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Comunicazione elettronica con le autorità giudiziarie civili. Portata dell'articolo 130 CPC
Testo depositato
L’articolo 130 del Codice di procedura civile (CPC) prevede, dall’entrata in vigore del CPC il 1° gennaio 2011, che gli atti devono essere trasmessi al giudice «in forma cartacea o elettronica». Diverse disposizioni che disciplinano le modalità della comunicazione elettronica sono state adottate e il legislatore ha di recente approvato la legge federale concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica in ambito giudiziario (LCEG), la cui entrata in vigore è prevista per il 2027.All’atto pratico sembra tuttavia che alcune autorità giudiziarie civili continuino a rifiutare le comunicazioni elettroniche delle parti. Si tratta in particolare di varie autorità di protezione dei minori e degli adulti nonché di diverse autorità di conciliazione ai sensi degli articoli 197 e seguenti CPC, ad esempio giudici di Comuni vallesani. Tali autorità continuano a considerare facoltativa la comunicazione elettronica e ritengono di poter esigere una trasmissione esclusivamente cartacea fino all’entrata in vigore di justitia.swiss. Questa situazione solleva interrogativi in merito all’interpretazione del diritto federale in vigore. Il Consiglio federale è pertanto invitato a rispondere alle domande seguenti:Come interpreta il vigente articolo 130 CPC?L’articolo 130 CPC conferisce alle parti il diritto di presentare atti per via elettronica alle condizioni tecniche previste dal diritto federale?Un’autorità giudiziaria civile soggetta al CPC può rifiutarsi di ricevere un atto trasmesso per via elettronica per il solo motivo che non intende predisporre l’infrastruttura necessaria a questo tipo di comunicazione?Il Consiglio federale ritiene che un’autorità giudiziaria civile possa esigere in modo generale e astratto che tutti gli atti le siano inviati esclusivamente in forma cartacea?Esiste attualmente, nel diritto federale, una base legale che permetta a determinate autorità giudiziarie civili di non accettare le comunicazioni elettroniche delle parti fino all’entrata in vigore della LCEG e della piattaforma justitia.swiss ?Il Consiglio federale dispone di informazioni sulla portata di questa pratica nei Cantoni e, se del caso, sul numero di autorità giudiziarie civili che attualmente non accettano le comunicazioni elettroniche delle parti?
Parere del Consiglio federale
1./2. L’articolo 130 capoverso 1 del Codice di procedura civile (CPC; RS 272) permette alle parti di trasmettere atti procedurali al giudice in forma elettronica. L’articolo 130 capoverso 2 CPC disciplina più in dettaglio questa forma di trasmissione.
3./4./5. I giudici sono obbligati ad accettare gli atti procedurali trasmessi in forma elettronica, a condizione che siano provvisti della firma elettronica qualificata ai sensi della legge sulla firma elettronica (FiEle; RS 943.03) e rispettino i requisiti previsti dall’ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento (OCE-PCPE; RS 272.1). I giudici devono inoltre disporre dell’infrastruttura necessaria per ricevere tali atti. Esiste anche un elenco degli indirizzi delle autorità per la comunicazione elettronica degli atti nei procedimenti civili e penali (www.ch.ch/ejustice).
I suddetti obblighi valgono anche per le autorità di conciliazione (considerato il rimando dell’art. 202 cpv. 1 CPC all’art. 130 CPC). Di conseguenza, un’autorità giudiziaria soggetta al CPC non può esigere che gli atti procedurali le vengano trasmessi esclusivamente in forma cartacea. Attualmente la situazione non è uniforme per quanto riguarda le autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA), poiché in linea di massima spetta ai Cantoni disciplinare la procedura e le APMA possono essere giudici (civili) (p. es. nel Cantone di Vaud) o autorità amministrative (p. es. nel Cantone del Vallese). Secondo l’articolo 450f del Codice civile (CC; RS 210), il CPC è applicabile soltanto se il diritto cantonale non dispone altrimenti. Questa disposizione sarà modificata con l’entrata in vigore integrale della legge federale concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica in ambito giudiziario (LCEG; RU 2025 583). Il nuovo capoverso 1 prevederà l’applicabilità delle disposizioni del CPC sulla comunicazione elettronica e quindi lo stesso obbligo di ricorrere alla comunicazione elettronica come nelle altre procedure civili (cfr. messaggio concernente la LCEG [FF 2023 679, n. 5.2.5]).
6. Il Consiglio federale non è a conoscenza di casi in cui autorità soggette al CPC avrebbero rifiutato atti procedurali trasmessi in forma elettronica e conformi ai requisiti previsti dalla FiEle e dall’OCE-PCPE.