CCNL dell’industria alberghiera e della ristorazione | Modifica 13.08.2007

che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione

Modifica del 13 agosto 2007

Il Consiglio federale svizzero decreta:

I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione (CCL), allegato ai decreti del Consiglio federale 19 novembre 1998, del 17 dicembre 2001, del 12 dicembre 2002, del 30 gennaio 2003, del 8 dicembre 2003, del 24 dicembre 2004, del

settembre 2005, del 19 dicembre 2005 e del 1° maggio 20071, sono dichiarate d’obbligatorietà generale:

Art. 10 cpv. 1 scalino II e III Salari minimi

Salari lordi minimi mensili per collaboratori a tempo pieno:

II Collaboratori con apprendistato professionale (formazione professionale

di base) o formazione equivalente a) Formazione professionale di base su 2 anni con conseguimento del certificato federale di formazione pratica 3480.– b) – Formazione professionale di base su 3 o 4 anni con conseguimento dell’attesto federale di capacità – Formazione professionale di base su 2 anni con conseguimento del certificato federale di formazione pratica e 7 anni d’esperienza professionale (compreso apprendistato) 3661.–

III Collaboratori con formazione professionale superiore o particolare

responsabilità o molti anni d’esperienza professionale a) Apprendistato (formazione professionale di base) con conseguimento dell’attesto federale di capacità e 7 anni d’esperienza professionale (compreso apprendistato) 3986.– b) Apprendistato (formazione professionale di base) con conseguimento dell’attesto federale di capacità e 10 anni d’esperienza professionale (compreso appredistato) 4397.– c) Quadri che dirigono regolarmente almeno 1 collaboratore (compresi apprendisti o lavoratori a tempo parziale)

FF 1998 4400–4401, 2001 5822, 2002 7468, 2003 1026 7040, 2005 131 5107–5110 6681, 2007 3109

2007–1968 1

Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione. DCF

Ein Kader führt einen Mitarbeiter, wenn er – gli assegna il lavoro, – sorveglia il suo lavoro, – giudica il suo lavoro, – è la persona di contatto del collaboratore – ed è il superiore gerarchico 4397.– d) Esame professionale ai sensi dell’articolo 27 lettera a) LFPr 4576.–

II Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 2007 e ha effetto sino al 31 dicembre 2007.

agosto 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz