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Comparazioni attendibili dei redditi nell'agricoltura
Testo depositato
In futuro il Consiglio federale è incaricato di effettuare la comparazione dei redditi, ai sensi dell’articolo 5 della legge sull’agricoltura (LAgr), tra i lavoratori indipendenti del settore agricolo e quelli dipendenti dei settori secondario e terziario sulla base dei valori mediani.
Una minoranza (Walti Beat, Dobler Marcel, Flach, Grossen Jürg, Schneeberger) propone di respingere la mozione.
Motivazione
Un confronto tra il terzo quartile dell’agricoltura e la mediana dei settori secondario e terziario è scientificamente inadeguato. Una simile procedura non è oggettiva né rappresentativa poiché vengono confrontati tra loro diversi parametri di posizionamento. Questo approccio non tiene conto della redditività delle circa 35 300 aziende agricole rimanenti e fornisce un quadro molto edulcorato della situazione reddituale dell’agricoltura.
Ai fini del confronto dei redditi la mediana è una base di comparazione riconosciuta e adeguata. Essendo poco sensibile a valori anomali, poiché redditi estremamente bassi o elevati influenzano il valore solo in misura marginale, la mediana è adatta soprattutto in caso di ripartizione disuguale del reddito senza distribuzione normale, com’è spesso il caso nel settore agricolo. La mediana rispecchia la situazione reddituale tipica, poiché il 50 per cento dei redditi si situa al di sopra e l’altro 50 per cento al di sotto di tale valore.
Un confronto dei redditi equo e realistico presuppone una base di comparazione uniforme e coerente. Utilizzando il terzo quartile come base di comparazione si ottiene un’immagine distorta dei redditi realmente conseguiti dalle aziende agricole, poiché esso definisce soltanto il limite rispetto al quarto superiore e non rispecchia quindi la situazione reddituale tipica della maggioranza. La reale situazione del reddito è pertanto visibile solo in misura limitata.
Si deve inoltre confrontare il reddito con il salario orario delle unità di manodopera familiari, il quale, oltre al reddito, tiene anche conto del lavoro effettivamente svolto. Occorre altresì rinunciare all’introduzione del concetto di «reddito dell’economia domestica» poiché tale parametro non ha nulla a che vedere con il reddito del lavoro che può essere conseguito esercitando l’attività agricola.
Siccome vanno confrontati parametri equivalenti, il confronto dei redditi deve essere effettuato su basi scientificamente solide e rappresentative, utilizzando la mediana come base di comparazione.
Proposta del Consiglio federale
Respingere
Parere del Consiglio federale
Nel suo rapporto in adempimento del postulato 21.4585 Bulliard «Reddito delle famiglie contadine» il Consiglio federale ha illustrato in dettaglio la metodologia della comparazione dei redditi ai sensi dell’articolo 5 della legge sull’agricoltura (LAgr; RS 910.1) e gli indicatori utilizzati. Nella comparazione dei redditi non è metodologicamente possibile mettere a confronto «cose uguali con cose uguali» perché, in mancanza di rilevazioni regolari sui redditi degli altri lavoratori indipendenti, i redditi dei lavoratori indipendenti nel settore agricolo devono essere confrontati con i salari dei dipendenti dei settori secondario e terziario. Le analisi contenute nel suddetto rapporto hanno evidenziato che i lavoratori indipendenti conseguono redditi lordi inferiori a quelli dei dipendenti praticamente in tutte le categorie professionali e prestano un numero maggiore di ore di lavoro alla settimana.
Nella sua risposta all'interpellanza 24.4380 Bulliard «Valutazione della situazione reddituale dell’agricoltura» il Consiglio federale ha esposto in che modo valuta la situazione economica dell'agricoltura sulla base dell'articolo 5 LAgr. Da allora tale valutazione è rimasta immutata.
La formulazione «aziende con una gestione redditizia» di cui all’articolo 5 LAgr implica che per valutare il reddito agricolo venga utilizzata come base di comparazione una selezione di aziende redditizie. Questa limitazione alle aziende redditizie trova la sua giustificazione nella finalità della comparazione dei redditi, la quale ha lo scopo di garantire che a lungo termine l'agricoltura possa fornire le prestazioni d’interesse generale di cui all'articolo 104 della Costituzione federale. Ciò è garantito se le aziende efficienti possono conseguire un reddito che consente loro di effettuare gli investimenti necessari per preservare la sostanza ed evolvere. Solo a questa condizione la politica agricola è sostenibile anche dal punto di vista economico (cfr. Messaggio concernente la riforma della politica agricola: Seconda tappa (Politica agricola 2002); FF 1996 IV 1, pag. 69 segg.). Ciò significa che, in linea di principio, le aziende con un rendimento del lavoro e del capitale insoddisfacenti, incapaci a lungo termine di effettuare investimenti sufficienti, non vanno prese in considerazione nel calcolo del salario comparabile. Per le aziende con una gestione meno razionale non vi è alcun diritto a un reddito comparabile (cfr. Messaggio concernente la riforma della politica agricola: Seconda tappa (Politica agricola 2002), pag. 47). Il Consiglio federale ritiene che un confronto tra la mediana di tutte le aziende agricole e la mediana del salario comparabile sarebbe in contraddizione con il tenore dell'articolo 5 LAgr e non sarebbe in linea con l'obiettivo della comparazione dei redditi.
Se la mozione venisse accolta, sarebbe quindi necessario modificare l’articolo 5 LAgr e ridefinire la base per la comparazione dei redditi. Sarebbe opportuno che tale adeguamento avvenga nell’ambito dei dibattiti parlamentari sulla Politica agricola a partire dal 2030 (PA30+). Pertanto, qualora la mozione venisse accolta dalla Camera prioritaria, il Consiglio federale si riserva il diritto di proporre una modifica nella seconda Camera affinché gli venga conferito l’incarico di elaborare una proposta di modifica dell’articolo 5 LAgr nell’ambito della PA30+.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.