Regolamento PLESORR
Rubrum
IL CONCORDATO LATINO
Regolamento del 2 novembre 2023 sul processo latino di esecuzione delle sanzioni orientate ai rischi e alle risorse (PLESORR) (Regolamento PLESORR)
Visti: Gli articoli 75, 90 cpv. 2, 93 ss, 372 cpv. 3 del Codice penale svizzero, del 21 dicembre 1937, Gli articoli 4 cpv. 2 let. b) e 18 cpv. 2 del Concordato del 10 aprile 2006 sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti), I Principi che regolano l'esecuzione delle sanzioni penali in Svizzera, approvati dalla CCDGP il 13 novembre 2014, Su proposta della Commissione concordataria latina (CCL) et della Commissione latina di assistenza riabilitativa (Commission latine de probation - CLP), del 13 ottobre 2023,
Considerato: che, fatti salvi i gli interessi superiori in materia di sicurezza, l'esecuzione delle sanzioni deve essere orientata al ritorno in libertà della persona condannata attraverso fasi successive (orientamento in funzione del reinserimento sociale), rispettivamente, in assenza di privazione della libertà, al rinforzo della sua autonomia e della sua integrazione sociale, che i reati commessi devono essere al centro del lavoro effettuato nell’ambito dell’esecuzione delle sanzioni (orientamento in funzione del reato), che il lavoro con la persona in esecuzione di sanzione1 deve essere sistematicamente orientato, per tutta la durata dell’esecuzione, all'analisi del rischio di recidiva, delle risorse e delle necessità di intervento, al fine di migliorare la prevenzione della recidiva e di promuovere l'integrazione sociale, che l'autorità responsabile dell'esecuzione della sanzione penale deve dirigere e coordinare la pianificazione dell'intero processo di esecuzione, garantire che le istanze coinvolte utilizzino un linguaggio uniforme e, per ogni persona condannata, garantire le medesime fonti di informazione e una comprensione comune della situazione, al fine di coordinare gli ambiti di intervento delle diverse figure professionali, che vanno identificati i casi in cui vi è un elevato rischio che la persona condannata passi all’atto, sia in ambito carcerario che in vista del suo rientro in società, in particolare effettuando una valutazione criminologica, assicurando un intervento quanto più precoce possibile nel percorso di esecuzione della sanzione, che è quindi necessario distinguere le situazioni in base al loro grado di rischio, per far corrispondere fin dall'inizio del processo un proporzionato intervento in termini di valutazione e gestione del rischio (principio del rischio), che l'analisi strutturata del rischio e delle risorse deve fondarsi sugli elementi che emergono dall’incarto della persona e, per quanto possibile, dagli elementi emersi durante i colloqui tra la persona che svolge l’analisi e la persona in esecuzione della sanzione, che la valutazione della situazione deve essere accompagnata da raccomandazioni relative agli interventi interdisciplinari volti a ridurre il rischio di recidiva,
1 Ai seni del presente regolamento, la dizione «persona in esecuzione di sanzione» si riferisce sia alla persona in
esecuzione anticipata di pena o di misura, che alla persona condannata con sentenza definitiva ed esecutiva.
Segretariato generale delle Conferenze CLDGP, CLDAM et CLAMPP Av. Beauregard 13, 1700 Fribourg/ Tél. 026/305 70 76/ E-mail : cldjp@fr.ch/ www.cldjp.ch
che, di conseguenza, deve essere elaborato un piano di esecuzione della sanzione, nel quale siano definiti gli interventi necessari, sia in termini di obiettivi che di alleggerimenti del regime progressivo, quale strumento di base comune all’intervento di tutte le istanze coinvolte nell'esecuzione della sanzione, che, nel corso del processo di esecuzione, devono essere realizzati regolari bilanci individuali per valutare l’evoluzione della persona che sta scontando la sanzione, che è essenziale che le autorità competenti dei cantoni concordatari lavorino in maniera armonizzata, sulla base di modelli di riferimento standardizzati.
Decide:
Capitolo 1 Informazioni generali
Articolo 1 Processo latino di esecuzione delle sanzioni orientate al rischio e alle risorse
È stabilito un processo di esecuzione delle sanzioni orientate al rischio e alle risorse (PLESORR) per tutti i cantoni concordatari.
Il processo definisce i concetti, le fasi e gli strumenti necessari ad assicurare l’applicazione sistematica e armonizzata dell’esecuzione delle sanzioni penali, al fine di ridurre il rischio di recidiva della persona in esecuzione di sanzione e di favorirne la sua integrazione sociale, anche tenuto conto delle sue risorse.
