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Definire in maniera più adeguata alla prassi la disposizione penale contro la tratta di esseri umani

Testo depositato

Il Codice penale va riveduto adeguando la fattispecie penale della tratta di esseri umani alla definizione internazionale. In particolare, occorre menzionare esplicitamente gli strumenti del reato, definire meglio, in sintonia con la definizione internazionale, lo sfruttamento del lavoro quale scopo della tratta di esseri umani e adeguare la punizione al crimine.

Motivazione

Dal piano nazionale contro la tratta di esseri umani e da diversi rapporti si evince che negli ultimi anni la tratta di esseri umani, in particolare a scopo di sfruttamento del lavoro, è ulteriormente aumentata in vari settori. Occorre pertanto riesaminare la fattispecie penale. La fattispecie penale della tratta di esseri umani è oggi definita in maniera molto generica. Per interpretarla occorre quindi ricorrere al diritto di rango superiore, in particolare per sapere cosa si intende per «sfruttamento del lavoro». La definizione internazionale specifica lo sfruttamento del lavoro menzionando ad esempio anche il lavoro forzato, la servitù forzata, pratiche analoghe alla schiavitù e l’asservimento. L’attuale formulazione nel Codice penale comporta nella prassi un’interpretazione troppo restrittiva della nozione che in casi di tratta di esseri umani costringe a ricorrere ad altre fattispecie penali quali ad esempio l’usura. Ciò può essere pregiudizievole in particolare per i diritti della vittima; le pene non sono proporzionate al reato e non tengono conto del danno arrecato alla vittima. In tutti i casi di tratta di esseri umani sono state pronunciate sentenze proporzionatamente miti nei confronti degli autori e sono stati disposti risarcimenti molto contenuti. Si rileva una flagrante contraddizione tra il massiccio sfruttamento subito dalle vittime della tratta di esseri umani, i rischi e l’incertezza cui esse sono esposte in caso di partecipazione a un processo penale, la frequente assenza di giustizia e gli esigui risarcimenti che ricevono. L’attuale fattispecie penale non precisa in maniera esaustiva come esaminare la punibilità, non indica alcuno strumento del reato e pertanto non specifica l’inefficacia di un eventuale consenso della vittima. Quindi non esprime chiaramente che la coercizione può essere di varia natura: ad esempio che per coercizione si può intendere anche lo sfruttamento di una situazione di bisogno.

Proposta del Consiglio federale

Accogliere

Parere del Consiglio federale

Il Consiglio federale è favorevole a rivedere la fattispecie del reato di tratta di esseri umani disciplinato nell’articolo 182 del Codice penale (RS 311.0). Occorrerà integrare la formulazione aperta della fattispecie e fornire più elementi che permettano di applicare la disposizione penale. Nel quadro dei lavori si dovrà tenere conto in particolare dei risultati e dei riscontri del terzo piano nazionale d’azione contro la tratta di esseri umani 2023-2027, attualmente in corso.

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.