CCL per il mestiere del falegname | Modifica 27.01.2026

che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname

Modifica del 27 gennaio 2026

Il Consiglio federale svizzero decreta:

I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il mestiere del falegname, allegato ai decreti del Consiglio federale del

dicembre 2022, del 3 aprile 2023, del 25 gennaio 2024, del 28 gennaio 2025, del

aprile 2025 e del 7 ottobre 20251, sono dichiarate d’obbligatorietà generale:

Convenzione aggiuntiva sui salari del 18 novembre 2025

Art. 1 Aumenti salariali

I salari effettivamente pagati dalle aziende assoggettate al CCL per il mestiere del falegname vengono aumentati come segue: a. aumento generale: Dall’entrata in vigore del decreto conferente carattere di obbligatorietà generale, gli stipendi lordi percepiti da tutti i dipendenti assoggettati al CCL che svolgono un carico di lavoro del 100 % (gli altri in proporzione al loro grado di occupazione) saranno aumentati di 20 franchi al mese; b. aumento individuale: Dall’entrata in vigore del decreto conferente carattere di obbligatorietà generale, i salari lordi di tutti i lavoratori di un’azienda assoggettati al CCL vengono aumentati individualmente – per un importo complessivo equivalente a 30 franchi al mese per ogni lavoratore – considerando i rispettivi gradi di occupazione. La ripartizione dell’aumento tra i singoli lavoratori è a discrezione del datore di lavoro.

Gli aumenti salariali concessi dal 1° luglio 2025 fino all’entrata in vigore del decreto conferente carattere di obbligatorietà generale possono essere tenuti in considerazione. Qualora l’aumento salariale generale concesso dovesse superare l’in-

FF 2022 3106; 2023 880; 2024 232; 2025 433, 1411, 3290

2026-0260 FF 2026 249

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cremento del salario minimo di una specifica classe salariale, quest’ultimo risulta già compensato. 3I nuovi salari sono validi per tutte le aziende assoggettate al CCL a partire dall’entrata in vigore della dichiarazione di obbligatorietà generale del presente accordo protocollare.

Il CCL per il mestiere del falegname viene inoltre modificato come segue:

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Appendice I

Salari minimi

Salario minimo 18° anno di età 19° anno di età 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno Salario minimo di esperienza di esperienza di esperienza di esperienza (20° anno di età) (21° anno di età) (22° anno di età) (23° anno di età) (24° anno di età)

Categorie di lavoratori Fr./ Fr./ Fr./ Fr./ Fr./ Fr./ Fr./ Fr./ Fr./ Fr./ Fr./ Fr./ Fr./ Fr./ secondo l’articolo 17 CCL mese ora mese ora mese ora mese ora mese ora mese ora mese ora

Lavoratore qualificato Lavoratore qualificato – – – – 4623 25.65 4806 26.65 4988 27.65 5218 28.95 5447 30.20 Montatore specializzato – – – – 4890 27.10 5085 28.20 5277 29.25 5523 30.65 5765 31.95 Montatore – – – – 4756 26.35 4945 27.40 5131 28.45 5371 29.80 5605 31.10 Falegname CFP, lavoratori 3793 21.05 3793 21.05 3793 21.05 3925 21.75 4098 22.75 4274 23.70 4447 24.65 non specializzati con perfezionamento professionale Addetto alla pianificazione – – – – – – – – – – – – 5716 31.70 Lavoratore non qualificato Montatore ausiliario 3831 21.25 3831 21.25 3831 21.25 4065 22.55 4297 23.80 4533 25.15 4765 26.45 Lavoratore ausiliario 3769 20.90 3769 20.90 3769 20.90 3848 21.35 3928 21.80 4008 22.25 4292 23.80

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II Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2026 e ha effetto fino al 31 dicembre 2027.

gennaio 2026 In nome del Consiglio federale svizzero: Il vicepresidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi