21.506

Velocipedi e altri veicoli a due ruote parcheggiati sui marciapiedi

Testo depositato

In applicazione dell'articolo 107 LParl presento la seguente iniziativa parlamentare, mediante la quale chiedo che la legge sulla circolazione stradale sia modificata come segue:

Art. 43 cpv. 2bis (nuovo):

I velocipedi e altri veicoli a due ruote, motorizzati o non motorizzati, possono essere parcheggiati sul marciapiede se resta libero uno spazio di almeno 1,50 m per i pedoni.

Motivazione

La tendenza politica attuale è di liberare le città dalla presenza delle automobili.

Numerosi conducenti aderiscono a questa politica utilizzando sia d'estate che d'inverno scooter e altri motoveicoli, mentre l'uso della bicicletta diminuisce notevolmente dall'autunno in poi.

A trarne vantaggio sono in molti: la superficie occupata da uno scooter e il suo peso sono di molto inferiori a quelli di un'automobile. Inoltre gli scooter consumano meno carburante per 100 km.

Tuttavia i posti per questi veicoli non sono sufficienti per garantire il decongestionamento delle città dalle automobili. Per questa ragione taluni Cantoni avevano tollerato il parcheggio di moto e scooter sui marciapiedi a condizione che venisse però lasciato uno spazio libero di 1,5 m. Questa tolleranza è poi stata abolita poiché contraria allo scopo politico perseguito.

Di conseguenza propongo di integrare nella LCStr il testo dell'articolo 41 ONC, riguardante ora soltanto i velocipedi, in modo da estenderne l'applicazione a tutti i veicoli a due ruote.

In effetti non si vede perché un pedone dovrebbe sentirsi più infastidito da un velocipede rispetto a un altro veicolo a due ruote, se ambedue gli assicurano uno spazio libero di 1,5 m. Per il pedone è infatti determinante unicamente lo spazio di 1,5 m previsto dal Consiglio federale che gli consente di spostarsi indisturbato.