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Burundi. La Svizzera confrontata alle critiche dell'ONU sui rinvii

Testo depositato

Da dicembre 2024, la Svizzera ha eseguito 17 rinvii coatti verso il Burundi: 6 su voli di linea e 11 con un volo speciale il 21 aprile 2026. Il 5 aprile 2026 un cittadino burundese respinto si è suicidato a Zurigo spinto dal timore di essere rimpatriato. Il 27 maggio 2026 in una conferenza stampa il Relatore speciale delle Nazioni Unite sul Burundi, Fortuné Gaëtan Zongo, ha dichiarato che l’analisi della SEM è «insufficiente» e che la Svizzera rischia di violare il principio di non respingimento se la sua valutazione è inesatta o basata su fonti obsolete. Ha rilevato che il solo fatto di chiedere protezione internazionale è sufficiente a esporre una persona rimpatriata a un sospetto duraturo, e che il silenzio delle persone rimpatriate non può essere interpretato come assenza di pericolo. Queste dichiarazioni fanno seguito a una segnalazione trasmessa al Relatore speciale da un’avvocata che rappresenta cittadini burundesi in Svizzera. Durante la conferenza, vari partecipanti hanno documentato casi concreti di persone rinviate dalla Svizzera arrestate, detenute e sottoposte a violenza al loro ritorno in Burundi, tra cui almeno un caso di violenza sessuale. Tra una ventina di decisioni analizzate, nessuna cita i rapporti pubblicati dal 2024 dalla società civile o dai meccanismi ONU. Questa lacuna illustra una circolarità strutturale: la SEM si basa sul Tribunale amministrativo federale, che a sua volta si fonda sulle valutazioni non aggiornate della SEM. Il Relatore speciale presenterà il suo rapporto alla 62a sessione del Consiglio dei diritti umani, che si terrà a Ginevra dal 23 giugno all’11 luglio 2026, e probabilmente menzionerà la situazione svizzera.

- Il Consiglio federale contesta quanto rilevato dal Relatore speciale sul Burundi, secondo cui la Svizzera rischia di violare il principio di non respingimento se la sua valutazione è basata su fonti inesatte od obsolete?- In che modo la SEM integra i recenti rapporti dei meccanismi ONU o di altre fonti indipendenti quando questi divergono dalle valutazioni precedenti?- La SEM dispone di un meccanismo di monitoraggio delle persone rimpatriate? - In che modo la SEM ha valutato il carattere volontario o coercitivo dei rimpatri a partire dalla Tanzania menzionati nella sua scheda informativa del 20 aprile 2026?- I recenti sviluppi hanno indotto la SEM a rivalutare la sua analisi dei Paesi concernente il Burundi? - È previsto di sospendere i rimpatri in attesa di tale rivalutazione?

Parere del Consiglio federale

1./2. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) segue attentamente l’evolversi della situazione nei Paesi d’origine, basandosi su diverse fonti provenienti da organizzazioni internazionali, altri Stati e rappresentanze svizzere nella regione nonché dalla società civile, tra cui organizzazioni non governative. Non appena constata sviluppi significativi, questi vengono integrati nella prassi in materia d’asilo e di allontanamento.

L’esame individuale delle domande d’asilo permette di tenere conto della situazione particolare di ogni persona e di rispettare appieno il principio di non respingimento (v. la risposta alle domande 5 e 6).

3. In virtù del principio di sovranità statale, la competenza della Svizzera termina all’aeroporto del Paese di destinazione non appena le persone interessate sono consegnate alle autorità competenti.

4. Per valutare la situazione, la SEM si fonda sui rapporti dell’Alto Commissariato dell’ONU per i rifugiati (ACNUR). Secondo quest’ultimo, tra il 2017 e il 2025 oltre 185 000 persone sono ritornate volontariamente in Burundi dalla Tanzania o da altri Paesi limitrofi. La SEM è al corrente di pratiche coercitive esercitate per rimpatriare cittadini burundesi fuggiti in Paesi limitrofi.

5./6. I motivi per una sospensione dei rimpatri vengono analizzati costantemente nell’ambito dell’esame delle domande individuali. Lo stesso vale per la situazione in loco (v. risposta 1), che è fondamentale per questa valutazione. Attualmente le informazioni disponibili non giustificano alcun adeguamento generale della prassi della SEM. Quando una persona è obbligata a lasciare la Svizzera significa che la SEM ha escluso l’esistenza di un rischio di persecuzione rilevante ai sensi della legge sull’asilo (LAsi; RS 142.31) e ha constatato che non sussistono ostacoli individuali all’allontanamento, ossia che questo è conforme agli obblighi internazionali della Svizzera e al principio di non respingimento, nonché possibile e ragionevolmente esigibile. La prassi in vigore è confermata dalla giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale.