Direttiva concernente gli investimenti finanziari e le operazioni finanziarie di natura privata del personale della Banca nazionale svizzera

Direttiva 1401

Autore: OE Compliance

Investimenti finanziari e operazioni finanziarie di natura privata del personale della BNS

1 Oggetto e scopo

La presente direttiva stabilisce le restrizioni cui sono soggetti i collaboratori e le collaboratrici della Banca azionale svizzera (BNS) in materia di investimenti finanziari e operazioni finanziarie e reca prescrizioni specifiche inerenti al trattamento di informazioni che non sono, o non sono ancora, accessibili al pubblico (informazioni privilegiate). Essa è intesa a impedire l’abuso, effettivo o anche solo apparente, di informazioni privilegiate. In tal modo salvaguarda la buona reputazione, l’integrità e l’immagine della BNS nonché l’efficacia della sua politica monetaria.

2 Campo di applicazione

La presente direttiva si applica a tutti i collaboratori e a tutte le collaboratrici della BNS, incluse le persone con contratto di lavoro a tempo determinato e quelle in formazione professionale. Le prescrizioni della presente direttiva possono, per contratto, essere dichiarate applicabili in toto o in parte a persone incaricate dalla BNS o ad altre persone esterne che lavorano per suo conto. Le persone soggette al Regolamento 6.3 concernente gli investimenti finanziari e le operazioni finanziarie di natura privata dei membri degli organi di direzione della banca sottostanno esclusivamente a quest’ultimo.

Seite 1/8

3 Definizioni

3.1 Investimenti finanziari e operazioni finanziarie di natura privata

Gli investimenti finanziari di natura privata sono investimenti in:

  • titoli e diritti valori (p. es. azioni, obbligazioni, buoni di partecipazione, quote di fondi, derivati);

  • metalli preziosi e materie prime (p. es. oro quotato in borsa, lingotti, esclusi gioielli);

  • depositi a termine e obbligazioni di cassa di intermediari finanziari, in franchi e in valuta estera;

  • valori patrimoniali digitali (p. es. criptovalute). Le operazioni finanziarie di natura privata sono negozi giuridici riguardanti investimenti finanziari privati che i collaboratori e le collaboratrici effettuano per conto proprio, per conto di terzi o in base a una procura oppure tramite un conto o deposito sul quale sussiste una contitolarità economica (p. es. comunione ereditaria o conto comune). Sono considerati investimenti finanziari e operazioni finanziarie di natura privata anche gli investimenti e le operazioni che costituiscono un aggiramento della presente direttiva, soprattutto se operato mediante il ricorso a una terza persona, o ai conti o depositi di quest’ultima.

3.2 Informazioni privilegiate

Per informazioni privilegiate si intendono le informazioni non accessibili o non ancora accessibili al pubblico, in particolare quelle riguardanti:

  • le intenzioni della BNS in materia di politica monetaria;

  • l’adempimento dei compiti della BNS ai sensi dell’articolo 5 della Legge sulla Banca nazionale (LBN);

  • attività con potenziali effetti sui mercati finanziari o informazioni che non sono, o non sono ancora, accessibili al pubblico relative ad altri operatori del mercato o controparti commerciali, di cui la BNS viene a conoscenza nell’assolvimento del suo mandato legale.

3.3 Insider

Ai sensi della presente direttiva sono considerati insider i collaboratori e le collaboratrici che dispongono di informazioni privilegiate secondo il summenzionato punto 3.2.

Seite 2/8

4 Divieto di abuso di informazioni

I collaboratori e le collaboratrici non possono sfruttare informazioni che non sono o non sono ancora accessibili al pubblico per effettuare, consigliare o sconsigliare operazioni finanziarie di natura privata, o pronunciarsi al riguardo. Inoltre, è loro vietato effettuare in anticipo o contemporaneamente contrattazioni di valori patrimoniali per conto proprio se sono a conoscenza di transazioni imminenti o correnti della BNS riguardanti i medesimi valori patrimoniali (cosiddette pratiche di «front running» o «parallel running»). È altresì vietato sfruttare i movimenti delle quotazioni subito dopo dette transazioni («after running»). Se sono a conoscenza di informazioni privilegiate inerenti a problemi di sopravvivenza di una banca svizzera, sono autorizzati a chiudere conti o depositi detenuti presso tale banca, a effettuare prelievi straordinari di depositi nonché a vendere titoli e diritti valori della stessa soltanto previo consenso dell’UO Compliance.

5 Periodi di detenzione

Gli investimenti finanziari di natura privata sono soggetti a un periodo di detenzione di almeno 30 giorni civili. Ai fini dell’osservanza di tale periodo fa fede l’ultimo movimento registrato sulla posizione considerata (per il calcolo del periodo di detenzione vale il principio «last in – first out». Il periodo di detenzione non si applica agli investimenti finanziari di natura privata che sono offerti per l’acquisto in virtù di diritti di prelazione esercitati nel quadro di un aumento di capitale, a seguito di un frazionamento azionario o a fronte di diritti di conversione e d’opzione. La compravendita attiva di diritti di prelazione, per contro, è soggetta al periodo di detenzione. Il rollover di futures o di contratti a termine in scadenza (ovvero la proroga a una data successiva di una posizione in scadenza) non soggiace al periodo di detenzione fintantoché il valore sottostante non muta. È consentito attivare ordini stop loss sull’acquisto di titoli per evitare perdite.

