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Statuto S per i profughi dall'Ucraina. Quali misure immediate intende adottare il Consiglio federale per evitare un crescente afflusso nello Stato sociale?
Testo depositato
Lo statuto di protezione S è stato attivato per garantire una protezione rapida alle persone fuggite dalla guerra in Ucraina. Con il protrarsi della situazione aumenta però il rischio che un numero sempre più elevato di beneficiari entri durevolmente nel sistema dell’assistenza sociale, con costi crescenti e con effetti problematici anche sul piano degli incentivi all’integrazione. Le domande sono da intendersi sia per quanto concerne lo statuto S che tenendo conto di eventuali modifiche allo stesso (cambiamento verso un altro permesso stranieri).
Alla luce di quanto precede, chiedo al Consiglio federale:
Quante persone con statuto S dipendono attualmente dall’assistenza sociale e quale evoluzione si attende il Consiglio federale per i prossimi due o tre anni?
Quali costi complessivi genera attualmente, per Confederazione, Cantoni e Comuni, la presa a carico sociale delle persone con statuto S?
Quali misure immediate ha già adottato o intende adottare il Consiglio federale per ridurre la dipendenza dall’assistenza e aumentare in tempi rapidi il tasso di attività lucrativa dei beneficiari dello statuto S?
Il Consiglio federale quali nuovi strumenti intende introdurre per spingere l’esercizio di un’attività lucrativa, all’apprendimento della lingua e all’autonomia economica?
Come si intende definire, insieme ai Cantoni, criteri più vincolanti e omogenei per rafforzare il principio secondo cui la protezione deve essere accompagnata da integrazione e responsabilizzazione?
Come intende il Consiglio federale evitare che il decorso del tempo e l’eventuale passaggio ad altri statuti di soggiorno comportino automaticamente un ampliamento della platea di persone a carico dello Stato sociale?
Il Consiglio federale introdurrà misure che subordinino eventuali prospettive di soggiorno più stabile a criteri chiari di integrazione, attività lucrativa, competenze linguistiche e assenza di dipendenza durevole dall’assistenza?
Parere del Consiglio federale
1. Non è possibile indicare quante persone con statuto di protezione S percepiscono attualmente l’aiuto sociale, poiché i dati dell’Ufficio federale di statistica sono pubblicati con un certo scarto temporale. La maggioranza delle persone con statuto S che esercitano un’attività lucrativa ha un posto fisso ed è in grado di provvedere, integralmente o in parte, al proprio sostentamento. A fine maggio 2026 il tasso di occupazione delle persone con statuto S residenti da almeno tre anni in Svizzera ammontava al 47,6 per cento. Nel secondo trimestre del 2025 il loro tasso di occupazione medio ammontava al 67 per cento; il salario medio mensile standardizzato era pari a 4571 franchi. Il costante aumento del tasso di occupazione tra queste persone contribuisce a ridurre la dipendenza dall’aiuto sociale.
2. Il Consiglio federale può indicare solo i sussidi versati ai Cantoni. Nel 2025 la Confederazione ha rimborsato loro circa 1,16 miliardi di franchi di aiuto sociale per le persone bisognose di protezione provenienti dall’Ucraina. Per il 2026 è stato preventivato circa un miliardo di franchi a questo titolo.
3. Dal 2024 il Consiglio federale ha adottato diversi provvedimenti per promuovere l’integrazione professionale delle persone in cerca di protezione. In particolare, propone ai Cantoni misure per aiutarli a migliorare il collocamento professionale, sostenerli nella procedura di riconoscimento dei diplomi e permettere loro di comunicare in maniera mirata con i rifugiati e i datori di lavoro. Il 28 maggio 2025 il Consiglio federale ha inoltre fissato come obiettivo per le persone con statuto S residenti da almeno tre anni in Svizzera un tasso d’occupazione del 50 per cento entro fine 2025. Questo obiettivo è mantenuto per il 2026. I Cantoni con un tasso d’occupazione chiaramente inferiore alla media devono adottare misure supplementari. Il 22 ottobre 2025 il Consiglio federale ha deciso ulteriori misure per incentivare l’attività lucrativa delle persone con statuto S: in particolare, l’obbligo di autorizzazione per l’esercizio di un’attività lucrativa è stato sostituito da un semplice obbligo di notifica e le persone con statuto S che percepiscono l’aiuto sociale possono essere obbligate a partecipare a misure di integrazione o reinserimento professionale. Queste modifiche sono entrate in vigore il 1° dicembre 2025.
4./5. Il 27 maggio 2026 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), che prevede in particolare di introdurre un obbligo di annunciare al servizio pubblico di collocamento le persone con statuto S senza impiego ma che presentano un sufficiente potenziale lavorativo. Il progetto prevede inoltre di accordare ai titolari dello statuto S che esercitano un’attività lucrativa e non dipendono dall’aiuto sociale il diritto di cambiare Cantone. Il progetto è pendente in Parlamento (26.045). Da marzo a giugno 2025 sono state poste in consultazione (consultazione 2025/117) alcune modifiche d’ordinanza volte a sancire il mandato d’integrazione dei titolari dello statuto S estendendo a queste persone gli obiettivi vincolanti in materia d’integrazione previsti per le persone ammesse provvisoriamente e i rifugiati riconosciuti.
6. La cerchia di beneficiari dell’aiuto sociale non sarà ampliata con il trascorrere del tempo, in quanto l’aiuto sociale è concesso unicamente alle persone che ne hanno diritto. Le persone bisognose di protezione con o senza permesso di dimora e le persone con permesso di dimora senza statuto di protezione S sono trattate allo stesso modo, anche se può sussistere una differenza nel calcolo dell’importo delle prestazioni di aiuto sociale.
7. Un permesso di dimora indipendente dallo statuto S può essere rilasciato solo se si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del grado di integrazione dell’interessato (art. 14 cpv. 2 della legge sull’asilo [LAsi; RS 142.31]). In occasione della sua assemblea annuale, tenutasi nel maggio 2026, la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia ha deciso di trattare queste domande per casi di rigore considerando gli stessi criteri d’integrazione previsti per le persone ammesse provvisoriamente, quindi attribuendo grande importanza all’integrazione professionale, all’indipendenza dall’aiuto sociale, all’apprendimento della lingua e al rispetto dell’ordinamento giuridico.