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0.631.242.04

Convenzione relativa ad un regime comune di transito

Conclusa il 20 maggio 1987 Approvata dall’Assemblea federale l’8 ottobre 19872 Strumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 28 ottobre 1987 Entrata in vigore il 1° gennaio 1988 (Stato 1° novembre 2005)

La Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia, la Confederazione Svizzera (in seguito denominati «Paesi AELS») e la Comunità economica europea (in seguito denominata «Comunità»), visti gli accordi di libero scambio tra la Comunità ed i singoli Paesi AELS; vista la dichiarazione congiunta intesa a costituire uno spazio economico europeo, adottata dai Ministri dei Paesi AELS e degli Stati membri della Comunità, nonché dalla Commissione delle Comunità europee a Lussemburgo, il 9 aprile 1984, particolarmente per quanto riguarda la semplificazione delle formalità di frontiera e le norme di origine; considerando che la convenzione per la semplificazione delle formalità relative alla circolazione delle merci3, stipulata tra i Paesi AELS e la Comunità, introduce un documento amministrativo unico da utilizzare per tali scambi; considerando che l’uso di detto documento unico, da utilizzare nel quadro di un regime comune di transito per il trasporto di merci tra la Comunità ed i Paesi AELS, nonché tra i Paesi AELS, semplificherà in tal modo gli scambi; considerando che il modo più adeguato per raggiungere questo obiettivo è di estendere ai Paesi AELS che non lo applicano il regime di transito attualmente in vigore per il trasporto di merci all’interno della Comunità, tra la Comunità, l’Austria e la Svizzera, nonché tra l’Austria e la Svizzera; considerando inoltre il regime di transito nordico vigente tra la Finlandia, la Norvegia e la Svezia, hanno deciso di stipulare la seguente convenzione:

RU 1988 308; FF 1987 II 1218 1 La Conv. concerneva originariamente le seguenti Parti contraenti: Comunità economica europea, Repubblica d’Austria, Repubblica di Finlandia, Repubblica d’Islanda, Regno di Norvegia, Regno di Svezia e Confederazione Svizzera. Il 1° gennaio 1995, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia hanno aderito alle Comunità europee e da tale data non sono più Parti contraenti autonome della Convenzione. La Repubblica di Polonia, la Repubblica slovacca, la Repubblica ceca e la Repubblica di Ungheria hanno aderito alla Convenzione il 1° lug. 1996 (vedi RU 1996 2508). 2 Art. 1 cpv. 1 lett. b del DF dell’8 ott. 1987 (RU 1988 300).

Disposizioni generali

Art. 1

1. La presente convenzione, con l’introduzione di un regime comune di transito indipendentemente dal tipo e dall’origine delle merci, stabilisce le misure per il trasporto di merci in transito tra la Comunità ed i Paesi AELS nonché tra i Paesi AELS, e riguarda, se del caso, le merci trasbordate, rispedite o immagazzinate. 2. Fatte salve le disposizioni della presente convenzione, in particolare quelle concernenti le garanzie, le merci che circolano all’interno della Comunità sono considerate vincolate al regime di transito comunitario. 3. Fatte salve le disposizioni degli articoli 7 a 12, le norme che disciplinano la procedura di transito comunitario figurano nelle appendici I e II della presente convenzione. 4. Ai fini del regime comune di transito, le dichiarazioni ed i documenti di transito sono conformi e sono redatti secondo quanto predisposto nell’appendice III.

Art. 24

1. Il regime di transito comunitario è qui di seguito definito «regime T1» o «regime T2», secondo il caso. 2. Il regime T1 può essere applicato a qualsiasi merce trasportata in conformità dell’articolo 1 paragrafo 1. 3. Il regime T2 si applica alle merci trasportate in conformità dell’articolo 1 paragrafo 1:

a) nella Comunità: soltanto quando le merci sono comunitarie. A tale scopo per merci comunitarie si intendono le merci: – interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità senza aggiunta di merci provenienti da Paesi terzi o da territori che fanno parte del territorio doganale della Comunità, – provenienti da Paese o territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e che sono in libera pratica in uno Stato membro, – ottenuto nel territorio doganale della Comunità esclusivamente da merci di cui al secondo trattino o da merci di cui al primo ed al secondo trattino; tuttavia fatti salve la presente Convenzione e altri accordi conclusi della Comunità non sono considerate comunitarie le merci che pur soddisfano alle condizioni previste dall’uno dei tre trattini di cui sopra sono reintrodotte nel territorio doganale della Comunità dopo essere state da questo esportate;

Nuovo testo giusta l’all. della raccomandazione n. 1/91 della Commissione mista

b) in un Paese AELS: soltanto quando le merci sono arrivate in detto Paese in regime T2 e vengono rispedite in osservanza delle condizioni particolari di cui all’articolo 9. 4. Le disposizioni particolari stabilite nella presente convenzione e relative al vincolo delle merci al regime T2 si applicano anche al rilascio dei documenti che attestano il carattere comunitario delle merci, e le merci accompagnate da un documento di questo tipo saranno trattate alla stessa stregua delle merci trasportate in regime T2, rimanendo tuttavia inteso che il documento che attesta il carattere comunitario delle merci non accompagna necessariamente le medesime.

Art. 35

1. Ai fini della presente convenzione, con il termine:

  1. «transito», s’intende un regime di circolazione in virtù del quale le merci vengono trasportate, sotto il controllo delle autorità competenti, da un ufficio di una Parte contraente ad un ufficio della stessa Parte contraente oppure di un’altra Parte contraente attraversando almeno una frontiera;

  2. «Paese» si intende qualsiasi Paese AELS, qualsiasi Stato membro della Comunità o qualsiasi altro Stato che abbia aderito alla presente Convenzione;

  3. «Paese terzo», s’intende qualsiasi Stato che non sia Parte contraente della presente Convenzione.

2. A decorrere dalla data in cui, a norma dell’articolo 15bis, un Paese aderisce alla Convenzione come nuova Parte contraente, tutti i riferimenti ai Paesi AELS contenuti nella Convenzione si applicano mutatis mutandis a questo Paese, unicamente ai fini della Convenzione stessa. 3. Per l’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione relative alle procedure «T1» o «T2», i Paesi AELS, la Comunità e i suoi Stati membri godono dei medesimi diritti e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Art. 46

1. La presente Convenzione non pregiudica l’applicazione di eventuali altri accordi internazionali relativi ad un regime di transito, fatte salve le restrizioni a tale applicazione per quanto riguarda il trasporto di merci tra due luoghi situati nella Comunità, nonché le restrizioni al rilascio del documento che serve ad attestare il carattere comunitario delle merci. 2. La presente Convenzione non pregiudica inoltre:

Nuovo testo giusta l’Acc. del 25 set. 1995, approvato dall’Assemblea federale il 22 mar. 1995 e in vigore dal 1° lug. 1994 (RU 1996 1059 2112 1048; FF 1995 II 1).

Nuovo testo giusta l’all. della raccomandazione n. 1/91 della Commissione mista del

  1. la circolazione delle merci in regime di ammissione temporanea, né

  2. gli accordi relativi al traffico frontaliero.

Art. 5

In mancanza di un accordo tra le Parti contraenti e un Paese terzo, tendente a rendere applicabile il regime T1 o T2 all’attraversamento di tale Paese da parte di merci che circolano tra le Parti contraenti, tale regime si applica ai trasporti che toccano il territorio del Paese terzo considerato, soltanto a condizione che l’attraversamento di tale Paese si effettui con un titolo di trasporto unico emesso nel territorio di una Parte contraente; l’effetto di tale regime resta sospeso nel territorio del Paese terzo.

Art. 67

A condizione che sia garantita l’applicazione delle misure cui le merci sono assoggettate, i Paesi hanno la facoltà di porre in atto tra loro, mediante accordi bilaterali o multilaterali nel quadro del regime T1 o T2, procedure semplificate conformi a criteri da stabilire se necessario nell’Appendice I8 ed applicabili a taluni traffici o a determinate imprese. Tali accordi sono comunicati alla Commissione delle Comunità europee e agli altri Paesi.

Modalità di applicazione della procedura di transito

Art. 79

1. Gli uffici competenti dei Paesi AELS sono autorizzati ad espletare le funzioni di ufficio di partenza, di passaggio, di destinazione e di garanzia, fatte salve le disposizioni particolari della presente Convenzione. 2. Gli uffici competenti degli Stati membri della Comunità sono autorizzati ad accettare dichiarazioni T1 o T210 per il transito fino ad un ufficio di destinazione situato in un Paese AELS. Fatte salve le disposizioni della presente Convenzione, tali uffici sono ugualmente autorizzati a rilasciare, per merci spedite a destinazione di un paese AELS, documenti attestanti il carattere comunitario delle merci in causa. 3. Quando parecchie spedizioni di merci vengono raggruppate e caricate su un mezzo di trasporto unico11, e vengono spedite come collettame da un medesimo obbligato principale, nell’ambito di un’unica operazione T1 o T2, da un ufficio di

Nuovo testo giusta l’all. della raccomandazione n. 1/91 della Commissione mista del

Nuove parole giusta l’art. 1 n. 1 della Dec. n. 1 /2000 della Commissione mista del

Nuovo testo giusta l’all. della raccomandazione n. 1/91 della Commissione mista del

Nuove parole giusta l’art. 1 n. 2 della Dec. n. 1 /2000 della Commissione mista del

Nuove parole giusta l’art. 1 n. 3 della Dec. n. 1 /2000 della Commissione mista del partenza ad un ufficio di destinazione, per un medesimo destinatario, una parte contraente può richiedere che tali spedizioni siano, salvo in casi eccezionali, debitamente giustificati, annotate su un’unica dichiarazione T1 o T2 ed essere scortate dalle relative distinte di carico. 4. Nonostante l’obbligo di attestare il carattere comunitario delle merci, se del caso, la persona che assolve le formalità di esportazione presso l’ufficio doganale di frontiera di una parte contraente non è tenuta a vincolare le merci consegnate ad un regime T1 o T2, indipendentemente dal regime doganale cui vengono vincolate le merci presso l’ufficio doganale di frontiera limitrofo. 5. Nonostante l’obbligo di attestare il carattere comunitario delle merci, se del caso, l’ufficio doganale di frontiera della parte contraente dove vengono espletate le formalità doganali può rifiutare di vincolare le merci al regime T1 o T2 se tale regime deve concludersi presso l’ufficio doganale di frontiera limitrofo.

Art. 8

Le merci trasportate, accompagnate da una procedura12 T1 o T2, non possono essere oggetto di alcuna aggiunta, sottrazione o sostituzione, particolarmente in caso di rottura del carico, di trasbordo o di collettame.

Art. 913

1. Le merci che sono introdotte in un Paese AELS con un documento T2 e che sono suscettibili di essere rispedite secondo detto regime, restano sotto controllo permanente dell’amministrazione doganale di detto Paese, le quali ne garantiscono l’identità e l’integrità. 2. Quando tali merci sono rispedite da un Paese AELS dopo essere state vincolate, in detto Paese AELS, ad un regime doganale diverso da quello del transito o del deposito, non si può applicare il regime T2. Tuttavia, la presente disposizione non si applica alle merci che sono state temporaneamente importate per esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe e che non sono state oggetto di manipolazioni diverse da quelle necessarie alla loro conservazione nello stato originario o da quelle consistenti nel frazionamento delle spedizioni. 3. Per le merci che sono rispedite da un Paese AELS previo regime di magazzinaggio può essere applicato il regime T2 soltanto alle condizioni seguenti: – la durata del deposito non deve aver superato cinque anni: tuttavia, per quanto riguarda le merci comprese nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali (Convenzione inter-

Nuove parole giusta l’art. 1 n. 4 della Dec. n. 1 /2000 della Commissione mista del

Nuovo testo giusta l’all. della raccomandazione n. 1/91 della Commissione mista del nazionale sulla designazione armonizzata dei prodotti e sul sistema di codificazione, del 14 giugno 198314, tale durata è limitata a sei mesi; – le merci devono essere state depositate in aree speciali e non aver subìto manipolazioni diverse da quelle necessarie per la loro conservazione nello stato originario o da quelle consistenti nel frazionamento delle spedizioni senza sostituzione dell’imballaggio; – le manipolazioni devono essere state effettuate sotto sorveglianza doganale. 4. La dichiarazione T2 accettata15 o i documenti attestanti il carattere comunitario delle merci rilasciati da un ufficio competente di un Paese AELS devono fare riferimento alla corrispondente dichiarazione T216 o ai documenti attestanti il carattere comunitario delle merci in base ai quali le medesime sono entrate in detto Paese AELS e recare tutte le menzioni particolari figuranti su questi ultimi.

Art. 1017

1. Salvo altrimenti disposto nel paragrafo 2 o nelle Appendici, tutte le operazioni T1 o T2 formano oggetto di una garanzia valida per tutte le parti contraenti che intervengono nell’operazione in causa. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto:

  1. delle parti contraenti di convenire fra loro di soprassedere alla garanzia per operazioni T1 o T2 che riguardano solo i loro territori;

  2. di una parte contraente di non esigere la garanzia per la parte di un’operazione T1 o T2 tra l’ufficio di partenza ed il primo ufficio di passaggio.

3. ...18

Art. 1119

L’identificazione delle merci è effettuata, di regola, mediante suggellamento. 2. Il suggellamento è effettuato:

  1. per volume, quando il mezzo di trasporto è stato approvato in applicazione di altre disposizioni doganali o riconosciuto dall’ufficio di partenza come idoneo al suggellamento;

  2. per collo, negli altri casi.

Nuove parole giusta l’art. 1 n. 5 della Dec. n. 1 /2000 della Commissione mista del

Nuovo testo giusta l’all. della raccomandazione n. 1/91 della Commissione mista

Nuovo testo giusta l’all. della raccomandazione n. 1/91 della Commissione mista 3. Sono suscettibili di essere considerati idonei al suggellamento i mezzi di trasporto che:

  1. possono essere suggellati in maniera semplice ed efficace;

  2. sono costruiti in modo da precludere la possibilità di estrazioni o introduzioni di merci, senza lasciare tracce visibili di effrazione o senza rottura dei suggelli;

  3. non presentano spazi idonei all’occultamento delle merci;

  4. presentano gli spazi riservati al carico facilmente accessibili per le visite delle autorità competenti.

4. L’ufficio di partenza può rinunciare al suggellamento quando, tenuto conto di altre eventuali misure di identificazione, la descrizione delle merci nella dichiarazione T1 o T2 o nei documenti complementari permette la loro identificazione.

Art. 12

1. Fino a quando non sia stata convenuta una procedura per lo scambio d’informazioni statistiche il quale garantisca ai Paesi AELS ed agli Stati membri della Comunità le informazioni necessarie all’elaborazione delle loro statistiche di transito, un esemplare supplementare, identico all’esemplare n. 4 della dichiarazione T1 o T220, è consegnato, a fini statistici, a meno che non sia richiesto da una Parte contraente:

  1. al primo ufficio di passaggio in ogni Paese AELS;

  2. al primo ufficio di passaggio nella Comunità, quando le merci sono oggetto di un’operazione T1 o T2 che ha inizio in un Paese AELS.

2. La copia supplementare summenzionata non è, tuttavia, richiesta se le merci sono trasportate alle condizioni previste al titolo III, capitolo VIII dell’appendice I21.22 3. A richiesta dei servizi nazionali competenti per le statistiche del commercio estero, l’obbligato principale, o il suo rappresentante autorizzato, forniscono qualsiasi informazione riferentesi alla dichiarazione T1 o T223 e necessaria all’elaborazione di dette statistiche.

Nuove parole giusta l’art. 1 n. 7 della Dec. n. 1 /2000 della Commissione mista del

Nuovo riferimento giusta l’art. 1 n. 8 della Dec. n. 1 /2000 della Commissione mista del 20 dic. 2000 (RS 0.631.242.049).

Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 1 della Dec. n. 3/97 del Comitato misto del 23 lug. 1997,

Nuove parole giusta l’art. 1 n. 9 della Dec. n. 1 /2000 della Commissione mista del Assistenza amministrativa

Art. 1324

1. Le autorità competenti dei Paesi interessati, si comunicano reciprocamente qualsiasi informazione di cui dispongono e che sia importante per verificare la corretta applicazione della presente Convenzione. 2. Ove occorra, le autorità dei Paesi interessati si comunicano reciprocamente le constatazioni, i documenti, i rapporti, i processi verbali e le informazioni relative alle operazioni di trasporto effettuate in regime T1 o T2 nonché Inoltre, ove occorra, esse si comunicano reciprocamente le constatazioni fatte nei confronti di merci per le quali è prevista l’assistenza amministrativa e che sono state oggetto di deposito doganale. 3. In caso di sospetta irregolarità o sospetta infrazione riguardanti merci introdotte in un Paese in provenienza da un altro Paese o che hanno attraversato un Paese o hanno formato oggetto di deposito , le amministrazioni competenti dei Paesi interessati si comunicano reciprocamente, su richiesta, tutte le informazioni concernenti:

  1. le condizioni in cui le merci sono state spedite: – quando esse sono arrivate nel Paese cui è rivolta la richiesta, scortate da una procedura T1 o T225 o da un documento attestante il carattere comunitario, qualunque sia il modo di rispedizione, oppure – quando esse sono state rispedite da questo Paese, corredate da una procedura T1, T2 o da un documento attestante il carattere comunitario, qualunque sia il modo d’introduzione;

  2. le condizioni di deposito di queste merci quando esse sono arrivate nel Paese cui è rivolta la richiesta, corredate da una procedura T226 o da un documento attestante il carattere comunitario, oppure quando esse sono state rispedite da questo Paese, scortate da una procedura T227 o da un documento attestante il carattere comunitario.

4. Le richieste formulate ai sensi dei paragrafi 1 o 3 devono indicare il(i) caso(i) cui si riferiscono. 5. Se le autorità competenti di un Paese chiedono un tipo di assistenza che a loro volta non potrebbero fornire, esse devono porre in rilievo tale impossibilità nella loro richiesta. Le autorità competenti interpellate possono accogliere o respingere la richiesta.

Nuovo testo giusta l’all. della raccomandazione n. 1/91 della Commissione mista

Nuove parole giusta l’art. 1 n. 10 della Dec. n. 1 /2000 della Commissione mista del

Nuove parole giusta l’art. 1 n. 11 della Dec. n. 1 /2000 della Commissione mista del

Nuove parole giusta l’art. 1 n. 11 della Dec. n. 1 /2000 della Commissione mista del 6. Le informazioni ottenute in conformità dei paragrafi 1, 2 e 3 sono impiegate unicamente per gli scopi della presente Convenzione e ad esse viene riconosciuta dal Paese ricevente la stessa protezione di cui beneficiano le informazioni dello stesso genere a norma delle leggi di detto Paese. Tali informazioni possono essere impiegate per altri scopi soltanto con il consenso scritto dell’autorità competente che le fornisce e sono sottoposte alle restrizioni stabilite da tale autorità.

Recupero28

Art. 13bis 29

Le autorità competenti dei paesi interessati, conformemente alle disposizioni dell’appendice IV, si prestano reciproca assistenza per il recupero dei crediti sorti Comitato congiunto

Art. 14

1. È istituito un comitato congiunto nel quale sono rappresentate le Parti contraenti della presente convenzione. 2. Il comitato congiunto opera di comune accordo. 3. Il comitato congiunto si riunisce in caso di necessità e almeno una volta all’anno. Ciascuna Parte contraente può chiedere la convocazione di una riunione. 4. Il comitato congiunto stabilisce il proprio regolamento interno, che contiene, tra l’altro, disposizioni riguardanti l’organizzazione delle riunioni nonché la nomina e la durata in carica del presidente. 5. Il comitato congiunto può decidere di istituire qualsiasi sottocomitato o gruppo di lavoro che possa assisterlo nell’esercizio delle sue funzioni.

Art. 15

1. Il comitato congiunto ha la responsabilità di gestire la presente convenzione e di garantirne la corretta applicazione. A tal fine, esso deve regolarmente essere informato delle Parti contraenti in merito alle esperienze acquisite nell’applicazione della presente convenzione e formulare raccomandazioni, nonché prendere decisioni nei casi di cui al paragrafo3.

Introdotto dall’Acc. del 22 nov. 1996, approvato dall’Assemblea federale il 7 dic. 1995 e in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1997 1055 1054; FF 1995 III 317).

2. In particolare, esso raccomanda:

  1. le modifiche della presente convenzione, diverse da quelle di cui al paragrafo3;

  2. ogni altra misura utile all’applicazione della presente convenzione.

3. Il comitato adotta, mediante decisione:

  1. le modifiche alle appendici;

  2. ...30

  3. le altre modifiche alla presente convenzione, rese necessarie dalle modifiche delle appendici; ...31

  4. 32 le misure transitorie33 necessarie in caso di adesione di nuovi Stati membri alla Comunità.

  5. 34 l’invio a Paesi terzi, ai sensi dell’articolo3, paragrafo 1, lettera c), ad aderire alla presente Convenzione secondo la procedura di cui all’articolo 15bis.

Le decisioni di cui alle lettere da a) a d) vengono messe in vigore dalle parti contraenti in conformità delle rispettive legislazioni.35 36 4. Se il rappresentante di una Parte contraente nel comitato congiunto accetta una decisione con riserva dell’osservanza delle proprie norme costituzionali, la decisione entra in vigore, se essa non precisa una data, il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dello scioglimento della riserva. 5. La decisione del Comitato misto di cui al paragrafo3, lettera e) che invita un Paese terzo ad aderire alla presente convenzione, è trasmessa al Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee che la comunica al Paese terzo interessato unitamente al testo della convenzione in vigore a quella data.37 6. A decorrere dalla data di cui al paragrafo 5, il Paese terzo in questione può essere rappresentato da osservatori nel Comitato congiunto, nei sottocomitati o nei gruppi di lavoro.38

Lett. d) abrogata dall’art. 1 n. 2 della Dec. n. 3/97 del Comitato misto del 23 lug. 1997 (RU 1998 258).

Originaria lett. e).

Vedi la Dec. n. 4/94 della Commissione mista dell’8 dic. 1994 (RS 0.631.242.044).

Originaria lett. f).

Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 3 della Dec. n. 3/97 del Comitato misto del 23 lug. 1997,

Nuovo testo giusta l’Acc. del 25 set. 1995, approvato dall’Assemblea federale il 22 mar. 1995 e in vigore dal 1° lug. 1994 (RU 1996 1059 2112 1048; FF 1995 II 1).

Introdotto dall’Acc. del 25 set. 1995, approvato dall’Assemblea federale il 22 mar. 1995 (RU 1996 1059 1048; FF 1995 II 1). Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 4 della Dec. n. 3/97 del Comitato misto del 23 lug. 1997, in vigore dal 1° ott. 1997 (RU 1998 258).

Introdotto dall’Acc. del 25 set. 1995, approvato dall’Assemblea federale il 22 mar. 1995 e Adesione dei Paesi terzi39

Art. 15bis 40

1. Qualsiasi Paese terzo a cui, previa decisione del Comitato congiunto, il depositario della Convenzione rivolga un invito in tal senso può diventare Parte contraente della Convenzione. 2. Il Paese terzo invitato diventa Parte contraente della presente Convenzione depositando uno strumento di adesione presso il Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee. Allo strumento è acclusa una traduzione della Convenzione nella(e) lingua(e) ufficiale(i) del Paese terzo che aderisce. 3. L’adesione ha effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo al deposito dello strumento di adesione. 4. Il depositario notifica a tutte le Parti contraenti la data di deposito dello strumento di adesione e la data in cui entra in vigore l’adesione. 5. Le raccomandazioni e decisioni di cui all’articolo 15, paragrafi 2 e 3, adottate dal Comitato congiunto tra la data di cui al paragrafo 1 di tale articolo e la data di entrata in vigore di un’adesione, vengono comunicate anche al Paese terzo invitato tramite il Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee. L’accettazione di questi atti viene dichiarata nello strumento di adesione o in uno strumento a parte, depositato presso il Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee entro sei mesi dalla comunicazione. Qualora la dichiarazione non venga presentata entro questo termine, l’adesione viene considerata non valida.

Disposizioni generali e finali

Art. 16

Ciascuna Parte contraente prende le misure atte a garantire che le disposizioni della presente convenzione vengano effettivamente e armoniosamente applicate, tenendo presente la necessità di ridurre, per quanto possibile, le formalità imposte agli scambi e l’esigenza di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti alle difficoltà che insorgono nell’applicazione delle suddette disposizioni.

Art. 17

Le Parti contraenti si tengono reciprocamente informate in merito alle disposizioni che esse adottano per l’applicazione della presente convenzione.

Introdotto dall’Acc. del 25 set. 1995, approvato dall’Assemblea federale il 22 mar. 1995 e

Art. 18

Le disposizioni della presente convenzione lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all’importazione, all’esportazione o al transito di merci, stabiliti dalle Parti contraenti o degli Stati membri della Comunità, giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale.

Art. 1941

Le appendici alla presente convenzione costituiscono parte integrante della stessa.

Art. 20

1. La presente convenzione si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall’altra, ai territori dei Paesi dell’AELS. 2. La presente convenzione si applica anche al Principato del Liechtenstein, finché esso rimane vincolato alla Confederazione Svizzera da un trattato di unione dogana-

Art. 21

Ogni Parte contraente può recedere dalla presente convenzione con un preavviso scritto di dodici mesi, comunicato al depositario che provvede a informarne tutte le Parti contraenti.

Art. 22

1. La presente convenzione entra in vigore il 1° gennaio 1988, sempreché le Parti contraenti abbiano depositato, anteriormente al 1° novembre 1987, i rispettivi atti di accettazione presso il Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee, il quale agisce in qualità di depositario. 2. Se la presente convenzione non entra in vigore il 1° gennaio 1988, essa entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell’ultimo atto di accettazione. 3. Il depositario notifica la data del deposito dell’atto di accettazione di ciascuna Parte contraente e la data di entrata in vigore della presente convenzione.

Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 5 della Dec. n. 3/97 del Comitato misto del 23 lug. 1997,

Art. 23

1. Con l’entrata in vigore della presente convenzione cessano di essere applicabili gli accordi del 30 novembre 1972 e 23 novembre 197243 sull’applicazione della regola del transito comunitario, conclusi rispettivamente dall’Austria e dalla Svizzera con la Comunità, nonché l’accordo del 12 luglio 197744 sull’estensione dell’applicazione delle regole sul transito comunitario concluso tra questi Paesi e la Comunità. 2. Tuttavia, gli accordi di cui al paragrafo 1 continuano ad essere applicabili alle operazioni T1 o T2 avviate anteriormente all’entrata in vigore della presente convenzione. 3. Il regime di transito nordico tra Finlandia, Norvegia e Svezia45 cesserà a decorrere dal giorno dell’entrata in vigore della presente convenzione.

Art. 24

La presente convenzione, redatta in esemplare unico in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca, finlandese, islandese, norvegese e svedese, ciascun testo facente ugualmente fede, è depositata negli archivi del Segretario generale del Consiglio delle Comunità europee il quale ne consegna una copia autentica a ciascuna Parte contraente.

Fatto a Interlaken, il 20 maggio millenovecentottantasette.

(Seguono le firme)

[RU 1974 281, 1977 981 987 2182 2184, 1978 807 815, 1979 2107 2119, 1980 647 651 1828 1833 2104, 1981 2113, 1982 1198 1202 2015, 1983 320 1839, 1984 1574 1575, 1985 858, 1986 609 620 1430, 1987 503]

[RU 1978 235]

[RU 1986 2035], [RU 1986 2042], [RU 1986 2028] Appendice I46 Procedure di transito comune

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1

(1) La presente appendice stabilisce talune modalità di applicazione del regime di transito comune, conformemente all’articolo 1, paragrafo3, della convenzione. (2) Salvo diversa indicazione, le disposizioni della presente appendice si applicano alle operazioni effettuate nel quadro del regime di transito comune a prescindere dal (3) Le merci che presentano ingenti rischi di frode figurano nell’allegato I. Quando una disposizione della presente convenzione fa riferimento a tale allegato, le misure relative alle merci in esso elencate si applicano soltanto quando la quantità delle merci supera la quantità minima corrispondente. L’allegato I viene riesaminato almeno ogni anno.

Capitolo I Applicabilità del regime e definizioni

Art. 2 Applicabilità del regime

(1) Il regime di transito comune non si applica alle spedizioni postali (compresi i pacchi postali). (2) Una parte contraente può decidere di non applicare il regime di transito comune ai trasporti di merci a mezzo di condutture. Tale decisione è comunicata alla Commissione che ne informa gli altri Paesi.

Art. 3 Definizioni

Ai fini della presente convenzione s’intende per:

a) «autorità competenti»: l’autorità doganale o qualsiasi altra autorità responsabile dell’applicazione della presente convenzione;

Nuovo testo giusta l’art. 2 della Dec. n. 1 /2000 della Commissione mista del 20 dic. 2000 (RS 0.631.242.049). Vedi anche l’art. 7 di detta Dec. Aggiornata dagli art. 1 della Dec. n. 1/2001 della Commissione mista del 7 giu. 2001 (RU 2002 3505), della Dec. n. 2/2002 della Commissione mista del 27 nov. 2002 (RU 2005 2623), dall'art. 1 della Dec. n. 4/2005 della Commissione mista del 17 giu. 2005 (RU 2005 4855) e dall'art. 1 n. 1 della Dec. n. 1/2005 della Commissione mista del 17 giu. 2005 (RU 2005 4859).

b) «dichiarazione di transito»: l’atto mediante il quale una persona manifesta nelle forme e modalità stabilite la volontà di vincolare una merce al regime di transito comune;

c) «esemplari della dichiarazione di transito»: gli esemplari del documento o dei documenti utilizzati per la dichiarazione di transito;

d) «procedura T2»: la procedura T2 di cui all’articolo 2 della convenzione e identificata negli esemplari della dichiarazione di transito con la sigla «T2» oppure «T2F»;

e) «obbligato principale»: la persona che, eventualmente tramite un rappresentante autorizzato, vincola delle merci al regime di transito comune;

f) «ufficio di partenza»: l’ufficio doganale presso il quale le merci sono vincolate al regime di transito comune;

g) «ufficio di passaggio»: – l’ufficio doganale di entrata di una parte contraente, o – oppure l’ufficio doganale di uscita dal territorio doganale di una parte contraente quando la spedizione lascia tale territorio durante l’operazione di transito effettuata attraversando la frontiera tra tale parte contraente e un Paese terzo;

h) «ufficio di destinazione»: l’ufficio doganale al quale le merci vincolate al regime di transito comune e le dichiarazioni devono essere presentate per porre termine a tale regime;

i) «ufficio di garanzia»: l’ufficio determinato dalle autorità competenti di ciascun Paese presso il quale viene costituita una garanzia mediante un garante;

j) «garante»: qualsiasi persona terza, fisica o giuridica, che si impegna per iscritto a pagare in solido con l’obbligato principale e nei limiti dell’importo garantito, l’importo dell’eventuale debito;

k) «codice SA»: codice numerico concernente le voci e sottovoci della nomenclatura del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci stabilito dalla convenzione del 14 giugno 1983;

l) «debito»: i dazi all’importazione o all’esportazione e le altre imposizioni esigibili relativi alle merci vincolate al regime di transito comune;

m) «debitore»: qualsiasi persona, fisica o giuridica, tenuta al pagamento del debito;

n) «Commissione»: la Commissione delle Comunità europee;

o) «svincolo della merce»: la messa a disposizione da parte delle autorità competenti di una merce ai fini previsti dal regime di transito comune;

p) «persona stabilita in una parte contraente»: – nel caso di persone fisiche: persona che risiede permanentemente in una parte contraente, – nel caso di persone giuridiche o di associazioni di persone: chiunque vi abbia la sede sociale, la propria amministrazione centrale o un ufficio stabile;

q) «procedimenti informatici»: – lo scambio con le autorità competenti di messaggi normalizzati EDI, o – l’introduzione dei dati necessari all’espletamento delle formalità di cui trattasi nei sistemi informatici delle autorità competenti;

r) «EDI» (Electronic Data Interchange): la trasmissione elettronica fra sistemi informatici di dati strutturati secondo norme di messaggio riconosciute;

s) «messaggio normalizzato»: una struttura predefinita e riconosciuta per la trasmissione elettronica di dati;

t) «dati personali»: qualsiasi informazione relativa ad una persona fisica o giuridica identificata o identificabile.

Capitolo II Obblighi dell’obbligato principale

(1) L’obbligato principale è tenuto a: a) presentare le merci tal quali e i documenti necessari all’ufficio di destinazione entro il termine prescritto ed a rispettare le misure di identificazione adottate dalle autorità competenti; b) rispettare le disposizioni relative al regime del transito comune; c) fornire alle autorità competenti incaricate del controllo, su loro richiesta e nei tempi eventualmente fissati, tutti i documenti e le informazioni su qualsiasi tipo di supporto e tutto l’aiuto necessario.

(2) Fatti salvi gli obblighi dell’obbligato principale di cui al paragrafo 1, il trasportatore o il destinatario delle merci che accetta queste ultime sapendo che sono vincolate al regime di transito comune sono inoltre tenuti a presentare le merci tal quali nonché i documenti richiesti all’ufficio di destinazione entro il termine fissato ed a rispettare le misure d’identificazione adottate dalle autorità competenti.

Capitolo III Garanzie

Art. 5 Obbligatorietà della garanzia

(1) L’obbligato principale fornisce una garanzia al fine di assicurare il pagamento dell’obbligazione che può sorgere nei confronti delle merci interessate. (2) La garanzia è:

  1. una garanzia isolata relativa ad una sola operazione di transito comune;

  2. oppure, a fini di semplificazione ai sensi dell’articolo 48, una garanzia globale relativa a più operazioni.

Art. 6 Costituzione della garanzia

(1) La garanzia può consistere:

  1. in un deposito in contanti presso l’ufficio di partenza;

  2. oppure in una fideiussione presso un ufficio di garanzia.

(2) Tuttavia, le autorità competenti possono non accettare il tipo di garanzia proposta quando questa sia incompatibile con il buon funzionamento del regime. (3) Il deposito in contanti deve essere effettuato nella moneta del Paese di partenza o mediante la consegna di qualsiasi altro mezzo di pagamento accettato dalle autorità competenti di tale Paese. La garanzia in forma di deposito in contanti o di un mezzo di pagamento equivalente deve essere costituita conformemente alle disposizioni del Paese di partenza. (4) Il fideiussore deve essere stabilito nella parte contraente dove viene costituita la garanzia ed essere riconosciuto dalle autorità competenti. Il fideiussore deve eleggere domicilio o designare un mandatario in ciascuna parte contraente interessata dall’operazione di transito comune in questione. Se una delle parti contraenti è la Comunità, il fideiussore deve eleggere domicilio o designare un mandatario in ciascuno dei suoi Stati membri. Le autorità competenti rifiutano di accettare il fideiussore proposto qualora a loro parere questi non sembri assicurare con certezza l’effettivo pagamento, entro i termini prescritti, di qualsiasi debito che potrebbe diventare esigibile, nei limiti della fideiussione.

Art. 7 Esonero dalla garanzia

(1) Fatti salvi eventuali casi specifici da determinare, non è necessario fornire una garanzia per coprire:

  1. i tragitti aerei;

  2. i trasporti di merci sul Reno e sulle vie renane;

  3. i trasporti a mezzo di condutture;

  4. le operazioni di transito comune effettuate conformemente all’articolo 48, paragrafo 1, lettera (g) numero (i).

(2) Ogni Paese può rinunciare a chiedere la prestazione di una garanzia per i trasporti di merci su vie navigabili diverse da quelle di cui al paragrafo 1, lettera b) situate sul suo territorio. Il Paese interessato comunica le misure che adotta a tal fine alla Commissione la quale ne informa gli altri Paesi.

Capitolo IV Disposizioni varie

Art. 8 Statuto giuridico dei documenti e constatazioni

(1) I documenti regolarmente rilasciati e le misure adottate o accettate dalle autorità competenti di un Paese hanno, negli altri Paesi, i medesimi effetti giuridici dei documenti di transito regolarmente rilasciati e delle summenzionate misure adottate o accettate dalle autorità competenti di ciascuno di tali Paesi. (2) Le constatazioni fatte dalle autorità competenti di un Paese in occasione dei controlli effettuati nell’ambito della procedura di transito comune hanno lo stesso effetto giuridico negli altri Paesi che le constatazioni fatte dalle autorità competenti di ciascuno di tali Paesi.

Art. 9 Elenco degli uffici doganali competenti per le operazioni di transito comune

Ciascun Paese comunica alla Commissione, nelle forme previste, l’elenco degli uffici competenti per le operazioni di transito comune, nonché il numero d’identificazione, le competenze, gli orari e i giorni di apertura di tali uffici per le operazioni di transito comune. Eventuali modifiche vengono comunicate alla Commissione. La Commissione comunica tali informazioni agli altri Paesi.

Art. 10 Infrazioni e sanzioni

I Paesi adottano le misure necessarie per reprimere le infrazioni o le irregolarità e applicano sanzioni efficaci.

Art. 11 Formalità espletate con procedimenti informatici

Le autorità competenti possono prevedere, alle condizioni e secondo le modalità da esse determinate, nonché nel rispetto dei principi stabiliti dalla regolamentazione doganale, che le formalità siano espletate con procedimenti informatizzati.

Titolo II Funzionamento del regime

Capitolo I La garanzia isolata

Art. 12 Costituzione della garanzia isolata

(1) La garanzia isolata deve coprire integralmente l’importo dell’obbligazione che potrebbe diventare esigibile, calcolato tenendo conto dell’aliquota massima applicabile nel Paese di partenza. Tuttavia, le aliquote da prendere in considerazione per il calcolo della garanzia isolata non possono essere inferiori a un’aliquota minima, quando tale aliquota figura nella quinta colonna dell’allegato I. (2) La garanzia isolata mediante deposito in contanti è valida in tutte le parti contraenti; essa viene rimborsata quando il regime è appurato. (3) La garanzia isolata a mezzo di fideiussione può basarsi sull’utilizzo di certificati di garanzia isolata dell’importo di 7000 euro, emessi dal garante a favore delle persone che intendono agire in qualità di obbligato principale e validi in tutte le parti La responsabilità del garante copre fino a 7000 euro per certificato.

Art. 13 Totalità della garanzia isolata a mezzo di fideiussione

(1) La garanzia isolata a mezzo di fideiussione deve essere oggetto di un atto di costituzione della fideiussione conforme al modello che figura nell’allegato B1 dell’appendice III. Quando l’ufficio di partenza è diverso dall’ufficio di garanzia, quest’ultimo trattiene una copia dell’atto con il quale ha accettato la fideiussione. L’originale è presentato dall’obbligato principale all’ufficio di partenza che lo trattiene. Se necessario, tale ufficio può chiederne la traduzione nella lingua o in una delle lingue ufficiali del Paese interessato. Qualora, tuttavia, l’ufficio di garanzia e l’ufficio di partenza procedano allo scambio di dati relativi alla garanzia mediante l’uso di tecnologie dell’informazione e di reti informatiche, l’ufficio di garanzia trattiene l’originale dell’atto di fideiussione e non viene presentata alcuna copia su carta all’ufficio di partenza. (2) Quando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali o gli usi lo esigano, ciascun Paese può far sottoscrivere il sistema di garanzia di cui al paragrafo 1 secondo una forma diversa purché esso comporti effetti identici a quelli dell’atto previsto nel modello.

Art. 14 Modalità della garanzia isolata basata sull’utilizzazione di certificati

(1) Nel caso di cui all’articolo 12, paragrafo3 la garanzia isolata deve essere oggetto di un atto costitutivo della fideiussione conforme al modello che figura nell’allegato B2 dell’appendice III. L’articolo 13 paragrafo 2 si applica mutatis mutandis. (2) Il certificato di garanzia isolata viene emesso conformemente all’appendice III. La validità della fideiussione è indicata sul certificato e non può essere superiore ad un anno a decorrere dalla sua emissione. (3) Si possono rilasciare certificati di garanzia isolata non validi per un’operazione di transito comune relativa a merci di cui all’elenco dell’allegato I. A tal fine, nella fideiussione, sul o sui certificati di garanzia isolata rilasciati figura, in diagonale, una delle menzioni seguenti: – CS Omezená platnost – DA Begrænset gyldighed – DE Beschränkte Geltung – ET Piiratud kehtivus – EL Περιορισμένη ισχύς – ES Validez limitada – FR Validité limitée – IT Validità limitata – LV Ierobežots derīgums – LT Galiojimas apribotas – HU Korlátozott érvényű – MT Validità limitata – NL Beperkte geldigheid – PL Ograniczona ważność – PT Validade limitada – SL Omejena veljavnost – SK Obmedzená platnosť – FI Voimassa rajoitetusti – SV Begränsad giltighet – EN Limited validity – IS Takmarkað gildissvið – NO Begrenset gyldighet (3bis) Qualora l’ufficio di garanzia e gli uffici di partenza procedano allo scambio di dati relativi alla garanzia mediante l’uso di tecnologie dell’informazione e di reti informatiche, il fideiussore fornisce all’ufficio di garanzia tutte le informazioni dettagliate necessarie in merito ai certificati di garanzia isolata che ha emesso, secondo le modalità decise dalle autorità competenti. (4) L’obbligato principale consegna all’ufficio di partenza il numero di certificati di garanzia isolata corrispondente al multiplo di 7000 euro necessario a coprire l’intero importo del debito che potrebbe diventare esigibile. Questi certificati sono conservati dall’ufficio di partenza.

Art. 15 Revoca e risoluzione dell’atto costitutivo della garanzia

(1) L’ufficio di garanzia revoca la propria decisione di accettare l’impegno del garante qualora non sussistano più le condizioni esistenti al momento dell’emissione. Il garante può pure denunciare la sua garanzia in qualsiasi momento. (2) La revoca o la risoluzione entrano in vigore il sedicesimo giorno dopo la loro notifica, a seconda dei casi, al garante o all’ufficio di garanzia. A decorrere dalla data di entrata in vigore della revoca o della risoluzione, i certificati di garanzia isolata precedentemente emessi non possono più essere utilizzati per il vincolo di merci al regime di transito comune. (3) La revoca o risoluzione e la loro data di entrata in vigore sono notificate senza indugio alla Commissione dal Paese dell’ufficio di garanzia. La Commissione ne informa gli altri Paesi.

Capitolo II Mezzi di trasporto e dichiarazioni

Art. 16 Condizioni di carico

(1) Su una stessa dichiarazione di transito possono figurare soltanto le merci caricate o che devono essere caricate su un mezzo di trasporto unico e destinate ad essere trasportate da uno stesso ufficio di partenza ad uno stesso ufficio di destinazione. Ai fini del presente articolo sono considerati come un mezzo di trasporto unico, a condizione che trasportino merci che devono essere oggetto di un’unica spedizione:

  1. un veicolo stradale accompagnato dal suo o dai suoi rimorchi o semirimorchi;

  2. un gruppo di carrozze o vagoni ferroviari;

  3. le navi componenti un unico convoglio;

  4. i contenitori caricati su un unico mezzo di trasporto ai sensi del presente articolo.

(2) Un mezzo di trasporto unico può essere utilizzato sia per il carico di merci presso più uffici di partenza sia per il loro scarico presso più uffici di destinazione.

Art. 1747

(1) Le dichiarazioni di transito vengono presentate all’ufficio di partenza mediante una tecnologia informatica. (2) La dichiarazione di transito presentata a mezzo di scambio di messaggi normalizzati EDI è conforme alla struttura e alle indicazioni che figurano nell’appendice III. (3) Quando la dichiarazione di transito è presentata introducendo i dati necessari all’espletamento delle formalità nei sistemi informatici delle autorità competenti le indicazioni contenute nella dichiarazione scritta di cui all’appendice III sono sostituite dall’invio alle autorità competenti designate a tal fine di dati codificati o presentati in una forma stabilita dalle autorità competenti e che corrisponde alle indicazioni richieste per le dichiarazioni scritte, in previsione del loro trattamento computerizzato. (4) Quando il regime di transito comune fa seguito, nel paese di partenza, ad un’altra destinazione doganale, l’ufficio di partenza può esigere, se del caso, la presentazione di tali documenti. (5) Le merci vengono presentate insieme al titolo di trasporto. L’ufficio di partenza può rinunciare a chiedere la presentazione di tale documento al momento del completamento delle formalità doganali a condizione che venga tenuto a sua disposizione.

Art. 1848

(1) Le merci possono essere vincolate al regime di transito comune mediante una dichiarazione di transito redatta su un formulario conforme ad uno dei modelli che figurano all’appendice III e in conformità con la procedura definita di comune accordo dalle parti contraenti: (a) se il sistema di transito informatizzato delle autorità competenti è fuori servizio; (b) se l’applicazione dell’obbligato principale è fuori servizio. (2) L’utilizzo di una dichiarazione di transito scritta ai sensi del paragrafo 1, punto b), è soggetta all’approvazione delle autorità competenti. (3) Le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano anche: (a) se una parte contraente decide in tal senso;

Vedi anche l'art. 2 n. 2 e 3 della Dec. n. 4/2005 della Commissione mista del 17 giu. 2005 (RU 2005 4855): 2. Tuttavia, le autorità competenti possono continuare ad accettare al più tardi fino al 31 dic. 2006 le dichiarazioni di transito presentate per iscritto. 3. Laddove le autorità competenti decidessero di accettare le dichiarazioni di transito presentate per iscritto dopo il 1° lug. 2005, tale decisione viene previamente comunicata per iscritto al Comitato. In tal caso le autorità competenti dei paesi in questione garantiscono che i dati relativi al transito siano scambiati tra le autorità competenti mediante l’impiego di tecnologie e reti informatiche.

Vedi nota all'art. 17.

(b) se le merci vengono trasportate da viaggiatori che non dispongono di un accesso diretto al sistema informatizzato delle autorità doganali e quindi non possono presentare una dichiarazione di transito utilizzando una tecnologia informatica presso l’ufficio di partenza. Le autorità competenti autorizzano il vincolo delle merci al regime di transito comune mediante una dichiarazione di transito redatta su un formulario conforme ad uno dei modelli che figurano all’appendice III. In questi casi, le autorità competenti garantiscono che i dati relativi al transito siano scambiati tra le autorità competenti mediante l’impiego di tecnologie e reti informatiche. (4) Il formulario della dichiarazione di transito può essere completato, eventualmente, da uno o più formulari complementari conformi ad uno dei modelli che figurano all’appendice III e che costituiscono parte integrante della dichiarazione. (5) Distinte di carico, redatte conformemente al modello che figura all’appendice III, possono essere utilizzate in luogo dei formulari complementari come parte descrittiva della dichiarazione di transito, della quale costituiscono parte integrante. (6) I formulari di cui ai paragrafi 1 e 3–5 sono compilati conformemente all’appendice III. Essi sono stampati e compilati in una delle lingue ufficiali delle parti contraenti accettata dalle autorità competenti del paese di partenza. Ove necessario, le autorità competenti di un paese interessato dall’operazione di transito comune possono chiederne la traduzione nella lingua o in una delle lingue ufficiali di tale paese. (7) L’articolo 17, paragrafi 4 e 5, è applicabile mutatis mutandis. tramite scambio di informazioni con mezzi simili, se del caso in forma codificata.

Art. 19 Spedizioni miste

Nel caso di spedizioni che comprendono sia merci che devono circolare sotto la procedura T1 che merci che devono circolare sotto la procedura T2 il formulario della dichiarazione di transito recante la sigla T è completato:

  1. da formulari aggiuntivi recanti rispettivamente le sigle «T1bis», «T2bis» o «T2Fbis»;

  2. oppure da distinte di carico recanti rispettivamente le sigle «T1», «T2» o

Art. 20 Procedura T1 quale norma

Qualora la sigla T1, T2 o T2F non sia stata apposta nella sottocasella destra della casella n.1 della dichiarazione di transito o quando, nel caso di spedizioni che comprendono allo stesso tempo merci che circolano sotto la procedura T1 e merci che circolano sotto la procedura T2, le disposizioni dell’articolo 19 non sono state rispettate, le merci sono considerate circolare sotto la procedura T1.

Art. 21 Firma della dichiarazione di transito e impegno dell’obbligato principale

La dichiarazione di transito è firmata dall’obbligato principale che così facendo si impegna per:

  1. l’esattezza delle indicazioni che figurano nella dichiarazione di transito;

  2. l’autenticità dei documenti allegati; e

  3. il rispetto degli obblighi inerenti al vincolo delle merci interessate al regime di transito comune.

Capitolo III Formalità da espletare presso l’ufficio di partenza

Art. 22 Presentazione della dichiarazione di transito

La dichiarazione di transito è presentata all’ufficio di partenza nei giorni e orari d’ufficio. Tuttavia tale ufficio può, su richiesta e a spese dell’obbligato principale, autorizzare la presentazione della dichiarazione di transito al di fuori dei giorni e orari d’ufficio. Su richiesta e a spese dell’obbligato principale, l’ufficio di partenza può altresì autorizzare la presentazione della dichiarazione di transito in qualsiasi altro luogo.

Art. 23 Itinerario

(1) Le merci vincolate al regime di transito comune devono essere inoltrate all’ufficio di destinazione secondo un itinerario economicamente giustificato. (2) Fatto salvo l’articolo 64, per le merci che figurano nell’elenco dell’allegato I o qualora le autorità competenti o l’obbligato principale lo ritengano necessario, l’ufficio di partenza fissa un itinerario vincolante indicando nella casella 44 della dichiarazione di transito almeno i Paesi da attraversare, tenendo conto degli elementi comunicati dall’obbligato principale.

Art. 24 Accettazione e registrazione della dichiarazione di transito

La dichiarazione di transito è accettata e registrata dall’ufficio di partenza a condizione che:

  1. comporti tutte le indicazioni necessarie all’applicazione della presente convenzione;

  2. sia accompagnata da tutti i documenti richiesti; e

  3. le merci alle quali essa si riferisce siano presentate in dogana.

Art. 25 Rettifica della dichiarazione di transito

(1) L’obbligato principale è autorizzato, su sua richiesta, a rettificare una o più indicazioni della dichiarazione di transito dopo l’accettazione di quest’ultima da parte delle autorità competenti. La rettifica non può avere l’effetto di includere nella dichiarazione di transito merci diverse da quelle già dichiarate. (2) Tuttavia, non è possibile effettuare alcuna rettifica qualora la domanda sia presentata dopo che le autorità competenti:

  1. hanno comunicato all’obbligato principale la loro intenzione di esaminare le merci;

  2. hanno constatato l’inesattezza delle indicazioni in questione, oppure;

  3. hanno svincolato le merci.

Art. 26 Termine per la presentazione a destinazione

(1) L’ufficio di partenza fissa il termine entro il quale le merci devono essere presentate all’ufficio di destinazione tenuto conto del tragitto da seguire, della normativa in materia di trasporti e delle altre regolamentazioni applicabili e, se del caso, degli elementi comunicati dall’obbligato principale. (2) Il termine così fissato dall’ufficio di partenza è vincolante per le autorità competenti dei Paesi il cui territorio viene attraversato nel corso dell’operazione di transito comune e non può essere modificato da tali autorità. (3) Qualora le merci vengano presentate all’ufficio di destinazione dopo la scadenza del termine fissato dall’ufficio di partenza e il mancato rispetto del termine sia dovuto a circostanze debitamente comprovate a giudizio dell’ufficio di destinazione, non imputabili al trasportatore o all’obbligato principale, si considera che quest’ultimo abbia rispettato il termine fissato.

Art. 27 Verifica della dichiarazione di transito

(1) Per la verifica delle dichiarazioni di transito accettate le autorità competenti del Paese di partenza possono procedere, sulla base di un’analisi dei rischi o a campione:

  1. ad un controllo documentale della dichiarazione di transito e dei documenti allegati;

  2. all’esame delle merci accompagnato da un eventuale prelievo di campioni al fine di sottoporli ad analisi o ad un controllo approfondito.

(2) Le merci sono esaminate nei luoghi e nelle ore previsti a tal fine. Tuttavia, le autorità competenti possono, su richiesta e a spese dell’obbligato principale, procedere all’esame delle merci in altri luoghi o in altre ore.

