Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 1 decisioni citanti è stata analizzata.

Art. 16 CC e 29 cpv. 5 OG: capacità di discernimento e di condurre personalmente la

1997 / 4 - 21

4. Estratto della sentenza della CRA del 16 agosto 1996,

nella causa H. U., Turchia.

Art. 16 CC e 29 cpv. 5 OG: capacità di discernimento e di condurre personalmente la causa.

1. Nozione di capacità di discernimento: l'infermità mentale non esclude necessariamente il discernimento, ritenuto che la nozione medica è più ampia del concetto giuridico (consid. 4a-b).

2. La capacità di condurre la causa giusta l'art. 29 cpv. 5 OG è norma d'ordine pubblico e la sua applicazione ricorrre d'ufficio in ogni stadio di causa; non concerne la capacità di discernimento, ma solamente quella di compiere personalmente tutti gli atti di causa (consid. 4c).

3. Necessità d'ulteriori accertamenti in presenza di serie ragioni per dubitare dell'esistenza della capacità di discernimento o comunque della facoltà d'essere interrogata e d'agire personalmente in causa (consid. 5).

Art. 16 ZGB und Art. 29 Abs. 5 OG: Urteilsfähigkeit und Postulationsfähigkeit.

1. Begriff der Urteilsfähigkeit: Die Geisteskrankheit ist im medizinischen Sinn weiter gefasst als im juristischen Sinn und schliesst die Urteilsfähigkeit nicht notwendigerweise aus (Erw. 4a-b).

2. Die Postulationsfähigkeit im Sinne von Art. 29 Abs. 5 OG ist als Norm des ordre public in jedem Verfahrensstadium von Amtes wegen zu prüfen; dies betrifft nicht die Urteilsfähigkeit, sondern die Fähigkeit, Prozesshandlungen selber zu führen (Erw. 4c).

3. Notwendigkeit zusätzlicher Abklärungen, wenn ernsthafte Gründe daran zweifeln lassen, ob der Gesuchsteller urteilsfähig ist bzw. fähig ist, einer Anhörung zu folgen und Verfahrenshandlungen vorzunehmen (Erw. 5).

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice civile svizzero, Art. 16 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 gennaio 2001, 1 marzo 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 gennaio 2004, 1 aprile 2004, 1 giugno 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 luglio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 luglio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2010, 1 febbraio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.

Citato in