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D-7629/2006

Asilo e allontanamento

Rubrum

Corte IV D-7629/2006/mae {T 0/2}

Sentenza del 1° febbraio 2008

Composizione

Giudice Vito Valenti, giudice unico, con l'approvazione della giudice Madeleine Hirsig, cancelliera Marisa Murray.

Parti

A._______, Georgia, ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 1° dicembre 2006 / N .

Regesto

la decisione del 1° dicembre 2006 in materia d'asi... la decisione del 1° dicembre 2006 in materia d'asi...

Fatti

A. L'interessato ha presentato una domanda d'asilo il 9 ottobre 2006. Successivamente è stato attribuito al Cantone Ticino. Ha dichiarato, per quanto è qui di rilievo (v. verbali d'audizione del 18 ottobre e del 10 novembre 2006), d'avere vissuto in Georgia fino al 1992 e d'essersi poi trasferito con la famiglia in Russia. Ad inizio del [...], gli associati B._______ della ditta del padre avrebbero voluto sempre più denaro ed il suo genitore avrebbe pertanto deciso che in simili condizioni avrebbe preferito liquidare la ditta medesima. I B._______ sarebbero stati contrari alla liquidazione dell'impresa ed avrebbero minacciato il padre nel caso avesse dato seguito alla sua intenzione. Pure le autorità russe avrebbero peraltro iniziato ad interessarsi all'azienda del padre, che sarebbe stata sospettata di fornire aiuti ai terroristi B._______. Avrebbero quindi arrestato il padre, secondo la versione nel mese di febbraio o aprile [...], e lo avrebbero detenuto per due o tre mesi. Il [...] o il [...] luglio [...], sarebbe stata fatta esplodere la vettura in cui si sarebbero trovati il padre e la madre dell'interessato. Quest'ultimo, dopo la morte dei genitori, o il [...], sarebbe stato sequestrato dai B._______ e trattenuto per tre giorni, durante i quali l'avrebbero minacciato se avesse liquidato la ditta del padre. Il [...] 2006, avrebbe deciso di lasciare la Russia a causa dei menzionati problemi. Non avrebbe potuto rientrare in Georgia perché suo padre e suo zio "erano dei combattenti contro i georgiani".

B. Il 1° dicembre 2006, l'UFM ha respinto la citata domanda d'asilo. Nello stesso tempo, ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e ritenuto lecita, esigibile e possibile l'esecuzione del suo allontanamento verso la Georgia (suo Paese d'origine) o verso la Russia (Paese in cui ha dichiarato d'avere vissuto legalmente con i genitori e in cui ha la possibilità di rientrare).

C. Il 20 dicembre 2006, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato e, in via principale, la concessione dell'asilo rispettivamente, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo.

D. Con decisione incidentale del 20 febbraio 2007, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha considerato il ricorso privo di probabilità d'esito favorevole. Ha quindi respinto la surriferita domanda d'assistenza giudiziaria e chiesto all'insorgente il versamento di un anticipo, di fr. 600.--, a copertura delle presumibili spese processuali. Il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto.

Considerandi

1. Il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).

2. Il TAF osserva che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).

3. Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.

4. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 nonché all'art. 50 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021).

5. Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3).

6. Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto siccome inverosimili le allegazioni determinanti presentate dal ricorrente. Quest'ultimo ha fornito versioni divergenti su punti importanti, quali il giorno in cui sarebbe stata fatta esplodere la vettura con a bordo i suoi genitori ([...] o [...]), il momento dell'arresto del padre (febbraio o aprile [...]), la durata della detenzione dello stesso (due o tre mesi) nonché il momento dal quale sarebbero iniziati i suoi problemi in Russia con i B._______ (subito dopo la morte dei genitori o dal [...]). L'UFM ha pure osservato che i timori del ricorrente d'essere minacciato in Georgia da coloro che avevano partecipato alla guerra con suo padre e suo zio sono inconsistenti, considerato che l'insorgente stesso non ha preso parte alla guerra e personalmente non ha quindi nulla da temere. L'autorità inferiore ha pertanto considerato lecito, esigibile e possibile il rientro del ricorrente – giovane, in buona salute, con formazione universitaria e una certa esperienza professionale – in Georgia, Paese in cui risiede anche uno zio. Peraltro, sarebbe lecita, esigibile e possibile anche l'esecuzione dell'allontanamento in Russia, dove l'insorgente ha dichiarato d'avere vissuto legalmente con i genitori.