Art. 28 Misure d’identificazione

(1) L’ufficio di partenza adotta le misure d’identificazione che ritiene necessarie. (2) Fatte salve le disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 4, della convenzione, non è possibile svincolare merci vincolate al regime di transito comune quando il suggellamento non può essere effettuato conformemente alle disposizioni dei paragrafi 2 o

dell’articolo 11 della convenzione.

(3) Quando il suggellamento si effettua per volume le autorità competenti verificano l’omologazione o, in mancanza, l’idoneità al suggellamento dei mezzi di trasporto. (4) È considerato omologato in applicazione di altre disposizioni ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, lettera a) della convenzione ogni veicolo stradale, rimorchio, semirimorchio o contenitore omologato per il trasporto di merci sotto sigillo doganale conformemente alle disposizioni di un accordo internazionale del quale la Comunità europea o i suoi Stati Membri e i Paesi dell’AELS sono parti contraenti. (5) I sigilli devono essere conformi alle caratteristiche che figurano nell’allegato II. (6) Il sigillo non può essere rotto senza l’autorizzazione delle autorità competenti. (7) La descrizione delle merci è tale da permetterne l’identificazione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, della convenzione, quando è espressa in termini sufficientemente precisi da permettere un facile riconoscimento della loro quantità e natura. In caso di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 4 della convenzione l’ufficio di partenza indica nella casella «D. Controllo dell’ufficio di partenza» della dichiarazione di transito, sotto la voce «Sigilli apposti», una delle seguenti menzioni: – CS Zproštění povinnosti – DA Fritaget – DE Befreiung – ET Loobumine – EL Απαλλαγή – ES Dispensa – FR Dispense – IT Dispensa – LV Derīgs bez zīmoga – LT Leista neplombuoti – HU Mentesség – MT Tneħħija – NL Vrijstelling – PL Zwolnienie – PT Dispensa – SL Opustitev – SK Oslobodenie – FI Vapautettu – SV Befrielse – EN Waiver – IS Undanþegið – NO Fritak

Art. 29 Annotazione della dichiarazione di transito e svincolo delle merci

(1) L’ufficio di partenza annota gli esemplari della dichiarazione di transito in funzione dei risultati della verifica. Se i risultati della verifica sono conformi alla dichiarazione l’ufficio di partenza autorizza lo svincolo delle merci e ne menziona la data sugli esemplari della dichiarazione di transito. (2) Il trasporto delle merci vincolate al regime di transito comune è effettuato in base agli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito consegnati all’obbligato principale dall’ufficio di partenza.

Art. 30 Documento d’accompagnamento transito

(1) Quando la dichiarazione di transito è trattata all’ufficio di partenza mediante sistemi informatici gli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito sono sostituiti dal documento d’accompagnamento transito di cui al modello dell’appendice III. (2) Se necessario, il documento di accompagnamento del transito è completato dall’elenco dei colli, che ne costituisce parte integrante, conformemente al modello di cui all’appendice III. (3) Nel caso di cui al paragrafo 1 l’ufficio di partenza conserva la dichiarazione e notifica lo svincolo consegnando all’obbligato principale il documento d’accompagnamento transito. (4) Previa autorizzazione, il documento d’accompagnamento transito può essere stampato dal sistema informatico dell’obbligato principale. (5) Quando le disposizioni di questa convenzione fanno riferimento ad esemplari della dichiarazione di transito che accompagnano la spedizione queste disposizioni si applicano mutatis mutandis al documento d’accompagnamento transito.

Capitolo IV Formalità da espletare durante il trasporto

Art. 31 Formalità da espletare durante il trasporto

Gli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito e gli altri documenti che accompagnano le merci sono presentati ad ogni richiesta delle autorità competenti.

Art. 32 Ufficio di passaggio

(1) Le merci e gli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito sono presentati a ogni ufficio di passaggio.

(2) Il trasportatore consegna ad ogni ufficio di passaggio, che lo conserva, un avviso di passaggio redatto su un formulario conforme al modello che figura nell’appendice III. Qualora, tuttavia, l’ufficio di partenza e l’ufficio di passaggio procedano allo scambio di dati relativi al transito mediante l’uso di tecnologie dell’informazione e di reti informatiche, non viene presentato alcun avviso di passaggio. (3) Gli uffici di passaggio procedono alla verifica delle merci qualora lo ritengano necessario. (4) Quando il trasporto é effettuato transitando per un ufficio di passaggio diverso da quello indicato negli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito, l’ufficio di passaggio effettivo trasmette senza indugio l’avviso di passaggio all’ufficio di passaggio inizialmente previsto. (5) I paragrafi da 1 a 4 non si applicano ai trasporti di merci per ferrovia.

Art. 33 Eventi che si verificano nel corso del trasporto

(1) Il trasportatore è tenuto ad annotare gli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito e a presentarli insieme alla spedizione alle autorità competenti del Paese sul cui territorio si trova il mezzo di trasporto nei casi seguenti:

  1. modifica dell’itinerario vincolante, in caso di applicazione delle disposizioni dell’articolo 23, paragrafo 2;

  2. rottura del sigillo durante il trasporto per una causa indipendente dalla volontà del trasportatore;

  3. trasbordo delle merci su un altro mezzo di trasporto; tale trasbordo deve avere luogo sotto la vigilanza dell’autorità competente, ma quest’ultima può autorizzare il trasbordo prescindendo dalla sua vigilanza;

  4. pericolo imminente che renda necessario l’immediato scarico parziale o totale del mezzo di trasporto;

  5. qualsiasi evento, contrattempo o incidente che possa influenzare il rispetto degli obblighi dell’obbligato principale o del trasportatore.

(2) Se ritengono che l’operazione di transito comune possa proseguire normalmente le autorità competenti, dopo aver adottato eventualmente le misure necessarie, vistano gli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito.

Capitolo V Formalità da espletare presso l’ufficio di destinazione

Art. 34 Presentazione all’ufficio di destinazione

(1) Le merci e gli esemplari n. 4 e n. 5 della dichiarazione di transito sono presentati all’ufficio di destinazione nei giorni e orari d’ufficio. Tuttavia tale ufficio può, su richiesta e a spese dell’interessato, autorizzare la presentazione della dichiarazione di transito al di fuori dei giorni ed orari d’ufficio. Parimenti, su richiesta e a spese dell’interessato, l’ufficio di destinazione può autorizzare la presentazione delle merci e degli esemplari n. 4 e n. 5 della dichiarazione di transito in qualsiasi altro luogo.

(2) L’ufficio di destinazione registra gli esemplari n. 4 e n. 5 della dichiarazione di transito, vi menziona la data di arrivo e li annota in funzione del controllo effettuato. (3) Su richiesta dell’obbligato principale, per documentare la conclusione del regime ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 2, l’ufficio di destinazione vista un esemplare

n. 5 complementare o una copia dell’esemplare n. 5 della dichiarazione di transito indicando una delle menzioni seguenti: – CS Alternativní důkaz – DA Alternativt bevis – DE Alternativnachweis – ET Alternatiivsed tõendid – EL Εναλλακτική απόδειξη – ES Prueba alternativa – FR Preuve alternative – IT Prova alternativa – LV Alternatīvs pierādījums – LT Alternatyvusis įrodymas – HU Alternatív igazolás – MT Prova alternattiva – NL Alternatief bewijs – PL Alternatywny dowód – PT Prova alternativa – SL Alternativno dokazilo – SK Alternatívny dôkaz – FI Vaihtoehtoinen todiste – SV Alternativt bevis – EN Alternative proof – IS Önnur sönnun – NO Alternativt bevis (4) L’operazione di transito può concludersi in un ufficio diverso da quello indicato nella dichiarazione di transito. Tale ufficio diventa, pertanto, l’ufficio di destinazione. Se il nuovo ufficio di destinazione appartiene ad una parte contraente diversa da quella da cui dipende l’ufficio inizialmente previsto, il nuovo ufficio di destinazione deve menzionare nella casella «I. Controllo da parte dell’ufficio di destinazione» dell’esemplare n. 5 della dichiarazione di transito, oltre alle menzioni usuali che spettano all’ufficio di destinazione, una delle menzioni seguenti:

– CS Nesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží předloženo ……. (název a země) – DA Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt …… (navn og land) – DE Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung erfolgte …… (Name und Land) – ET Erinevused: asutus, kuhu kaup esitati ………… (nimi ja riik) – EL Διαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα στο τελωνείο …… (΄Ονομα και χώρα) – ES Diferencias: mercancías presentadas en la oficina …… (nombre y país) – FR Différences: marchandises présentées au bureau …… (nom et pays) – IT Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci …… (nome e paese) – LV Atšķirības: muitas iestāde, kurā preces tika uzrādītas (nosaukums un valsts) – LT Skirtumai: įstaiga, kuriai pateiktos prekės (pavadinimas ir valstybė) – HU Eltérések: hivatal, ahol az áruk bemutatása megtörtént …… (név és ország) – MT Differenzi: ufficcju fejn l-oggetti kienu ppreżentati (isem u pajjiż) – NL Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht …… (naam en land) – PL Niezgodności: urząd w którym przedstawiono towar ….

(nazwa i kraj) – PT Diferenças: mercadorias apresentadas na estãncia …… (nome e país) – SL Razlike: urad, pri katerem je bilo blago predloženo … (naziv in država) – SK Nezrovnalosti: úrad, ktorému bol tovar dodaný …… (názov a krajina). – FI Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty …… (nimi ja maa) – SV Avvikelse: tullkontor där varorna anmäldes …… (namn och land) – EN Differences: office where goods were presented …… (name and country) – IS Breying: tollstjóraskrifstofa þar sem vörum var framvísað …… (nafn og land) – NO Forskjell: det tollsted hvor varene ble fremlagt …… (navn og land) (5) Nel caso di cui al paragrafo 4, secondo comma, se la dichiarazione di transito presenta una delle menzioni seguenti, il nuovo ufficio di destinazione deve mantenere la merce sotto il suo controllo e non può autorizzare una sua messa a disposizione per un’altra destinazione diversa dalla parte contraente da cui dipende l’ufficio di partenza, senza espressa autorizzazione di quest’ultimo: – CS Výstup ze …………… podléhá omezením nebo dávkám podle nařízení/směrnice/rozhodnutí č … – DA Udpassage fra ……………… undergivet restriktioner eller afgifter i henhold til forordning/direktiv/afgørelse nr. ... – DE Ausgang aus ……………- gemäss Verordnung/Richtlinie/Beschluss Nr. … Beschränkungen oder Abgaben unterworfen. – ET Ühenduse territooriumilt väljumine on aluseks piirangutele ja maksudele vastavalt määrusele/direktiivile/otsusele nr … – EL Η έξοδος από …………… υποβάλλεται σε περιοριορισμούς ή σε επιβαρύνσεις από τον Κανονισμό/την Οδηγία/την Απόφαση αριθ. … – ES Salida de…………… sometida a restricciones o imposiciones en virtud del (de la) Reglamento/Directiva/Decisión no … – FR Sortie de ……………….. soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision n° ... – IT Uscita dalla ………………… soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. ... – LV Izvešana no ……………, piemērojot ierobežojumus vai maksājumus saskaņā ar Regulu/Direktīvu/Lēmumu Nr.

…, – LT Išvežimui iš …………… taikomi apribojimai arba mokesčiai, nusta- – HU A kilépés … területéről a ...rendelet /irányelv/határozat szerinti korlátozás vagy teher megfizetésének kötelezettsége alá esik – MT Ħruġ mill-suġġett għall-restrizzjonijiet jew ħlasijiet taħt Regola/Direttiva/Deċiżjoni Nru… – NL Bij uitgang uit de ……………… zijn de beperkingen of heffingen van Verordening/Richtlijn/Besluit nr. … van toepassing. – PL Wyprowadzenie z……………….. podlega ograniczeniom lub opłatom zgodnie z rozporządzeniem/dyrektywą/decyzją nr … – PT Saída da ………………… sujeita a restrições ou a imposições pelo(a) Regulamento/Directiva/Decisão n.º … – SL Iznos iz ……………… zavezan omejitvam ali obveznim dajatvam na podlagi uredbe/direktive/odločbe št … – SK Výstup z………………… podlieha obmedzeniam alebo platbám podľa nariadenia/smernice/rozhodnutia č ….” – FI ……………… vientiin sovelletaan asetuksen/direktiivin/päätöksen N:o ... mukaisia rajoituksia tai maksuja – SV Utförsel från ………………… underkastad restriktioner eller avgifter i enlighet med förordning/direktiv/beslut nr … – EN Exit from ………………… subject to restrictions or charges under – IS Útflutningur frá …… háð takmörkunum eða gjöldum samkvæmt reglugerð/fyrirmælum/ákvörðun nr. … – NO Utførsel fra …………… underlagt restriksjoner eller avgifter i henhold til forordning/direktiv/vedtak nr. … (6) L’indicazione del nome della parte contraente della presente Convenzione e il numero dell’atto giuridico in questione devono essere inseriti nel paragrafo 5, nella lingua della dichiarazione.

Art. 35 Ricevuta

(1) L’ufficio di destinazione rilascia una ricevuta su richiesta della persona che presenta gli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito. (2) Il formulario sul quale viene redatta la ricevuta deve essere conforme al modello di cui all’appendice III. In caso contrario la ricevuta può essere redatta secondo il modello figurante sul verso, in basso dell’esemplare n. 5 della dichiarazione di transito. (3) La ricevuta deve essere previamente compilata dall’interessato. Essa può contenere, al di fuori dello spazio riservato all’ufficio di destinazione, altre indicazioni relative alla spedizione. La ricevuta non può fungere da prova della conclusione del regime ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 2.

Art. 36 Rinvio dell’esemplare n. 5

Le autorità competenti del Paese di destinazione rinviano senza indugio l’esemplare

n. 5 della dichiarazione di transito alle autorità competenti del Paese di partenza entro un termine massimo di un mese a partire dalla conclusione del regime.

Art. 37 Ufficio centrale

Ciascun Paese informa la Commissione della creazione di uffici centrali incaricati di centralizzare la ricezione e la trasmissione dei documenti, del tipo di documenti in questione e delle competenze eventualmente attribuite a tali uffici. La Commissione informa a sua volta gli altri Paesi.

Capitolo VI Controllo della conclusione del regime

Art. 38 Conclusione e appuramento del regime

(1) Il regime del transito comune termina e le obbligazioni dell’obbligato principale sono adempiute quando le merci vincolate al regime e i documenti necessari sono presentati all’ufficio di destinazione, conformemente alle disposizioni concernenti tale regime.

(2) Le autorità competenti appurano il regime di transito comune quando sono in grado di stabilire, sulla base del raffronto dei dati disponibili all’ufficio di partenza e di quelli disponibili all’ufficio di destinazione, che il regime si è concluso regolarmente.

Art. 39 Informazione dell’obbligato principale e prove alternative della conclusione del regime

(1) Qualora l’esemplare n. 5 della dichiarazione di transito non venga restituito alle autorità competenti del Paese di partenza, al più tardi allo scadere di un termine di due mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di transito, tali autorità informano l’obbligato principale, invitandolo a dimostrare che il regime è concluso. (1bis) Ove si applichino le disposizioni del capitolo VII del titolo II e le autorità competenti del paese di partenza non abbiano ricevuto il messaggio di arrivo previsto entro il termine stabilito per la presentazione delle merci all’ufficio di destinazione, esse informano l’obbligato principale e gli chiedono di fornire la prova della conclusione del regime. (2) La prova di cui al paragrafo 1 può essere fornita, con soddisfazione delle autorità competenti del Paese di partenza, presentando un documento certificato dalle autorità competenti del Paese di destinazione che comporta l’identificazione delle merci interessate e che attesta che le medesime sono state presentate all’ufficio di destinazione o, in caso di applicazione dell’articolo 72, presso il destinatario autorizzato. (3) Il regime di transito comune è pure considerato terminato se l’obbligato principale presenta un documento doganale riconosciuto dalle autorità competenti sulla registrazione delle merci in una destinazione doganale in uno Stato terzo o una copia o fotocopia, che consente l’identificazione della merce in questione. La copia o la fotocopia dev’essere certificata conforme, sia dall’organo che ha vidimato il documento originale, sia dall’autorità dello Stato terzo interessato o di uno dei Paesi.

Art. 40 Procedura di ricerca

(1) Quando, allo scadere di un termine di quattro mesi a partire dalla data di accettazione della dichiarazione di transito, le autorità competenti del Paese di partenza non dispongono della prova che il regime è terminato, avviano immediatamente una procedura di ricerca al fine di raccogliere le informazioni necessarie all’appuramento del regime o, in caso contrario: − accertare le condizioni di nascita del debito, − identificare il debitore, − determinare le autorità competenti per il recupero. La procedura di ricerca è immediatamente avviata se le autorità sono informate innanzi tempo o se sospettano che il regime non è concluso. Ove si applichino le disposizioni del capitolo VII del titolo II, le autorità competenti avviano altresì immediatamente la procedura di ricerca ogniqualvolta non abbiano ricevuto il messaggio di arrivo previsto entro il termine stabilito per la presentazione delle merci all’ufficio di destinazione o il messaggio «risultati del controllo» entro sei giorni dal ricevimento del messaggio di arrivo previsto. (2) La procedura di ricerca é parimenti avviata qualora emerga a posteriori che la prova della conclusione del regime è stata falsificata e il ricorso a tale procedura sia necessario ai fini del paragrafo 1. (3) Per avviare una procedura di ricerca, le autorità competenti del Paese di partenza trasmettono alle autorità competenti del Paese di destinazione una domanda corredata di tutte le informazioni necessarie. (4) Le autorità competenti del Paese di destinazione e, se del caso, gli uffici di passaggio chiamati ad intervenire nell’ambito di una procedura di ricerca rispondono immediatamente alla domanda. (5) Se la procedura di ricerca permette di stabilire che il regime si è concluso correttamente le autorità competenti del Paese di partenza ne informano senza indugio l’obbligato principale nonché, se del caso, le autorità competenti che avrebbero intrapreso un’azione di ricupero conformemente all’articolo 117.

Art. 41 Controllo a posteriori

(1) Le autorità competenti possono procedere al controllo a posteriori degli esemplari n. 5 delle dichiarazioni di transito, al fine di verificare l’autenticità o l’esattezza delle annotazioni e delle impronte dei timbri apposti. Tali controlli si effettuano nei casi dubbi o di sospetto di frode. I controlli possono essere effettuati anche in base ad un’analisi dei rischi o su campione. (2) Un controllo a posteriori può inoltre riguardare documenti, formulari, autorizzazioni o dati relativi al regime di transito comune. (3) Le autorità competenti che ricevono una domanda di controllo a posteriori rispondono immediatamente. (4) Quando le autorità competenti del Paese di partenza chiedono il controllo a posteriori dell’esemplare n. 5 di una dichiarazione di transito in caso di dubbi o di sospetti di frode le condizioni di cui all’articolo 38, paragrafo 2, non sono considerate soddisfatte fino all’avvenuta conferma dell’autenticità o dell’esattezza dei dati in merito ai quali il controllo a posteriori è stato richiesto.

Capitolo VII Disposizioni supplementari applicabili in caso di scambio tra le autorità

competenti di dati riguardanti il transito tramite l’utilizzo di tecnologie dell’informazione e di reti informatiche

Art. 42 Campo d’applicazione

(1) Fatti salvi i casi particolari e le disposizioni relative al regime di transito comune che, se necessario, sono applicabili mutatis mutandis, lo scambio di dati tra le autorità competenti descritto nel presente capitolo ha luogo con l’utilizzo di tecnologie dell’informazione e di reti informatiche.

(2) Per lo scambio di informazioni previsto al paragrafo 1, l’interfaccia «rete comune di comunicazione/sistemi comuni» (CCN/CSI) della Comunità viene utilizzata da tutte le parti contraenti. Le modalità della partecipazione finanziaria dei Paesi AELS e gli altri aspetti pertinenti vengono concordati tra la Comunità e ciascuno dei Paesi AELS. (3) Le disposizioni del presente capitolo non sono applicabili alle procedure semplificate relative a taluni modi di trasporto di cui all’articolo 48, paragrafo 1, lettera g).

Art. 43 Sicurezza

(1) Le condizioni determinate per l’espletamento delle formalità con procedimenti informatici devono comprendere, in particolare, misure di controllo della fonte dei dati e di protezione di questi contro la distruzione accidentale o illecita, la perdita accidentale, l’alterazione o l’accesso non autorizzato. (2) Oltre ai requisiti di sicurezza elencati al paragrafo 1, le autorità competenti definiscono e mantengono disposizioni di sicurezza adeguate ai fini del funzionamento efficace, affidabile e sicuro dell’intero sistema di transito. (3) Per garantire il suddetto livello di sicurezza, ogni introduzione, modifica e cancellazione di dati è registrata con l’indicazione della finalità dell’operazione, del momento in cui avviene e della persona che effettua l’operazione stessa. Inoltre, il dato originale o qualsiasi dato oggetto dell’operazione sono conservati per un periodo di almeno tre anni civili a partire dalla fine dell’anno al quale il dato si riferisce o per un periodo più lungo se previsto da altre disposizioni. (4) Le autorità competenti verificano periodicamente il livello di sicurezza. (5) Le autorità competenti interessate si informano reciprocamente in caso di sospette violazioni della sicurezza.

Art. 44 Protezione dei dati personali

(1) Le parti contraenti utilizzano i dati personali scambiati in applicazione della presente convenzione unicamente ai fini della convenzione stessa e per le altre destinazioni doganali della merce successive al regime di transito comune. Questa limitazione, tuttavia, non impedisce l’uso di tali dati a fini investigativi e processuali conseguenti all’operazione di transito comune. In questo caso l’autorità competente che ha fornito dette informazioni viene notificata senza indugio di tale utilizzo. (2) Le parti contraenti si impegnano a prendere le misure necessarie al fine di garantire, per quanto concerne il trattamento di dati personali scambiati in applicazione della presente convenzione, una protezione dei dati personali almeno equivalente a quanto stabilito nella convenzione del Consiglio d’Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale. (3) Ciascuna parte contraente adotta, mediante controlli efficaci, le misure necessarie a garantire il rispetto del presente articolo.

Art. 44bis Garanzia

Qualora l’ufficio di garanzia e l’ufficio di partenza siano situati in paesi diversi, i messaggi da utilizzare per lo scambio di dati relativi alla garanzia sono conformi alla struttura e alle caratteristiche definite di comune accordo dalle parti contraenti.»;

Art. 45 Messaggio di arrivo previsto e messaggio di transito previsto

Al momento dello svincolo delle merci, l’ufficio di partenza notifica l’operazione di transito comune all’ufficio di destinazione dichiarato utilizzando il messaggio di arrivo previsto, e a ciascun ufficio di passaggio dichiarato utilizzando il messaggio di transito previsto. Tali messaggi si basano su dati desunti dalla dichiarazione di transito, se del caso modificati, e devono essere debitamente completati. Essi sono conformi alla struttura e alle caratteristiche definite di comune accordo dalle parti

Art. 45bis Notifica di attraversamento della frontiera

L’ufficio di passaggio registra il passaggio sulla base del messaggio di transito previsto inviato dall’ufficio di partenza. Eventuali controlli delle merci vengono effettuati sulla base del messaggio di transito previsto. Il passaggio viene notificato all’ufficio di partenza attraverso il messaggio «notifica di attraversamento della frontiera». Tale messaggio è conforme alla struttura e alle caratteristiche definite di comune accordo dalle parti contraenti.

Art. 46 Comunicazione di arrivo e risultati del controllo

(1) L’ufficio di destinazione conserva il documento d’accompagnamento transito e informa l’ufficio di partenza dell’arrivo delle merci il giorno stesso della loro presentazione all’ufficio di destinazione mediante il messaggio «comunicazione di arrivo». Tale messaggio non può servire da prova della fine del regime ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 2. (2) Salvo circostanze debitamente motivate l’ufficio di destinazione comunica il messaggio «risultati del controllo» all’ufficio di partenza al più tardi il giorno feriale successivo a quello in cui le merci sono presentate all’ufficio di destinazione. (3) I messaggi da utilizzare sono conformi alla struttura e alle caratteristiche definite di comune accordo fra le parti contraenti.

Art. 47 Controlli basati sul messaggio di arrivo previsto

Il controllo delle merci è effettuato prendendo il «messaggio di arrivo previsto» inviato dall’ufficio di partenza come base di tale controllo.

Titolo III Semplificazioni

Capitolo I Disposizioni generali in materia di semplificazioni

Art. 48 Campo di applicazione

(1) Su richiesta dell’obbligato principale o, secondo i casi, del destinatario, le autorità competenti possono autorizzare le seguenti semplificazioni:

  1. l’utilizzo di una garanzia globale o l’esonero dalla garanzia;

  2. l’utilizzo di distinte di carico speciali;

  3. l’utilizzazione di sigilli di un modello particolare;

  4. la dispensa dall’itinerario vincolante;

  5. lo status di speditore autorizzato;

  6. lo status di destinatario autorizzato;

  7. l’applicazione di procedure semplificate proprie di alcuni tipi di trasporto:

  8. merci trasportate per ferrovia o mediante grandi contenitori, ii) merci trasportate via aerea, iii) merci trasportate a mezzo di condutture;

  9. l’applicazione di altre procedure semplificate basate sull’articolo 6 della convenzione.

(2) Salvo disposizioni contrarie contenute nella presente appendice o nell’autorizzazione quando sono accordate le semplificazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e

g) , queste sono applicabili in tutti i Paesi. Quando sono accordate le semplificazioni di cui alle lettere, c), d) ed e), esse sono applicabili unicamente alle operazioni di transito comune che iniziano nel Paese in cui l’autorizzazione è stata rilasciata. Quando la semplificazione di cui alla lettera f) é accordata essa è applicabile unicamente nel Paese in cui l’autorizzazione è stata rilasciata.

