0.101.06
Protocollo n. 6 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali relativo all’abolizione della pena di morte
Concluso a Strasburgo il 28 aprile 1983 Approvato dall’Assemblea federale il 20 marzo 19872 Strumenti di ratificazione depositati dalla Svizzera il 13 ottobre 1987 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° novembre 1987 Emendato dal Prot. n. 11 dell’11 mag. 19943 (Stato 30 aprile 2002)
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari del presente Protocollo alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 19504 (qui di seguito denominata «la Convenzione»), considerando che gli sviluppi verificatisi in vari Stati membri del Consiglio d’Europa esprimono una tendenza generale a favore dell’abolizione della pena di morte: hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Abolizione della pena di morte
La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena, né giustiziato.
Art. 2 Pena di morte in tempo di guerra
Uno Stato può prevedere nella sua legislazione la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o di pericolo imminente di guerra; una tale pena sarà applicata solo nei casi previsti dalla detta legislazione e conformemente alle sue disposizioni. Questo Stato comunicherà al Segretario Generale del Consiglio d’Europa le disposizioni in materia della suddetta legislazione.
Art. 3 Divieto di deroghe
Non è autorizzata alcuna deroga alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi dell’articolo 15 della Convenzione.
RU 1987 1807; FF 1986 II 417
Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
Art. 1 cpv. 1 del DF del 20 mar. 1987 (RU 1987 1806).
Vedi RS 0.101.09 art. 2 n. 6
Art. 4 Divieto di riserve
Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi dell’articolo 57 della Convenzione.
Art. 5 Applicazione territoriale
1. Ciascuno Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, indicare il o i territori ai quali sarà applicato il presente Protocollo. 2. Ciascuno Stato può, in qualsiasi momento successivo, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione del presente Protocollo a qualsiasi altro territorio indicato nella dichiarazione. Il Protocollo entrerà in vigore riguardo a questo territorio il primo giorno del mese successivo alla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale. 3. Ogni dichiarazione effettuata ai termini dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto riguarda ciascun territorio indicato nella dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.
Art. 6 Rapporti con la Convenzione
Gli Stati Parte considerano gli articoli 1 a 5 del presente Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e si applicano di conseguenza tutte le disposizioni della Convenzione.
Art. 7 Firma e ratifica
Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari della Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d’Europa non potrà ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo a meno che non abbia contemporaneamente o in precedenza ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
Art. 8 Entrata in vigore
1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui cinque Stati membri del Consiglio d’Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo, in conformità alle disposizioni dell’articolo 7. 2. Per ogni Stato membro che esprima successivamente il suo consenso ad essere vincolato dal Protocollo, questo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
Art. 9 Funzioni del depositario
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio:
ogni firma;
il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo in conformità ai suoi articoli 5 e 8;
ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa al presente Protocollo.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Strasburgo, il 28 aprile 1983, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne darà copia conforme ad ogni Stato membro del Consiglio d’Europa.
(Seguono le firme) Campo di applicazione del protocollo il 1° febbraio 2002 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Albania 21 settembre 2000 1° ottobre 2000 Andorra 22 gennaio 1996 1° febbraio 1996 Austria 5 gennaio 1984 1° marzo 1985 Belgio 10 dicembre 1998 1° gennaio 1999 Bulgaria 29 settembre 1999 1° ottobre 1999 Cipro* 19 gennaio 2000 1° febbraio 2000 Croazia 5 novembre 1997 1° dicembre 1997 Danimarca 1° dicembre 1983 1° marzo 1985 Estonia 17 aprile 1998 1° maggio 1998 Finlandia 10 maggio 1990 1° giugno 1990 Francia 17 febbraio 1986 1° marzo 1986 Georgia 13 aprile 2000 1° maggio 2000 Germania* 5 luglio 1989 1° agosto 1989 Grecia 8 settembre 1998 1° ottobre 1998 Irlanda 24 giugno 1994 1° luglio 1994 Islanda 22 maggio 1987 1° giugno 1987 Italia 29 dicembre 1988 1° gennaio 1989 Lettonia 7 maggio 1999 1° giugno 1999 Liechtenstein 15 novembre 1990 1° dicembre 1990 Lituania 8 luglio 1999 1° agosto 1999 Lussemburgo 19 febbraio 1985 1° marzo 1985 Macedonia 10 aprile 1997 1° maggio 1997 Malta 26 marzo 1991 1° aprile 1991 Moldova 12 settembre 1997 1° ottobre 1997 Norvegia 25 ottobre 1988 1° novembre 1988 Paesi Bassi* 25 aprile 1986 1° maggio 1986 Antille olandesi 25 aprile 1986 1° maggio 1986 Aruba 25 aprile 1986 1° maggio 1986 Polonia 30 ottobre 2000 1° novembre