7. Nel gravame, il ricorrente sostiene che la data corretta dell'esplosione della vettura su cui avrebbe viaggiato suo padre è il [...]. La data indicata nella prima audizione, il 19 luglio, sarebbe da ascrivere ai problemi di traduzione in russo avuti con l'interprete georgiana. Anche sulla data dell'arresto del padre, la versione corretta è quella fornita nella seconda audizione. Non sussisterebbe peraltro divergenza tra la versione della prima e della seconda audizione sul momento in cui sarebbero iniziati i suoi problemi con i B._______. Con la generica dichiarazione resa nella prima audizione "dopo la morte dei miei genitori" non intendeva in effetti dire il giorno dopo la morte dei genitori. Peraltro, come parente di combattenti per la libertà dell'Ossezia, per lui è veramente pericoloso tornare in Georgia. Un siffatto rimpatrio costituirebbe comunque una violazione dell'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) e dell'art. 14a cpv. 4 dell'abrogata legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS).

8. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (v. GICRA 1993 n. 21, pag. 134 e segg.). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (v. GICRA 1995 n. 23).

8.1 Il TAF osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dal ricorrente s'esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza. Non giova altresì al ricorrente la generica censura ricorsuale secondo la quale le divergenze rilevate dall'UFM sarebbero da attribuirsi alla traduttrice. Al riguardo, va segnatamente osservato che i due verbali sono stati riletti all'insorgente al termine delle rispettive audizioni, di modo che quest'ultimo ben avrebbe potuto e dovuto, usando della necessaria diligenza, segnalare l'esistenza d'eventuali d'errori nella traduzione delle sue dichiarazioni, ciò che però non ha fatto. Inoltre, il ricorrente si limita a mere congetture, non fondate su alcun indizio oggettivo, con riferimento alle minacce che peserebbero attualmente nei suoi confronti quale parente di persone che avrebbero combattuto per la libertà dell'Ossezia negli anni ottanta ed inizio novanta (il padre e lo zio). Dall'insieme degli atti di causa non è peraltro desumibile alcun indizio suscettibile di corroborare l'esistenza di una volontà persecutoria, ai sensi dell'art. 3 LAsi, da parte delle autorità statali o eventualmente di terzi nei confronti dell'insorgente. Il TAF osserva pure che non v'è ragione di ritenere, sulla base d'imprecise affermazioni di parte, che le competenti autorità statali georgiane non accorderanno al ricorrente, se del caso e nella misura in cui adeguatamente sollecitate, un'appropriata protezione contro eventuali futuri atti illeciti nei suoi confronti da parte di terzi. Infine, sia rilevato per sovrabbondanza, le allegazioni decisive rese dall'insorgente in corso di procedura con riferimento ai pregiudizi che avrebbe subito in Russia (Paese terzo) si limitano a vaghe ed imprecise affermazioni di parte, fermo restando la sussidiarietà della protezione internazionale in materia d'asilo rispetto a quella nazionale.

8.2 Da quanto esposto, consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

9. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).

10. Per gli stessi motivi citati al considerando 8 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Georgia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20).

11. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del "non-refoulement". Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni.

11.1 Nel caso concreto non è dato rilevare – in sostanza per le ragioni già indicate al considerando 8 del presente giudizio – alcun serio indizio secondo cui l'insorgente potrebbe essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. In altri termini, il ricorrente non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. Infine, ai sensi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la situazione generale che regna in un Paese non comporta, ad essa sola, l'illiceità del rimpatrio secondo le disposizioni della Convenzione (GICRA 1995 n. 12 consid. 10a pag. 110 e segg. nonché relativi riferimenti).