Art. 49 Condizioni generali di rilascio dell’autorizzazione

(1) L’autorizzazione di cui all’articolo 48, paragrafo 1, è rilasciata unicamente alle persone che:

  1. sono stabilite in una parte contraente; l’autorizzazione tuttavia ad utilizzare una garanzia globale può essere rilasciata unicamente alle persone stabilite nel Paese in cui è costituita la garanzia;

  2. ricorrono regolarmente al regime di transito comune o le cui autorità competenti sanno che sono in grado di adempiere alle obbligazioni relative a questo regime o, quando si tratta della semplificazione di cui all’articolo 48, paragrafo 1, lettera f), ricevono regolarmente merci vincolate al regime di transito comune; e

  3. non hanno commesso infrazioni gravi o ripetute alla legislazione doganale o fiscale.

(2) Per garantire la corretta gestione delle semplificazioni, l’autorizzazione è rilasciata unicamente:

  1. se le autorità competenti possono assicurare la vigilanza e il controllo del regime senza dover realizzare un dispositivo amministrativo sproporzionato rispetto alle necessità delle persone in causa; e

  2. se le persone tengono scritture che permettono alle autorità competenti di effettuare un controllo efficace.

Art. 50 Contenuto della domanda d’autorizzazione

(1) La domanda d’autorizzazione a beneficiare delle semplificazioni, denominata qui di seguito «la domanda», è presentata per iscritto. Essa è datata e firmata. (2) La domanda deve permettere alle autorità competenti di assicurarsi del rispetto delle condizioni necessarie per beneficiare delle semplificazioni richieste.

Art. 51 Responsabilità del richiedente

La persona che richiede l’utilizzo delle semplificazioni è responsabile, in applicazione delle disposizioni in vigore nelle parti contraenti ed a prescindere dall’applicazione eventuale di disposizioni penali:

  1. dell’esattezza delle informazioni fornite;

  2. dell’autenticità dei documenti allegati.

Art. 52 Autorità competenti

(1) La domanda è presentata alle autorità competenti del Paese nel quale il richiedente é stabilito. (2) L’autorizzazione è rilasciata o la domanda respinta conformemente alle disposizioni in vigore nelle parti contraenti. (3) La decisione concernente il rifiuto della domanda viene messa per iscritto e deve essere motivata.

Art. 53 Contenuto dell’autorizzazione

(1) L’originale dell’autorizzazione, datato e firmato, ed una o più copie sono consegnate al titolare. (2) L’autorizzazione precisa le condizioni nell’ambito delle quali le semplificazioni sono utilizzate e definisce le loro modalità di funzionamento e di controllo. Essa è applicabile a decorrere dalla data del rilascio. (3) Nei casi delle semplificazioni di cui all’articolo 48, paragrafo 1, lettere (c), (d) e (g), l’autorizzazione deve essere presentata ad ogni richiesta dell’ufficio di partenza.

Art. 54 Revoca e modifica

(1) Il titolare dell’autorizzazione è tenuto ad informare le autorità competenti di ogni evento verificatosi dopo il rilascio dell’autorizzazione e suscettibile di incidere sul suo mantenimento o sul suo contenuto. (2) L’autorizzazione è revocata o modificata dalle autorità competenti quando:

  1. una o più delle condizioni stabilite per il suo rilascio non sono o non sono più rispettate; o

  2. un evento verificatosi dopo il rilascio dell’autorizzazione incide sul suo mantenimento o sul suo contenuto; o

  3. il suo titolare non soddisfa più un’obbligazione cui è tenuto ai sensi di tale autorizzazione.

(3) La decisione di modifica o di revoca dell’autorizzazione è motivata. Essa è comunicata al titolare dell’autorizzazione. (4) La revoca o la modifica della decisione divengono effettive alla data della loro comunicazione. Tuttavia, in casi eccezionali e nella misura in cui gli interessi legittimi del destinatario della decisione lo esigano, le autorità competenti possono rinviarne l’applicabilità ad una data ulteriore. La data di entrata in vigore è indicata nella decisione.

Art. 55 Conservazione della documentazione da parte delle autorità competenti

(1) Le autorità competenti conservano le domande e i relativi allegati come pure una copia delle autorizzazioni rilasciate. (2) Quando una domanda è respinta o un’autorizzazione è revocata, la domanda e, secondo i casi, la decisione di rifiuto della domanda oppure di revoca ed i suoi allegati sono conservati per un periodo di almeno tre anni a partire dalla fine dell’anno civile durante il quale la domanda è stata respinta o l’autorizzazione è stata revocata.

Capitolo II Garanzia globale e dispensa dalla garanzia

Art. 56 Importo di riferimento

(1) L’obbligato principale utilizza la garanzia globale o la dispensa dalla garanzia nel limite dell’importo di riferimento. Ai fini dell’applicazione del primo comma, si calcola l’importo dell’obbligazione che potrebbe sorgere per ciascuna operazione di transito. Qualora i dati necessari non siano disponibili, si presume che l’importo sia pari a 7000 EUR a meno che, sulla base di altre informazioni note alle autorità competenti, venga fissato un importo diverso. (2) L’importo di riferimento corrisponde all’importo dell’obbligazione che potrebbe sorgere per le merci vincolate dall’obbligato principale al regime di transito comune per un periodo di almeno una settimana.

Esso è stabilito dall’ufficio di garanzia in collaborazione con l’interessato, tenuto conto:

  1. dei dati relativi a precedenti trasporti delle merci e di una stima del volume delle operazioni di transito comune da effettuare, determinata principalmente in base alle scritture commerciali e contabili dell’interessato; e

  2. delle aliquote più elevate relative alle merci nel Paese dell’ufficio di garanzia.

(3) L’ufficio di garanzia procede ad un esame annuale dell’importo di riferimento, in particolare in funzione delle informazioni ottenute presso l’ufficio o gli uffici di partenza e, se necessario, aggiorna tale importo. (4) L’obbligato principale è tenuto ad assicurarsi, soprattutto per le operazioni ancora vincolate al regime, che gli importi impegnati non superino l’importo di riferimento. Ove l’importo di riferimento risultasse insufficiente per coprire le sue operazioni di transito comune, l’obbligato principale è tenuto a segnalarlo all’ufficio di garanzia.

Art. 57 Importo della garanzia globale e esonero dalla garanzia

(1) L’importo da coprire con la garanzia globale è pari all’importo di riferimento di cui all’articolo 56. (2) Le persone che provano alle autorità competenti di godere di una situazione finanziaria sana e di osservare le norme di affidabilità di cui ai paragrafi3 e 4 possono essere autorizzate a fornire una garanzia globale di importo ridotto o beneficiare della dispensa dalla garanzia. (3) L’importo della garanzia globale può essere ridotto:

  1. al 50 per cento dell’importo di riferimento se l’obbligato principale dimostra di possedere un’esperienza sufficiente nell’utilizzazione del regime di transito comune;

  2. al 30 per cento dell’importo di riferimento se l’obbligato principale dimostra di possedere un’esperienza sufficiente nell’utilizzazione del regime di transito comune e di aver raggiunto un’ampia collaborazione con le autorità competenti.

(4) Può essere concesso un esonero dalla garanzia se l’obbligato principale dimostra di possedere un’esperienza sufficiente nell’utilizzazione del regime di transito comune, di aver raggiunto un’ampia collaborazione con le autorità competenti, di avere il controllo delle operazioni di trasporto e di godere di una situazione finanziaria sana, sufficiente a soddisfare i suoi impegni. (5) Per l’applicazione dei paragrafi3 e 4, i Paesi tengono conto delle disposizioni dell’allegato III.

Art. 58 Disposizioni particolari relative alle merci sensibili

(1) Per quanto riguarda le merci di cui all’allegato I, l’obbligato principale, per essere autorizzato a fornire una garanzia globale, deve dimostrare, oltre a soddisfare ai criteri di cui all’articolo 49, di godere di una situazione finanziaria sana, di possedere un’esperienza sufficiente nell’utilizzazione del regime di transito comune e di avere raggiunto un’ampia collaborazione con le autorità competenti o di avere il controllo delle operazioni di trasporto. (2) Per queste merci, l’importo della garanzia globale può essere ridotto:

  1. al 50 per cento dell’importo di riferimento quando l’obbligato principale dimostra di avere raggiunto un’ampia collaborazione con le autorità competenti e di avere il controllo delle operazioni di trasporto;

  2. al 30 per cento dell’importo di riferimento quando l’obbligato principale dimostra di avere raggiunto un’ampia collaborazione con le autorità competenti e di avere il controllo delle operazioni di trasporto e di godere di una situazione finanziaria sana, sufficiente a soddisfare ai suoi impegni.

(3) Per l’applicazione dei paragrafi 1 e 2, i Paesi tengono conto delle disposizioni dell’allegato III. (4) L’esonero dalla garanzia non è applicabile alle operazioni di transito comune relative alle merci di cui all’allegato I. (5) In considerazione dei principi che disciplinano la concessione della garanzia globale e la riduzione dell’importo della garanzia, il ricorso alla garanzia globale di importo ridotto può essere vietato temporaneamente, in via eccezionale, in determinati casi. (6) In considerazione dei principi che disciplinano la concessione della garanzia globale e la riduzione dell’importo della garanzia, il ricorso alla garanzia globale può essere vietato temporaneamente per le merci che sono state oggetto di frodi frequenti nell’ambito della garanzia globale. (7) Le condizioni per l’applicazione dei paragrafi 5 e 6 figurano nell’allegato IV.

Art. 59 Atto costitutivo della garanzia

La garanzia globale è costituita da una garanzia. Essa deve formare oggetto di un atto costitutivo della garanzia conforme al modello che figura nell’allegato B4 dell’appendice III. Le disposizioni dell’articolo 13, paragrafo 2, si applicano mutatis mutandis.

Art. 60 Certificati di garanzia globale o di esonero dalla garanzia

(1) Sulla base dell’autorizzazione, le autorità competenti rilasciano all’obbligato principale uno o più certificati di garanzia globale o di esonero dalla garanzia, in appresso denominati «certificati», redatti conformemente all’appendice III al fine di consentirgli di provare la garanzia globale o l’esonero dalla garanzia.

(2) Il certificato deve essere presentato all’ufficio di partenza. La dichiarazione di transito deve fare riferimento al certificato. Qualora, tuttavia, l’ufficio di partenza e l’ufficio di garanzia procedano allo scambio di dati relativi alla garanzia mediante l’uso di tecnologie dell’informazione e di reti informatiche, non viene presentato alcun certificato all’ufficio di partenza. (3) La validità di un certificato è limitata a due anni. Tuttavia, tale durata può essere prorogata dall’ufficio di garanzia una sola volta per un periodo non superiore ai due anni.

Art. 61 Revoca e risoluzione

(1) Il paragrafo 1 e il paragrafo 2, comma 1 dell’articolo 15 si applicano mutatis mutandis alla revoca e alla risoluzione della garanzia globale. (2) A decorrere dalla data di entrata in vigore della revoca dell’autorizzazione di garanzia globale o di esonero dalla garanzia accordata dalle autorità competenti o della revoca della decisione con cui l’ufficio di garanzia ha accettato l’impegno del garante o della risoluzione del suo impegno da parte del garante, i certificati emessi anteriormente a tale data non possono essere utilizzati per il vincolo delle merci al regime di transito comune e devono essere restituiti immediatamente dall’obbligato principale all’ufficio di garanzia. (3) Ciascun Paese comunica alla Commissione gli elementi d’identificazione dei certificati in corso di validità che non sono stati restituiti. La Commissione ne informa gli altri Paesi. (4) Il paragrafo3 è applicabile anche ai certificati dichiarati rubati, persi o falsificati.

Capitolo III Distinte di carico speciali

Art. 62

(1) Le autorità competenti possono autorizzare l’obbligato principale ad utilizzare come distinte di carico elenchi che non rispondono a tutte le condizioni dell’appendice III. L’utilizzo di tali elenchi può essere autorizzato unicamente:

  1. se sono stilati da imprese le cui scritture si basano su un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico dei dati;

  2. se sono concepiti e compilati in modo da poter essere utilizzati senza difficoltà dalle autorità competenti;

  3. se citano, per ogni articolo, le informazioni richieste nell’allegato A11 dell’appendice III.

(2) Può inoltre anche essere autorizzato l’utilizzo come distinte di carico di cui al paragrafo 1 di elenchi descrittivi stilati ai fini del compimento delle formalità di spedizione/esportazione, anche se questi elenchi sono stilati da imprese le cui scritture non sono basate su un sistema integrato di elaborazione elettronica o automatica dei dati. (3) Le imprese le cui scritture si basano su un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico dei dati e che, ai sensi dei paragrafi 1 e 2, sono già autorizzate ad usare elenchi di un modello speciale, possono essere autorizzate ad utilizzare tali elenchi anche per le operazioni di transito comune concernenti un solo tipo di merci, sempre che tale semplificazione sia resa necessaria in considerazione dei programmi informatici delle imprese interessate.

Capitolo IV Utilizzo di sigilli di modello speciale

Art. 63

(1) Le autorità competenti possono autorizzare l’obbligato principale a utilizzare sigilli di modello speciale, per i mezzi di trasporto o i colli, purché questi siano considerati dalle autorità competenti conformi ai requisiti indicati nell’allegato II. (2) L’obbligato principale indica nella casella «D. Controllo dell’ufficio di partenza» della dichiarazione di transito, sotto la voce «Sigilli apposti», la natura, la quantità e i contrassegni dei sigilli apposti. Egli appone i sigilli al più tardi allo svincolo della merce.

Capitolo V Dispensa dall’itinerario vincolante

Art. 64

(1) Le autorità competenti possono concedere una dispensa dall’itinerario vincolante all’obbligato principale che adotta misure che permettono alle autorità competenti di accertare in qualsiasi momento dove si trova la spedizione. (2) Il titolare di tale dispensa appone, nella casella 44 della dichiarazione di transito una delle menzioni seguenti: – CS Zproštění povinnosti závazné trasy – DA fritaget for bindende transportrute – DE Befreiung von der verbindlichen Beförderungsroute – ET Ettenähtud marsruudist loobutud – EL Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης συγκεκριμένης διαδρομής – ES Dispensa de itinerario obligatorio – FR Dispense d’itinéraire contraignant – IT Dispensa dall’itinerario vincolante – LV Atļauts novirzīties no noteiktā maršruta – LT Leista nenustatyti maršruto – HU Előírt útvonal alól mentesítve – NL Geen verplichte route – PL Zwolniony z wiążącej trasy przewozu – PT Dispensa de itinerário vinculativo – SL Opustitev predpisane poti – SK Oslobodenie od predpísanej trasy – FI Vapautettu sitovan kuljetusreitin noudattamisesta – SV Befrielse från bindande färdväg – EN Prescribed itinerary waived – IS Undanþága frá bindandi flutningsleið – NO Fritak for bindende reiserute

Capitolo VI Status di speditore autorizzato

Art. 65 Speditore autorizzato

Qualsiasi persona che intende effettuare operazioni di transito comune senza presentare all’ufficio di partenza né le merci, né la dichiarazione di transito può ottenere lo status di speditore autorizzato. Tale semplificazione è accordata soltanto alle persone che beneficiano di una garanzia globale o dell’esonero dalla garanzia.

Art. 66 Contenuto dell’autorizzazione

L’autorizzazione determina in particolare:

  1. l’ufficio o gli uffici di partenza competenti per le operazioni di transito comune da effettuare;

  2. le modalità e il termine per la comunicazione all’ufficio di partenza da parte dello speditore autorizzato delle operazioni di transito comune previste, al fine di permettere, eventualmente, l’effettuazione di controlli prima della partenza delle merci;

  3. le misure di identificazione da adottare. A tal fine, le autorità competenti possono stabilire che i mezzi di trasporto o i pacchi siano provvisti di sigilli di un modello speciale ammesso dalle autorità competenti in quanto conformi ai requisiti dell’allegato II e apposti dallo speditore autorizzato;

  4. le categorie o i movimenti delle merci esclusi.

Art. 67 Preautentificazione e formalità alla partenza

(1) L’autorizzazione stabilisce che il riquadro «C Ufficio di partenza» che figura sui formulari di dichiarazione di transito:

  1. sia preventivamente munito dell’impronta del timbro dell’ufficio di partenza e della firma di un funzionario del suddetto ufficio; oppure

  2. rechi, a cura dello speditore autorizzato, l’impronta di un timbro speciale in metallo ammesso dalle autorità competenti e conforme al modello che figura nell’allegato C1 dell’appendice III. L’impronta di tale timbro può essere prestampata sui formulari qualora ciò venga fatto da una tipografia autorizzata.

Lo speditore autorizzato è tenuto a completare tale casella indicandovi la data della spedizione delle merci e a munire la dichiarazione di transito di un numero d’ordine secondo quanto stabilito nella stessa autorizzazione. (2) Le autorità competenti possono stabilire l’utilizzo di formulari recanti un segno distintivo che ne faciliti l’individuazione.

Art. 68 Misure di custodia del timbro

(1) Lo speditore autorizzato è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la custodia dei timbri speciali o dei formulari recanti l’impronta del timbro dell’ufficio di partenza o di un timbro speciale. Egli informa le autorità competenti delle misure di sicurezza applicate ai sensi del comma precedente. (2) In caso di utilizzo abusivo da parte di chiunque di formulari recanti l’impronta preventivamente apposta del timbro dell’ufficio di partenza o recanti l’impronta del timbro speciale, lo speditore autorizzato risponde, a prescindere dalle azioni penali, del pagamento dei dazi e delle altre imposizioni divenute esigibili in un determinato Paese relative alle merci trasportate sotto la copertura di tali formulari, a meno che dimostri alle autorità competenti che lo hanno autorizzato di aver adottato le misure di cui al paragrafo 1.

Art. 69 Menzioni obbligatorie

(1) Al più tardi al momento della spedizione delle merci, lo speditore autorizzato completa la dichiarazione di transito indicando, se del caso, nella casella 44 l’itinerario vincolante fissato conformemente all’articolo 23, paragrafo 2 e nella casella «D Controllo dell’ufficio di partenza», il termine fissato conformemente all’articolo 26 entro il quale le merci devono essere presentate all’ufficio di destinazione, le misure di identificazione adottate e una delle menzioni seguenti: – CS Schválený odesílatel – DA Godkendt afsender – DE Zugelassener Versender – ET Volitatud kaubasaatja – EL Εγκεκριμένος αποστολέας – ES Expedidor autorizado – FR Expéditeur agréé – IT Speditore autorizzato – LV Atzītais nosūtītājs – LT Įgaliotas siuntėjas – HU Engedélyezett feladó – MT Awtorizzat li jibgħat – NL Toegelaten afzender – PL Upoważniony nadawca – PT Expedidor autorizado – SL Pooblaščeni pošiljatelj – SK Schválený odosielateľ – FI Valtuutettu lähettäjä – SV Godkänd avsändare – EN Authorised consignor – IS Viðurkenndur sendandi – NO Autorisert avsender (2) Quando le autorità competenti del Paese di partenza procedono al controllo alla partenza di una spedizione appongono il loro visto nella casella «D Controllo da parte dell’ufficio di partenza» della dichiarazione di transito. (3) Dopo la spedizione, l’esemplare n. 1 della dichiarazione di transito è inviato senza indugio all’ufficio di partenza. Le autorità competenti possono stabilire, nell’autorizzazione, che l’esemplare n. 1 sia inviato alle autorità competenti del Paese di partenza appena la dichiarazione di transito viene completata. Gli altri esemplari accompagnano le merci secondo le disposizioni dell’articolo 29.

Art. 70 Dispensa dalla firma

(1) Lo speditore può essere autorizzato a non apporre la firma sulle dichiarazioni di transito recanti l’impronta del timbro speciale di cui all’allegato C1 dell’appendice III, compilate tramite un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico dei dati. Quest’autorizzazione può essere concessa a condizione che lo speditore autorizzato abbia previamente presentato a tali autorità competenti un impegno scritto con il quale riconosce di essere l’obbligato principale per tutte le operazioni di transito comune effettuate mediante dichiarazioni di transito recanti l’impronta del timbro speciale. (2) Le dichiarazioni di transito compilate secondo le disposizioni del paragrafo 1 devono recare, nella casella riservata alla firma dell’obbligato principale, una delle menzioni seguenti:

– CS Podpis se nevyžaduje – DA Fritaget for underskrift – DE Freistellung von der Unterschriftsleistung – ET Allkirjanõudest loobutud – EL Δεν απαιτείται υπογραφή – ES Dispensa de firma – FR Dispense de signature – IT Dispensa dalla firma – LV Derīgs bez paraksta – LT Leista nepasirašyti – HU Aláírás alól mentesítve – MT Firma mhux meħtieġa – NL Van ondertekening vrijgesteld – PL Zwolniony ze składania podpisu – PT Dispensada a assinatura – SL Opustitev podpisa – SK Oslobodenie od podpisu – FI Vapautettu allekirjoituksesta – SV Befrielse från underskrift – EN Signature waived – IS Undanþegið undirskrift – NO Fritatt for underskrift»

Art. 71 Speditore autorizzato in caso di applicazione delle disposizioni del capitolo VII del titolo II

(1) Se la dichiarazione di transito è presentata ad un ufficio di partenza che applica le disposizioni del capitolo VII del titolo II, l’autorizzazione può essere accordata soltanto ad una persona che, oltre a soddisfare le condizioni enunciate agli articoli 49 e 65, presenta la dichiarazione di transito e comunica con le autorità competenti utilizzando procedimenti informatici. (2) Lo speditore autorizzato presenta una dichiarazione di transito all’ufficio di partenza prima dello svincolo delle merci. (3) L’autorizzazione specifica in particolare il termine entro il quale lo speditore autorizzato presenta una dichiarazione di transito affinché le autorità competenti possano procedere eventualmente ad un controllo prima dello svincolo delle merci.

Capitolo VII Status di destinatario autorizzato

Art. 72 Destinatario autorizzato

(1) Chiunque voglia ricevere nei suoi locali o in altre sedi determinate merci vincolate al regime di transito comune senza che né le merci né gli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito siano presentati all’ufficio di destinazione può ottenere lo status di «destinatario autorizzato». (2) L’obbligato principale ha adempiuto alle obbligazioni che gli incombono in virtù delle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a) e il regime di transito comune si è concluso quando, entro il termine fissato, gli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito che hanno accompagnato la spedizione e le merci sono consegnate tali quali al destinatario autorizzato nei suoi locali o nel luogo precisato nell’autorizzazione, avendo rispettato le misure di identificazione stabilite. (3) Per ogni spedizione ricevuta alle condizioni previste al paragrafo 2, il destinatario autorizzato rilascia, su richiesta del trasportatore, la ricevuta di cui all’articolo 35, che si applica mutatis mutandis.

Art. 73 Contenuto dell’autorizzazione

(1) L’autorizzazione determina in particolare:

  1. l’ufficio o gli uffici di destinazione competenti per le merci che il destinatario autorizzato riceve;

  2. le modalità ed il termine per la comunicazione da parte del destinatario autorizzato all’ufficio di destinazione dell’arrivo delle merci, al fine di permettergli di effettuare eventuali controlli all’arrivo delle merci;

  3. le categorie o i movimenti di merci esclusi.

(2) Le autorità competenti indicano nell’autorizzazione se il destinatario autorizzato può disporre della merce all’arrivo della stessa, senza intervento dell’ufficio di

Art. 74 Obblighi

(1) Per le merci che arrivano nei suoi locali o nei luoghi precisati nell’autorizzazione, il destinatario autorizzato è tenuto:

  1. ad avvertire immediatamente, secondo le modalità previste nell’autorizzazione, l’ufficio di destinazione di eventuali eccedenze, deficienze, sostituzioni o altre irregolarità quali la non integrità dei sigilli;

  2. ad inviare senza indugio all’ufficio di destinazione gli esemplari numeri 4 e 5 della dichiarazione di transito che hanno accompagnato le merci, segnalandone, tranne qualora tali informazioni vengano comunicate per via informatica, la data di arrivo e lo stato dei sigilli eventualmente apposti.

(2) L’ufficio di destinazione appone sugli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito le annotazioni previste all’articolo 34.

Art. 74bis Destinatari autorizzati in caso di applicazione delle disposizioni del

capitolo VII del titolo II

1. Qualora l’ufficio di destinazione applichi le disposizioni del capitolo VII del titolo II, è possibile accordare a una persona lo status di destinatario autorizzato se, oltre a soddisfare le condizioni di cui all’articolo 49, essa comunica con le autorità competenti mediante procedimenti informatici. 2. Il destinatario autorizzato informa l’ufficio di destinazione dell’arrivo delle merci prima dello scarico. 3. L’autorizzazione indica segnatamente le modalità e il termine entro il quale il destinatario autorizzato riceve il messaggio di arrivo previsto dall’ufficio di destinazione ai fini dell’applicazione, mutatis mutandis, dell’articolo 47.»;

Capitolo VIII Procedure semplificate applicabili alle merci trasportate per ferrovia

o in grandi contenitori

Sezione 1 Disposizioni di carattere generale relative ai trasporti ferroviari

Art. 75 Campo d’applicazione

Le formalità relative al regime di transito comune sono semplificate secondo gli articoli da 76 a 87, 103 e 104 per i trasporti di merci eseguiti dalle aziende ferroviarie con la «lettera di vettura CIM e collo espresso», di seguito denominata «lettera di vettura CIM».

Art. 76 Valore giuridico del documento utilizzato

La lettera di vettura CIM equivale alla dichiarazione di transito.

Art. 77 Controllo delle scritture

Al fine di eventuali controlli, l’azienda ferroviaria di ciascuno Stato membro tiene a disposizione delle autorità doganali nazionali competenti le scritture dei centri contabili presso i medesimi.

Art. 78 Obbligato principale

(1) L’azienda ferroviaria che accetta il trasporto della merce accompagnata dalla lettera di vettura CIM equivalente alla dichiarazione di transito comune diviene per tale operazione obbligato principale. (2) L’azienda ferroviaria dello Stato membro attraverso il cui territorio il trasporto entra nel territorio delle parti contraenti diviene obbligato principale per le operazioni relative alle merci che l’azienda ferroviaria di un Paese terzo ha accettato di trasportare.

Art. 79 Etichette

Le aziende ferroviarie provvedono affinché i trasporti effettuati in regime di transito comune siano caratterizzati dall’uso di etichette munite di un pittogramma il cui modello figura nell’allegato C2 dell’appendice III. Le etichette sono apposte sulla lettera di vettura CIM, nonché sul vagone nel caso di un carico completo, o sui singoli colli negli altri casi. L’etichetta di cui al primo comma può essere sostituita dall’apposizione di un timbro con inchiostro verde che riproduce il pittogramma che figura nell’allegato C2 dell’appendice III.

Art. 80 Modifica del contratto di trasporto

Quando il contratto di trasporto venga modificato per far terminare: − all’interno del territorio di una parte contraente un trasporto che doveva concludersi al suo esterno, − all’esterno del territorio di una parte contraente un trasporto che doveva concludersi al suo interno, le aziende ferroviarie possono procedere all’esecuzione del contratto modificato soltanto previo accordo dell’ufficio di partenza. In tutti gli altri casi, le aziende ferroviarie possono procedere all’esecuzione del contratto modificato; esse informano immediatamente l’ufficio di partenza della modifica intervenuta.

Circolazione delle merci fra le parti contraenti

Art. 81 Utilizzazione della lettera di vettura CIM

(1) Quando un trasporto cui si applica il regime di transito comune inizia e deve terminare all’interno del territorio delle parti contraenti la lettera di vettura CIM è presentata all’ufficio di partenza. (2) Nel caso di merci che circolano tra due punti della Comunità transitando nel territorio di uno o più Paesi AELS, l’ufficio di partenza appone, in maniera ben visibile, nello spazio riservato alla dogana negli esemplari n. 1, 2 e 3 della lettera di vettura CIM: − la sigla «T1» se le merci circolano sotto la procedura T1; − la sigla «T2» o «T2F», a seconda del caso, se le merci circolano sotto la procedura T2 nei casi in cui, conformemente alle disposizioni comunitarie, l’apposizione di tale sigla è obbligatoria. La sigla «T2» oppure «T2F» è autenticata col timbro dell’ufficio di partenza. (3) Quando le merci circolano in partenza dalla Comunità a destinazione di un Paese AELS, l’ufficio di partenza appone, in maniera ben visibile, nello spazio riservato alla dogana negli esemplari n. 1, 2 e 3 della lettera di vettura CIM, la sigla «T1», se le merci circolano sotto la procedura T1. (4) Fatti salvi i casi di cui ai paragrafi 2 e 3, le merci che circolano tra due punti della Comunità transitando nel territorio di uno o più Paesi AELS o che circolano in partenza dalla Comunità a destinazione di un Paese AELS sono vincolate, secondo le modalità stabilite da ciascuno Stato membro della Comunità, per l’intero percorso dalla stazione di partenza a quella di arrivo, alla procedura T2 senza la necessità di presentare all’ufficio di partenza la lettera di vettura CIM relativa a tali merci. Nel caso di merci che circolano tra due punti della Comunità transitando nel territorio di uno o più Paesi AELS non è necessario apporre le etichette di cui all’articolo 79. (5) Le merci il cui trasporto ha inizio in un Paese AELS sono considerate vincolate alla procedura T1.

Se tuttavia le merci devono circolare sotto la procedura T2, conformemente alle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo3, lettera b) della convenzione, l’ufficio di partenza indica nell’esemplare3 della lettera di vettura CIM che le merci cui fa riferimento tale documento circolano sotto la procedura T2; a tal fine, esso appone in maniera ben visibile la sigla «T2» o «T2F», a seconda del caso, il timbro dell’ufficio di partenza e la firma del funzionario competente nella casella riservata alla dogana. Per le merci che circolano sotto la procedura T1, non è necessario apporre la sigla T1 sul detto documento. (6) Tutti gli esemplari della lettera di vettura CIM sono consegnati all’interessato. (7) Ciascun Paese AELS ha la facoltà di prevedere che le merci che circolano vincolate alla procedura T1 possano essere trasportate sotto la procedura T1 senza la necessità di presentare la lettera di vettura CIM all’ufficio di partenza. (8) Per quanto riguarda le merci di cui ai paragrafi 2, 3 e 5, l’ufficio competente per la stazione di destinazione assume il ruolo di ufficio di destinazione. Tuttavia, quando le merci sono immesse in libera pratica o vincolate ad un altro regime in una stazione ferroviaria intermedia, l’ufficio competente per tale stazione assume il ruolo di ufficio di destinazione. Per quanto concerne le merci che circolano tra due punti della Comunità transitando nel territorio di uno o più Paesi AELS, nelle condizioni di cui al paragrafo 4, presso l’ufficio di destinazione non è richiesta alcuna formalità.

Art. 82 Misure di identificazione

Di regola e tenuto conto delle misure di identificazione applicate dalle aziende ferroviarie, l’ufficio di partenza non procede al suggellamento dei mezzi di trasporto o dei colli.

Art. 83 Utilizzo dei vari esemplari della lettera di vettura CIM

(1) Fatti salvi i casi in cui le merci circolano tra due punti della Comunità transitando nel territorio di uno o più Paesi AELS, l’azienda ferroviaria del Paese da cui dipende l’ufficio di destinazione consegna a quest’ultimo gli esemplari n. 2 e 3 della lettera di vettura CIM.

(2) L’ufficio di destinazione restituisce senza indugio all’azienda ferroviaria l’esemplare n. 2 dopo averlo vistato e conserva l’esemplare n. 3.

Trasporti a destinazione o in provenienza da Paesi terzi

Art. 84 Trasporti a destinazione di Paesi terzi

(1) Quando un trasporto ha inizio all’interno delle parti contraenti e deve terminare all’esterno di queste, sono applicabili le disposizioni degli articoli 81 e 82. (2) L’ufficio doganale competente per la stazione di frontiera tramite la quale la spedizione lascia il territorio delle parti contraenti assume il ruolo di ufficio di (3) Non è prevista alcuna formalità presso l’ufficio di destinazione.

Art. 85 Trasporti in provenienza da Paesi terzi

(1) Quando un trasporto ha inizio all’esterno delle parti contraenti e deve terminare all’interno di queste, l’ufficio doganale competente per la stazione di frontiera tramite la quale la spedizione entra nel territorio delle parti contraenti assume il ruolo di ufficio di partenza. Non è prevista alcuna formalità presso l’ufficio di partenza. (2) L’ufficio doganale competente per la stazione di destinazione assume il ruolo di ufficio di destinazione. Tuttavia, quando le merci sono immesse in libera pratica o vincolate ad un altro regime doganale in una stazione ferroviaria intermedia, l’ufficio competente per tale stazione assume il ruolo di ufficio di destinazione. Le formalità di cui all’articolo 83 devono essere espletate presso l’ufficio di destinazione.

Art. 86 Trasporti che attraversano il territorio delle parti contraenti

(1) Quando un trasporto comincia e deve concludersi all’esterno delle parti contraenti, gli uffici doganali che assumono il ruolo di ufficio di partenza e ufficio di destinazione sono quelli di cui rispettivamente all’articolo 85, paragrafo 1 e all’articolo 84, paragrafo 2. (2) Non è previsto l’adempimento di alcuna formalità presso gli uffici di partenza e di destinazione.

Art. 87 Posizione doganale delle merci

Le merci oggetto di un trasporto di cui all’articolo 85, paragrafo 1 o all’articolo 86, paragrafo 1, sono considerate come circolanti sotto la procedura T1, a meno che il carattere comunitario di tali merci sia stabilito conformemente alle disposizioni dell’appendice II.

Sezione 2 Disposizioni relative ai trasporti mediante grandi contenitori

Art. 88 Campo d’applicazione

Nei casi in cui si applichi il regime di transito comune, le formalità relative a tale regime sono semplificate conformemente agli articoli da 89 a 104 per i trasporti di merci che le aziende ferroviarie eseguono mediante grandi contenitori, per il tramite d’imprese di trasporto e sulla scorta di bollettini di consegna denominati, ai fini della presente appendice, «bollettino di consegna TR». Detti trasporti comprendono, se del caso, l’inoltro di queste spedizioni, a cura delle imprese di trasporto che utilizzano mezzi di trasporto non ferroviari, nel Paese di spedizione fino alla stazione di partenza situata in questo Paese e nel Paese di destinazione dalla stazione di destinazione situata in questo Paese, nonché il trasporto marittimo che potrebbe essere effettuato durante il percorso tra queste due stazioni.

Art. 89 Definizioni

Ai fini dell’applicazione degli articoli da 88 a 104 s’intende per: (1) «impresa di trasporto», un’impresa che le aziende ferroviarie hanno costituito in forma di società e di cui sono le socie per eseguire trasporti di merci mediante grandi contenitori avvalendosi del bollettino di consegna; (2) «grande contenitore», un mezzo di trasporto: − di carattere permanente, − specificamente progettato per facilitare il trasporto di merci, senza rottura di carico, mediante uno o più modi di trasporto, − concepito per essere agganciato e/o manipolato facilmente, − configurato in modo da potere essere sigillato efficacemente, in caso di suggellamento necessario, in applicazione dell’articolo 97, − di dimensioni tali che la superficie delimitata dai quattro angoli esterni sia di almeno 7 metri quadri; (3) «bollettino di consegna TR», il documento relativo al contratto di trasporto con il quale l’impresa di trasporto provvede ad inoltrare in traffico internazionale, dal mittente al destinatario, uno o più grandi contenitori. Il bollettino di consegna TR è munito, nell’angolo superiore destro, di un numero d’ordine che ne permette l’identificazione. Detto numero è composto di otto cifre precedute dalle lettere TR. Il bollettino di consegna TR è composto dai seguenti esemplari presentati in ordine numerico: numero 1: esemplare per la direzione generale dell’impresa di trasporto; numero 2: esemplare per il rappresentante nazionale dell’impresa di trasporto nella stazione di destinazione; numero 3 A: esemplare per la dogana; numero 3 B: esemplare per il destinatario;

numero 4: esemplare per la direzione generale dell’impresa di trasporto; numero 5: esemplare per il rappresentante nazionale dell’impresa di trasporto nella stazione di partenza; numero 6: esemplare per il mittente. Ciascun esemplare del bollettino di consegna TR, eccettuato l’esemplare n. 3A, ha un bordo, sulla destra, di colore verde della larghezza di circa 4 cm; (4) «distinta dei grandi contenitori», in seguito denominata «distinta», il documento allegato ad un bollettino di consegna TR, di cui fa parte integrante, destinato a scortare la spedizione di più grandi contenitori da una stessa stazione di partenza a una stessa stazione di destinazione; le formalità doganali devono essere espletate in dette stazioni. La distinta è presentata nello stesso numero di esemplari del bollettino di consegna TR cui si riferisce. Il numero di distinte è indicato nell’apposita casella figurante nell’angolo superiore destro del bollettino di consegna TR. Inoltre, il numero d’ordine del bollettino di consegna TR corrispondente deve essere indicato nell’angolo superiore destro di ciascuna distinta.

Art. 90 Valore giuridico del documento utilizzato

Il bollettino di consegna TR utilizzato dall’impresa di trasporto equivale alla dichiarazione di transito.

Art. 91 Controllo delle scritture - Informazioni da fornire

(1) In ciascun Paese l’impresa di trasporto – tramite i suoi rappresentanti nazionali – tiene a disposizione delle autorità competenti, nei propri centri contabili o in quelli dei suoi rappresentanti nazionali, le scritture di detti centri, al fine di eventuali controlli. (2) Su richiesta delle autorità competenti l’impresa di trasporto o i suoi rappresentanti nazionali trasmettono loro, senza indugio, tutti i documenti, scritture contabili od informazioni relative alle spedizioni effettuate o in corso di cui dette autorità ritengano di dover essere a conoscenza. (3) Nei casi in cui, conformemente all’articolo 90, i bollettini di consegna TR equivalgano alle dichiarazioni di transito, l’impresa di trasporto o i suoi rappresentanti nazionali informano:

  1. gli uffici di destinazione, dei bollettini di consegna TR i cui esemplari n. 1 sono giunti privi del visto della dogana;

  2. gli uffici doganali di partenza, dei bollettini di consegna TR i cui esemplari

  3. n. 1 non sono stati loro restituiti e riguardo ai quali non è stato possibile determinare se la spedizione sia stata regolarmente presentata all’ufficio di destinazione, oppure, in caso di applicazione dell’articolo 101, abbia lasciato il territorio delle parti contraenti a destinazione di un Paese terzo.

Art. 92 Obbligato principale

(1) Per i trasporti di cui all’articolo 88, accettati dall’impresa di trasporto in un Paese, l’azienda ferroviaria di tale Paese diviene l’obbligato principale. (2) Per i trasporti di cui all’articolo 88, accettati dall’impresa di trasporto in un Paese terzo, l’azienda ferroviaria del Paese in cui il trasporto transita per entrare nel territorio delle parti contraenti diviene l’obbligato principale.

Art. 93 Formalità doganali nel corso di un trasporto non ferroviario

Qualora debbano essere espletate formalità doganali nel corso del tragitto effettuato con modi diversi dalla ferrovia fino alla stazione di partenza o nel corso di un trasporto non ferroviario a partire dalla stazione di destinazione, il bollettino di consegna TR può riguardare un solo grande contenitore.

Art. 94 Etichette

La società di trasporti fa in modo che i trasporti effettuati sotto il regime di transito comune siano caratterizzati dall’utilizzo di etichette munite di un pittogramma conforme al modello che figura nell’allegato C2 dell’appendice III. Le etichette sono apposte sul bollettino di consegna TR e sui grandi contenitori. L’etichetta di cui al primo comma può essere sostituita dall’impronta di un timbro di colore verde che riproduca il pittogramma di cui al summenzionato allegato.

Art. 95 Modifica del contratto di trasporto

In caso di modifica del contratto di trasporto, in virtù della quale termina: − all’interno di una parte contraente un trasporto che doveva concludersi al suo esterno, − all’esterno di una parte contraente un trasporto che doveva concludersi al suo interno, l’impresa di trasporto può procedere all’esecuzione del contratto modificato soltanto previo accordo dell’ufficio di partenza. In tutti gli altri casi, l’impresa di trasporto può procedere all’esecuzione del contratto modificato; essa comunica immediatamente all’ufficio di partenza l’avvenuta modifica.

Circolazione delle merci tra le parti contraenti

Art. 96 Bollettino di consegna TR e distinte

(1) Quando un trasporto al quale si applica il regime di transito comune inizia e deve concludersi all’interno del territorio delle parti contraenti, il bollettino di consegna TR deve essere presentato all’ufficio di partenza.

(2) Quando le merci circolano tra due punti della Comunità transitando nel territorio di uno o più Paesi AELS, l’ufficio di partenza appone in maniera ben visibile nella casella riservata alla dogana degli esemplari n. 1, 2, 3A e 3B del bollettino di consegna TR: − la sigla «T1» se le merci circolano vincolate alla procedura T1; − la sigla «T2» o «T2F», a seconda del caso, se le merci circolano vincolate alla procedura T2 nei casi in cui, conformemente alle disposizioni comunitarie, l’apposizione di tale sigla è obbligatoria. La sigla «T2» o «T2F» è autenticata con il timbro dell’ufficio di partenza. (3) Quando le merci circolano in partenza dalla Comunità a destinazione di un Paese AELS, l’ufficio di partenza appone, in maniera ben visibile, nello spazio riservato alla dogana negli esemplari n. 1, 2 e 3A e 3B del bollettino di consegna TR, la sigla «T1», se le merci circolano sotto la procedura T1. (4) Fatti salvi i casi di cui ai paragrafi 2 e 3, le merci che circolano tra due punti della Comunità transitando nel territorio di uno o più Paesi AELS o che circolano in partenza dalla Comunità a destinazione di un Paese AELS possono essere vincolate, secondo le modalità stabilite da ciascuno Stato membro della Comunità, per l’intero percorso, alla procedura T2 senza la necessità di presentare all’ufficio di partenza il bollettino di consegna TR relativo a tali merci. Trattandosi di merci che circolano tra due punti della Comunità transitando nel territorio di uno o più Paesi AELS non è necessario apporre le etichette di cui all’articolo 94. (5) Le merci il cui trasporto ha inizio in un Paese AELS sono considerate vincolate alla procedura T1. Se tuttavia le merci devono circolare sotto la procedura T2, conformemente alle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo3, lettera b) della convenzione, l’ufficio di partenza indica nell’esemplare 3A del bollettino di consegna TR che le merci cui fa riferimento tale documento circolano sotto la procedura T2; a tal fine, esso appone la sigla «T2» o «T2F», a seconda del caso, il timbro dell’ufficio di partenza e la firma del funzionario competente nella casella riservata alla dogana dell’esemplare 3A del bollettino di consegna TR.

Per le merci che circolano sotto la procedura T1, non è necessario apporre la sigla «T1» su tale documento. (6) Quando un bollettino di consegna TR riguardi contenitori contenenti merci vincolate alla procedura T1 e contenitori contenenti merci vincolate alla procedura T2, l’ufficio di partenza annota, nello spazio riservato alla dogana degli esemplari n. 1, 2, 3A e 3B del bollettino di consegna TR, riferimenti ben distinti al(ai) contenitore(i), secondo il tipo di merci in esso(i) contenute e appone rispettivamente la sigla «T1», la sigla «T2» o la sigla «T2F», a seconda del caso, in corrispondenza del riferimento al(ai) relativo(i) contenitore(i). (7) Qualora, nel caso di cui al paragrafo3, sia fatto uso delle distinte di grandi contenitori, devono essere compilate distinte separate per i contenitori contenenti merci vincolate alla procedura T1 e il riferimento ad essi è indicato con la menzione, nello spazio riservato alla dogana degli esemplari nn. 1, 2, 3A e 3B del bollettino di consegna TR, del numero d’ordine delle distinte di detti contenitori. La sigla «T1» viene apposta a lato del numero d’ordine delle distinte cui essa si riferisce. (8) Tutti gli esemplari del bollettino di consegna TR sono consegnati all’interessato.

(9) Ciascun Paese AELS ha la facoltà di prevedere che le merci che circolano vincolate alla procedura T1 possano essere trasportate sotto la procedura T1 senza la necessità di presentare il bollettino di consegna TR all’ufficio di partenza. (10) Per quanto riguarda le merci di cui ai paragrafi 2, 3 e 5, il bollettino di consegna TR dev’essere presentato all’ufficio di destinazione in cui le merci sono oggetto di dichiarazione di immissione in libera pratica o di vincolo ad un altro regime doganale. Per quanto concerne le merci che circolano tra due punti della Comunità transitando nel territorio di uno o più Paesi AELS, nelle condizioni di cui al paragrafo 4, presso l’ufficio di destinazione non è richiesta alcuna formalità.

Art. 97 Misure d’identificazione

L’identificazione delle merci avviene secondo le disposizioni dell’articolo 11 della convenzione. Tuttavia, l’ufficio di partenza non procede, in generale, al suggellamento dei grandi contenitori se le aziende ferroviarie applicano misure d’identificazione. In caso di apposizione di suggelli, questi vengono menzionati nella casella riservata alla dogana degli esemplari n. 3A e 3B del bollettino di consegna TR.

Art. 98 Utilizzo dei vari esemplari del bollettino di consegna TR

(1) Fatti salvi i casi in cui le merci circolano tra due punti della Comunità transitando nel territorio di uno o più Paesi AELS, l’impresa di trasporto consegna all’ufficio di destinazione gli esemplari n. 1, 2 e 3A del bollettino di consegna TR. (2) L’ufficio di destinazione restituisce senza indugio all’impresa di trasporto gli esemplari n. 1 e 2 dopo averli vistati e conserva l’esemplare n. 3A.

Trasporto di merci a destinazione o in provenienza da Paesi terzi

Art. 99 Trasporti a destinazione di Paesi terzi

(1) Quando un trasporto ha inizio all’interno del territorio delle parti contraenti e deve terminare all’esterno del territorio delle parti contraenti, sono applicabili le disposizioni dell’articolo 96, paragrafi da 1 a 9 e dell’articolo 97. (2) L’ufficio doganale competente per la stazione di frontiera tramite la quale il trasporto lascia il territorio delle parti contraenti assume il ruolo di ufficio di destinazione. (3) Non è prevista alcuna formalità presso l’ufficio di destinazione.

Art. 100 Trasporti in provenienza da Paesi terzi

(1) Quando un trasporto ha inizio all’esterno del territorio delle parti contraenti e deve terminare all’interno del territorio delle parti contraenti, l’ufficio doganale competente per la stazione di frontiera tramite la quale il trasporto entra nel territorio delle parti contraenti assume il ruolo di ufficio di partenza. Non è prevista alcuna formalità presso l’ufficio di partenza. (2) L’ufficio presso il quale sono rappresentate le merci assume il ruolo di ufficio di Le formalità di cui all’articolo 98 devono essere espletate presso l’ufficio di destinazione.

Art. 101 Trasporti che attraversano il territorio delle parti contraenti

(1) Quando un trasporto comincia e deve concludersi all’esterno del territorio delle parti contraenti, gli uffici doganali che assumono il ruolo di ufficio di partenza e ufficio di destinazione sono quelli di cui rispettivamente all’articolo 100, paragrafo 1 e all’articolo 99, paragrafo 2. (2) Non è previsto l’adempimento di alcuna formalità presso gli uffici di partenza e di destinazione.

Art. 102 Posizione doganale delle merci

Le merci oggetto di un trasporto di cui all’articolo 100, paragrafo 1 o all’articolo 101, paragrafo 1, sono considerate come circolanti sotto la procedura T1, a meno che il carattere comunitario di tali merci sia stabilito conformemente alle disposizioni dell’appendice II.

Sezione 3 Altre disposizioni

Art. 103 Distinte di carico

(1) Le disposizioni dell’articolo 17, paragrafo3 e dell’articolo 62 si applicano alle distinte di carico eventualmente allegate alla lettera di vettura CIM o al bollettino di consegna TR. Il numero di dette distinte è indicato nella casella riservata alla designazione degli allegati, secondo i casi, della lettera di vettura CIM o del bollettino di consegna TR. Inoltre, la distinta di carico deve recare il numero del vagone al quale la lettera di vettura CIM si riferisce oppure, se del caso, il numero del contenitore delle merci. (2) Per i trasporti che cominciano all’interno del territorio delle parti contraenti e che riguardano allo stesso tempo merci che circolano sotto la procedura T1 e merci che circolano sotto la procedura T2, devono essere redatte distinte di carico separate; per i trasporti mediante grandi contenitori accompagnati da bollettini di consegna TR, le distinte di carico devono essere compilate per ciascuno dei grandi contenitori ove si trovano nel contempo le due categorie di merci. I numeri d’ordine delle distinte di carico relative a ciascuna delle due categorie di merci devono essere indicati nella casella riservata alla designazione delle merci, secondo i casi, della lettera di vettura CIM o del bollettino di consegna TR.

(3) Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2 e ai fini delle procedure previste dagli articoli da 75 a 104 le distinte di carico allegate alla lettera di vettura CIM o al bollettino di consegna TR fanno parte integrante di detti documenti e producono gli stessi effetti giuridici. L’originale delle distinte di carico deve recare il visto della stazione di spedizione.

Sezione 4 Campo di applicazione delle procedure normali e delle procedure

semplificate

Art. 104

(1) Le disposizioni degli articoli da 75 a 103 non escludono la possibilità di utilizzare le procedure definite al titolo II; le disposizioni degli articoli 77 e 79 oppure 91 e 94 restano nondimeno applicabili. (2) Nel caso di cui al paragrafo 1 occorre apporre, in maniera ben visibile un riferimento alla(alle) dichiarazione(i) di transito utilizzata(e) al momento della redazione della lettera di vettura CIM o del bollettino di consegna TR nella casella riservata alla designazione degli allegati di tali documenti. Questo riferimento deve indicare il tipo di documento, l’ufficio emittente, la data e il numero di registrazione di ciascun documento utilizzato. Inoltre, l’esemplare n. 2 della lettera di vettura CIM o gli esemplari n. 1 e 2 del bollettino di consegna TR devono recare il visto dell’azienda ferroviaria cui fa capo l’ultima stazione interessata dall’operazione di transito comune. L’azienda vi appone il proprio visto dopo aver accertato che il trasporto delle merci è scortato dal(dai) documento(i) di transito cui è fatto riferimento. Qualora le operazioni di transito comune di cui al paragrafo 1 e al primo comma del presente paragrafo si concludono in un Paese AELS, tale Paese può stabilire che l’esemplare n. 2 della lettera di vettura CIM o gli esemplari n. 1 e 2 del bollettino di consegna TR siano presentati all’ufficio doganale cui fa capo l’ultima stazione interessata dall’operazione di transito comune. L’ufficio doganale vi appone il proprio visto dopo aver accertato che il trasporto delle merci è scortato dal(dai) documento(i) di transito cui è fatto riferimento. (3) Qualora un’operazione di transito comune venga effettuata con un bollettino di consegna TR, secondo le disposizioni degli articoli da 88 a 102, la lettera di vettura CIM utilizzata nell’ambito di questa operazione è esclusa dal campo di applicazione degli articoli da 75 a 87 e dell’articolo 104, paragrafi 1 e 2. La lettera di vettura CIM deve essere corredata, nella casella riservata alla designazione degli allegati e in maniera ben visibile, di un riferimento al bollettino di consegna TR.

Il riferimento deve contenere l’indicazione «Bollettino di consegna TR» seguita dal numero d’ordine. (4) Qualora un trasporto combinato strada-ferrovia di merci accompagnate da una o più dichiarazioni di transito secondo la procedura definita al titolo II sia accettato dalle ferrovie in un terminale ferroviario ed effettuato in vagoni, le aziende ferroviarie assumono la responsabilità del pagamento dei dazi e altre imposizioni in caso di infrazioni o irregolarità compiute durante il percorso ferroviario, nel caso in cui non esista una garanzia valida nel Paese in cui l’infrazione o l’irregolarità è stata o sarebbe stata compiuta e nella misura in cui risulterebbe impossibile recuperare tali importi a carico dell’obbligato principale.

Art. 105 Speditore e destinatario autorizzato

(1) Qualora l’esonero dalla presentazione della dichiarazione di transito all’ufficio di partenza si applichi a merci destinate ad essere spedite con la lettera di vettura CIM o con il bollettino di consegna TR, secondo le disposizioni degli articoli da 75 a 104, le autorità competenti stabiliscono le misure necessarie affinché gli esemplari

n. 1, 2 e 3 della lettera di vettura CIM o gli esemplari n. 2, 3A e 3B del bollettino di consegna TR siano muniti, secondo il caso, della sigla «T1» o «T2» o «T2F». (2) Quando le merci trasportate secondo le disposizioni degli articoli da 75 a 104 siano destinate ad un destinatario autorizzato, le autorità competenti possono stabilire che, in deroga agli articoli 72, paragrafo 2, e 74, paragrafo 1 lettera b), gli esemplari n. 2 e 3 della lettera di vettura CIM o gli esemplari n. 1, 2 e 3A del bollettino di consegna TR siano consegnati direttamente all’ufficio di destinazione dall’azienda ferroviaria o dall’impresa di trasporto. (art. da 106 a 110 liberi)

Capitolo IX Procedure semplificate specifiche per i trasporti via aerea

Art. 111 Procedura semplificata (livello 1)

(1) Le compagnie aeree sono autorizzate ad utilizzare come dichiarazione di transito il manifesto aereo il cui contenuto corrisponde al modello che figura all’appendice 3 dell’allegato 9 della Convenzione sull’aviazione civile internazionale (procedura semplificata - livello 1). La forma del manifesto, come pure gli aeroporti di partenza e di destinazione delle operazioni di transito comune, sono indicati nell’autorizzazione. Una copia certificata conforme dell’autorizzazione è trasmessa dalla compagnia aerea alle autorità competenti di ciascun aeroporto interessato. (2) Quando il trasporto riguarda sia merci che devono circolare sotto la procedura T1 che merci che devono circolare sotto la procedura T2, tali merci devono figurare in manifesti distinti. (3) Il manifesto deve recare una menzione datata e firmata dalla compagnia aerea, che lo identifica: − mediante la sigla «T1» se le merci circolano sotto la procedura T1; − mediante la sigla «T2» o «T2F», secondo i casi, se le merci circolano sotto la procedura T2; tuttavia, un manifesto può essere contrassegnato con una sola di queste due sigle.

(4) Il manifesto deve inoltre comportare le seguenti menzioni: − il nome della compagnia aerea che trasporta le merci; − il numero del volo; − la data del volo; − il nome dell’aeroporto di carico (aeroporto di partenza) e di scarico (aeroporto di destinazione); e, per ogni spedizione ripresa nel manifesto: − il numero della lettera di vettura aerea; − il numero di colli; − la designazione delle merci secondo la denominazione commerciale abituale con l’indicazione delle informazioni necessarie alla loro identificazione; − la massa lorda. In caso di trasporti consolidati di merci, la loro designazione è sostituita, se necessario, dalla menzione «Consolidated», eventualmente in forma abbreviata. In questo caso, le lettere di vettura aeree concernenti le spedizioni riprese nel manifesto devono comportare la denominazione commerciale abituale delle merci con l’indicazione delle informazioni necessarie alla loro identificazione. (5) Il manifesto deve essere presentato in almeno due esemplari alle autorità competenti dell’aeroporto di partenza, che ne conservano uno. Tali autorità possono chiedere la presentazione, a fini di controllo, di tutte le lettere di vettura aeree concernenti le spedizioni riprese nei manifesti. (6) Un esemplare del manifesto deve essere presentato alle autorità competenti dell’aeroporto di destinazione, che lo conservano. Le autorità competenti dell’aeroporto di destinazione possono inoltre, per controllo, chiedere la presentazione dei manifesti e delle lettere di vettura aeree relative a tutte le merci scaricate nell’aeroporto. (7) Le autorità competenti di ciascun aeroporto di destinazione trasmettono mensilmente alle autorità competenti di ciascun aeroporto di partenza, dopo averlo autenticato, l’elenco, redatto dalle compagnie aeree, dei manifesti che sono stati presentati loro nel corso del mese precedente. La designazione di ogni manifesto in tale elenco deve essere realizzata utilizzando le indicazioni seguenti: − il numero di riferimento del manifesto; − la sigla che lo identifica in quanto dichiarazione di transito, conformemente al paragrafo3; − il nome (eventualmente abbreviato) della compagnia aerea che ha trasportato le merci; − il numero del volo; − la data del volo.

L’autorizzazione può inoltre stabilire che le compagnie aeree procedano esse stesse alla trasmissione di cui al primo comma. In caso di constatazione di irregolarità rispetto alle indicazioni dei manifesti che figurano in tale elenco, le autorità competenti dell’aeroporto di destinazione ne informano le autorità competenti dell’aeroporto di partenza, oltre che l’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione, facendo riferimento in particolare alle lettere di vettura aeree relative alle merci che hanno dato luogo alle constatazioni.

Art. 112 Procedura semplificata (livello 2)

(1) Le compagnie aeree sono autorizzate ad utilizzare come dichiarazione di transito un manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati se operano un numero significativo di voli fra i Paesi (procedura semplificata - livello 2). In deroga all’articolo 49, paragrafo 1, lettera a), le compagnie aeree possono non essere stabilite in una parte contraente se vi dispongono di un ufficio regionale. (2) Al ricevimento della domanda di autorizzazione, le autorità competenti notificano tale domanda agli altri Paesi nel territorio dei quali sono situati rispettivamente gli aeroporti di partenza e di destinazione collegati mediante sistemi di scambio elettronico di dati. Qualora non ricevano alcuna obiezione entro sessanta giorni della data della notifica, le autorità competenti rilasciano l’autorizzazione. Tale autorizzazione è valida in tutti i Paesi interessati e si applica soltanto alle operazioni di transito comune effettuate tra gli aeroporti interessati dalla suddetta autorizzazione. (3) Per gli articoli in questione la semplificazione si applica come segue:

  1. il manifesto predisposto all’aeroporto di partenza è trasmesso mediante sistemi di scambio elettronico di dati all’aeroporto di destinazione;

  2. la compagnia aerea indica nel manifesto: − la sigla «T1» se le merci circolano sotto la procedura T1, − la sigla «T2» o «TF», a seconda dei casi, se le merci circolano sotto la procedura T2, − la sigla «TD» per le merci già vincolate ad un regime di transito. In tali casi, la compagnia aerea indica anche la sigla «TD» nella lettera di vettura aerea corrispondente, nonché un riferimento alla procedura seguita, il numero di riferimento, la data e l’ufficio di emissione della dichiarazione di transito, − la sigla «C» (equivalente a «T2L») o «F» (equivalente a «T2LF»), a seconda dei casi, per le merci comunitarie che non sono vincolate ad un regime di transito, − la sigla «X» per le merci comunitarie destinate all’esportazione, che non sono vincolate ad un regime di transito. Il manifesto deve inoltre riprendere le menzioni previste all’articolo 111, paragrafo 4.

  1. il regime di transito comune è considerato concluso appena il manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati è a disposizione delle autorità competenti dell’aeroporto di destinazione e le merci sono state loro presentate;

  2. a richiesta un’edizione del manifesto trasmessa mediante un sistema di scambio elettronico di dati è presentata alle autorità competenti degli aeroporti di partenza e di destinazione;

  3. le scritture tenute dalla compagnia aerea devono comprendere almeno le informazioni di cui alla lettera b);

  4. le autorità competenti dell’aeroporto di partenza effettuano, mediante un sistema di audit, controlli in base ad un’analisi dei rischi;

  5. le autorità competenti dell’aeroporto di destinazione effettuano, mediante un sistema di audit, dei controlli sulla base di un’analisi dei rischi e, se necessario, trasmettono dettagli dei manifesti ricevuti, tramite un sistema di scambio elettronico di dati, alle autorità competenti dell’aeroporto di partenza, a fini di verifica.

(4) Fatte salve le disposizioni capitolo VI del titolo II e del titolo IV: − la compagnia aerea notifica alle autorità competenti qualsiasi infrazione o irregolarità; − le autorità competenti dell’aeroporto di destinazione notificano non appena possibile ogni infrazione o irregolarità alle autorità competenti dell’aeroporto di partenza, come pure all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione.

Procedura semplificata specifica per i trasporti a mezzo di condutture (1) Quando il regime di transito comune è utilizzato per i trasporti di merci a mezzo di condutture, le formalità relative a tale regime sono conformi alle disposizioni di cui ai paragrafi 2-5. (2) Le merci trasportate a mezzo di condutture sono considerate vincolate al regime del transito comune: − quando entrano nel territorio doganale di una parte contraente, se si tratta di merci che giungono su tale territorio a mezzo di condutture; − dalla loro introduzione nelle condutture se si tratta di merci che si trovano già nel territorio doganale di una parte contraente. Se necessario, il carattere comunitario di queste merci deve essere stabilito conformemente alle disposizioni dell’appendice II. (3) Per le merci di cui al paragrafo 2 il gestore della conduttura stabilito nel Paese attraverso il cui territorio le merci entrano nel territorio di una parte contraente oppure l’esercente della conduttura stabilito nel Paese in cui ha inizio il trasporto diviene l’obbligato principale. (4) Per l’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, il gestore della conduttura stabilito in un Paese attraverso il cui territorio le merci circolano a mezzo di condutture è considerato il trasportatore. (5) Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 8, il regime di transito comune è considerato concluso nel momento in cui le merci trasportate a mezzo di condutture giungono negli impianti del destinatario o nella sua rete di distribuzione e vengono registrate nelle sue scritture. (6) Quando merci trasportate a mezzo di condutture tra due parti contraenti e ritenute vincolate al regime di transito comune, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2, transitano, nel corso del loro tragitto, nel territorio di una parte contraente dove questo regime non è utilizzato per i trasporti a mezzo di condutture, il regime in questione è sospeso durante l’attraversamento di tale territorio. (7) Quando delle merci sono trasportate a mezzo di condutture a partire da una parte contraente dove il regime di transito comune non è utilizzato per il trasporto a mezzo di condutture, a destinazione in una parte contraente dove tale regime è utilizzato, il vincolo delle merci al regime in questione è considerato avere luogo nel momento in cui le merci entrano nel territorio di quest’ultima parte contraente. (8) Quando

delle merci sono trasportate a mezzo di condutture a partire da una parte contraente dove il regime di transito comune è utilizzato per i trasporti a mezzo di condutture, a destinazione di una parte contraente dove tale regime non è utilizzato, il regime in questione è considerato concluso nel momento in cui le merci lasciano il territorio della parte contraente nella quale il regime è utilizzato. (9) Le imprese che partecipano al trasporto delle merci devono tenere le loro scritture da mettere a disposizione dell’autorità competente per qualsiasi controllo che questa ritenga necessario nell’ambito delle operazioni di transito comune di cui al presente articolo.

Titolo IV Obbligazione doganale e recupero

Art. 114 Nascita dell’obbligazione doganale

(1) L’obbligazione doganale di cui all’articolo3, lettera l) sorge:

  1. in seguito alla sottrazione delle merci al regime di transito comune; o

  2. in mancanza di tale sottrazione, in seguito all’inadempimento di una delle obbligazioni che comporta l’utilizzo del regime di transito comune o all’inosservanza di una delle condizioni stabilite per il vincolo di una merce al regime di transito comune. Tuttavia, non fanno sorgere un’obbligazione gli inadempimenti che non hanno avuto conseguenze reali sul funzionamento del regime, a condizione che:

i) non si tratti di tentativi di sottrazione della merce al regime di transito comune; ii) non implichino negligenza manifesta da parte dell’interessato; iii) tutte le formalità necessarie per regolarizzare la situazione della merce siano compiute a posteriori. Le parti contraenti possono identificare le situazioni cui si applica il paragrafo 2. (2) L’obbligazione sorge:

  1. nel momento in cui le merci sono sottratte al regime di transito comune; o

  2. quando cessa di essere soddisfatto un requisito il cui mancato rispetto comporta la nascita dell’obbligazione oppure nel momento in cui la merce viene vincolata al regime, quando risulta a posteriori che una delle condizioni stabilite per il vincolo al regime non era stata soddisfatta.

(3) Non sorge un’obbligazione doganale nei confronti di una merce vincolata al regime di transito comune quando l’interessato dimostra che l’inadempimento degli obblighi derivanti dal vincolo delle merci al regime di transito comune di cui al paragrafo 1 primo comma, lettera b), è causato dalla distruzione totale o dalla perdita irrimediabile della suddetta merce per cause dipendenti dalla natura stessa della merce o in seguito ad un caso fortuito o di forza maggiore o a seguito dell’autorizzazione delle autorità competenti. Una merce è considerata irrimediabilmente perduta quando non è utilizzabile.

Art. 115 Identificazione del debitore

(1) Nel caso di cui all’articolo 114, paragrafo 1, lettera a), viene definito debitore:

  1. la persona che ha sottratto la merce al regime di transito comune;

  2. le persone che hanno partecipato a tale sottrazione sapendo o dovendo ragionevolmente sapere che si trattava di una sottrazione della merce al regime di transito comune;

  3. le persone che hanno acquisito o detenuto la merce in causa e che sapevano o dovevano ragionevolmente sapere nel momento in cui hanno acquisito o ricevuto detta merce che si trattava di merce sottratta al regime di transito comune;

  4. l’obbligato principale.

(2) Nel caso di cui all’articolo 114, paragrafo 1, lettera b), viene definito debitore chi deve, a seconda dei casi, adempiere gli obblighi previsti per il vincolo al regime di transito comune oppure rispettare le condizioni stabilite per il vincolo delle merci a tale regime. (3) Qualora un’obbligazione doganale faccia capo a più debitori, questi sono tenuti in solido al pagamento del debito.

Art. 116 Determinazione del luogo di nascita dell’obbligazione

(1) L’obbligazione sorge:

  1. nel luogo in cui si producono i fatti che fanno sorgere l’obbligazione;

  2. o, se tale luogo non può essere determinato, nel luogo in cui le autorità competenti constatano che la merce si trova in una situazione che ha fatto sorgere l’obbligazione;

  3. o, se il luogo non può essere determinato ai sensi delle lettere (a) o (b), entro un termine di dieci mesi a decorrere dall’accettazione della dichiarazione di transito, nel Paese da cui dipende l’ultimo ufficio di passaggio di entrata al quale è stato consegnato un avviso di passaggio oppure, in caso contrario, nel Paese da cui dipende l’ufficio di partenza.

(2) Le autorità competenti di cui all’articolo 117, paragrafo 1 sono le autorità del Paese in cui è sorta l’obbligazione o si ritiene sia sorta conformemente al presente articolo.

Art. 117 Azione nei confronti del debitore

(1) Le autorità competenti intraprendono l’azione di recupero non appena sono in grado di:

  1. calcolare l’importo dell’obbligazione; e

  2. determinare il debitore.

(2) A tal fine, e fatte salve le disposizioni relative alla prescrizione, le autorità comunicano l’importo dell’obbligazione al debitore secondo le modalità ed entro i termini in vigore nelle parti contraenti. (3) Tutti gli importi concernenti obbligazioni che sono stati oggetto della comunicazione di cui al paragrafo 2 devono essere pagati dal debitore secondo le modalità ed entro i termini in vigore nelle parti contraenti. (4) Quando, dopo l’avvio di un’azione di recupero, la prova del luogo in cui si sono prodotti i fatti che hanno fatto sorgere l’obbligazione è portata a conoscenza, con qualsiasi mezzo, delle autorità competenti determinate conformemente all’articolo 116 (autorità richiedenti), e sempre che tale luogo si trovi in un’altra parte contraente, queste ultime inviano senza indugio alle autorità competenti per il luogo in questione (autorità interpellate) tutti i documenti utili, compresa una prova autenticata degli elementi di prova. Le autorità interpellate ne confermano il ricevimento indicando se sono competenti. Se non c’è risposta entro tre mesi, le autorità richiedenti riprendono l’azione di recupero che avevano avviato. (5) Se le autorità interpellate sono competenti, esse intraprendono se del caso dopo il termine di tre mesi indicato al paragrafo precedente e previa informazione immediata delle autorità richiedenti una nuova azione di recupero degli importi dovuti. Le procedure di recupero avviate dalle autorità richiedenti, non ancora concluse, sono sospese non appena le autorità interpellate comunicano la propria decisione di procedere alla riscossione. Quando le autorità interpellate forniscono la prova di recupero, le autorità richiedenti rimborsano le somme già riscosse o annullano l’azione di recupero.

Art. 118 Azione nei confronti del garante

(1) Fatto salvo il paragrafo3, la responsabilità del garante copre tutto il periodo in cui l’importo dell’obbligazione può essere suscettibile di divenire esigibile. (2) Quando il regime non è appurato, le autorità competenti determinate conformemente all’articolo 116 devono: − notificare al garante il mancato appuramento del regime entro 12 mesi a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione di transito; − notificare al garante che è o potrà essere tenuto al pagamento delle somme di cui risponde nei confronti dell’operazione di transito comune interessata, entro tre anni a partire dalla data di accettazione della dichiarazione di transito. La notifica deve precisare il numero e la data della dichiarazione di transito, il nome dell’ufficio di partenza, il nome dell’obbligato principale e l’importo dell’obbligazione in questione. (3) Il garante è liberato dai suoi obblighi qualora una delle notifiche di cui al paragrafo 2 non sia stata effettuata entro i termini previsti. (4) Quando una di queste notifiche è stata inviata, il garante viene informato dell’avvenuta riscossione dell’obbligazione o dell’appuramento del regime.

Art. 119 Scambio di informazioni e cooperazione ai fini del recupero

Fatto salvo l’articolo 13bis della convenzione, i Paesi si prestano mutua assistenza per determinare le autorità competenti per il recupero in applicazione dell’articolo 116. Queste ultime informano l’ufficio di partenza e l’ufficio di garanzia di tutti i casi di nascita di un’obbligazione in relazione a dichiarazioni di transito accettate dall’ufficio di partenza, oltre che delle azioni intraprese presso il debitore ai fini della riscossione degli importi dovuti.

Allegato I Merci che presentano ingenti rischi di frode

2 3 4 5 Codice SA Designazione delle merci Quantità Codice Aliquota minima minime prodotti di garanzia sensibili49 isolata ex 0102.90 Altri animali vivi della specie bovina 4 000 kg 1 1.500 €/t domestica 0201.10 Carni di animali della specie bovina, 3 000 kg 2.700 €/t 0201.20 fresche o refrigerate 2.900 €/t 0201.30 5.200 €/t 0202.10 Carni di animali della specie bovina, 3 000 kg 2.700 €/t 0202.20 congelate 2.900 €/t 0202.30 3.900 €/t 0402.10 Latte e crema di latte, concentrati 2 500 kg 1.600 €/t 0402.21 o con aggiunta di zuccheri o di altri 1.900 €/t 0402.29 dolcificanti 2.500 €/t 0402.91 1.400 €/t 0402.99 1.600 €/t 0405.10 Burro o altre materie grasse del latte 3 000 kg 2.600 €/t 0405.90 2.800 €/t ex 0803.00 Banane fresche, escluse le frutta della 8 000 kg 1 800 €/t piantaggine 1701.11 Zuccheri di canna o di barbabietola 7 000 kg – 1701.12 o saccarosio chimicamente puro, – 1701.91 allo stato solido – 1701.99 – 2207.10 Alcole etilico non denaturato, con titolo 3 hl 2.500 €/hl di alcolometrico volumico uguale

alcole o superiore a 80 % vol puro 2208.20 Acquaviti, liquori ed altre bevande 5 hl 2208.30 contenenti alcole di distillazione 2208.40 2208.50 2.500 €/hl 2208.60 di alcole 2208.70 puro ex 2208.90 1 2402.20 Sigarette contenenti tabacco 35 000 120 €/1000 pezzi pezzi

Quando si applicano le disposizioni del cap. VII del tit. II, occorre utilizzare il codice dei prodotti sensibili di cui alla colonna 4 in aggiunta al codice SA indicato nella colonna 1 quando quest’ultimo non consenta di identificare in maniera univoca le merci sensibili di cui alla colonna 2.

Allegato II Caratteristiche dei sigilli I sigilli di cui all’articolo 28 dell’appendice I devono per lo meno presentare le seguenti caratteristiche e specifiche tecniche:

a) Caratteristiche essenziali: I sigilli devono: 1) sopportare un utilizzo normale; 2) essere facilmente verificabili e riconoscibili; 3) essere fabbricati in modo che qualsiasi violazione o rimozione lasci tracce visibili ad occhio nudo; 4) non essere riutilizzabili o, per i sigilli ad uso multiplo, permettere ad ogni loro apposizione di essere chiaramente identificati con un’unica indicazione; 5) recare marche di identificazione.

b) Specifiche tecniche: 1) la forma e le dimensioni dei sigilli possono variare in funzione del tipo di suggellamento utilizzato ma le dimensioni devono essere concepite in modo che le marche di identificazione siano facilmente leggibili; 2) le marche di identificazione del sigillo devono essere non falsificabili e difficilmente riproducibili; 3) il materiale utilizzato deve essere tale da evitare rotture accidentali e impedire la falsificazione o la riutilizzazione senza tracce.

Allegato III Criteri di cui agli articoli 57 e 58 Commenti Un’esperienza sufficiente è attestata dall’utilizzazione corretta del regime di transito comune, in qualità di obbligato principale, per uno dei seguenti periodi, che precedono la domanda: un anno per l’applicazione degli articoli 57, paragrafo3, lettera a) e 58, paragrafo 1; due anni per l’applicazione degli articoli 57, paragrafo3, lettera b) e 58, paragrafo 2, lettera a); tre anni per l’applicazione degli articoli 57, paragrafo 4 e 58, paragrafo 2, lettera b). Questi periodi sono ridotti di un anno qualora la dichiarazione di transito sia presentata utilizzando mezzi informatici.

L’obbligato principale dimostra di aver raggiunto un’ampia collaborazione con le autorità competenti quando introduce nella gestione delle sue operazioni misure particolari, offrendo così alle autorità maggiori possibilità di controllo e di protezione degli interessi in gioco. Tali misure possono in particolare, con soddisfazione delle autorità competenti, riguardare: le condizioni di presentazione della dichiarazione di transito (in particolare tramite sistemi informatici), o il contenuto della dichiarazione di transito, qualora l’obbligato principale faccia figurare su tale dichiarazione dati supplementari anche in casi diversi da quelli in cui tali dati sono obbligatori, o le modalità di esecuzione delle formalità di vincolo al regime (in particolare la presentazione della dichiarazione presso un unico ufficio doganale).

L’obbligato principale dimostra il controllo del trasporto in particolare quando: assicura lui stesso il trasporto rispondendo a norme di sicurezza elevate, o si rivolge ad un trasportatore legato da un contratto a lungo termine che offre servizi rispondenti a norme di sicurezza elevate, o si rivolge ad un intermediario legato per contratto a lungo termine ad un trasportatore che offre servizi che rispondono a norme di sicurezza elevate.

Criteri Commenti 4) Buona capacità L’obbligato principale dimostra una buona capacità finanziafinanziaria, ria, sufficiente a soddisfare i propri impegni, presentando alle sufficiente autorità competenti gli elementi che provano che esso dispone a soddisfare dei mezzi per pagare l’importo dell’obbligazione che potrebbe gli impegni sorgere nei confronti delle merci in questione.

Allegato IV Modalità di applicazione dell’articolo 58, paragrafo 7 Divieto temporaneo di ricorrere alla garanzia globale di importo ridotto o di ricorrere alla garanzia globale 1. Situazioni nelle quali il ricorso alla garanzia globale di importo ridotto o il ricorso alla garanzia globale possono essere vietati temporaneamente 1.1 Divieto temporaneo di ricorrere alla garanzia globale di importo ridotto Per «circostanze particolari», ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 5, si intende una situazione nella quale si stabilisce, per un numero significativo di casi in cui siano coinvolti obbligati principali e sia messo in pericolo il buon funzionamento del regime, che, nonostante l’eventuale applicazione degli articoli 54 o 61, la garanzia globale di importo ridotto di cui all’articolo 58, paragrafo 2, non è più in grado di garantire il pagamento entro il termine previsto delle obbligazioni sorte in seguito alla sottrazione al regime di transito comune di merci che figurano nell’allegato I. 1.2 Divieto temporaneo di ricorrere alla garanzia globale Per «frodi frequenti» ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 6, si intende una situazione nella quale si stabilisce che, nonostante l’eventuale applicazione degli articoli 54 o

e, se del caso, dell’articolo 58, paragrafo 5, la garanzia globale di cui all’articolo 58, paragrafo 1, non è più in grado di garantire il pagamento entro il termine previsto delle obbligazioni sorte in seguito alle sottrazioni al regime di transito comune di merci che figurano nell’allegato I, tenuto conto dell’ammontare di dette sottrazioni e delle condizioni nelle quali sono effettuate, in particolare quando esse siano commesse da organizzazioni criminali internazionali.

2. Procedura decisionale per il divieto temporaneo di ricorrere alla garanzia globale di importo ridotto o di ricorrere alla garanzia globale 2.1 La decisione della commissione mista di vietare temporaneamente il ricorso alla garanzia globale di importo ridotto o alla garanzia globale in applicazione dell’articolo 58, paragrafi 5 o 6 (in appresso: «la decisione»), è adottata conformemente alla procedura seguente: 2.2 La decisione può essere adottata su richiesta di una o più parti contraenti. 2.3 Quando tale domanda è formulata, le parti contraenti si informano reciprocamente in merito alle constatazioni fatte e valutano se le condizioni indicate ai punti 1.1 o 1.2 sono soddisfatte. 2.4 Se le parti contraenti ritengono che tali condizioni sono soddisfatte, presentano alla commissione mista un progetto di decisione per adozione mediante la procedura scritta di cui al punto 2.5. 2.5 Il Segretariato generale della Commissione invia alle parti contraenti diverse dalla Comunità un progetto di decisione.

La decisione è adottata se, entro trenta giorni a decorrere dalla data di invio del progetto di decisione, il Segretariato generale della Commissione non ha ricevuto per lettera obiezioni delle parti contraenti. Il Segretariato generale della Commissione informa le parti contraenti dell’adozione della decisione. Qualora fossero comunicate obiezioni entro il termine previsto da una o più parti contraenti al Segretariato generale della Commissione, quest’ultimo ne informa le altre parti contraenti. 2.6 Ciascuna parte contraente assicura la pubblicazione della decisione. 2.7 L’effetto della decisione è limitato ad un periodo di dodici mesi. La commissione mista può tuttavia deciderne il rinnovo o l’abrogazione dopo un nuovo esame con le parti contraenti. 2.8 Per le operazioni di transito relative a merci per le quali il ricorso alla garanzia globale è stato vietato, si applicano le misure seguenti: − gli esemplari della dichiarazione di transito recano in diagonale, in maiuscolo e in rosso una delle seguenti menzioni del formato di 10010 mm: – CS ZÁKAZ SOUBORNÉ JISTOTY – DA FORBUD MOD SAMLET KAUTION – DE GESAMTBÜRGSCHAFT UNTERSAGT – ET ÜLDTAGATISE KASUTAMINE KEELATUD – EL ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ – ES GARANTÍA GLOBAL PROHIBIDA – FR GARANTIE GLOBALE INTERDITE – IT GARANZIA GLOBALE VIETATA – LV VISPĀRĒJS GALVOJUMS AIZLIEGTS – LT NAUDOTI BENDRĄJĄ GARANTIJĄ UŽDRAUSTA – HU ÖSSZKEZESSÉG TILALMA – MT MHUX PERMESSA GARANZIJA KOMPRENSIVA – NL DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN – PL ZAKAZ KORZYSTANIA Z GWARANCJI GENERALNEJ – PT GARANTIA GLOBAL PROIBIDA – SL PREPOVEDANO SKUPNO ZAVAROVANJE – SK ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY – FI YLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTY – SV SAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN – EN COMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITED – IS ALLSHERJARTRYGGING BÖNNUÐ – NO FORBUD MOT BRUK AV UNIVERSALGARANTI − in deroga all’articolo 36, l’esemplare n. 5 di una dichiarazione di transito recante tale menzione deve essere rinviato dall’ufficio di destinazione al più tardi il giorno lavorativo successivo alla presentazione all’ufficio di destinazione della spedizione e degli esemplari richiesti.

Se una spedizione di tal tipo è presentata ad un destinatario autorizzato ai sensi dell’articolo 72, quest’ultimo è tenuto a restituire l’esemplare n. 5 all’ufficio di destinazione da cui dipende al più tardi il giorno lavorativo successivo a quello in cui ha ricevuto la spedizione.

3. Misure che permettono di ridurre le conseguenze finanziarie del divieto di ricorrere alla garanzia globale I titolari di un’autorizzazione di garanzia globale temporaneamente vietata per merci che figurano nell’allegato I possono, su loro richiesta, beneficiare di una garanzia isolata alla quale si applicano le seguenti disposizioni particolari: − la garanzia isolata è oggetto di un specifico atto costitutivo della fideiussione che reca riferimento al presente allegato e che copre soltanto le merci interessate da questa decisione; − ad eccezione dei casi in cui l’ufficio di garanzia e l’ufficio di partenza procedono allo scambio di dati relativi alla garanzia mediante l’uso di tecnologie dell’informazione e di reti informatiche, tale garanzia isolata può essere utilizzata soltanto presso l’ufficio di partenza identificato nell’atto costitutivo della garanzia; − essa può coprire più operazioni, simultanee o successive, a condizione che il totale degli importi per le operazioni impegnate e per le quali il regime non è appurato non superi l’importo della garanzia isolata; − ogni volta che il regime è appurato per un’operazione di transito comune coperta da tale garanzia isolata l’importo corrispondente all’operazione in causa è liberato e può essere riutilizzato per coprire un’altra operazione nel limite dell’importo della garanzia.

4. Deroga al divieto temporaneo di ricorso alla garanzia globale di importo ridotto o alla garanzia globale 4.1 L’obbligato principale può essere autorizzato a ricorrere alla garanzia globale di importo ridotto o alla garanzia globale per vincolare al regime di transito comune merci cui si applica la decisione di divieto se dimostra che non è sorta alcuna obbligazione per le merci in questione nel quadro delle operazioni di transito comune iniziate nel corso dei due anni precedenti la decisione o se, in caso contrario, dimostra di aver corrisposto integralmente gli importi dovuti entro i termini previsti dal debitore o dalla fideiussione. Per poter ricorrere alla garanzia globale in caso di divieto temporaneo, l’obbligato principale deve inoltre soddisfare le condizioni di cui all’articolo 58, paragrafo 2, lettera b). 4.2 Le disposizioni di cui agli articoli da 50 a 55 sono applicabili mutatis mutandis alle domande e alle autorizzazioni relative alle deroghe di cui al punto 4.1. 4.3 Quando concedono la deroga le autorità competenti indicano nella casella 8 del certificato di garanzia globale una delle seguenti menzioni:

– CS NEOMEZENÉ POUŽITİÍ – DA UBEGRÆNSET ANVENDELSE – DE UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG – ET PIIRAMATU KASUTAMINE – ΕL ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ – ES UTILIZACIÓN NO LIMITADA – FR UTILISATION NON LIMITEE – IT UTILIZZAZIONE NON LIMITATA – LV NEIEROBEŽOTS IZMANTOJUMS – LT NEAPRIBOTAS NAUDOJIMAS – HU KORLÁTOZÁS ALÁ NEM ESŐ HASZNÁLAT – MT UŻU MHUX RISTRETT – NL GEBRUIK ONBEPERKT – PL NIEOGRANICZONE KORZYSTANIE – PT UTILIZAÇÃO ILIMITADA – SL NEOMEJENA UPORABA – SK NEOBMEDZENÉ POUŽITIE – FI KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU – SV OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING – EN UNRESTRICTED USE – IS ÓTAKMÖRKUÐ NOTKUN – NO UBEGRENSET BRUK Appendice II50 Carattere comunitario delle merci e disposizioni relative all’euro

Art. 1

La presente appendice determina le modalità di applicazione della convenzione e dell’appendice I relative al carattere comunitario delle merci e all’utilizzo dell’euro.

Titolo I Carattere comunitario delle merci

Capitolo I Campo d’applicazione

Art. 2

(1) La prova del carattere comunitario può essere fornita conformemente al presente titolo soltanto quando le merci alle quali si riferisce sono trasportate direttamente da una parte contraente ad un’altra. Sono considerate trasportate direttamente da una parte contraente ad un’altra:

  1. le merci il cui trasporto si effettua senza transitare nel territorio di un Paese terzo;

  2. le merci il cui trasporto si effettua transitando nel territorio di uno o più Paesi terzi, a condizione che l’attraversamento di questi Paesi si effettui sotto la copertura di un titolo di trasporto unico, redatto in una parte contraente.

(2) Il presente titolo non si applica alle merci:

  1. destinate ad essere esportate all’esterno delle parti contraenti, o

  2. trasportate sotto il regime del trasporto internazionale delle merci coperte da carnet TIR a meno che: – le merci che devono essere scaricate nel territorio di una parte contraente siano trasportate insieme a merci da scaricare in un Paese terzo, o – le merci siano trasportate dal territorio di una parte contraente a quello di un’altra passando per un Paese terzo.

(3) Il presente titolo è applicabile alle spedizioni a mezzo posta (compresi i pacchi postali) inviate da un ufficio postale di una parte contraente ad un ufficio postale di un’altra parte contraente.

Nuovo testo giusta l’art.3 della Dec. n. 1 /2000 della Commissione mista del 20 dic. 2000 (RS 0.631.242.049). Aggiornato dall'art. 1 n. 1 della Dec. n. 1/2005 della Commissione mista del 17 giu. 2005 (RU 2005 4859).

Capitolo II Prova del carattere comunitario

Art. 3 Ufficio competente

Ai sensi del presente capitolo per «ufficio competente» si intende le autorità competenti a provare il carattere comunitario delle merci.

Art. 4 Disposizioni generali

(1) La prova del carattere comunitario delle merci che non circolano sotto la procedura T2 può essere fornita tramite uno dei documenti di cui al presente capitolo. (2) Sempre che le condizioni per il rilascio siano soddisfatte, il documento utilizzato per giustificare il carattere comunitario delle merci può essere rilasciato a posteriori. In tal caso, il documento reca, in colore rosso, una delle menzioni seguenti: – CS Vystaveno dodatečně – DA Udstedt efterfølgende – DE Nachträglich ausgestellt – ET Välja antud tagasiulatuvalt – EL Εκδοθέν εκ των υστέρων – ES Expedido a posteriori – FR Délivré a posteriori – IT Rilasciato a posteriori – LV Izsniegts retrospektīvi – LT Retrospektyvusis išdavimas – HU Kiadva visszamenőleges hatállyal – MT Maħruġ b’mod retrospettiv – NL Achteraf afgegeven – PL Wystawione retrospektywnie – PT Emitido a posteriori – SL Izdano naknadno – SK Vyhotovené dodatočne – FI Annettu jälkikäteen – SV Utfärdat i efterhand – EN Issued retroactively – IS Útgefið eftir á – NO Utstedt i etterhånd

Sezione 1 Documento T2L

Art. 5 Definizione

(1) La prova del carattere comunitario delle merci è fornita, alle condizioni seguenti, mediante la produzione di un documento T2L. (2) Per documento T2L si intende ogni documento che porta la sigla «T2L» o la sigla «T2LF».

Art. 6 Formulario da utilizzare

(1) Il documento T2L è redatto su un formulario conforme ad uno dei modelli figuranti nell’appendice III. (2) Tale formulario può essere integrato, eventualmente, da uno o più formulari complementari conformi ai modelli figuranti all’appendice III e che sono parte integrante del documento T2L. (3) Distinte di carico, redatte secondo il modello che figura all’appendice III, possono essere utilizzate, in sostituzione dei formulari complementari, come parte descrittiva del documento T2L, di cui costituiscono parte integrante. (4) I formulari di cui ai paragrafi da 1 a3 sono compilati conformemente all’appendice III. Essi sono stampati e compilati in una delle lingue ufficiali delle parti contraenti accettata dalle autorità competenti.

Art. 7 Distinte di carico speciali

(1) Le autorità competenti possono autorizzare qualsiasi persona che risponda alle condizioni di cui all’articolo 49 dell’appendice I ad utilizzare in qualità di distinte di carico, distinte che non soddisfano a tutte le condizioni dell’appendice III. (2) Il secondo comma del paragrafo 1 e i paragrafi 2 e 3 dell’articolo 62 dell’appendice I si applicano mutatis mutandis.

Art. 8 Redazione del T2L

(1) Fatte salve le disposizioni dell’articolo 19, il documento T2L è redatto in un unico esemplare. (2) Il documento T2L e, se necessario, il/i formulario/i complementare/i o le distinte di carico utilizzati sono vistati, su richiesta dell’interessato, dell’ufficio competente. Il visto deve comportare le menzioni seguenti che devono figurare, per quanto possibile, nella casella C («Ufficio di partenza») di tali documenti:

a) per il documento T2L, il nome e il timbro dell’ufficio competente, la firma di un funzionario di detto ufficio, la data del visto e un numero di registrazione oppure il numero della dichiarazione di spedizione o d’esportazione, se tale dichiarazione è necessaria;

b) per il formulario complementare o la distinta di carico, il numero che figura sul documento T2L. Tale numero deve essere apposto tramite un timbro che riporta il nome dell’ufficio competente, oppure a mano. In quest’ultimo caso, il numero deve essere accompagnato dal timbro ufficiale del suddetto ufficio. I summenzionati documenti sono consegnati all’interessato non appena le formalità relative alla spedizione delle merci verso il Paese di destinazione sono state compiute.

Sezione 2 Documenti commerciali

Art. 9 Fattura e documento di trasporto

(1) La prova del carattere comunitario delle merci è fornita, conformemente alle condizioni figuranti qui di seguito, mediante la presentazione della fattura o del documento di trasporto relativo a tali merci. (2) La fattura o il documento di trasporto di cui al paragrafo 1 devono almeno citare il nome e l’indirizzo completo dello speditore/esportatore o dell’interessato se quest’ultimo non è lo speditore/esportatore, il numero, la natura, le marche e i numeri dei colli, la designazione delle merci come pure la massa lorda in kg. e, se necessario, i numeri dei contenitori. L’interessato deve apporre in maniera ben visibile, nel suddetto documento, la sigla «T2L» o «T2LF» accompagnata dalla sua firma manoscritta. (3) Quando le formalità sono compiute tramite sistemi informatici pubblici o privati, le autorità competenti autorizzano gli interessati che lo chiedono di sostituire la firma prevista al paragrafo 2 con un’altra tecnica di identificazione che può eventualmente basarsi sull’utilizzo di codici e aventi le stesse conseguenze giuridiche della firma manoscritta. Questa facilitazione è accordata soltanto se le condizioni tecniche e amministrative stabilite dalle autorità competenti sono soddisfatte. (4) La fattura o il documento di trasporto debitamente completati e firmati dall’interessato sono vistati, su richiesta di quest’ultimo, dall’ufficio competente. Tale visto deve comportare il nome ed il timbro dell’ufficio competente, la firma di un funzionario di detto ufficio, la data del visto ed un numero di registrazione oppure il numero della dichiarazione di spedizione o d’esportazione, se tale dichiarazione è necessaria. (5) Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto se la fattura o il documento di trasporto riguardano unicamente merci comunitarie. (6) Ai fini dell’applicazione della presente convenzione, la fattura o il documento di trasporto che soddisfano le condizioni e le formalità di cui ai paragrafi da 2 a 5 valgono come documento T2L. (7) Per l’applicazione dell’articolo 9, paragrafo 4, della convenzione, l’ufficio doganale di un Paese AELS sul cui territorio sono entrate merci sotto la copertura di una fattura o di un documento di trasporto assimilati a un documento T2L può unire al documento T2 o T2L che rilascia per queste merci una copia o fotocopia certificata conforme di tale fattura o documento di trasporto.

Art. 10 Manifesto marittimo

(1) La prova del carattere comunitario delle merci è fornita, conformemente alle condizioni figuranti qui di seguito, dal manifesto della compagnia di navigazione relativo a tali merci. (2) Il manifesto riporta almeno le indicazioni seguenti:

  1. il nome e l’indirizzo completo della società di navigazione;

  2. l’identità della nave;

  3. il luogo e la data di carico delle merci;

  4. il luogo di scarico delle merci.

Il manifesto riporta inoltre per ogni spedizione:

  1. il riferimento alla polizza di carico marittima o ad un altro documento commerciale;

  2. il numero, la natura, le marche e i numeri dei colli;

  3. la designazione delle merci secondo la loro denominazione commerciale abituale con l’indicazione delle informazioni necessarie alla loro identificazione;

  4. la massa lorda in chilogrammi;

  5. se necessario, i numeri dei contenitori;

  6. le seguenti indicazioni relative alla posizione delle merci: – la sigla «C» (che equivale a T2L) o la sigla «F» (che equivale a T2LF) per le merci di cui bisogna giustificare il carattere comunitario, – la sigla «N» per le altre merci.

(3) Il manifesto, debitamente compilato e firmato dalla compagnia di navigazione è vistato, su richiesta di quest’ultima, dalle autorità competenti. Il visto deve includere il nome e il timbro dell’ufficio competente, la firma di un funzionario di detto ufficio e la data del visto.

Art. 11 Manifesto unico

Quando si utilizza la procedura semplificata di transito comune di cui all’articolo 112 dell’appendice I, la prova del carattere comunitario delle merci è fornita dall’apposizione della sigla «C» (equivalente a T2L) o della sigla «F» (equivalente a T2LF) sul manifesto, accanto agli articoli in questione.

Sezione 3 Altre prove applicabili a talune operazioni

Art. 12 Trasporto sotto la copertura di carnet TIR o di carnet ATA

(1) Quando le merci sono trasportate sotto la copertura di un carnet TIR, in uno dei casi di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b) o sotto la copertura di un carnet ATA, il dichiarante può, per giustificare il carattere comunitario delle merci e fatte salve le disposizioni dell’articolo 2, apporre in modo visibile nella casella riservata alla designazione delle merci, la sigla «T2L» o «T2LF» accompagnata dalla sua firma su tutte le pagine interessate del carnet utilizzato, prima di fare vistare quest’ultimo dall’ufficio di partenza. La sigla «T2L» o la sigla «T2LF» devono, su tutte le pagine dove sono state apposte, essere convalidate dal timbro dell’ufficio di partenza unitamente alla firma del funzionario competente. (2) Nel caso in cui il carnet TIR o il carnet ATA comprendano sia merci comunitarie che merci non comunitarie, queste due categorie di merci devono essere indicate separatamente e la sigla «T2L» oppure «T2LF» deve essere apposta in modo da riferirsi chiaramente alle sole merci comunitarie.

Art. 13 Merci al seguito dei viaggiatori o contenute nei loro bagagli

Nella misura in cui debba essere stabilito il carattere comunitario delle merci al seguito di viaggiatori o che sono contenute nei loro bagagli, tali merci, sempre che non siano destinate a fini commerciali, sono considerate comunitarie:

  1. quando sono dichiarate come merci comunitarie e non sussistano dubbi in merito alla veridicità di tale dichiarazione;

  2. negli altri casi, secondo le modalità di cui al presente capitolo.

Sezione 4 Prova del carattere comunitario delle merci fornita da uno speditore

autorizzato

Art. 14 Speditore autorizzato

(1) Le autorità competenti di ciascun Paese possono autorizzare qualsiasi persona, qui di seguito denominata «speditore autorizzato», che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 49 dell’appendice I e che intende giustificare il carattere comunitario delle merci tramite un documento T2L conformemente all’articolo 6 o tramite uno dei documenti previsti dagli articoli da 9 a 11, qui di seguito denominati «documenti commerciali», ad utilizzare tali documenti senza doverli fare vistare dall’ufficio competente. (2) Le disposizioni degli articoli da 50 a 55 dell’appendice I si applicano mutatis mutandis all’autorizzazione di cui al paragrafo 1.

Art. 15 Contenuto dell’autorizzazione

L’autorizzazione determina in particolare:

  1. l’ufficio incaricato della preautenticazione, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), dei formulari utilizzati ai fini della redazione dei documenti interessati;

  2. le condizioni in base alle quali lo speditore autorizzato deve giustificare l’utilizzo dei suddetti formulari;

  3. le categorie o i movimenti delle merci esclusi;

  4. il termine e le condizioni in base alle quali lo speditore autorizzato informa l’ufficio competente per permettergli di effettuare eventuali controlli prima della partenza delle merci.

Art. 16 Preautenticazione e formalità alla partenza

(1) L’autorizzazione prevede che il recto dei documenti commerciali interessati oppure la casella C «Ufficio di partenza» che figura al recto dei formulari utilizzati ai fini della redazione del documento T2L e, se necessario, del o dei formulari complementari sia:

  1. preventivamente munito dell’impronta del timbro dell’ufficio di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera a) e della firma di un funzionario di detto ufficio, o

  2. munito dallo speditore autorizzato dell’impronta del timbro speciale in metallo ammesso dalle autorità competenti e conforme al modello che figura nell’allegato C1 dell’appendice III. L’impronta del timbro può essere prestampata sui formulari quando la stampa è affidata ad una tipografia autorizzata a tal fine.

Le disposizioni dell’articolo 68 dell’appendice I si applicano mutatis mutandis. (2) Al più tardi al momento della spedizione delle merci, lo speditore autorizzato è tenuto a compilare il formulario e firmarlo. Egli deve inoltre indicare nella casella D «Controllo da parte dell’ufficio di partenza» del documento T2L o in un altro punto ben visibile del documento commerciale utilizzato, il nome dell’ufficio competente, la data di redazione del documento ed una delle menzioni seguenti: – CS Schválený odesílatel – DA Godkendt afsender – DE Zugelassener Versender – ET Volitatud kaubasaatja – EL Εγκεκριμένος αποστολέας – ES Expedidor autorizado – FR Expéditeur agréé – IT Speditore autorizzato – LV Atzītais nosūtītājs – LT Įgaliotas siuntėjas – HU Engedélyezett feladó – MT Awtoriżżat li jibgħat – NL Toegelaten afzender – PL Upoważniony nadawca – PT Expedidor autorizado – SL Pooblaščeni pošiljatelj – SK Schválený odosielateľ – FI Valtuutettu lähettäjä – SV Godkänd avsändare – EN Authorised consignor – IS Viðurkenndur sendandi – NO Autorisert avsender

Art. 17 Dispensa dalla firma

(1) Lo speditore autorizzato può essere autorizzato a non apporre firme sui documenti T2L o sui documenti commerciali utilizzati recanti l’impronta del timbro speciale di cui all’allegato C1 dell’appendice III e compilate tramite un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico dei dati. Quest’autorizzazione può essere accordata a condizione che lo speditore autorizzato abbia previamente presentato a tali autorità un impegno scritto con il quale si riconosce responsabile delle conseguenze giuridiche inerenti il rilascio di tutti i documenti T2L o di tutti i documenti commerciali recanti l’impronta del timbro speciale. (2) I documenti T2L o i documenti commerciali redatti secondo le disposizioni del paragrafo 1 devono comportare, invece della firma dello speditore autorizzato, una delle menzioni seguenti: – CS Podpis se nevyžaduje – DA Fritaget for underskrift – DE Freistellung von der Unterschriftsleistung – ET Allkirjanõudest loobutud – EL Δεν απαιτείται υπογραφή – ES Dispensa de firma – FR Dispense de signature – IT Dispensa dalla firma – LV Derīgs bez paraksta – LT Leista nepasirašyti – HU Aláírás alól mentesítve – MT Firma mhux meħtieġa – NL Van ondertekening vrijgesteld – PL Zwolniony ze sk³adania podpisu – PT Dispensada a assinatura – SL Opustitev podpisa – SK Oslobodenie od podpisu – FI Vapautettu allekirjoituksesta – SV Befrielse från underskrift – EN Signature waived – IS Undanþegið undirskrift – NO Fritatt for underskrift

Art. 18 Manifesto marittimo rilasciato a posteriori

(1) Le autorità competenti dei Paesi possono autorizzare le compagnie di navigazione a rimandare la redazione del manifesto che serve a giustificare il carattere comunitario delle merci fino, al più tardi, al giorno successivo alla partenza della nave e, in ogni caso, prima dell’arrivo della nave al porto di destinazione. (2) L’autorizzazione di cui al paragrafo 1 è accordata esclusivamente alle compagnie di navigazione internazionali che:

  1. soddisfano alle condizioni di cui all’articolo 48 dell’appendice I; in deroga tuttavia all’articolo 48, paragrafo 1, lettera a), le compagnie marittime possono non essere stabilite in una parte contraente se vi dispongono di un ufficio regionale, e

  2. utilizzano sistemi di scambio elettronico di dati per trasmettere le informazioni tra i porti di partenza e di destinazione nei territori delle parti contraenti, e

  3. operano un numero significativo di viaggi tra i Paesi secondo itinerari riconosciuti.

(3) Al ricevimento della domanda, le autorità competenti del Paese nel quale la società di navigazione è stabilita notificano tale domanda agli altri Paesi sul territorio dei quali sono situati rispettivamente i porti di partenza e di destinazione previsti. Qualora non ricevano alcuna obiezione entro sessanta giorni della data della notifica, le autorità competenti accordano la procedura semplificata di cui al paragrafo 4.. Tale autorizzazione è valida nei Paesi interessati e si applica soltanto alle operazioni effettuate tra i porti previsti dalla suddetta autorizzazione.

(4) La semplificazione si applica come segue:

  1. il manifesto al porto di partenza viene trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati al porto di destinazione;

  2. la compagnia di navigazione appone sul manifesto le indicazioni che figurano nel paragrafo 2 dell’articolo 10;

  3. un’edizione del manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati è presentata, su richiesta, al più tardi il giorno lavorativo successivo alla partenza della nave, alle autorità competenti del porto di partenza, e in ogni caso prima dell’arrivo della nave nel porto di destinazione;

  4. un’edizione del manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati è presentata alle autorità competenti del porto di destinazione;

  5. le autorità competenti del porto di partenza effettuano, tramite audit, controlli in base ad un’analisi dei rischi;

  6. le autorità competenti del porto di destinazione effettuano, tramite audit, controlli in base ad un’analisi dei rischi e, se del caso, trasmettono particolari dei manifesti alle autorità competenti del porto di partenza, per permettere loro di effettuare le dovute verifiche.

(5) Fatte salve le disposizioni del titolo IV dell’appendice I: − la compagnia marittima notifica alle autorità competenti qualsiasi tipo di infrazione o irregolarità; − le autorità competenti del porto di destinazione notificano immediatamente alle autorità competenti del porto di partenza e all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione qualsiasi tipo di infrazione o irregolarità.

Art. 19 Obbligo di redigere una copia

Lo speditore autorizzato è tenuto a redigere una copia di ogni documento T2L o di ogni documento commerciale rilasciato ai sensi della presente sezione. Le autorità competenti determinano le modalità secondo le quali la suddetta copia è presentata ai fini di controllo e conservata per almeno due anni.

Art. 20 Controlli presso lo speditore autorizzato

Le autorità competenti possono effettuare presso gli speditori autorizzati qualsiasi controllo ritengano utile. Gli speditori autorizzati sono tenuti a prestare la loro assistenza a tal fine e a fornire le informazioni necessarie.

Capitolo III Assistenza reciproca

Art. 21

Le autorità competenti dei Paesi si prestano assistenza reciproca per il controllo dell’autenticità e dell’esattezza dei documenti, oltre che della regolarità delle modalità utilizzate, conformemente alle disposizioni del presente capitolo, ai fini della prova del carattere comunitario delle merci.

Titolo II Disposizioni relative all’euro

Art. 22

(1) Il controvalore in valute nazionali degli importi in euro considerati nella presente convenzione è calcolato sulla base dei tassi di conversione in vigore il primo giorno lavorativo del mese di ottobre con effetto al 1° gennaio dell’anno successivo. Se, per una data valuta nazionale, tale tasso non è disponibile, il tasso da applicare per detta valuta è quello del primo giorno per il quale è stato pubblicato un tasso dopo il primo giorno lavorativo di ottobre. Qualora dopo il primo giorno lavorativo del mese di ottobre non sia stato pubblicato un tasso, il tasso da applicare è quello dell’ultimo giorno, precedente tale data, per il quale un tasso è stato pubblicato. (2) Il controvalore dell’euro da prendere in considerazione per l’applicazione del paragrafo 1 è quello applicabile alla data della registrazione della dichiarazione di transito comune coperta dal titolo o dai titoli di garanzia isolata, conformemente all’articolo14, paragrafo 4 dell’appendice I.

