CCN per la professione di parrucchiere | Proroga Modifica 02.12.2020

che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale per la professione di parrucchiere

Proroga e modifica del 2 dicembre 2020

Il Consiglio federale svizzero decreta:

I La validità dei decreti del Consiglio federale del 27 aprile 2010, del 6 dicembre 2012, del 30 agosto 2013, del 20 ottobre 2016, del 17 ottobre 2017 e del 15 febbraio

che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo nazionale per la professione di parrucchiere, è prorogata.

II Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo nazionale per la professione di parrucchiere, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate di obbligatorietà generale:

Art. 37 n. 37.1 37.1 Le parti contraenti possono concordare i seguenti sistemi di retribuzione: – salario fisso; – salario di base con partecipazione al fatturato; – partecipazione al fatturato senza salario di base. Il fatturato si calcola al netto dell’IVA.

Art. 49 n. 3 lett. f 49.3 Alla CP spettano in particolare i seguenti compiti: f) informa sul tenore del CCL; in caso di divergenze d’opinione fra singoli datori di lavoro e lavoratori essa funge da mediatore.

FF 2010 2577, 2012 8579, 2013 6167, 2016 7265, 2017 4981, 2018 797

2020-3442 8311

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Appendice 1 Tabelle del salario di base23 1. Lavoratore qualificato (art. 39.1) per un’occupazione al 100% 01.01.2021 – 31.12.2021 01.01.2022 – 31.12.2022 Anno di Salario di base Salario annuo Salario di base Salario annuo servizio

* ai sensi dell’art. 40.3, possibilità di riduzione

2. Lavoratore con formazione empirica (art. 39.2) per un’occupazione al 100%

01.01.2021 – 31.12.2021 01.01.2022 – 31.12.2022 Anno di Salario di base Salario annuo Salario di base Salario annuo servizio

non determinato non determinato non determinato non determinato

3. Lavoratore non qualificato (art. 39.3) per un’occupazione al 100% 01.01.2021 – 31.12.2021 01.01.2022 – 31.12.2022 Anno di Salario di base Salario annuo Salario di base Salario annuo servizio

Nel Cantone di Neuchâtel si applicano i seguenti salari minimi, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).

Nel Cantone di Ginevra si applicano i seguenti salari minimi, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla Loi sur l’inspection et les relations du travail (LIRT).

FF 2020

01.01.2021 – 31.12.2021 01.01.2022 – 31.12.2022 Anno di Salario di base Salario annuo Salario di base Salario annuo servizio

III Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2021 e ha effetto sino al 31 dicembre 2022.

dicembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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