0.631.242.031
Decisione n. 1/95
del Comitato congiunto
concernente gli inviti alla Repubblica di Polonia, alla Repubblica di Ungheria, alla Repubblica Ceca ed alla Repubblica Slovacca ad aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci
Preambolo
Il Comitato congiunto,
vista la Convenzione del 20 maggio 19871 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci, in particolare l’articolo Il paragrafo 3,
considerando che la promozione degli scambi con la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca sarebbe agevolata dalla semplificazione delle formalità nel contesto degli scambi di merci tra tali Paesi e la Comunità europea, la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera;
considerando che per ottenere tale semplificazione è opportuno invitare questi Paesi ad aderire alla Convenzione,
decide:
Art. 1
Conformemente alle disposizioni dell’articolo 11bis della Convenzione, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca sono invitate a divenire ciascuna Parte contraente della Convenzione suddetta a decorrere dal 1° luglio 1996.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1996.
Fatto a Interlaken, il 26 ottobre 1995. Per il comitato congiunto: Il presidente, R. Dietrich