0.274.187.721

Dichiarazione
fra la Svizzera e l’Estonia
concernente l’applicazione reciproca
della convenzione dell’Aja relativa alla procedura civile

Preambolo

Nell’intento di determinare in diverse materie le relazioni giuridiche fra

la Confederazione svizzera e la Repubblica d’Estonia, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro governi rispettivi, fanno di comune accordo

la dichiarazione seguente:

Gli articoli 1 a 24 della convenzione relativa alla procedura civile conchiusa fra parecchi Stati all’Aja il 17 luglio 19051 saranno applicati, tanto in Estonia a favore della Svizzera e dei cittadini svizzeri quanto nella Svizzera a favore dell’Estonia e dei cittadini estoni, con riserva delle disposizioni seguenti per ciò che concerne gli articoli 1, 9 e 18:

  1. Gli atti da notificare le commissioni rogatorie da eseguire (art. 1 e 9) saranno trasmessi direttamente dalla Divisione della polizia2 del Dipartimento federale di giustizia e polizia, in Berna, al ministero di giustizia dell’Estonia, in Tallinn, e direttamente dal ministero di giustizia dell’Estonia, in Tallinn, alla Divisione della polizia3 del Dipartimento federale di giustizia e polizia, in Berna.

  2. Gli interessati avranno diritto di domandare direttamente l’esecuzione delle decisioni contemplate nell’articolo 18 della detta convenzione.

La presente dichiarazione sarà ratificata e le ratificazioni saranno scambiate a Berlino. Essa avrà effetto a contare dal giorno dello scambio delle ratificazioni e resterà in vigore per sei mesi dopo la disdetta che potrà essere fatta in ogni tempo.

In fede di che, i sottoscritti:(Seguono i nomi dei plenipotenziari)debitamente a ciò autorizzati, hanno firmato la presente Dichiarazione.Fatta a Tallinn, in doppio esemplare, il 29 ottobre millenovecentoventisei.Carl BosshardtFr. Akel