Le autorità responsabili dell’esecuzione delle sanzioni penali e/o dell’assistenza riabilitativa dirigono e coordinano il processo.
Articolo 2 Campo di applicazione
Rientrano nel campo di applicazione di PLESORR le persone per le quali è stata pronunciata (con sentenza cresciuta in giudicato o con sentenza di prima istanza, in caso di esecuzione anticipata):
una pena privativa di libertà superiore ai 6 mesi (pena lorda2), o
una misura ai sensi degli artt. 59, 60, 61, 63, 64, 67, 67b CP, compresi i casi di scemata imputabilità (19 CP), o
un’assistenza riabilitativa ai sensi dell’art. 93 CP e/o delle regole di condotta ai sensi dell’art. 94 CP, o
una pena inferiore o uguale a 6 mesi (pena lorda) che concerne un reato previsto all’art. 64 cpv. 1 CP.
Articolo 3 Articolazione
PLESORR si articola in 4 fasi:
Triage iniziale
Valutazione
Pianificazione
Presa a carico
Capitolo 2 Triage iniziale
Articolo 4 Scopo
Il triage iniziale permette di classificare rapidamente, obiettivamente e uniformemente, tutti i nuovi casi in funzione della natura del reato e del grado di rischio di recidiva che presenta la persona in esecuzione di sanzione.
Il triage sfocia in una classificazione differenziata dei casi, che determina le esigenze di valutazione (in particolare la necessità di una valutazione criminologica) e le modalità più appropriate per la presa a carico.
Per pena lorda si intende la pena pronunciata in sentenza, senza detrarre il periodo di detenzione patito prima della sentenza. Per le pene parzialmente sospese è determinante la durata totale della pena pronunciata (parte sospesa e parte da espiare).
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Articolo 5 Struttura
Il triage iniziale si realizza attraverso una griglia predefinita, che considera degli indicatori di gravità legati alla natura dei reati e alla durata della sanzione pronunciata e degli indicatori di recidiva.
La griglia è validata dalla CCL.
Articolo 6 Classificazione delle situazioni e trattamento
Il triage sfocia nella seguente classificazione delle situazioni:
o Rosse o Arancioni o Verdi
Le situazioni rosse comportano una valutazione criminologica.
Le situazioni arancioni sono valutate con lo strumento LS/CMI3 e, nei casi di punteggi elevati derivanti da un reato ai sensi dell’art. 64 cpv. 1 CP e/o da un reato di violenza domestica e/o da un reato sessuale, la valutazione è approfondita con altri strumenti criminologici.
Le situazioni verdi non richiedono una valutazione strutturata del rischio e delle risorse. L’autorità competente si limita ad una pianificazione, rispettivamente alla definizione degli obiettivi della sanzione penale.
Capitolo 3 Scheda di orientamento
Articolo 7 Scheda di orientamento
Una pianificazione iniziale riassuntiva è sistematicamente elaborata, per le persone private della libertà, dall’autorità di collocamento o da quella designata nel cantone, nella forma di una scheda di orientamento.
La scheda di orientamento è consegnata senza indugio alla persona in esecuzione di sanzione (assieme all’ordine di esecuzione e/o alla decisione di collocamento iniziale) e alla struttura di privazione della libertà.
La scheda contiene alcune regole di comportamento e di atteggiamento che ci si aspetta da tutte le persone in esecuzione di sanzione.
Le date dell’ordine di esecuzione e/o della decisione di collocamento iniziale, sono determinanti per le scadenze dell’esecuzione della pena.
Se la scheda di orientamento funge de PES, deve essere sottoscritta dalla persona detenuta.
Il modello della scheda di orientamento è definito dalla CCL.
La scheda di orientamento può essere usata, per analogia, per l’esecuzione delle pene detentive brevi, che non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.
Capitolo 4 Valutazione
Articolo 8 Scopo
La valutazione criminologica sfocia in un rapporto standardizzato, con le proposte d’intervento necessarie alla presa a carico della persona in esecuzione di sanzione, in funzione dei rischi e delle risorse identificate.
Il LS/CMI (Level of Service/Case Management Inventory) è uno strumento di valutazione del rischio di recidiva e di gestione del caso. Si tratta di uno strumento standardizzato che permette di identificare i fattori di rischio e i bisogni criminogeni delle persone che hanno commesso dei reati, alfine di ridurre il rischio di recidiva.
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Articolo 9 Principi di base
La valutazione criminologica è realizzata quando la persona in esecuzione di sanzione sottostà alla responsabilità dell’autorità di esecuzione per una durata di almeno 12 mesi, compreso il periodo di prova assortito da norme di condotta o dall’assistenza riabilitativa.
La valutazione criminologica può essere realizzata dal momento in cui è stata resa una sentenza di primo grado, sempre che il ricorso non riguardi i fatti imputati e che siano disponibili tutte le informazioni necessarie.
La valutazione criminologica è realizzata su richiesta dell’autorità di esecuzione, al più tardi entro i 3 mesi dalla ricezione della domanda, che deve comprendere tutti i documenti necessari alla valutazione.
La valutazione è realizzata dal cantone che detiene l’autorità sulla persona (logica dell’autorità competente e non del luogo di detenzione). I cantoni sono tuttavia liberi di delegare questa competenza, se un accordo lo prevede.
Ogni valutazione necessita di uno o più colloqui con la persona in esecuzione di sanzione.
In caso di rifiuto della persona di svolgere dei colloqui, la valutazione criminologica è sostituita da un avviso criminologico (elaborato sull’incarto della persona), fermo restando che l’incarto sia sufficientemente completo.
Articolo 10 Forme e modalità della valutazione
La CCL, in collaborazione con la CLP, definisce la forma e le modalità dei rapporti standardizzati, i documenti necessari alla realizzazione della valutazione criminologica e le condizioni metodologiche della valutazione.
Capitolo 5 Pianificazione dell’esecuzione orientata ai rischi e alle risorse
Articolo 11 Principi
Per ogni persona la pianificazione stabilisce le necessità d’intervento, gli obiettivi da perseguire, le fasi di alleggerimento dell’esecuzione e le condizioni sottostanti gli alleggerimenti.
Le necessità di intervento sono definite dalla valutazione criminologica, dall’avviso criminologico o dalle osservazioni rilevate con uno strumento standardizzato, sempre che tali valutazioni siano state realizzate. In ogni caso sono definite dall’analisi dell’incarto della persona e dei contenuti dei colloqui realizzati con la persona in esecuzione.
La pianificazione si concretizza nel piano di esecuzione della sanzione (PES).
IlPES è elaborato ed aggiornato in collaborazione con l’insieme delle professioniste e dei professionisti coinvolti.
La persona in esecuzione di sanzione è sistematicamente invitata ad avere un ruolo attivo nell’elaborazione del PES ed è invitata a sottoscriverlo.
Articolo 12 Definizione e contenuti del PES
Il PES è definito come convenzione di obiettivi, in particolare di:
o obiettivi generali, comuni per tutte le persone in esecuzione di sanzione, suddivisi in nove ambiti; o obiettivi specifici, legati ai rischi e alle risorse della persona interessata (stabiliti sulla scorta della valutazione o dell’avviso criminologico, dell’incarto penale, della perizia psichiatrica, della LS/CMI, dei colloqui iniziali, delle osservazioni dello stabilimento, delle informazioni di altri specialisti implicati, …).
Il modello di PES è definito dalla CCL in collaborazione con la CLP.
Articolo 13 Portata del PES
Il PES si applica sia alle sanzioni penali che ai mandati di assistenza riabilitativa.
2 Ilmedesimo modello di PES è usato indipendentemente dalla classificazione dei casi (rossi, arancioni o verdi) e dalla presenza o meno della valutazione o dell’avviso criminologico. Il suo contenuto varia in funzione dei bisogni individuali della persona in esecuzione di sanzione.
Allo scopo di avere un solo documento comune per ogni pianificazione dell’esecuzione della sanzione, il PES, così come definito nel presente regolamento, è utilizzato anche per i casi che non rientrano nel perimetro di PLESORR.
Articolo 14 Elaborazione del PES
Il PES è elaborato quando il residuo di pena da scontare (in relazione alla liberazione condizionale - 2/3 della pena - o al termine della parte di pena da scontare - per le pene parzialmente sospese) è uguale o superiore a 6 mesi.
Per le misure stazionarie e per l’internamento, il PES deve essere elaborato, in ogni caso, antecedentemente alla prima scadenza prevista per la soppressione, il riesame o la liberazione condizionale dalla misura.
Il PES è elaborato, al più tardi, entro 6 mesi dall’ammissione della persona nello stabilimento di esecuzione o dal suo passaggio in regime di esecuzione della sanzione.
Quando la pena da scontare è inferiore ai 6 mesi, la scheda di orientamento funge da PES.
Nel caso sia ordinata un’assistenza riabilitativa associata a una sospensione dell’esecuzione della pena (art. 42 e ss CP), ad una misura di trattamento ambulatoriale (art. 63 CP), ad una misura di interdizione (art. 67 e ss CP) e/o a delle norme di condotta (art. 94 CP), il PES è elaborato al più tardi entro i 3 mesi successivi alla ricezione della sentenza.
