CCL per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale | Proroga Modifica 06.12.2012

che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale (CCL PEAN)

Proroga e modifica del 6 dicembre 2012

Il Consiglio federale svizzero decreta:

I La validità dei decreti del Consiglio federale del 5 giugno 2003, del 8 agosto 2006, del 26 ottobre 2006 e del 1° novembre 20071 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia prinicipale (CCL PEAN) é prorogata.

II I decreti del Consiglio federale del 5 giugno 2003 e del 8 agosto 2006, menzionati alla cifra I, che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia prinicipale (CCL PEAN) sono modificati come segue (modifica del campo d’applicazione):

Art. 2 cpv. 4 lett. b

Le disposizioni di carattere obbligatorio generale del contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato (CCL PEAN) che figurano nell’allegato sono applicabili alle imprese, parti di imprese e ai cottimisti indipendenti dei seguenti settori: (…) b. lavori di sterro, demolizioni, discariche e imprese di riciclaggio; sono esclusi gli impianti di riciclaggio fissi situati al di fuori dei cantieri e il personale impiegato in queste strutture;

III Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia prinicipale, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d’obbligatorietà generale:

1 FF 2003 3464, 2006 61918149, 2007 7107

2012–3076 1

Contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale (CCL PEAN). DCF

Art. 8 cpv. 1 (Contributi)

Il contributo dei lavoratori corrisponde all’1 % del salario determinante. Il contributo è dedotto mensilmente dal salario, sempre che non venga prelevato in altro modo.

Art. 15 cpv. 1bis (Attività lavorative consentite) Abrogato

Art. 16 cpv. 2bis (Rendita transitoria ordinaria) Abrogato

Art. 19 cpv. 2 e 2bis (Compensazione degli accrediti di vecchiaia LPP)

Nel periodo in cui percepisce la rendita, il beneficiario ha diritto a un contributo pari al 18 % del salario annuo determinante per il calcolo della rendita – dedotto l’importo di coordinamento ai sensi della LPP – ma al massimo al 18 % del salario massimo da assicurare obbligatoriamente in virtù della LPP.2 2bis Per i beneficiari la cui rendita inizia a decorrere nel 2011, il contributo è mantenuto al 12 % del salario annuo determinante per il calcolo della rendita – dedotto l’importo di coordinamento ai sensi della LPP – ma al massimo al 12 % del salario massimo da assicurare obbligatoriamente in virtù della LPP.2

IV Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2013 e ha effetto sino al 31 dicembre 2016.

dicembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Le presenti modifiche sono applicabili soltanto ai richiedenti nati dopo il 30 novembre 1950.