26.3884
PFAS. Creare prima le basi legali, poi procedere all'esecuzione
Testo depositato
Il Consiglio federale è incaricato di sospendere la direttiva 2026/1 dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) relativa all’esecuzione dei tenori massimi per le sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) finché non saranno entrate in vigore le basi legali per l’attuazione della strategia della Confederazione sui PFAS, nonché le misure di sostegno per i casi di rigore annunciate e finché non sarà possibile garantire un’esecuzione equa e praticabile.
Motivazione
Il 27 maggio 2026 il Consiglio federale ha annunciato l’elaborazione di una legge speciale di durata limitata per la gestione dei casi di rigore causati dai PFAS e, al tempo stesso, ha avviato la consultazione sull’adempimento della mozione 25.3421 «Stabilire in modo adeguato i valori limite delle PFAS tenendo conto delle ripercussioni, in particolare sull’agricoltura o sui fornitori di acqua, e avviare misure di sostegno all’agricoltura». In questo modo, il Consiglio federale stesso riconosce che la normativa vigente non è sufficiente per far fronte alla problematica dei PFAS e che sono necessarie basi legali supplementari. È quindi ancora più sorprendente che, parallelamente, con la direttiva 2026/1 venga già disposta un’esecuzione suscettibile di avere notevoli conseguenze economiche e operative per le aziende interessate. Questo modo di procedere crea incertezza giuridica. La direttiva anticipa un processo legislativo ancora in corso e crea una realtà esecutiva prima che Parlamento e Consiglio federale abbiano stabilito in modo definitivo le condizioni quadro necessarie. Secondo i principi dello Stato di diritto, l’ordine dovrebbe essere inverso: prima occorre chiarire le basi legali, le misure di indennità e di sostegno, nonché gli strumenti di esecuzione e soltanto in seguito si potrà procedere a un’esecuzione estesa su tutto il territorio. Una gestione efficace dei PFAS richiede una soluzione globale equilibrata e proporzionata, che non soltanto garantisca la protezione delle consumatrici e dei consumatori, ma consideri anche il principio di proporzionalità, la certezza del diritto e la sopravvivenza economica delle aziende interessate. Finché non saranno state approvate le basi legali, le disposizioni previste per i casi di rigore e le misure di sostegno, non è opportuno procedere a un’esecuzione suscettibile di avere conseguenze di vasta portata per le aziende interessate. La direttiva 2026/1 deve pertanto essere sospesa fino alla conclusione dei lavori legislativi in corso.
Proposta del Consiglio federale
Respingere
Parere del Consiglio federale
Il 1° febbraio 2024 sono stati introdotti nell’ordinanza sui contaminanti (RS 817.022.15) tenori massimi per quattro PFAS (sostanze per- e polifluoroalchiliche) e per la loro somma in determinate derrate alimentari di origine animale. Il periodo transitorio è terminato il 31 luglio 2024. In questo modo, in Svizzera è garantito ai consumatori un livello di protezione pari a quello dei Paesi limitrofi. Al contempo, si evitano ostacoli al commercio e si rende possibile l’esportazione delle derrate alimentari svizzere. I tenori massimi vigenti devono essere rispettati e la loro osservanza deve essere controllata dalle autorità cantonali di esecuzione.
La direttiva 2026/1 dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria relativa all’esecuzione dei tenori massimi per i PFAS (www.usav.admin.ch > Alimenti e nutrizione > Basi legali ed esecutive in materia di alimenti, nutrizione e oggetti d’uso > Mezzi ausiliari e basi esecutive > Direttive) non introduce una nuova normativa. La sua sospensione non modificherebbe quindi in alcun modo le basi legali vigenti. Su richiesta dei Cantoni, la direttiva 2026/1 armonizza l’esecuzione della legislazione e garantisce la certezza del diritto per le autorità cantonali e le aziende alimentari, rafforzando così la credibilità e la fiducia nel mercato alimentare svizzero. I tenori massimi per i PFAS sono in vigore da due anni. I Cantoni che già li applicano non devono essere svantaggiati rispetto a quelli che non lo fanno ancora. Analogamente, le aziende che hanno adottato misure per rispettare i tenori massimi non devono essere svantaggiate rispetto a quelle che non lo hanno ancora fatto.
Il 27 maggio 2026 il Consiglio federale ha condotto una discussione su come gestire i casi di rigore di natura economica nell’agricoltura riconducibili a contaminazioni da PFAS. Ha conferito l’incarico di porre in consultazione entro il marzo del 2027 un progetto di legge speciale di durata limitata per gestire questi casi di rigore. La nuova base legale consentirà di sostenere le aziende agricole nei casi di rigore causati dai PFAS. La legge speciale potrà entrare in vigore al più presto nel 2028. Fino a quel momento nei Cantoni particolarmente colpiti della Svizzera orientale saranno elaborati approcci transitori e pilota per fornire un sostegno mirato alle aziende agricole già interessate dal problema.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.