Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

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28. März 2006 Tessin Italienisch

Rubrum

Raccomandata

Incarto n. Lugano 36.2005.77 28 marzo 2006

TB In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice: Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario: Fabio Zocchetti

statuendo sulla petizione del 9 luglio 2005 di

XXX

contro

Cassa Malati Y

in materia di assicurazione contro le malattie

in fatto ed in diritto

ritenuto che il 7 marzo 2004 XXX è caduto da una rampa d'accesso di un posteggio seminterrato, procurandosi gravi ferite al torace e alla scatola cranica,

l'assicuratore infortuni ha subito assunto il caso,

emersi nuovi elementi, l'assicuratore infortuni ha negato il proprio obbligo a prestazioni, poiché, a suo dire, si sarebbe trattato di un tentativo di suicidio e non di una caduta accidentale,

questa tesi è stata impugnata dall'assicuratore malattia,

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Il Tribunale cantonale delle Incarto n. Lugano 36.2005.77 28 marzo 2006

la determinazione della natura dell'accaduto del 7 marzo 2004 è sfociata in una controversia tra i predetti assicuratori davanti al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni (Inc. n. 35.2005.72),

sulla scorta dei diversi atti medici, della documentazione fornita dalla polizia, delle dichiarazioni dell'assicurato e della moglie, con sentenza del 16 marzo 2006 il TCA ha concluso che la caduta oltre il parapetto della rampa d'accesso del garage costituiva un tentato suicidio (consid. 2.8),

per l'a r t . 37 LAINF, l'assicurato che ha provocato intenzionalmente il danno alla salute o la morte non ha diritto alle prestazioni assicurative, ad eccezione delle spese funerarie,

l'art. 48 cpv. 1 OAINF precisa che il precitato disposto non è applicato se l'assicurato, al momento dell'azione e senza propria colpa, era completamente incapace di agire ragionevolmente o se il suicidio, il tentativo di suicidio o l'automutilazione vanno indubbiamente ascritti ad un infortunio assicurato,

la giurisprudenza ha precisato che il suicidio come tale costituisce un infortunio assicurato soltanto se è stato commesso in uno stato di totale incapacità di discernimento ai sensi dell'art. 16 CC,

affinché la responsabilità dell'assicuratore contro gli infortuni sia impegnata, è necessario che, al momento dell'atto e tenuto conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive, in relazione anche all'atto in questione, l'interessato fosse totalmente privato della facoltà di agire ragionevolmente, a causa, segnatamente, di infermità o debolezza mentale (DTF 129 V 95),

il TCA ha conseguentemente accertato se, al momento dell'atto, l'assicurato fosse o meno totalmente incapace di discernimento,

sulla scorta della documentazione medica di cui disponeva, il TCA, applicando il criterio della probabilità preponderante utilizzato abitualmente per l'apprezzamento delle prove nel settore delle assicurazioni sociali, ha ritenuto che il 7 marzo 2004, al momento in cui ha compiuto il tentativo di suicidio, l'assicurato non si trovava in uno stato di totale incapacità di discernimento (citata STCA del 16 marzo 2006, consid. 2.12),

pertanto, i presupposti dell'art. 48 OAINF non sono stati adempiuti, cosicché è stato accertato il buon fondamento del

Il Tribunale cantonale delle Incarto n. Lugano 36.2005.77 28 marzo 2006

rifiuto da part e dell'assicuratore infortuni di erogare delle prestazioni a XXX,

non trattandosi dunque di un infortunio, il ricorso dell'assicuratore malattia LAMal è stato respinto,

con la presente petizione del 9 luglio 2005 (doc. I), XXX chiede che l'assicuratore malattia privato sia condannato a versare le indennità giornaliere per malattia di sua spettanza a dipendenza del contratto collettivo per perdita di guadagno secondo la LCA stipulato dal suo ex datore di lavoro, valido dal 1° gennaio 2003,

a dire del patrocinatore dell'attore, il gesto inconsulto del 7 marzo 2004 avrebbe infatti preso forza da un irrefrenabile impulso dovuto ad una malattia psichica, circostanza, questa, corroborata dal successivo ricovero dell'assicurato all'Ospedale XXX di XXX (doc. I),

