CCL per l'industria svizzera dei mobili | Proroga Modifica 05.03.2026

che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l’industria svizzera dei mobili

Proroga e modifica del 5 marzo 2026

Il Consiglio federale svizzero decreta:

I La validità dei decreti del Consiglio federale del 20 agosto 2013, del 28 marzo 2014, del 27 maggio 2016, del 22 novembre 2016, del 14 novembre 2017, del 15 marzo 2018, del 24 marzo 2020, del 13 agosto 2020, del 9 agosto 2021, del 29 marzo 2022, del 6 aprile 2023, del 9 aprile 2024 e del 7 aprile 20251 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (CCL) per l’industria svizzera dei mobili, è prorogata con effetto fino al 31 dicembre 2027.

II Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per l’industria svizzera dei mobili, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d’obbligatorietà generale:

Aggiunta all’articolo 6

Salari minimi I salari minimi saranno aumentati:

FF 2013 6063; 2014 2827; 2016 4119, 7829; 2017 6615; 2018 1265; 2020 2553, 6153; 2021 1861; 2022 918; 2023 987;2024 821; 2025 1264

2026-0710 FF 2026 601

FF 2026 601

Salari minimi2,3

Modello di livello salariale

orario di lavoro: 178 ore

Cat. 18° anno di età 19° anno di età 20° anno di età art. 6 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno dal 5° anno CCL di esperienza di esperienza di esperienza di esperienza di esperienza Salario Salario Salario Salario Salario Salario Salario mese ora mese ora mese ora mese ora mese ora mese ora mese ora

Professionisti con attestato professionale A1 4 573.– 25.69 4 786.– 26.88 5 000.– 28.08 5 266.– 29.58 5 532.– 31.07 federale (APF), ecc. Professionisti con certificato A2 4 327.– 24.30 4 422.– 24.84 4 512.– 25.34 4 607.– 25.88 4 749.– 26.67 4 892.– 27.48 di capacità (CFC)ecc. Lavoratori con Certificato B1 4 055.– 22.78 4 055.– 22.78 4 138.– 23.24 4 223.– 23.72 4 307.– 24.19 4 392.– 24.67 4 477.– 25.15 federale di formazione pratica (CFP), praticanti ecc. Collaboratrici e collaboratori senza qualifica Collaboratrici e collaboratori B2 3 900.– 21.91 3 900.– 21.91 3 970.– 22.30 4 120.– 23.14 senza qualifica che vengono impiegati come collaboratori ausiliari.

Per il Cantone di Neuchâtel, i salari minimi previsti qui di seguito sono applicabili, purché siano superiori al salario minimo previsto dalla Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).

Per il Cantone di Ginevra, i salari minimi previsti qui di seguito sono applicabili, purché siano superiori al salario minimo previsto dalla Loi sur l’inspection et les relations du travail (LIRT).

FF 2026 601

III Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2026 e ha effetto fino al 31 dicembre 2027.

marzo 2026 In nome del Consiglio federale svizzero: Il vicepresidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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