006, senza che nel gravame egli abbia infine presentato una versione dei fatti definitiva e dettagliata degli avvenimenti che avrebbe vissuto dal _______ al _______ in patria.

9.2 Per sovrabbondanza, può ancora essere rilevato che il nesso temporale fra persecuzione passata e fuga decade, di regola, quando la fuga medesima interviene dopo 6-12 mesi dalla fine delle persecuzioni (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1998 n. 20 consid. 7). Ne consegue, dunque, anche l'irrilevanza delle evocate perquisizioni che l'insorgente avrebbe subito fino a novembre del _______, fermo restando che l'indicata ultima breve detenzione dell'ottobre del _______, per contrabbando od oltraggio, non giustifica un timore d'esposizione attuale a future persecuzioni statali per motivi politici. Peraltro, trattasi di fatti noti (cfr. U.S. Department of State, Moldova, Country Report on Human Rights Practices – 2006, 6 marzo 2007) – in Moldova i semplici membri di movimenti politici dell'opposizione non sono generalmente esposti ad intimidazioni sistematiche.

10. Da quanto esposto, discende che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, privo d'ogni e qualsivoglia fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

11. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).

12. Per le ragioni già indicate nel considerando 9 del presente giudizio, non emerge dagli atti di causa alcun serio indizio secondo il quale l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (principio del non-refoulement) nonché l'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20).

13. La portata dell'art. 14a cpv. 3 LDDS non si esaurisce, altresì, nella massima del “non-refoulement”. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni.

13.1 Ora, e nella sostanza per i motivi indicati al considerando 9 del presente giudizio, non v'è ragione di ritenere che il ricorrente possa essere esposto in patria al rischio serio e concreto di un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. In altri termini, l'insorgente non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti riguardo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle menzionate disposizioni. Peraltro, ai sensi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la situazione generale che regna in un Paese non comporta, ad essa sola, l'illiceità del rimpatrio secondo le disposizioni della CEDU (GICRA 1995 n. 12 consid. 10 pag. 110 e segg.).

13.2 Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è lecita.

14. Occorre quindi esaminare se per l'insorgente vi siano pericoli concreti in caso d'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (art. 14a cpv. 4 LDDS).

14.1 Notoriamente, in Moldova non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme degli abitanti nella totalità del territorio nazionale. Da questo profilo, l'esecuzione dell'allontanamento è esigibile.

14.2 Per il resto, il TAF constata che il ricorrente è giovane, celibe ed ha una certa formazione ed esperienza professionale (_______). Peraltro, in sede di ricorso l'insorgente neppure ha preteso che il suo stato di salute s'oppone alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento, senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici (v. sulla questione GICRA 2003 n. 24). In siffatte circostanze, sono adempite le condizioni per formulare una prognosi favorevole con riferimento all'effettiva possibilità di un adeguato reinserimento sociale del ricorrente nel suo Paese d'origine.

14.3 Da quanto esposto, consegue che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente deve ritenersi ragionevolmente esigibile.

15. Considerato che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, può procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio, e che nessun ostacolo d'ordine tecnico si oppone al rimpatrio medesimo, l'esecuzione dell'allontanamento deve pure considerarsi possibile (art. 14a cpv. 2 LDDS).

16. Manifestamente infondato, il ricorso può essere evaso in procedura semplificata (art. 111 cpv. 1 e 3 LAsi).

17. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 600.--, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

Dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. L'anticipo versato il 3 maggio 2006 è computato con le spese processuali.

3. Comunicazione:

  • al ricorrente (plico raccomandato)

  • all'autorità inferiore (in copia, n. di rif. N _______)

  • alla E._______ (in copia)

Il Giudice: Il Cancelliere:

Vito Valenti Marco Poretti

Data di spedizione:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sull’asilo, Art. 5, Art. 6, Art. 14, Art. 44 e Art. 111 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2008, 12 dicembre 2008, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 29 settembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 febbraio 2014, 1 luglio 2015, 20 luglio 2015, 29 settembre 2015, 1 ottobre 2015, 29 settembre 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 giugno 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 novembre 2020, 1 gennaio 2021, 1 giugno 2022, 1 settembre 2022, 22 novembre 2022, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 giugno 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2025, 1 giugno 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge sul Tribunale amministrativo federale, Art. 53 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 febbraio 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 16 luglio 2012, 1 dicembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2015, 1 novembre 2015, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 marzo 2021, 1 settembre 2023, 15 maggio 2025, 15 giugno 2025 e 12 giugno 2026.
  • Legge federale sulla procedura amministrativa, Art. 5, Art. 52, Art. 62 e Art. 63 — letto nella versione del 1 maggio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 maggio 2013, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 aprile 2019, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021 e 1 luglio 2022.
  • Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Art. 3 — letto nella versione del 14 giugno 2006; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 giugno 2009, 1 giugno 2010, 23 febbraio 2012, 1 agosto 2021, 1 febbraio 2022 e 16 settembre 2022.
  • Convenzione sullo statuto dei rifugiati, Art. 3 e Art. 33 — letto nella versione del 22 febbraio 2006; l’atto è stato nuovamente consolidato il 23 marzo 2009 e 14 giugno 2012.