6 Investimenti finanziari e operazioni finanziarie di natura

privata non consentiti È vietato quanto segue: - l’acquisto e la vendita o la detenzione di azioni, buoni di partecipazione e obbligazioni di una banca svizzera ai sensi dell’art. 3 della Legge federale sulle banche e le casse di risparmio, così come di azioni della BNS (eccezione: l’acquisto, la vendita o la detenzione di quote di una banca Raiffeisen è ammesso);

Seite 3/8

  • l’acquisto e la vendita o la detenzione di derivati o prodotti strutturati aventi come sottostante azioni, buoni di partecipazione o obbligazioni di una banca svizzera ai sensi dell’art. 3 della Legge federale sulle banche e le casse di risparmio (p. es. opzioni su UBS AG ma non opzioni su Nestlé SA emesse da UBS AG);

  • l’acquisto e la vendita o la detenzione di derivati o prodotti strutturati il cui valore è determinato principalmente dall’evoluzione dei tassi di cambio o dei tassi di interesse rispetto al franco svizzero;

  • la sottoscrizione di SNB Bills (titoli di debito fruttiferi della BNS). Eccezione: la detenzione di investimenti finanziari di natura privata, la cui contrattazione non è o non è più concessa ai sensi della presente direttiva, o l’entrata in possesso tramite eredità, donazione o altra modalità di valori patrimoniali che ai sensi della presente direttiva non possono essere né negoziati né detenuti, non comportano l’obbligo di vendita. Non sono comunque ammessi acquisti aggiuntivi e la vendita può avvenire solo previo consenso scritto dell’UO Compliance. La stipula di prestiti ipotecari a termine è concessa se rispetta i principi di cui al punto 4.

7 Ulteriori restrizioni

Il Collegio supplenti definisce i gruppi di collaboratori e collaboratrici che, a seconda delle specifiche funzioni, dispongono di informazioni privilegiate e stabilisce per loro ulteriori restrizioni in materia di investimenti finanziari e operazioni finanziarie di natura privata. L’UO Compliance invia un’informazione scritta sulle restrizioni applicate e fornisce chiarimenti sui loro obblighi.

7.1 Personale con funzioni di politica monetaria

Quando i collaboratori e le collaboratrici vengono coinvolti nei preparativi per una decisione di politica monetaria o quando partecipano a decisioni di politica monetaria, è fatto loro divieto di attuare decisioni relative a investimenti di natura privata, ad eccezione delle operazioni a favore di istituzioni previdenziali (incl. la previdenza 3a). Questa restrizione è valida per un periodo compreso fra le tre settimane prima di un esame ordinario della situazione economica e monetaria e il giorno dopo la pubblicazione della relativa decisione (di seguito: «embargo»). L’esecuzione di investimenti finanziari di natura privata durante l’embargo è invece consentita se l’ordine di esecuzione viene impartito prima della sua data di inizio.

7.2 Delegate e delegati alle relazioni economiche regionali

Alle delegate e ai delegati alle relazioni economiche regionali è vietato quanto segue: - l’acquisto e la vendita o la detenzione di azioni, buoni di partecipazione e obbligazioni di un’impresa svizzera;

Seite 4/8

- l’acquisto e la vendita o la detenzione di derivati o prodotti strutturati aventi come sottostante azioni, buoni di partecipazione nonché obbligazioni di un’impresa svizzera.

7.3 Personale dell’area Banconote e monete

Ai collaboratori e alle collaboratrici che svolgono mansioni speciali nell’ambito delle banconote è fatto divieto di acquistare, vendere o detenere azioni, buoni di partecipazione e obbligazioni di un’impresa partner della BNS quotata in borsa (Orell Füssli SA) o di una sua impresa fornitrice quotata in borsa attiva nell’approvvigionamento di contante.

7.4 Disposizioni ad hoc per insider

Il Collegio supplenti informa l’UO Compliance su progetti confidenziali che comportano l’acquisizione di informazioni privilegiate da parte di collaboratori e collaboratrici e stabilisce per loro, se necessario, ulteriori restrizioni in materia di investimenti finanziari e operazioni finanziarie di natura privata. All’occorrenza possono essere temporaneamente emanate ulteriori restrizioni per tutto il personale. Per ogni progetto confidenziale l’UO Compliance stila un elenco di insider.

