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Trasparenza e parità di trattamento nella procedura di conciliazione in relazione all'attribuzione di mandati per perizie mediche

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di disciplinare più in dettaglio la procedura di tentativo di conciliazione secondo l’articolo 7j dell’ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA). Si adopera affinché la persona assicurata sia informata in modo chiaro e completo sul proprio diritto di presentare una controproposta e di avviare una procedura di conciliazione e affinché sia garantita una partecipazione coerente, trasparente e uniforme della persona assicurata senza che la procedura ne risulti rallentata. Il Consiglio federale consulta le commissioni parlamentari competenti prima dell’attuazione.

Una minoranza della commissione (Glarner, Aeschi, de Courten, Graber, Gutjahr, Hess Erich, Thalmann-Bieri) propone di respingere la mozione.

Motivazione

Per diversi anni, i problemi legati alle perizie mediche hanno alimentato articoli di stampa e interventi parlamentari. Un’analisi esterna ha permesso di formulare numerose raccomandazioni, alcune delle quali ponevano l’accento sulla pratica dell’assegnazione di perizie mediche monodisciplinari. Tali raccomandazioni sono state ampiamente attuate nel quadro dell’ulteriore sviluppo dell’AI, ad eccezione di quella relativa al rafforzamento della procedura di conciliazione, cui si è deciso di rinunciare dopo che è stata rilevata una contraddizione con l’articolo 44 LPGA.

L’iniziativa parlamentare 21.498 mirava a colmare tale lacuna proponendo una modifica della LAI secondo cui, in caso di disaccordo sulla scelta del perito, i due periti designati avrebbero elaborato la perizia congiuntamente. Il Consiglio nazionale ha accettato a grande maggioranza il progetto della CSSS-N, sul quale il Consiglio degli Stati non è invece entrato in materia per pochi voti. Questa inversione di marcia è dovuta alle riserve formulate dagli uffici dell’AI cantonali e dall’Amministrazione in merito alla fattibilità delle perizie congiunte, in particolare alla luce della carenza di periti e del rischio di rallentare le procedure.

Per rafforzare la procedura di conciliazione la presente mozione di commissione propone pertanto di coinvolgere maggiormente la persona assicurata. A questo fine è necessario iscrivere esplicitamente il tentativo di conciliazione nell’ordinanza. In caso di disaccordo l’assicuratore potrà ancora designare il perito (art. 44 cpv. 4 LPGA), ma una maggiore trasparenza consentirà un’applicazione uniforme della legge. Questo obiettivo è raggiungibile senza modificare la LPGA né rallentare la procedura.

Benché l’articolo 7j OPGA menzioni già il tentativo di conciliazione, non ne disciplina lo svolgimento. Di conseguenza, ad esempio nell’ambito dell’AI, gli uffici godono di un ampio margine di manovra nell’assegnazione di perizie mediche monodisciplinari, il che si traduce in differenze significative nell’applicazione della legge da un Cantone all’altro. Per le persone assicurate la procedura risulta poco chiara e gran parte di esse ignora di avere il diritto di presentare una controproposta. Una procedura di conciliazione trasparente rafforzerà l’accettazione degli ulteriori risultati.

Inoltre, secondo un articolo scientifico di recente pubblicazione (Jusletter, Das Einigungsverfahren nach Art. 7j ATSV bei Begutachtungen nach Art. 44 ATSG, 20 aprile 2026), l’articolo 7j OPGA non concretizza sufficientemente la delega di competenze legislative e lascia agli assicuratori ampia libertà a livello di attuazione, ciò che viola i principi della legalità e della parità di trattamento. L’articolo descrive una possibile concretizzazione nell’OPGA, sulla quale il Consiglio federale deve basarsi per attuare la presente mozione. Una modifica dell’ordinanza tesa a disciplinare la procedura di conciliazione secondo l’articolo 7j OPGA deve imperativamente includere gli elementi seguenti:

  • nel designare il perito o i periti rispettivamente il centro peritale, l’assicuratore deve indicare chiaramente che la persona assicurata che rifiuta il perito o i periti rispettivamente il centro peritale, può presentare fino a tre controproposte;

  • un elenco di periti o di centri peritali è inviato alle persone assicurate al momento della designazione del perito o dei periti rispettivamente del centro peritale per agevolare concretamente la loro partecipazione, permettere loro di presentare senza indugio una controproposta ed evitare così un rallentamento della procedura;

  • all’avvio della procedura di tentativo di conciliazione l’assicuratore esamina le proposte e trasmette una valutazione scritta provvisoria alla persona assicurata. Se respinge le proposte presentate (al massimo tre), l’assicuratore deve motivare la decisione in modo trasparente e dare alla persona assicurata la possibilità di prendere posizione;

  • se il tentativo di conciliazione fallisce a causa di disaccordi o della mancata partecipazione della persona assicurata, l’assicuratore prende una decisione incidentale motivata e impugnabile.

Proposta del Consiglio federale

Accogliere

Parere del Consiglio federale

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.