dal canto suo, basandosi sulla documentazione medica presente nell'incarto parallelo n. 35.2005.72, la convenuta è giunta alla conclusione che le ferite riportate dall'assicurato non siano la conseguenza di un infortunio, bensì di un tentativo di suicidio commesso scientemente, ovvero con la capacità di intendere e di volere,

l'assicuratore Y (doc. Ill) nega pertanto di dover corrispondere all'attore delle indennità giornaliere a causa del tentato suicidio, poiché l'art. 14 LCA escluderebbe un proprio intervento,

considerato che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00),

giusta l'art. 14 cpv. 1 LCA, l'assicuratore non è responsabile quando il sinistro sia stato cagionato intenzionalmente dallo stipulante o dall'avente diritto, tuttavia, questo disposto non si applica quando le CGA regolano chiaramente le problematiche poste da un caso di suicidio (RUA XII n. 17),

Il Tribunale cantonale delle Incarto n. Lugano 36.2005.77 28 marzo 2006

nel caso di specie, le Condizioni Generali del contratto d'Assicurazione (CGA) per l'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera per malattia secondo LCA, edizione 1999, applicabile al contratto stipulato tra Y e l'ex datore di lavoro dell'attore ( doc. IX), non contemplano il tentato suicidio come motivo d'esclusione della copertura assicurativa (art. A15 CGA),

di conseguenza, torna applicabile in via suppletiva l'art. 14 LCA,

in concreto quanto occorso all'attore non è stato qualificato come un infortunio siccome in quel momento egli era capace di discernimento,

in virtù dell'art. 14 LCA l'assicuratore privato LCA non deve assumersi le conseguenze del tentato suicidio, avendo l'attore agito chiaramente con intenzione,

sulla scorta del contratto collettivo d'indennità giornaliera stipulato con l'ex datore di lavoro di XXX, la convenuta non è dunque tenuta a corrispondere al beneficiario delle prestazioni per perdita di guadagno per malattia a dipendenza del tentativo di suicidio del 7 marzo 2004,

in queste circostanze, la petizione dell'attore va respinta,

l'art. 43 della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG) prevede il ricorso per riforma al Tribunale federale per violazione del diritto federale,

per l'art. 46 OG, nelle cause civili per altri diritti di carattere pecuniario, il ricorso per riforma è ammissibile solo quando, secondo le conclusioni delle part i, il valore litigioso davanti all'ultima giurisdizione cantonale raggiungeva ancora Fr. 8'000.-,

in concreto, il valore litigioso è rappresentato dalle indennità giornaliere che l'assicuratore dovrebbe versare all'attore a dipendenza della sua incapacità di lavoro per malattia,

ritenuto come un'indennità giornaliera corrisponda a Fr. 97,40 (doc. D) e che l'attore abbia contrattualmente diritto a 730 giorni d'indennità, l'importo che gli spetterebbe supera facilmente i citati Fr. 8'000.-, per cui sono dati gli estremi per un eventuale ricorso per riforma al Tribunale Federale di Losanna,

II Tribunale cantonale delle Incarto n. Lugano 36.2005.77 28 marzo 2006

secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze civili concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione, perciò s'impone di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La petizione è respinta.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Intimazione alle parti e all'UFAP, Berna. Contro il presente giudizio è dato ricorso per riforma al Tribunale federale di Losanna ai sensi degli artt. 43 segg. della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG).

Per il Tribunale can ale delle assicurazioni Il giudice delega `II segretario

Ivano Ranzanici / .~uu,."`qi . Fabio Zocchett

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INTIMAZONE

3 1 MAR. 2006 TRIBUNALE CANTONALE DELLE ASSICURAZIONI

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice civile svizzero, Art. 16 — letto nella versione del 1 gennaio 2006; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 luglio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 luglio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2010, 1 febbraio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.
  • Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni, Art. 48 — letto nella versione del 1 gennaio 2006; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 24 gennaio 2017, 1 aprile 2018, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 giugno 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione, Art. 49 — letto nella versione del 1 gennaio 2006; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2015, 1 luglio 2015, 1 gennaio 2016, 15 marzo 2016, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2023, 1 gennaio 2024 e 1 settembre 2024.
  • Legge federale sul contratto d’assicurazione, Art. 14 — letto nella versione del 1 gennaio 2006; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2009, 1 luglio 2009, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2022, 1 settembre 2023 e 1 gennaio 2024.