8 Operazioni in valuta estera

L’acquisto o la vendita di valute estere (incl. criptovalute) contro franchi per un’attività d’investimento a titolo privato (p. es. l’acquisto di un’obbligazione in dollari USA o il deposito di euro su un conto in valuta estera a fini di risparmio a carico di un conto in franchi svizzeri), sono operazioni soggette all’obbligo di segnalazione e vanno comunicate in forma scritta all’UO Compliance almeno 24 ore prima dell’esecuzione prevista. È necessario osservare il periodo di detenzione di almeno 30 giorni civili. Non è richiesta la segnalazione di acquisti e vendite di valute estere contro franchi a scopo di consumo (p. es. oggetti di arredo, veicoli, spese per vacanze, immobili, prodotti alimentari, ecc.). L’UO Compliance ha la facoltà di rifiutare ogni operazione in valuta estera a fini di investimento.

9 Gestione degli investimenti finanziari di natura privata da

pate di una persona terza Se un collaboratore o una collaboratrice affida la gestione dei propri investimenti finanziari di natura privata a una persona terza sulla base di un accordo scritto che non gli o le consente di prendere decisioni di investimento in proprio o di influenzare quelle prese dalla persona terza,

Seite 5/8

i precedenti punti 5, 6, 7 e 8 non trovano applicazione nel quadro di detto accordo di gestione patrimoniale. Le restanti disposizioni della presente direttiva devono essere osservate. In caso di scioglimento del contratto di gestione patrimoniale, il collaboratore o la collaboratrice ha sei mesi di tempo per rendere i suoi investimenti finanziari di natura privata conformi alla presente direttiva.

10 Obbligo di conferma

Su richiesta, ogni collaboratore e collaboratrice conferma annualmente all’UO Compliance di conoscere e di osservare le disposizioni della presente direttiva.

11 Obbligo di documentazione

Ogni collaboratore e collaboratrice conserva, per un periodo di cinque anni, tutti i documenti necessari a dimostrare i propri investimenti finanziari e le operazioni finanziarie di natura privata (inclusi i mandati di gestione patrimoniale ai sensi del punto 9), nonché le operazioni in valuta estera soggette a obbligo di segnalazione.

12 Verifica e reporting

L’UO Compliance verifica il rispetto della presente direttiva mediante prove a campione. Nell’ambito di tali controlli le persone interessate vengono interrogate in merito alle restrizioni sugli investimenti finanziari e sulle operazioni finanziarie di natura privata ai sensi della presente direttiva. Su richiesta esse forniscono, per singoli investimenti finanziari o operazioni finanziarie, una conferma più dettagliata rispetto a quella prevista al punto 10 presentando, se richiesti, i relativi documenti. Nel caso in cui sussista un fondato sospetto di violazione delle disposizioni della presente direttiva, l’UO Compliance può pretendere in ogni momento dalle persone interessate informazioni circa i loro investimenti e le loro operazioni finanziarie di natura privata. L’UO Compliance informa annualmente il Collegio supplenti sul rispetto delle disposizioni stabilite nella presente direttiva.

13 Provvedimenti e sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva, la BNS è autorizzata a non eseguire l’operazione in questione o ad esigere l’annullamento della relativa posizione. L’eventuale utile che dovesse risultare da un investimento finanziario o da un’operazione finanziaria vietati ai sensi della presente direttiva, è devoluto a un’organizzazione di beneficenza d’intesa con la persona interessata. Una grave violazione della presente direttiva può avere conseguenze sul piano del diritto del lavoro.

Seite 6/8

14 Deroghe

In singoli casi debitamente motivati, l’UO Compliance può autorizzare deroghe alle restrizioni previste dalla presente direttiva. L’UO Compliance ha la facoltà di respingere una richiesta di deroga. Qualsiasi mutamento delle circostanze che hanno portato alla richiesta e alla concessione di una deroga deve essere immediatamente comunicato all’UO Compliance. È possibile disporre dell’investimento finanziario di natura privata oggetto della deroga solo previo consenso dell’UO Compliance.

15 Disposizioni transitorie

Eventuali deroghe concesse sulla base di una versione precedente della presente direttiva mantengono la propria validità fintanto che non mutano le circostanze che hanno portato alla loro concessione. Sono fatti salvi eventuali termini di adeguamento accordati antecedentemente per il conseguimento della conformità con la presente direttiva.

Seite 7/8

Storia delle modifiche

Fondamenti giuridici: Cpv. 2.17, 8.2 Conditions d’engagements (condizioni di assunzione), art. 321a CO

  • Directive nº 184 du 1er janvier 2010 Opérations en nom propre sur des instruments financiers Sostituisce:

  • Directive nº 185 du 23 janvier 2012 Mise en oeuvre des mesures immédiates du 20 janvier 2012 dans le domaine des opérations en nom propre sur devises

Allegati di pertinenza: -

Istruzioni di lavoro di - pertinenza:

Emanato da: Emanato il: Modifica in vigore da: Modifica:

Collegio supplenti 03.04.2012 01.05.2012 Entrata in vigore

Collegio supplenti 01.09.2014 01.01.2015 Revisione totale

Collegio supplenti 07.12.2021 01.01.2022 Revisione totale

Collegio supplenti 22.11.2023 01.01.2024 Revisione totale

Seite 8/8