0.362.380.008
Scambio di note del 28 marzo 2008
tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del
regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del SIS II
(Sviluppo dell’acquis di Schengen)
Preambolo
Traduzione1
Missione della Svizzera | Bruxelles, 28 marzo 2008 |
Segretariato generale del |
La Missione della Svizzera presso l’Unione europea porge i complimenti al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea e ha l’onore di accusare ricezione della notifica del Consiglio del 21 febbraio 2007, emessa in virtù dell’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 20042, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente:
«Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo in combinazione con l’articolo 14 paragrafo 1 dell’Accordo riguardante l’associazione della Svizzera all’acquis di Schengen, l’adozione dell’atto seguente è notificata alla Svizzera:
– Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (prima lettura)
– Approvazione dell’atto normativo
Documento del Consiglio: PE-CONS 3662/06 SIRIS 195 SCHENGEN 100 COMIX 935 CODEC 1239 OC 872 + COR 1 (sl) + REV 1 (el) + REV 2 (lt) 15920/06 CODEC 1424 SIRIS 215 SCHENGEN 105 COMIX 1001 + ADD 1
Data d’approvazione: 20.12.2006»3
Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a secondo periodo dell’Accordo di associazione e fatto salvo l’adempimento dei requisiti costituzionali della Svizzera, la Missione della Svizzera presso l’Unione europea informa il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell’atto annesso alla notifica del Consiglio. L’atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.
Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell’Accordo di associazione, la Svizzera informerà immediatamente il Consiglio dell’adempimento dei propri requisiti costituzionali.
Conformemente all’articolo 7 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione, la notifica del Consiglio del 21 febbraio 2007 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e la Comunità europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e la Comunità europea.
Il presente accordo entrerà in vigore alla data della notifica da parte della Svizzera dell’adempimento dei requisiti costituzionali. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 dell’Accordo di associazione.
La Missione della Svizzera presso l’Unione europea coglie l’occasione per rinnovare al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea le assicurazioni della più alta considerazione.
Copia:
Segretariato generale della Commissione europea, all’attenzione di Karl von Kempis, Bruxelles
0.362.380.008 RU 2008 5119; FF 2007 7729Scambio di note del 28 marzo 2008tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento delregolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del SIS II(Sviluppo dell’acquis di Schengen)Approvato dall’Assemblea federale il 13 giugno 2008 Art. 1 cpv. 1 lett. d del DF del 13 giu. 2008 (RU 2008 5111).Entrato in vigore il 17 ottobre 2008 (Stato 17 ottobre 2008)