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Garantire la credibilità della legislazione "Swissness" nel contesto delle catene di valore globali

Testo depositato

È alquanto dubbio che le vigenti norme «Swissness» – in particolare riguardo all’uso della bandiera svizzera e dell’indicazione di provenienza «Svizzera» su prodotti industriali – siano ancora idonee a conseguire lo scopo di protezione originariamente previsto dalla legislazione nel contesto di catene di valore sempre più frammentate a livello globale.

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:

  1. La legislazione «Swissness» soddisfa le aspettative dei consumatori e garantisce sufficiente trasparenza in merito alla provenienza?

  2. In che misura l’attuale interpretazione dei criteri (in particolare la regola del 60 % dei costi e la nozione delle fasi di produzione essenziali) corrisponde alle aspettative dei consumatori?

  3. Quali rischi comporta per la piazza economica svizzera un progressivo indebolimento del marchio «Svizzera»?

  4. Ulteriori requisiti di trasparenza lungo la catena di valore potrebbero rafforzare la credibilità delle norme «Swissness»?

  5. È necessario modificare la definizione legale di nozioni centrali come quella delle fasi di produzione essenziali?

Motivazione

La protezione della denominazione «Svizzera» e della bandiera svizzera costituisce un elemento centrale della credibilità economica e della competitività internazionale della piazza industriale svizzera. All’atto pratico risulta tuttavia una crescente discrepanza tra la percezione dei consumatori e l’effettiva impostazione delle catene di valore globali. Soprattutto per quanto riguarda i prodotti industriali, ci si chiede in che misura l’attuale interpretazione dei criteri legali adempia lo scopo protettivo della legislazione «Swissness». È soprattutto l’interpretazione della prassi, la cosiddetta «Lex ON», a sollevare interrogativi. L’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale ha autorizzato l’azienda «ON» a usare sulle sue calzature, fabbricate al 100 per cento all’estero, oltre alla denominazione «Swiss engineering» anche la bandiera svizzera. Questa prassi indebolisce il marchio «Svizzera» e fa dubitare della sua credibilità. Questo precedente comporterà un effetto di emulazione. Le aziende in Svizzera potranno ora acquistare una formulazione per poche migliaia di franchi, far progettare o sviluppare un prodotto e poi dislocare la produzione interamente all’estero. Non avranno più bisogno di un sito di produzione nel nostro Paese e quindi non vi sarà alcun valore aggiunto in Svizzera – nonostante la presunta «Swissness».

Parere del Consiglio federale

1. Proteggere i consumatori da possibili inganni è uno dei principali obiettivi della legislazione «Swissness». Rispetto alla normativa previgente, che era formulata in termini molto generici, le norme «Swissness» entrate in vigore il 1° gennaio 2017 (RU 2025 3631) forniscono ai consumatori informazioni utili sui criteri per determinare la provenienza di prodotti e servizi. Questi criteri sono chiari. Lo stesso vale anche per la modifica di prassi annunciata dall’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI), secondo cui la croce svizzera non può essere usata ovunque sul prodotto, bensì deve essere posizionata esattamente tra le parole SWISS e ENGINEERING e non deve superare la dimensione del carattere utilizzato. In questa forma, la menzione completata con la croce svizzera è letta come un’unica entità «Swiss Engineering».

2. I criteri «Swissness» sono il risultato di un compromesso negoziato in Parlamento per oltre dieci anni. Per valutarne le ripercussioni, è stato svolto uno studio esaustivo su incarico dell’IPI e dell’Ufficio federale dell’agricoltura. Sulla base dei risultati, gli autori dello studio raccomandano di non modificare i criteri «Swissness» per i prodotti industriali e i servizi (cfr. rapporto del Consiglio federale del 18.12.2020 concernente la valutazione della legislazione «Swissness, pag. 3 e 22; www.admin.ch > Media > Comunicati stampa e discorsi > Il marchio «Svizzera» è protetto in modo adeguato > Documenti). Le regole «Swissness» sono formulate in modo da permettere alle autorità incaricate di attuare il diritto di applicarle a numerose fattispecie reali, il che presenta il vantaggio di poterle adeguare all’evolversi delle circostanze nel corso del tempo. L’aspettativa di quale fase di produzione sia essenziale per un prodotto può cambiare. Oggi è ad esempio normale che ingegneria e progettazione acquistino sempre maggiore importanza e non avvengano più necessariamente nello stesso luogo della produzione. Anche i consumatori ne sono consapevoli.

3. L’intera catena di valore, dalla ricerca e dall’innovazione alla produzione fino alla distribuzione, è importante per la piazza economica svizzera e la prosperità del nostro Paese. La Svizzera gode di un’ottima reputazione sia come sito produttivo sia come polo d’innovazione. La sua posizione al vertice del Global Innovation Index lo conferma. Il Consiglio federale non ravvisa quindi nell’interpretazione favorevole all’innovazione che l’IPI ha fornito in merito all’articolo 47 capoverso 3ter della legge sulla protezione dei marchi (LPM; RS 232.11) alcun rischio di indebolimento progressivo del marchio «Svizzera».

4. Introdurre ulteriori requisiti di trasparenza lungo la catena di valore comporterebbe un aumento della burocrazia per le imprese, il che non è auspicabile. L’uso del marchio «Swissness» è facoltativo e non sottostà ad autorizzazione. Spetta alle imprese stesse verificare se adempiono i criteri legali. In caso di controversia devono poter dimostrare dinanzi a un giudice di rispettare le disposizioni legali (inversione dell’onere della prova).

5. Occorre sempre valutare caso per caso quali fasi di produzione sono essenziali; non è possibile disciplinarlo nella legge con un elenco generale di criteri. È determinante che sia garantito un nesso fisico reale tra il prodotto e il luogo di fabbricazione. Come indicato, spetta ai giudici stabilire questo nesso nel caso concreto. Il DFGP ha tuttavia incaricato l’IPI di sottoporre a valutazione le disposizioni sulla «Swissness», esaminando anche le ripercussioni dell’adeguamento della prassi sulle imprese. Fondandosi sui risultati di questa valutazione, se del caso il Consiglio federale sottoporrà al Parlamento proposte concrete. Sarebbe quindi prematuro prendere in considerazione una revisione della LPM senza attendere i risultati della valutazione.