26.1029

Abusi nelle assicurazioni sociali. A chi segnalare e con quali risultati?

Testo depositato

  1. Quali canali ufficiali esistono per segnalare in buona fede sospetti abusi nelle assicurazioni sociali (AI, LAINF, LAMal, LADI, LPC)? Per ciascuna assicurazione, qual è l'organo competente e con quali modalità? Esiste un punto di contatto unico federale o cantonale, oppure la competenza dipende dall'assicurazione o dall'autorità cantonale? Il Consiglio federale ritiene utile una panoramica unica dei canali competenti?

  2. Come è garantito il rispetto dei diritti della persona segnalata (presunzione d'innocenza, protezione dei dati, segreto medico, garanzie procedurali) nonché del segnalante?

  3. Quali strumenti di vigilanza, controllo o intervento ha la Confederazione se organi cantonali o esecutivi non esaminano con diligenza segnalazioni circostanziate? Tali strumenti differiscono tra i rami assicurativi?

  4. Esistono incentivi per gli organi diligenti nell'individuare e recuperare prestazioni indebite? Possono segnatamente trattenere una quota degli importi recuperati o questi rientrano nel finanziamento ordinario?

  5. Si prega il Consiglio federale di fornire, in forma tabellare suddivisa per i 26 Cantoni e per AI, LAINF, LAMal, LADI, LPC, dati comparativi (ultimi 5 anni) su: (a) numero di beneficiari e volume delle prestazioni; (b) segnalazioni ricevute per 10'000 beneficiari; (c) casi esaminati e tempo medio di trattamento in giorni; (d) tasso di conferma (casi confermati / segnalazioni esaminate); (e) casi trasmessi alle autorità penali e relativo esito; (f) importi oggetto di restituzione, importi effettivamente recuperati e tasso di recupero percentuale; (g) costo medio per caso esaminato. Se tali dati non sono disponibili in modo completo, si prega di indicare quali lacune esistono e se il Consiglio federale ritiene opportuno introdurre una rendicontazione standardizzata.

Singoli rami delle assicurazioni sociali già dispongono di canali di segnalazione (UCC/UAIE, Suva, UFSP). Non è però sempre evidente se esista una panoramica trasversale, né quali standard valgano per trattamento, vigilanza e incentivi. L'interrogazione mira a chiarire il funzionamento del sistema di lotta agli abusi nell’ambito delle assicurazioni sociali, nel rispetto dei diritti di tutte le persone coinvolte.

Parere del Consiglio federale

1. Il disciplinamento della competenza per la ricezione delle segnalazioni di abusi a danno delle assicurazioni sociali varia in funzione del ramo assicurativo. A seconda dell’assicurazione, il punto di contatto sono gli organi esecutivi cantonali, le autorità federali o l’assicuratore competente. Nell’ambito dell’AI, i casi di abuso possono essere segnalati tramite moduli, per e-mail o per telefono agli uffici AI cantonali e all’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero. Anche l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), in qualità di organo di vigilanza, può ricevere segnalazioni. Per quanto riguarda l’assicurazione contro la disoccupazione, è possibile rivolgersi alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO). Le segnalazioni concernenti l’assicurazione malattie, l’assicurazione contro gli infortuni e l’assicurazione militare vanno inviate direttamente agli assicuratori. Quelle riguardanti le prestazioni complementari possono essere inviate ai servizi PC cantonali competenti. Inoltre, il Controllo federale delle finanze (CDF) mette a disposizione una piattaforma di segnalazione (whistleblowing) che consente anche ai dipendenti federali di segnalare in forma anonima irregolarità (p. es. casi di corruzione, atti illeciti) a livello federale e presso i beneficiari di sussidi. Se un organo che riceve una segnalazione si ritiene incompetente per esaminarla, la inoltra d’ufficio all’organo competente.

A causa della diversità dell’organizzazione delle varie assicurazioni sociali, i cui compiti sono in parte svolti anche da privati (p. es. gli assicuratori malattie), la creazione di un punto di contatto unico o di una panoramica dei canali summenzionati a livello federale non apporterebbe alcun valore aggiunto.

2. I casi vengono esaminati dal servizio sinistri competente, nell’ambito della normale verifica delle prestazioni, o da parte del servizio specializzato nella lotta agli abusi assicurativi. Le segnalazioni di sospetti abusi vengono sempre trattate nel rispetto delle disposizioni di legge (in particolare della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA; RS 830.1], della legge federale sull’assicurazione malattie [LAMal; RS 832.10], della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni [LAINF; RS 832.20] e della legislazione in materia protezione dei dati). Gli accertamenti vengono effettuati nel rispetto del principio di proporzionalità ed esclusivamente per lo scopo previsto. La trasmissione di dati personali è autorizzata soltanto in presenza di una base legale e di un interesse pubblico preponderante. Le persone coinvolte nei casi di sospetti abusi sottostanno all’obbligo del segreto (art. 33 LPGA).

3. In caso di verifica lacunosa, le autorità di vigilanza possono impartire direttive, effettuare controlli o adottare misure che possono arrivare fino all’esclusione degli assicuratori contro gli infortuni inadempienti. Anche l’UFAS può adottare misure di vigilanza quali lo svolgimento di verifiche, l’emanazione di direttive o la formulazione di raccomandazioni di audit. Le decisioni errate (p. es. le riduzioni delle prestazioni) possono inoltre essere impugnate in sede giudiziaria e annullate.

4. Le assicurazioni sociali sono tenute a verificare le segnalazioni di abusi. Non sono previsti incentivi finanziari. Le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.

5. L’UFAS dispone di dati relativi ai casi di abuso segnalati e verificati nell’ambito dell’assicurazione invalidità, dell’assicurazione malattie, dell’assicurazione contro gli infortuni e dell’assicurazione militare, che vengono raccolti in base alle Direttive sull’osservazione nelle assicurazioni sociali (DOAS). Questi dati vengono pubblicati nei rapporti intitolati «Rilevazione in relazione alla LAA e alle osservazioni svolte»: Rilevazione in relazione alla LAA e alle osservazioni svolte per il 2025 / Rilevazione in relazione alla LAA e alle osservazioni svolte per il 2024 / Rilevazione in relazione alla LAA e alle osservazioni svolte per il 2023. Prima del 2023 questi dati venivano pubblicati nei rapporti annuali sulle assicurazioni sociali.

La Suva pubblica inoltre ogni anno i propri indicatori principali relativi alla lotta alle frodi assicurative (cfr. comunicato stampa «Nuove tecnologie: come evolvono le frodi assicurative»).

Sul sito web www.lavoro.swiss, gestito dalla SECO, vengono pubblicate statistiche relative alla riscossione indebita di prestazioni. Ulteriori informazioni, suddivise per Cantone o relative ad altri tipi di prestazioni, non sono disponibili con il grado di dettaglio auspicato.

Considerate le differenze nell’organizzazione, nelle competenze e nelle strutture esecutive delle varie assicurazioni sociali, il Consiglio federale non ritiene appropriate una raccolta dei dati e una rendicontazione standardizzate.