2000 Portogallo 2 ottobre 1986 1° novembre 1986 Regno Unito 20 maggio 1999 1° giugno 1999 Guernesey 20 maggio 1999 1° giugno 1999 Isola di Man 20 maggio 1999 1° giugno 1999 Jersey 20 maggio 1999 1° giugno 1999 Repubblica Ceca 18 marzo 1992 1° gennaio 1993 Romania 20 giugno 1994 1° luglio 1994 San Marino 22 marzo 1989 1° aprile 1989 Slovacchia 18 marzo 1992 1° gennaio 1993 Slovenia 28 giugno 1994 1° luglio 1994 Spagna 14 gennaio 1985 1° marzo 1985 Svezia 9 febbraio 1984 1° marzo 1985 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Svizzera 13 ottobre 1987 1° novembre 1987 Ucraina* 4 aprile 2000 1° maggio 2000 Ungheria 5 novembre 1992 1° dicembre 1992 * Riserve e dichiarazioni vedi qui appresso Riserve e dichiarazioni Cipro In applicazione dell’articolo 2 del Protocollo, Cipro comunica che, ai sensi del Codice penale militare e del Codice di procedura penale, la pena di morte nella sua versione modificata secondo la legge n. 40 del 1964 rimane applicabile per i seguenti reati: – tradimento (art. 13); – abbandono di una carica affidata a un comandante militare (art. 14); – capitolazione sul campo da parte del comandante responsabile (art. 15a); – istigazione alla rivolta o organizzazione della stessa all’interno delle forze militari (art. 42 [2]); – trasmissione di informazioni coperte da segreto militare ad uno stato, una spia o un agente stranieri (art.70 [1]); – istigazione alla rivolta o organizzazione della stessa tra prigionieri di guerra (art. 95[2]). Si comunica inoltre che, ai sensi delle disposizioni della legge n.
91 (1) del 1995 sulla modifica del Codice penale militare e del Codice di procedura penale, la pena capitale viene inflitta, nei limiti di applicazione prescritti dalla legge principale, solo nel caso in cui il reato sia stato commesso in tempo di guerra. Secondo le stesse disposizioni, la pena capitale non è la sanzione obbligatoria, bensì può essere sostituita a discrezione del tribunale con una condanna all’ergastolo o con una pena detentiva più breve.
Germania La Repubblica federale di Germania dichiara che, a suo parere, il Protocollo n. 6 non contempla nessun altro obbligo all’infuori di quello di abolire la pena di morte nel campo di applicazione del protocollo all’interno del rispettivo Stato e non tocca la legislazione nazionale non penale. La Repubblica federale di Germania ha già soddisfatto gli obblighi a lei derivanti dal Protocollo adottando l’articolo 102 della propria legge fondamentale. Il Protocollo n. 6 si applica anche al Land Berlino.
Paesi Bassi Il Governo del Regno dei Paesi Bassi dichiara che i disegni di legge concernente l’abolizione della pena di morte, così come previsto dal Diritto militare olandese e i regolamenti olandesi applicabili alle infrazioni commesse in tempo di guerra, sono pendenti davanti al Parlamento dal 1981. Si noti, tuttavia, che secondo le disposizioni della Costituzione dei Paesi Bassi, entrata in vigore il 17 febbraio 1983, non può essere imposta la pena capitale. Il protocollo è applicabile al Regno in Europa, alle Antille olandesi e ad Aruba.
Ucraina In una sentenza del 29 dicembre 1999, la Corte costituzionale dell’Ucraina ha dichiarato incostituzionali le norme del codice penale ucraino che prevedono la pena di morte. Con la legge ucraina del 22 febbraio 2000 sull’«inserimento di modifiche nel Codice penale, nel Codice di procedura penale e nella legge relativa all’educazione al lavoro» il Codice penale dell’Ucraina è stato conformato alla sentenza emessa dalla Corte costituzionale dell’Ucraina. La pena di morte è stata sostituita con la condanna all’ergastolo (art. 25 del Codice penale ucraino). La legge ucraina sulla «ratifica del Protocollo n. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali relativo all’abolizione della pena di morte, del 1983» prevede il mantenimento della pena capitale per reati commessi in periodo di guerra; ad essa vanno apportate le modifiche necessarie nella legislazione vigente. Dopo l’introduzione delle modifiche, l’Ucraina provvederà a trasmettere le stesse al Segretario generale del Consiglio d’Europa come prescritto dall’articolo 2 del Protocollo n. 6.