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Applicazione LPT1 e scheda R6 in Ticino. Proporzionalità e tutela delle regioni periferiche e montane
Testo depositato
Il 3 marzo 2013 il Popolo svizzero ha approvato la revisione della LPT (LPT1), in vigore dal 1° maggio 2014. In Ticino l’attuazione avviene anche tramite la scheda di Piano direttore R6, approvata dal Consiglio federale nella versione aggiornata del 19 ottobre 2022, che impone verifiche di dimensionamento delle zone edificabili e, in caso di sovradimensionamento, misure di salvaguardia e riduzione delle potenzialità edificatorie. La LPT prevede un orizzonte di 15 anni; la R6 prevede, tra l’altro, una soglia del 20% e termini di adattamento dei piani regolatori di 3, 5 o 8 anni.
Nelle regioni periferiche e montane ticinesi, dove l’economia dipende da piccole imprese, edilizia, turismo e ricambio generazionale, un’applicazione rigida e accelerata rischia di bloccare investimenti, ridurre valori patrimoniali e gettito comunale e aggravare lo spopolamento. Occorrono chiarimenti su margini applicativi, proporzionalità e coerenza con la politica di coesione territoriale.
Il Consiglio federale è pregato di rispondere:
Quali margini interpretativi riconosce il CF per considerare le specificità di regioni periferiche e montane nell’applicazione della LPT, in particolare riguardo all’orizzonte di 15 anni, al calcolo delle riserve e agli scenari demografici?
In che misura impostazione, soglie e automatismi applicativi della R6 sono imposti dal diritto federale o derivano da scelte cantonali, in particolare per la soglia del 20%, i termini di 3, 5 e 8 anni e le riduzioni delle potenzialità edificatorie?
Il CF è disposto a emanare, tramite l’ARE, linee guida o chiarimenti di prassi che evitino riduzioni indifferenziate o meramente aritmetiche e privilegino misure mirate, graduali e meno dannose?
Quali valutazioni d’impatto economico-sociale, in particolare su investimenti, gettito comunale, mercato immobiliare, valori patrimoniali, edilizia locale, turismo e spopolamento, sono state svolte dalla Confederazione, richieste ai Cantoni o considerate per le aree di montagna?
Il CF può pubblicare l’elenco delle comunicazioni, direttive o prese di posizione trasmesse al Ticino dall’ARE o da altri uffici federali sull’attuazione LPT1/R6 e indicare se ritiene compatibile con il diritto federale una fase transitoria proporzionata e limitata nel tempo, che eviti misure permanenti o irreversibili finché non vi sia una prassi chiara e proporzionata?
Parere del Consiglio federale
In materia di pianificazione del territorio la Costituzione federale limita il ruolo della Confederazione alla definizione di principi. Questi principi, come quelli relativi alla delimitazione delle zone edificabili, sono sanciti dalla legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700700) e si applicano in modo uniforme in tutto il territorio svizzero. Spetta innanzitutto al Cantone provvedere a mettere in atto una prassi chiara e proporzionata, che tenga conto delle esigenze delle regioni periferiche e di montagna. Anche il Consiglio federale, tuttavia, è pienamente consapevole delle particolari sfide che devono affrontare tali regioni. Le direttive tecniche sulle zone edificabili, pubblicate congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni nel 2014, tengono conto delle differenze regionali appena menzionate. Spetta poi al Cantone definire un metodo e una procedura adeguati per la delimitazione delle zone edificabili nei vari Comuni. A tale riguardo dispone di un ampio margine di manovra, purché si attenga alle disposizioni legali. Le modifiche apportate dal Consiglio federale al testo del piano direttore ticinese con la sua decisione di approvazione del 19 ottobre 2022 miravano proprio a garantirlo.
Risposte alle domande
Le direttive tecniche sulle zone edificabili consentono di tenere conto della situazione particolare delle regioni periferiche e di montagna. Si basano infatti sul fabbisogno di superficie edificabile per abitante / posto di lavoro, che varia a seconda del tipo di Comune. Per le zone residenziali tale superficie è pari a 55 m² nei centri grandi e a 151 m² nei centri piccoli, contro i 419 m² nei Comuni turistici e addirittura i 617 m² in quelli con forte regressione demografica. Questi valori offrono al Cantone, considerato nel suo complesso, un volume nettamente maggiore di zone edificabili, di cui esso deve tenere conto nel definire nel proprio piano direttore destinato ai Comuni la strategia di sviluppo territoriale e le regole di dimensionamento. Nel verificare, in sede di esame del piano direttore, se le scelte operate dal Cantone fossero conformi alla LPT, la Confederazione ha sfruttato il più possibile il proprio margine di manovra giuridico a favore del Cantone.
L’approccio, le soglie e i meccanismi di applicazione della scheda R6 dipendono dalle scelte cantonali definite negli allegati a tale scheda. Lo stesso vale per le scadenze per le revisioni delle pianificazioni locali. Per quanto riguarda la riduzione delle riserve, il Consiglio federale, conformemente all’articolo 15 capoverso 2 LPT, ha invece dovuto inserire nella scheda R6 ulteriori indicazioni e precisazioni.
Considerato l’ampio margine di manovra concesso ai Cantoni dal diritto federale in materia di delimitazione delle zone edificabili, il Consiglio federale non vede alcun motivo per intervenire, tanto più che l’ARE rimane a disposizione del Cantone per sostenerlo nell’attuazione del suo piano direttore.
Nell’ambito della revisione parziale della LPT del 15 giugno 2012 la Confederazione ha commissionato una valutazione della sostenibilità e un’analisi dell’impatto della regolamentazione, che sono state pubblicate e i cui risultati sono stati integrati nel messaggio. Le ripercussioni sull’economia e sulla società sono temi centrali, così come la questione città-campagna.
Nulla, tranne la suddetta documentazione di base per l’elaborazione dei piani direttori cantonali (Integrazione della Guida alla pianificazione direttrice 2014 e direttive tecniche sulle zone edificabili) e la succitata decisione del 2022 del Consiglio federale di approvazione del piano direttore ticinese, corredata del relativo rapporto d’esame dell’ARE. Tuttavia nell’ambito degli scambi annuali l’ARE ha potuto informarsi sullo stato di avanzamento di tale attuazione. Il Consiglio federale non ritiene né necessario né compatibile con il diritto federale prevedere, oltre alle ampie scadenze già previste dal diritto vigente e dal piano direttore ticinese, una fase transitoria supplementare. Una simile fase transitoria prolungherebbe inoltre l’incertezza giuridica per i proprietari e per i Comuni.