26.3620

Estremisti islamici monitorati dal SIC. Perché sono ancora in Svizzera?

Testo depositato

Secondo dichiarazioni rilasciate al quotidiano Blick dal portavoce del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), attualmente 44 persone islamiche radicalizzate e ritenute pericolose sono oggetto di monitoraggio da parte delle autorità federali. Rispondendo ad una domanda posta in Consiglio nazionale durante l’ora delle domande, il Consiglio federale ha precisato che un numero “molto ridotto”, inferiore a dieci persone, beneficia dello statuto di rifugiato.

Appare evidente che 10 persone su 44 rappresentano una quota significativa del totale delle persone monitorate. Inoltre, anche un solo individuo radicalizzato può provocare conseguenze gravissime per la sicurezza interna, come insegna la cronaca recente.

Risulta pertanto doveroso chiedersi per quali ragioni persone considerate pericolose continuino a soggiornare nel nostro Paese, e quale sia il loro statuto giuridico.

Alla luce di quanto precede, chiedo al Consiglio federale:

  1. Quante delle 44 persone monitorate dal SIC sono cittadini svizzeri e quante sono cittadini stranieri?

  2. Qual è la nazionalità dei cittadini stranieri interessati?

  3. Quante di queste persone beneficiano dello statuto di rifugiato, dell’ammissione provvisoria o di altri titoli di soggiorno?

  4. Per quali motivi le persone radicalizzate straniere, ed in particolare quelle afferenti al settore dell’asilo, non vengono allontanate dalla Svizzera?

  5. Nei confronti di quante persone monitorate sono state adottate misure coercitive o restrittive ai sensi della legislazione antiterrorismo?

  6. Tra i cittadini svizzeri monitorati, quanti hanno acquisito la cittadinanza per naturalizzazione? Quanti sono titolari di varie cittadinanze?

  7. In quanti casi è stata valutata la possibilità di revocare una naturalizzazione ottenuta da persone successivamente coinvolte in attività estremiste o terroristiche?

Parere del Consiglio federale

1. L’elenco dei soggetti che rappresentano un rischio è confidenziale. Il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) pubblica due volte all’anno il numero di persone che figurano in tale elenco, ma non si esprime pubblicamente in modo dettagliato in merito ad aspetti quali la nazionalità di queste persone o il loro statuto di soggiorno.

2. Cfr. risposta alla domanda 1.

3. Cfr. risposta alla domanda 1.

4. Se una persona rappresenta una minaccia concreta alla sicurezza interna o esterna della Svizzera, la SEM, i Cantoni, fedpol e il SIC valutano le misure in materia di diritto dell’asilo e/o di diritto degli stranieri e le attuano, purché siano soddisfatti i presupposti giuridici. Tra le misure possibili figurano la revoca dell’asilo e del riconoscimento della qualità di rifugiato (art. 63 LAsi; RS 142.31), la revoca del permesso di dimora o di domicilio (art. 62 e 63 LStrI; RS 142.20) nonché l’emanazione di un divieto d’entrare in Svizzera o di un’espulsione (art. 67 e 68 LStrI). L’esecuzione di un’espulsione deve essere sospesa da fedpol se la persona interessata deve essere espulsa verso uno Stato in cui rischia di subire torture o altri trattamenti oppure pene crudeli e inumani (principio di non-refoulement). Se l’esecuzione di un’espulsione non è permessa, non è ragionevole o non è possibile e vi è una richiesta da parte del SIC o dei Cantoni, fedpol può valutare misure di polizia atte a prevenire attività terroristiche (art. 23e segg. LMSI; RS 120).

5. Nel suo rapporto annuale fedpol pubblica cifre in merito alle misure emanate (misure MPT, divieti di entrata ed espulsioni). I dettagli in relazione alle 44 persone menzionate nella richiesta, invece, non vengono pubblicati.

6. Cfr. risposta alla domanda 1.

7. La SEM ricorre sistematicamente alla possibilità di revoca della cittadinanza secondo l’articolo 42 della legge sulla cittadinanza (LCit; RS 141.0) e l’articolo 30 dell’ordinanza sulla cittadinanza (OCit; RS 141.01) nel contesto dell’aumento della minaccia jihadista registrato dal 2014. Finora sono state avviate dieci procedure di questo tipo. In sette casi è stata disposta la revoca della cittadinanza svizzera. In tutte le decisioni pronunciate finora la SEM si è basata su una condanna definitiva secondo l’articolo 260ter del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) (organizzazioni criminali e terroristiche). La prassi seguita finora si è dimostrata valida e mostra che lo strumento della revoca della cittadinanza viene utilizzato con successo.