0.142.114.541.2
Dichiarazione
tra la Svizzera e l’Italia
per prolungare la durata della Convenzione sulla proprietà letteraria ed artistica e dei Trattato di domicilio e consolare,
stati conchiusi tra i due paesi il 22 luglio 1868
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Data il 28 gennaio 1879
Preambolo
Essendochè la convenzione per la protezione della proprietà letteraria e artistica2,come pure il trattato di domicilio e consolare3 tra la Svizzera e l’Italia, stati sottoscritti l’una a Firenze, l’altro a Berna il 22 luglio 1868, furono conchiusi per la stessa durata come il trattato di commercio4 dei medesimo giorno, e poichè tra le Alte Parti contraenti oggi si convenne di mantener in vigore le dette due convenzioni, nonostante la vicina scadenza del Trattato, i sottoscritti, debitamente a ciò autorizzati, hanno dichiarato quanto segue:
La Convenzione per la protezione della proprietà letteraria e artistica5, del pari che il trattato di domicilio e consolare6,stati sottoscritti a Firenze e a Berna il 22 luglio 1868, tra la Svizzera e l’Italia, sono mantenuti in vigore, con riserva del diritto di dinunzia di 12 in 12 mesi7.
Fatto in duplo a Roma il 28 gennaio 1879.
L’Inviato straordinario J. B. Pioda | Il Presidente del Consiglio, Depretis |
0.142.114.541.2 CS 11 667Traduzione Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.Dichiarazionetra la Svizzera e l’Italiaper prolungare la durata della Convenzione sulla proprietà letteraria ed artistica Questa conv. [RU IX 680] è stata disdetta dalla Svizzera per il 17 nov. 1899 (DCF del 17 nov. 1899 – RU 17 447). e dei Trattato di domicilio e consolare,stati conchiusi tra i due paesi il 22 luglio 1868Data il 28 gennaio 1879 (Stato 31 gennaio 1879)