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Valutazioni di solvibilità. Quali sono le conseguenze delle attuali pratiche di credit scoring sui diritti delle persone interessate?

Testo depositato

Una recente inchiesta condotta dalla Federazione romanda dei consumatori (FRC) conferma che l’attività di informazione sulla solvibilità resta poco trasparente. Le imprese private che commerciano dati personali sulla solvibilità proteggono ferocemente il loro segreto commerciale. Pertanto, in genere non è possibile determinare con precisione l’origine dei dati (vengono comunicate solo le categorie) né sapere quanti dati sono necessari per stabilire un punteggio (o se ne basta uno solo).

L’inchiesta ha in particolare rivelato che una persona senza procedure esecutive né «esperienze di pagamento» negative può ritrovarsi con un punteggio medio.

Una valutazione negativa può tuttavia avere conseguenze di peso nella vita quotidiana delle persone interessate, alle quali può essere negata la conclusione di contratti in numerosi ambiti (vendita, credito, locazione ecc.). E questo a volte senza nemmeno saperne il motivo, perché nella maggior parte dei casi esse ignorano che i loro dati sono stati trattati per determinare tale punteggio.

In questo contesto, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:

  1. Ritiene adeguato e conforme al principio di proporzionalità che società private raccolgano, analizzino e divulghino i dati di un gran numero di persone, comprese quelle che non hanno alcun problema di solvibilità e/o non hanno mai richiesto un credito o un pagamento su fattura?

  1. Qual è il valore reale e l’utilità di questo punteggio (oltre ai profitti generati per le società specializzate in questo settore) se nessuno sa come viene calcolato?

  1. Il Consiglio federale ritiene che le persone interessate possano far valere validamente tutti i loro diritti derivanti dalla protezione dei dati se non hanno alcun modo di conoscere con precisione né l’origine né la destinazione dei dati né i criteri o le basi di calcolo del punteggio di solvibilità?

  1. Sono state adottate o sono previste misure per migliorare concretamente i problemi di trasparenza rilevati nella conclusione del rapporto del 10 ottobre 2018 «Analyse zu den Tätigkeiten der Wirtschaftsauskunfteien» (all’attenzione dell’Ufficio federale di giustizia, pagg. 65-66)?

Parere del Consiglio federale

1. Conformemente alla legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1), le agenzie d’informazione sulla solvibilità possono invocare il loro interesse preponderante per giustificare il trattamento di dati personali allo scopo di valutare la solvibilità di una persona. In questo caso devono soddisfare le condizioni di cui all’articolo 31 capoverso 2 lettera c LPD. Sono parimenti tenute a informare le persone interessate sulla raccolta dei loro dati (art. 19 e 21 LPD). La legge prevede tuttavia alcune eccezioni all’obbligo d’informare (art. 20 LPD). Come rilevato dal Consiglio federale nel suo rapporto del 19 maggio 2021 in adempimento del postulato Schwaab 16.3682 «Inquadrare le prassi delle società che forniscono dati sulla solvibilità», la trasparenza del trattamento è essenziale per permettere alle persone interessate di informarsi sui dati trattati che le riguardano, di individuare eventuali errori e, se del caso, di difendersi.

2. In determinate circostanze il metodo di calcolo del punteggio di solvibilità può rientrare nel segreto d’affari. Non spetta al Consiglio federale esprimersi in merito al valore o all’utilità di questo punteggio, per il quale esiste una domanda sul mercato. Il Consiglio federale constata tuttavia che le valutazioni di solvibilità presentano determinati vantaggi per i consumatori, poiché permettono in particolare alle imprese di continuare a offrire la possibilità di effettuare acquisti su fattura.

3. Quando una persona fa valere il suo diritto d’accesso, l’agenzia d’informazione sulla solvibilità deve comunicarle perlomeno le informazioni di cui all’articolo 25 capoverso 2 LPD, segnatamente i destinatari o le categorie di destinatari nonché le informazioni disponibili sulla provenienza dei dati personali che non sono stati raccolti presso la persona interessata. Per quanto riguarda gli algoritmi utilizzati, devono essere fornite informazioni sulla logica alla base del calcolo del punteggio di solvibilità (in particolare la quantità, la natura e la ponderazione delle informazioni utilizzate). La valutazione caso per caso dell’applicazione concreta delle disposizioni legali spetta tuttavia all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) e ai giudici. Nel suo rapporto d’attività 2025/2026 (reperibile all’indirizzo: www.edoeb.admin.ch > Documentazione > Rapporti d’attività > 33° Rapporto d’attività 2025/2026, pag. 37) l’IFPDT ha peraltro indicato di aver aperto un’inchiesta nei confronti di un’agenzia di informazioni economiche.

4. Nel suo rapporto del 19 maggio 2021 il Consiglio federale ha già valutato le soluzioni proposte da Ecoplan e niclaw nel loro rapporto del 10 ottobre 2018. Dalla sua entrata in vigore, la nuova LPD ha in particolare contribuito a migliorare la trasparenza del trattamento di dati nonché le possibilità di controllo da parte delle persone interessate. Il Consiglio federale rammenta inoltre le sue raccomandazioni in materia di autoregolazione formulate nel suo rapporto del 19 maggio 2021 e incoraggia vivamente le imprese del settore a seguirle, nell’eventualità in cui non l’avessero già fatto.