11.2 Pertanto, e come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è lecita.

12. Occorre quindi esaminare se per il ricorrente vi siano pericoli concreti in caso d'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (art. 83 cpv. 4 LStr).

12.1 Come noto, in Georgia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o di violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione sull'integralità del territorio nazionale. Da questo profilo, l'esecuzione dell'allontanamento è pertanto ragionevolmente esigibile.

12.2 Quanto alla situazione personale del ricorrente, il TAF constata che lo stesso è giovane ed ha un'ottima formazione ([...]). Non emerge altresì dalle carte processuali che soffra di seri problemi medici suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24). Vi è dunque motivo di formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un suo adeguato reinserimento sociale in Georgia, quand'anche fosse, come preteso d'etnia osseta.

12.3 Ritenuto, infine, che neppure ad un esame d'ufficio delle carte processuali emergono circostanze, sussumibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, che ostano alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera verso la Georgia, il ricorso non merita tutela nemmeno su tale punto di questione.

13. Peraltro, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della dovuta diligenza, potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

14. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).

15. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

Dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. L'anticipo, di fr. 600.--, versato il 28 febbraio 2007, è computato con le spese processuali.

3. Comunicazione a:

  • ricorrente (plico raccomandato)

  • autorità inferiore (in copia; n. di rif. N ; allegato: incarto UFM)

  • C._______ (in copia)

Il giudice unico: La cancelliera:

Vito Valenti Marisa Murray

Data di spedizione:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, Art. 83 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 5 dicembre 2008, 12 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 15 maggio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 24 gennaio 2011, 1 ottobre 2011, 11 ottobre 2011, 29 settembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 20 gennaio 2014, 1 febbraio 2014, 1 marzo 2015, 1 luglio 2015, 20 luglio 2015, 29 settembre 2015, 1 ottobre 2015, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 luglio 2018, 15 settembre 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 giugno 2019, 1 dicembre 2019, 1 aprile 2020, 1 luglio 2021, 2 ottobre 2021, 1 maggio 2022, 1 giugno 2022, 1 settembre 2022, 22 novembre 2022, 17 dicembre 2022, 1 aprile 2023, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 15 ottobre 2023, 1 giugno 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2025, 28 maggio 2025, 15 giugno 2025, 1 agosto 2025, 1 febbraio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge sull’asilo, Art. 3, Art. 5, Art. 7, Art. 14, Art. 44, Art. 105, Art. 111 e Art. 111a — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 12 dicembre 2008, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 29 settembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 febbraio 2014, 1 luglio 2015, 20 luglio 2015, 29 settembre 2015, 1 ottobre 2015, 29 settembre 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 giugno 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 novembre 2020, 1 gennaio 2021, 1 giugno 2022, 1 settembre 2022, 22 novembre 2022, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 giugno 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2025, 1 giugno 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge sul Tribunale amministrativo federale, Art. 53 — letto nella versione del 1 febbraio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 16 luglio 2012, 1 dicembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2015, 1 novembre 2015, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 marzo 2021, 1 settembre 2023, 15 maggio 2025, 15 giugno 2025 e 12 giugno 2026.
  • Legge federale sulla procedura amministrativa, Art. 5, Art. 62 e Art. 63 — letto nella versione del 1 maggio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 maggio 2013, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 aprile 2019, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021 e 1 luglio 2022.
  • Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Art. 3 — letto nella versione del 14 giugno 2006; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 giugno 2009, 1 giugno 2010, 23 febbraio 2012, 1 agosto 2021, 1 febbraio 2022 e 16 settembre 2022.
  • Convenzione sullo statuto dei rifugiati, Art. 3 e Art. 33 — letto nella versione del 22 febbraio 2006; l’atto è stato nuovamente consolidato il 23 marzo 2009 e 14 giugno 2012.