In caso di esecuzione anticipata della sanzione, il PES è elaborato a partire dalla ricezione della sentenza di primo grado.
Capitolo 6 Presa a carico
Articolo 15 Scopo
Durante l’esecuzione della sanzione sono effettuati i regolari bilanci sull’evoluzione della persona, sulla scorta dei preavvisi, i cui contenuti sono standardizzati.
Tali preavvisi devono permettere, sulla base di osservazioni scritte, di valutare l’evoluzione della persona in esecuzione e, se del caso, di intervenire laddove siano presenti segnali di criticità, anche attraverso una nuova valutazione criminologica e/o una nuova perizia psichiatrica e/o le indicazioni contenute nei preavvisi della commissione cantonale di valutazione della pericolosità.
Articolo 16 Forme e modalità
La CCL, in collaborazione con la CLP, definisce le modalità dei preavvisi standardizzati.
Articolo 17 Catalogo delle prestazioni
Allo scopo di meglio collegare ambiti di intervento e obiettivi indicati nel PES, con le prestazioni offerte in seno al concordato, la CCL e la CLP creano e aggiornano un catalogo di prestazioni.
Capitolo 7 Altre disposizioni
Articolo 18 Persona responsabile dell’incarto
L’autorità responsabile dell’esecuzione della sanzione penale (autorità di esecuzione o di assistenza riabilitativa) stabilisce, per ogni caso, almeno una persona di riferimento per assicurare la gestione e il coordinamento dell’esecuzione e per garantire la migliore applicazione del processo PLESORR (persona responsabile dell’incarto).
La persona responsabile dell’incarto è tenuta a trasmettere la scheda di orientamento, a far realizzare la valutazione o l’avviso criminologico, a validare il PES, a chiedere per tempo i preavvisi necessari, a organizzare e coordinare i momenti di bilancio con gli altri professionisti coinvolti, a sollecitare se necessario le rivalutazioni o i complementi di valutazione da parte degli specialisti e a controllare il rispetto delle scadenze.
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Articolo 19 Scambio di informazioni
Le istanze e le persone implicate nell’esecuzione delle sanzioni (stabilimenti di esecuzione, personale di cura, personale di custodia, operatori sociali, ecc.) sono tenute a collaborare tra di loro in maniera trasparente e a scambiarsi tutte le informazioni necessarie per svolgere le rispettive attività.
Articolo 20 Risorse
I cantoni garantiscono le risorse necessarie e sufficienti per assicurare la miglior implementazione di PLESORR.
Articolo 21 Formazione
Le collaboratrici e i collaboratori delle autorità responsabili dell’esecuzione delle sanzioni penali svolgono una formazione sui principi e sugli strumenti di PLESORR.
La formazione comprende:
Un modulo introduttivo generale su PLESORR,
Alcuni moduli specifici alle singole fasi del processo,
Corsi di formazione continua.
La CCL, in collaborazione con la CLP, definisce le modalità di realizzazione della formazione.
Articolo 22 Intervisione
Allo scopo di migliorare il processo, la CCL in collaborazione con la CLP, organizzano un’intervisione annuale volta allo scambio di esperienze e buone pratiche.
Un resoconto delle intervisioni è elaborato per garantire le modifiche necessarie alle procedure e agli strumenti PLESORR.
Articolo 23 Gruppo di accompagnamento
La CCL, in collaborazione con la CLP, crea un gruppo di accompagnamento.
La missione di questo gruppo è quella di elaborare le proposte di adattamento delle procedure e degli strumenti PLESORR, sulla base dei resoconti delle intervisioni, di creare e aggiornare il catalogo di prestazioni e di mantenere una vigilanza sugli strumenti di valutazione criminologica.
Articolo 24 Aspetti finanziari
La Conferenza stabilisce gli eventuali costi, da distribuire tra i cantoni, legati o indotti da PLESORR, così come la chiave di ripartizione dei costi.
Articolo 25 Competenze della CCL e della CLP
La Conferenza, in relazione agli artt. 8 let. c) e 10 let. a) del concordato, delega alla CCL e alla CLP la competenza di emanare le direttive necessarie alla migliore applicazione del presente regolamento.
Articolo 26 Disposizioni finali
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2025.
La decisione dell’8 novembre 2018 relativa al piano di esecuzione della sanzione penale (PES) è abrogata.
La Conferenza invita i cantoni concordatari ad adattare i loro regolamenti cantonali.
La CCL e la CLP vigilano sull’esecuzione del presente regolamento.
Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet della Conferenza.
Il Segretario generale: Il Presidente:
Blaise Péquignot Romain Collaud Consigliere di Stato 6