CCL per il mestiere del falegname | Modifica 28.01.2025
Foglio federale www.fedlex.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname
Modifica del 28 gennaio 2025
Il Consiglio federale svizzero decreta:
I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il mestiere del falegname, allegato ai decreti del Consiglio federale del
dicembre 2022, del 3 aprile 2023 e del 25 gennaio 20241, sono dichiarate d’obbligatorietà generale:
Convenzione aggiuntiva sui salari del 15 settembre 2024
Art. 1 Adeguamento dei salari
I salari effettivamente pagati dalle aziende assoggettate al CCL per il mestiere del falegname vengono aumentati come segue: a. aumento salariale generale: i salari lordi di tutti i lavoratori assoggettati al CCL per il mestiere del falegname e con un grado di occupazione del 100 % validi al momento dell’entrata in vigore della dichiarazione di obbligatorietà generale (i restanti in proporzione al rispettivo grado di occupazione) vengono aumentati in generale di 65 franchi al mese; b. aumento salariale individuale: i salari lordi di tutti i lavoratori di un’azienda assoggettati al CCL per il mestiere del falegname validi al momento dell’entrata in vigore della dichiarazione di obbligatorietà generale vengono aumentati individualmente, considerando il totale di tutti i lavoratori assoggettati al CCL per il mestiere del falegname, di 35 franchi al mese per ogni lavoratore. La ripartizione dell’aumento da concedere tra i singoli lavoratori è a discrezione del datore di lavoro.
1 FF 2022 3106; 2023 880; 2024 232
2025-0379 FF 2025 433
FF 2025 433
Gli aumenti salariali concessi nel periodo dal 1° gennaio 2025 all’entrata in vigore dell’obbligatorietà generale del presente accordo possono essere computati.
I nuovi salari sono validi per tutte le aziende assoggettate al CCL a partire dall’entrata in vigore della dichiarazione di obbligatorietà generale del presente accordo supplementare.
Il CCL per il mestiere del falegname viene inoltre modificato come segue:
FF 2025 433
Appendice I
Salari minimi Salario minimo 18° anno di età 19° anno di età 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno Salario minimo di esperienza di esperienza di esperienza di esperienza (20° anno di età) (21° anno di età) (22° anno di età) (23° anno di età) (24° anno di età)
Categorie di lavoratori Fr./ Fr./ Fr./ Fr./ Fr./ Fr./ Fr./ Fr./ Fr./ Fr./ Fr./ Fr./ Fr./ Fr./ secondo l’articolo 17 CCL mese ora mese ora mese ora mese ora mese ora mese ora mese ora
Lavoratore qualificato Lavoratore qualificato – – – – 4510 25.00 4718 26.15 4926 27.30 5186 28.75 5447 30.20 Montatore specializzato – – – – 4771 26.45 4991 27.70 5212 28.90 5489 30.45 5765 31.95 Montatore – – – – 4640 25.75 4854 26.90 5068 28.10 5338 29.60 5605 31.10 Falegname CFP, lavoratori non specializzati con perfezionamento professionale 3793 21.05 3793 21.05 3793 21.05 3925 21.75 4098 22.75 4274 23.70 4447 24.65 Addetto alla pianificazione – – – – – – – – – – – – 5716 31.70 Lavoratore non qualificato Montatore ausiliario 3831 21.25 3831 21.25 3831 21.25 4065 22.55 4297 23.80 4533 25.15 4765 26.45 Lavoratore ausiliario 3769 20.90 3769 20.90 3769 20.90 3848 21.35 3928 21.80 4008 22.25 4292 23.80
FF 2025 433
II Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2025 e ha effetto fino al 31 dicembre 2025.
gennaio 2025 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi