05.436
Nuova procedura per i programmi d'armamento
Testo depositato
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare.
La legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (LM) va completata come segue:
Articolo 106a (nuovo): Programmi d'armamento
1 Di norma il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale i programmi d'armamento sotto forma di crediti quadro limitati a quattro anni.
2 Allega al messaggio relativo il rapporto sulla politica di sicurezza aggiornato.
3 Ogni anno presenta alle Commissioni della politica di sicurezza di entrambe le Camere federali un rapporto intermedio relativo alla realizzazione dei programmi d'armamento.