CCL per il settore dell'infrastruttura di rete | Modifica 24.01.2025

Foglio federale www.fedlex.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore dell’infrastruttura di rete

Modifica del 24 gennaio 2025

Il Consiglio federale svizzero decreta:

I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore dell’infrastruttura di rete, allegato ai decreti del Consiglio federale del 20 agosto 2018, del 12 dicembre 2018, del 26 novembre 2019, del 17 aprile 2020, del 26 aprile 2022, del 16 dicembre 2022, del 17 febbraio 2023 e del 12 ottobre 20231, sono dichiarate d’obbligatorietà generale:

Art. 4, Art. 4.1. (Durata del lavoro) 4.1. Orario normale di lavoro L’orario di lavoro variabile e il modello del tempo di lavoro annualizzato costituiscono i modelli normativi. L’orario di lavoro annuale di 2132 ore (comprese le ferie e le festività) è fissato come obiettivo massimo per l’azienda. Questo orario di lavoro annuale si basa su un orario di lavoro settimanale massimo medio di 41 ore.

FF 2018 4405, 6577; 2019 6745; 2020 3849; 2022 1132, 3105; 2023 533, 2436

2025-0335 FF 2025 321

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Appendice 2

Aumento dei salari, salari minimi2,3, categorie salariali, spese

Ai sensi dell’articolo 5.2 CCL per il settore delle infrastrutture di rete, i seguenti salari di base per categoria salariale sono da intendersi in franchi svizzeri come stipendi mensili (pagati 13 volte, comprese le ferie e i giorni festivi) o come stipendi orari (escluse le ferie, i giorni festivi e la tredicesima). Le seguenti retribuzioni orarie di base (escluse le festività e i giorni festivi ed esclusa la tredicesima mensilità) si riferiscono a una settimana di 41 ore e sono calcolate con la formula retribuzione mensile x 12 ÷ ore lavorative annue lorde (escluse le festività e i giorni festivi).

A 2.1. Collaboratori senza formazione di base specialistica

Personale non qualificato (fino a 3 anni di esperienza nel settore o età massima di 25 anni) Fr. 4340.– / 24.43 Personale non qualificato (più di 3 anni di esperienza nel settore o più di 25 anni) Fr. 4440.– / 24.99 Dipendenti senza titolo professionale del settore con funzione di responsabile di squadra Fr. 5020.– / 28.26

A 2.2. Personale specializzato con formazione professionale di base

Elettricista per reti di distribuzione AFC dopo qualifica professionale oppure specializzazione equivalente Fr. 4770.– / 26.85 Elettricista per reti di distribuzione AFC dopo 3 anni di esperienza professionale oppure specializzazione/esperienza equivalente Fr. 4920.– / 27.69

Per il Cantone di Neuchâtel, i salari minimi previsti qui di seguito sono applicabili, purché siano superiori al salario minimo previsto dalla Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).

Per il Cantone di Ginevra, i salari minimi previsti qui di seguito sono applicabili, purché siano superiori al salario minimo previsto dalla Loi sur l’inspection et les relations du travail (LIRT).

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A 2.3. Specialisti con formazione professionale superiore Con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del titolo di studio superiore

Elettricista per reti di distribuzione AFC con esame professionale (APF) – Tecnico di rete con funzione operativa esecutiva oppure specializzazione equivalente risp. esperienza professionale equivalente Fr. 6020.– / 33.88 Elettricista per reti di distribuzione AFC con esame professionale superiore (EPS) – Maestro elettricista per reti di distribuzione con funzione esecutiva operativa oppure specializzazione equivalente risp. esperienza professionale equivalente Fr. 6720.– / 37.82

B Adeguamenti salariali

I datori di lavoro aumentano i salari dei dipendenti soggetti per il 2025 nell’ambito degli adeguamenti salariali individuali dell’1 % della massa salariale lordo soggetta. I datori di lavoro che hanno concesso ai dipendenti un aumento del salario dal 1° gennaio 2025 possono compensarlo con l’aumento del salario in conformità all’allegato 2 del contratto collettivo di lavoro.

La restante parte dell’appendice rimane invariata.

II Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2025 e ha effetto fino al 31 dicembre 2026.

gennaio 2025 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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