04.486

Adozione di embrioni

Testo depositato

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul parlamento presento la seguente iniziativa parlamentare:

Si devono adottare le modifiche di legge necessarie per consentire in Svizzera l'adozione di embrioni: quindi gli embrioni soprannumerari che i genitori biologici, dopo una fertilizzazione in vitro, non vogliono o non possono più utilizzare per la riproduzione devono poter essere impiantati nell'utero di una donna pronta ad adottare un figlio. La donna in questione deve adempiere i requisiti sanitari e giuridici previsti per le adozioni.

In particolare devono essere osservati i seguenti principi:

  • la messa a disposizione di embrioni soprannumerari per l'adozione deve avere la priorità sulla loro possibile utilizzazione nei settori della ricerca, della produzione di tessuti per trapianti e della produzione di cellule staminali;

  • l'adozione di embrioni deve essere scissa chiaramente dalla maternità sostitutiva, che deve rimanere vietata. La madre adottiva non avrà quindi la facoltà di scegliere l'embrione o i relativi genitori;

  • già prima della fecondazione in vitro i genitori biologici devono essere messi a conoscenza della possibilità di offrire gli embrioni in adozione;

  • gli embrioni possono essere messi a disposizione per l'adozione in qualsiasi momento previo consenso dei genitori biologici;

  • gli embrioni soggetti alle disposizioni previgenti sono a disposizione dei genitori biologici per la riproduzione fino al 2005 e possono essere oggetto di un'adozione fino al 2008;

  • ai bambini adottati come embrioni deve essere garantito nel modo migliore possibile il diritto a conoscere la propria origine.