Appendice III51 Dichiarazione di transito e altri documenti

Art. 1

La presente appendice riprende le disposizioni, i formulari e i modelli necessari per compilare le dichiarazioni e gli altri documenti utilizzati ai fini del regime di transito comune conformemente alle appendici I e II.

Titolo 1 Formulari utilizzati per compilare le dichiarazioni di transito o il

documento che serve a comprovare il carattere comunitario delle merci

Art. 2

(1) I formulari su cui vengono compilate le dichiarazioni di transito o su cui è redatto il documento che serve a comprovare il carattere comunitario delle merci debbono essere conformi ai modelli figuranti negli allegati da A1 a A4 della presente appendice. (2) I dati annotati sui formulari devono risultare a ricalco:

  1. per gli allegati A1 e A3, sugli esemplari di cui all’allegato A5;

  2. per gli allegati A2 e A4, sugli esemplari di cui all’allegato A6.

(3) I formulari sono compilati ed utilizzati:

  1. come dichiarazione di transito, in conformità della nota esplicativa di cui all’allegato A7;

  2. come documento che serve a comprovare il carattere comunitario delle merci, in conformità della nota esplicativa di cui all’allegato A8.

In entrambi i casi ci si dovrebbe servire ove necessario, dei codici di cui all’allega-

Aggiornata dall’art. 4 dalle Dec. n. 1/89 della Commissione mista del3 mag. 1989 (RU 1989 1591), dall’art. 1 della Dec. n. 2/95 della Commissione mista del 26 ott. 1995 (RU 1996 1068), dall’art. 4 della Dec. n. 4/96 del Comitato congiunto del 5 dic. 1997 (RU 1997 1492), dagli art. 4 e 5 della Dec. n. 1/2000 del Comitato misto del 20 dic. 2000 (RS 0.631.242.049). Vedi anche l’art. 7 della Dec. n. 1/2000 del Comitato misto del 20 dic. 2000. Aggiornato dagli art 2 della Dec. n. 1/2001 della commissione mista del

giu. 2001 (RU 2002 3505) e della Dec. n. 2/2002 della Commissione mista del 27 nov. 2002 (RU 2005 2623), dall'art. 1 n. 1 della Dec. n. 1/2005 della Commissione mista del 17 giu. 2005 (RU 2005 4859), dagli art. 1 della Dec. n. 2/2005 della Commissione mista del 17 giu. 2005 (RU 2005 4891) e della Dec. n. 3/2005 della Commissione mista del 17 giu. 2005 (RU 2005 4895).

Art. 3

(1) I formulari sono stampati su carta autocopiante collata, del peso di almeno

grammi al metro quadro. L’opacità di questa carta deve essere tale che le indicazioni che figurano su una delle facciate non pregiudichino la leggibilità delle indicazioni sull’altra facciata e la sua resistenza non deve normalmente consentire lacerazioni e sgualciture. La carta è di colore bianco per tutti gli esemplari. Tuttavia, sugli esemplari per il transito (1, 4 e 5), le caselle n. 1 (eccettuata la suddivisione centrale), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (prima suddivisione a sinistra), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 e 56 hanno lo sfondo verde. I caratteri dei formulari sono stampati in verde. (2) I vari esemplari dei formulari sono evidenziati tramite una marcatura di colore, nel modo seguente:

  1. sui formulari conformi ai modelli di cui agli allegati A1 e A3: − gli esemplari 1, 2, 3 e 5 presentano sul bordo destro un margine continuo rispettivamente di colore rosso, verde, giallo e blu, − gli esemplari 4, 6, 7 e 8 presentano sul bordo destro un margine discontinuo rispettivamente di colore blu, rosso, verde e giallo;

  2. sui formulari conformi ai modelli di cui agli allegati A2 e A4, gli esemplari 1/6, 2/7, 3/8 e 4/5 presentano sul bordo destro un margine continuo e sulla sua destra, un margine discontinuo rispettivamente di colore rosso, verde, giallo e blu.

I margini sono larghi circa tre millimetri. Il margine discontinuo è costituito da una serie di quadrati di tre millimetri di lato spaziati ogni tre millimetri. (3) Il formato dei formulari è di 210 per 297 millimetri, con una tolleranza massima di 5 millimetri in meno e di 8 millimetri in più nel senso della lunghezza. (4) Le parti contraenti possono esigere che i formulari rechino anche il nome e l’indirizzo del tipografo o un marchio che ne permetta l’identificazione. (5) Nell’angolo a sinistra della parte superiore, le parti contraenti possono imprimere un’indicazione che permetta d’identificare la parte contraente interessata. Esse possono inoltre imprimere le parole «TRANSITO COMUNE» invece delle parole «TRANSITO COMUNITARIO». I documenti che rechino una di tali indicazioni o entrambe sono accettati quando sono presentati in un’altra parte contraente.

Art. 4

(1) Quando le formalità sono espletate mediante sistemi informatizzati pubblici o privati, le autorità competenti autorizzano gli interessati che ne facciano richiesta a sostituire la firma manoscritta con un procedimento tecnico di identificazione che, ove occorra, può fondarsi sull’uso di codici e ha le stesse conseguenze giuridiche della firma manoscritta. Tale agevolazione è concessa solo qualora siano soddisfatte le condizioni tecniche e amministrative fissate dalle autorità competenti. (2) Qualora per l’espletamento delle formalità ci si avvalga di sistemi informatizzati pubblici o privati che permettano anche la stampa automatica delle dichiarazioni, le autorità competenti possono disporre che le dichiarazioni stesse siano direttamente autenticate da tali sistemi, anziché procedere all’apposizione manuale o meccanica del timbro dell’ufficio doganale e della firma del funzionario competente.

Titolo II Formulari diversi dal documento amministrativo unico

Art. 5 Distinte di carico

(1) Il formulario su cui sono redatte le distinte di carico deve essere conforme al modello figurante nell’allegato A10. Esso è redatto in conformità della nota esplicativa figurante nell’allegato A11. (2) Per i formulari delle distinte di carico è utilizzata una carta collata per scritture, del peso di almeno 40 grammi/metro quadro; la sua resistenza deve essere tale da non presentare, ad un uso normale, alcuna lacerazione o sgualcitura. Il colore della carta è a scelta degli interessati. (3) Il formato dei formulari è di 210297 millimetri, con una tolleranza massima di 5 millimetri in meno e di 8 millimetri più nel senso della lunghezza.

Art. 6 Avviso di passaggio

(1) Il formulario su cui è redatto l’avviso di passaggio deve essere conforme al modello figurante nell’allegato A12. (2) Per i formulari degli avvisi di passaggio è utilizzata una carta collata per scritture, del peso di almeno 40 grammi/metro quadro; la sua resistenza deve essere tale da non presentare, ad un uso normale, alcuna lacerazione o sgualcitura. La carta è di colore bianco. (3) Il formato dei formulari è di 210148 millimetri.

Art. 7 Ricevute

(1) Il formulario su cui è redatta la ricevuta deve essere conforme al modello figurante nell’allegato A13. (2) Per i formulari delle ricevute è utilizzata una carta collata per scritture, del peso di almeno 40 grammi/metro quadro; la sua resistenza deve essere tale da non presentare, ad un uso normale, alcuna lacerazione o sgualcitura. La carta è di colore bianco. (3) Il formato dei formulari è di 148105 millimetri.

Art. 8 Certificato di garanzia isolata

(1) Il formulario su cui è redatto il certificato di garanzia isolata deve essere conforme al modello figurante nell’allegato B3. (2) Per i formulari del certificato di garanzia isolata è utilizzata una carta collata per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso di almeno 55 grammi/metro quadro. Essa deve avere un fondo arabescato di colore rosso, il quale faccia apparire qualsiasi falsificazione operata con mezzi meccanici o chimici. La carta è di colore bianco. (3) Il formato dei formulari è di 148105 millimetri. (4) I formulari del certificato di garanzia isolata devono essere corredati di una dicitura che indichi il nome e l’indirizzo del tipografo o di una sigla che ne consenta l’identificazione. Il certificato di garanzia isolata reca, inoltre, un numero di serie che lo contraddistingue. (5) Per quanto riguarda i certificati di garanzia isolata, la lingua da utilizzare è determinata dalle autorità competenti del paese da cui dipende l’ufficio di garanzia.

Art. 9 Certificato di garanzia globale o di esonero dalla garanzia

(1) I formulari su cui è redatto il certificato di garanzia globale o di esonero dalla garanzia, qui di seguito denominati il «certificato», devono essere conformi al modello figurante negli allegati B5 e B6. Essi devono essere compilati conformemente alla nota di cui all’allegato B7. (2) Per il formulario del certificato di garanzia globale o di esonero dalla garanzia è utilizzata una carta non contenente pasta meccanica, del peso di almeno 100 grammi/metro quadro. Essa deve avere sulle due facciate un fondo arabescato, il quale faccia apparire qualsiasi falsificazione operata con mezzi meccanici o chimici. La carta è: − di colore verde per i certificati di garanzia globale; − di colore blu per i certificati di esonero dalla garanzia. (3) Il formato dei formulari è di 210148 millimetri. (4) È compito delle parti contraenti provvedere o far provvedere alla stampa dei formulari dei certificati. Ogni certificato porta un numero che lo contraddistingue.

Art. 10 Disposizioni comuni al titolo II

(1) Il formulario deve essere compilato a macchina o con un procedimento meccanografico o affine. I formulari di cui agli articoli da 5 a 7 possono anche essere compilati a mano, in modo leggibile; in quest’ultimo caso, devono essere compilati con inchiostro e in stampatello. (2) Il formulario deve essere redatto in una delle lingue ufficiali delle parti contraenti accettata dalle autorità competenti del Paese di partenza. Questa disposizione non si applica ai certificati di garanzia isolata. (3) Ove necessario, le autorità competenti di un altro Paese in cui il formulario deve essere presentato possono chiedere la traduzione di tale formulario nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di questo Paese. (4) Per quanto riguarda il certificato di garanzia globale o di esonero dalla garanzia, la lingua da utilizzare è indicata dalle autorità competenti del Paese da cui dipende l’ufficio di garanzia.

(5) Il formulario non deve contenere cancellature o alterazioni. Le modifiche eventualmente apportate devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, all’occorrenza, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dall’autore e appositamente vistata dalle autorità competenti. (6) Una parte contraente può, a condizione di ottenere l’accordo delle altre parti contraenti e di non portare pregiudizio alla corretta applicazione della convenzione, applicare ai formulari di cui al presente titolo disposizioni particolari intese ad aumentarne la sicurezza.

Titolo III Dichiarazione di transito e formulari necessari alla trasmissione

elettronica di dati

Art. 11 Dichiarazione di transito

La dichiarazione di transito di cui all’articolo18, paragrafo 1 dell’appendice I è conforme alla struttura e alle indicazioni di cui all’allegato D1. Sono utilizzati i codici di cui all’allegato D2.

Art. 12 Documento d’accompagnamento transito

Il documento d’accompagnamento transito è conforme al modello e alle indicazioni di cui all’allegato D3. Esso è redatto conformemente alle note esplicative di cui all’allegato D4.

Art. 13 Elenco di articoli

L’elenco di articoli è conforme al modello e alle indicazioni di cui all’allegato D5. Esso è redatto conformemente alle note esplicative di cui all’allegato D6.

Allegato A152 Formulario-tipo per le dichiarazioni di transito Nota: Lo spazio sotto le caselle n. 15 e n. 17 della copia 5 può recare una traduzione delle parole «Ritornare a» in finnico, islandese, norvegese e svedese.

Questo modulo, pubblicato nella RU 1989 1591, 1996 1068, non è riprodotto nella RS.

Allegato A253 Formulario-tipo alternativo per le dichiarazioni di transito Nota: Lo spazio sotto le caselle n. 15 e n. 17 della copia 4/5 può recare una traduzione delle parole «Ritornare a» in finnico, islandese, norvegese e svedese.

Questo formulario, pubblicato nella RU 1989 1591, 1996 1068, non è riprodotto nella RS.

Allegato A354 Formulario-tipo complementare da utilizzare unitamente al formulario-tipo di cui all’Allegato A1

Questo formulario, pubblicato nella RU 1989 1591, 1996 1068, non è riprodotto nella RS.

Allegato A455 Formulario-tipo complementare da utilizzare unitamente al formulario-tipo di cui all’allegato A2

Questo formulario, pubblicato nella RU 1989 1591, 1996 1068, non è riprodotto nella RS.

Allegato A5 Indicazione degli esemplari dei formulari di cui agli allegati A1 e A3 nei quali i dati annotati devono risultare a ricalco (a partire dall’esemplare n. 1) I. Riquadri riservati agli operatori economici Numero Numero degli esemplari Numero Numero degli esemplari della casella della casella

da 1 a 8 32 da 1 a 8 salvo la sottocasella centrale 33 prima sottocasella di sinistra da 1 a 3 da 1 a 8

da 1 a 5a altre sottocaselle

da 1 a 8 da 1 a3

da 1 a 8 35 da 1 a 8

da 1 a 8 38 da 1 a 8

da 1 a 8 40 da 1 a 5 a

da 1 a 5 a 44 da 1 a 5 a

da 1 a 8 50 da 1 a 8

da 1 a 8 51 da 1 a 8

da 1 a 5 a 52 da 1 a 8

da 1 a 5 a 53 da 1 a 8

da 1 a 5 a 54 da 1 a 4

da 1 a 5 a 55 –

da 1 a 5 a 56 –

da 1 a 8 a In nessun caso può essere fatto obbligo agli utilizzatori di compilare queste caselle sull’esemplare n. 5 ai fini del transito.

II. Riquadri riservati all’amministrazione Numero Numero degli esemplari Numero Numero degli esemplari della casella della casella F – b Lo Stato di partenza può scegliere se far apparire questi dati sugli esemplari specificati.

Allegato A6 Indicazione degli esemplari dei formulari figuranti negli allegati A2 e A4 nei quali i dati annotati devono risultare a ricalco (a partire dall’esemplare n. 1/6) I. Riquadri riservati agli operatori economici Numero Numero degli esemplari Numero Numero degli esemplari della casella della casella

da 1 a 4 32 da 1 a 4 salvo la sottocasella centrale 33 prima sottocasella di sinistra da 1 a 3 da 1 a 4

da 1 a 4 altre sottocaselle

da 1 a 4 da 1 a3

da 1 a 4 35 da 1 a 4

da 1 a 4 38 da 1 a 4

da 1 a 4 40 da 1 a 4

da 1 a 4 44 da 1 a 4

da 1 a 4 50 da 1 a 4

da 1 a 4 51 da 1 a 4

da 1 a 4 52 da 1 a 4

da 1 a 4 53 da 1 a 4

da 1 a 4 54 da 1 a 4

da 1 a 4 55 –

da 1 a 4 56 –

da 1 a 4 II. Riquadri riservati all’amministrazione Numero Numero degli esemplari Numero Numero degli esemplari della casella della casella C da 1 a 4 G – F – Allegato A7 Istruzioni per l’impiego dei formulari necessari per le dichiarazioni di transito

Titolo I Osservazioni generali

A. Presentazione generale I formulari di cui agli allegati da A1 a A4 della presente appendice devono essere utilizzati per vincolare le merci al regime di transito comune, salvo se la convenzione lo disponga altrimenti. Dei formulari di cui agli allegati A1 e A3 della presente appendice, vengono utilizzati soltanto gli esemplari n. 1, 4 e 5: – l’esemplare n. 1 è custodito dalle autorità competenti del Paese di partenza; − l’esemplare n. 4 accompagna le merci ed è custodito dalle autorità competenti del Paese di destinazione; − l’esemplare n. 5 accompagna le merci e costituisce il documento da rinviare per il regime di transito comune. Si può fare uso anche dei formulari di cui agli allegati A2 e A4 della presente appendice, in particolare quando si ricorre ad un sistema informatizzato di trattamento delle dichiarazioni. In tal caso è necessario utilizzare due «pacchetti», costituiti almeno dagli esemplari n. 1/6 e 4/5; il primo «pacchetto» corrisponde, per quanto concerne le informazioni da fornire, agli esemplari n. 1 e n. 4; il secondo all’esemplare n. 5. In tal caso, su ogni «pacchetto» deve essere indicata la numerazione degli esemplari utilizzati, cancellando la numerazione indicata a margine relativa a quelli non utilizzati. Ogni «pacchetto» così definito è concepito in modo che le informazioni da riprodurre sui vari esemplari risultino a ricalco, grazie al trattamento chimico subìto dalla carta. Gli operatori economici che lo desiderino possono anche far stampare direttamente i tipi di «pacchetti» di formulari da loro eventualmente prescelti, sempreché il formulario utilizzato sia conforme al modello ufficiale. La dichiarazione di transito è inoltrata in un unico esemplare all’ufficio di partenza quando quest’ultimo ricorra a sistemi informatici.

B. Informazioni richieste I formulari in oggetto contengono tutti i dati che i vari Paesi possono richiedere. Alcune caselle devono essere obbligatoriamente compilate, mentre altre lo saranno soltanto su richiesta del Paese in cui vengono espletate le formalità. È quindi opportuno, in proposito, conformarsi alla parte di queste istruzioni che riguardano l’uso

delle varie caselle. Il numero massimo di caselle eventualmente da compilare è il seguente: − 1 (esclusa la seconda sottocasella), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15,17,18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (prima sottocasella), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55, 56 (caselle a fondo verde).

C. Modalità per l’uso del formulario I formulari debbono essere compilati con la macchina per scrivere o con un procedimento meccanografico o affine, o anche a mano, in modo leggibile, a penna e stampatello. Per facilitare la compilazione a macchina è necessario introdurre il formulario in modo tale che la prima lettera dell’indicazione da scrivere nella casella n. 2 venga apposta nella piccola casella nell’angolo superiore sinistro. I formulari non possono recare raschiature, cancellature o aggiunte. Fatto salvo l’articolo 25 dell’appendice I, le eventuali modifiche devono essere apportate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendovi quelle desiderate. Ogni modifica in tal modo effettuata deve essere siglata dall’autore ed espressamente convalidata dalle autorità competenti le quali possono, all’occorrenza, esigere la presentazione di una nuova dichiarazione. Inoltre, i formulari possono essere compilati con un procedimento tecnico di riproduzione, invece che con i sistemi suddetti, sempre che siano rigorosamente osservate le disposizioni relative ai modelli, alla carta, al formato dei formulari, alla lingua da utilizzare, alla leggibilità, al divieto di raschiature o aggiunte ed alle modifiche. Devono essere compilate, se necessario, unicamente le caselle recanti un numero d’ordine; le altre, indicate con una lettera maiuscola, sono riservate alle amministrazioni. L’esemplare destinato ad essere custodito presso l’ufficio di partenza deve recare la firma originale dell’obbligato principale. Ove la normativa predisponga l’emissione di copie complementari degli esemplari della dichiarazione di transito (in particolare ai sensi degli art. 12, par. 1 della convenzione o 34, par.3 dell’appendice I), l’obbligato principale può utilizzare a tale effetto e se necessario esemplari complementari o fotocopie di tali esemplari. Questi esemplari complementari o fotocopie di esemplari devono essere firmati dall’obbligato principale, presentati alle autorità competenti e convalidati da queste ultime alle stesse condizioni richieste per il documento unico. Fatte salve le disposizioni particolari di cui alla normativa, tali documenti sono identificati come «copie» ed accettati dalle autorità competenti allo stesso titolo che i documenti originali non appena la loro qualità e leggibilità siano considerate sufficienti da tali autorità.

Titolo II Dati da riportare nelle varie caselle

I. Formalità da espletare nel Paese di partenza Casella n. 1: Dichiarazione Devono figurare nella terza sottocasella le seguenti indicazioni: (1) Merci destinate a circolare secondo il regime T 2: (2) Merci destinate a circolare secondo il regime T 1: T 1. (3) Spedizioni di cui all’articolo 19 dell’appendice I: T. In questo caso, lo spazio libero dopo la sigla T va sbarrato. Casella n. 2: Speditore/esportatore Indicare il cognome e il nome o la ragione sociale e l’indirizzo completo dell’interessato. Per quanto riguarda il numero d’identificazione, possono indicarlo le parti contraenti stesse (è il numero d’identificazione attribuito all’interessato dalle autorità competenti per fini fiscali, statistici o altri). In caso di spedizione raggruppata, le parti contraenti possono prevedere che una delle diciture seguenti: – CS Různí – DA Diverse – DE Verschiedene

– SK Rôzni sia apposta in questa casella e che l’elenco degli speditori sia accluso alla dichiarazione di transito. Casella n. 3: Formulari Indicare il numero d’ordine del «pacchetto» e il numero totale di «pacchetti» di formulari e di fogli supplementari impiegati. Per esempio, se si presentano un formulario e due fogli supplementari, numerare il formulario con le cifre 1/3, il primo foglio supplementare con 2/3, ed il secondo foglio supplementare con 3/3. Se la dichiarazione riguarda un unico articolo (cioè quando si deve compilare una sola casella «descrizione delle merci»), non indicare nulla in questa casella n. 3, ed apporre un «1» nella casella n. 5. Se invece di un «pacchetto» di 8 esemplari vengono utilizzati due «pacchetti» di 4 esemplari, questi sono ritenuti costituire un solo «pacchetto». Casella n. 4: Distinte di carico Indicare in cifre il numero di distinte di carico eventualmente allegate o il numero di elenchi commerciali descrittivi autorizzati dalle autorità competenti. Casella n. 5: Articoli Indicare il numero totale degli articoli che figurano nella dichiarazione di transito. Casella n. 6: Totale dei colli Compilare tale casella è facoltativo per le parti contraenti. Indicare il numero totale dei colli componenti la spedizione in oggetto. Casella n. 8: Destinatario Indicare il nome o la ragione sociale e l’indirizzo completo della o delle persone a cui le merci devono essere consegnate. In caso di spedizione raggruppata, le parti contraenti possono prevedere che una delle diciture di cui alla casella 2 sia apposta in questa casella e che l’elenco dei destinatari sia accluso alla dichiarazione di transito. Le parti contraenti possono permette che questa casella non sia compilata qualora il destinatario sia stabilito fuori del territorio delle parti contraenti. In questo stadio non è obbligatorio indicare il numero d’identificazione. Casella n. 15: Paese di spedizione/esportazione Indicare il nome del Paese dal quale le merci sono spedite o esportate.

Casella n. 17: Paese di destinazione Indicare il nome del Paese interessato. Casella n. 18: Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza Indicare l’identità, per esempio il(i) numero(i) d’immatricolazione del(i) mezzo(i) di trasporto (autocarro, imbarcazione, carrozza ferroviaria, aeromobile) su cui le merci sono direttamente caricate al momento della loro presentazione all’ufficio di partenza, seguita dal codice della nazionalità del mezzo di trasporto (o del veicolo propulsore, se si tratta di un convoglio), servendosi dei codici previsti a tale scopo. Per esempio, se la motrice e il rimorchio hanno targhe diverse, indicare il numero di targa della motrice e del rimorchio e la nazionalità della motrice. Tuttavia, quando le merci sono collocate in contenitori destinati al trasporto su veicoli stradali, le autorità competenti possono autorizzare l’obbligato principale a non compilare la casella qualora la situazione logistica relativa al punto di partenza non permetta di fornire l’identità e la nazionalità dei mezzi di trasporto all’atto della compilazione della dichiarazione di transito e se esse possono garantire che le informazioni relative al mezzo di trasporto saranno indicate successivamente nella casella n. 55. In caso di spedizione a mezzo di trasporto mediante infrastrutture fisse non è necessario indicare il numero d’immatricolazione e la nazionalità. In caso di trasporto ferroviario, non è necessario indicare la nazionalità. Negli altri casi, indicare la nazionalità è facoltativo per le parti contraenti. Casella n. 19: Contenitore (Ctr) Indicare, servendosi dei codici previsti a tale scopo, i dati necessari alla situazione presunta al passaggio della frontiera della parte contraente dove si situa l’ufficio di partenza, al momento del vincolo delle merci al regime di transito comune. Casella n.

21: Identità e nazionalità del mezzo attivo di trasporto che attraversa la frontiera Per quanto riguarda l’identità, compilare questa casella è facoltativo per le parti È invece obbligatorio per quanto concerne la nazionalità. Tuttavia, in caso di trasporti ferroviari o di trasporti mediante infrastrutture fisse non è necessario indicare il numero d’immatricolazione e la nazionalità. Indicare il tipo di mezzo di trasporto (autocarro, imbarcazione, carrozza ferroviaria, aeromobile) precisando ad esempio il numero d’immatricolazione o la denominazione del mezzo attivo di trasporto (cioè il propulsore) del quale si presuppone l’uso al momento del passaggio della frontiera della parte contraente dove si situa l’ufficio di partenza, seguito dal codice relativo alla nazionalità di tale mezzo di trasporto quale risultava al momento del vincolo delle merci al regime di transito comune, servendosi dei codici previsti a tale scopo.

In caso di trasporto combinato, o quando siano utilizzati più mezzi di trasporto, il mezzo attivo di trasporto è quello che assicura la movimentazione del tutto (es.: nel caso di autocarro su nave, il mezzo attivo di trasporto è la nave; tra motrice e rimorchio, il mezzo attivo di trasporto è la motrice). Casella n. 25: Modo di trasporto alla frontiera Indicare, servendosi dei codici previsti a tale scopo, il modo di trasporto corrispondente al mezzo attivo di trasporto col quale si presume che le merci lascino il territorio della parte contraente dove si situa l’ufficio di partenza. Casella n. 27: Luogo di carico Indicare, se del caso sotto forma di codice quando ciò sia previsto, il luogo di carico delle merci quale risultava al momento del vincolo delle merci al regime di transito comune sul mezzo attivo di trasporto mediante il quale attraversano la frontiera della parte contraente dove si situa l’ufficio di partenza. Casella n. 31: Colli e descrizione delle merci - marchi e numeri - numero di contenitori - quantità e natura Indicare i marchi, i numeri, la quantità e la natura dei colli, oppure nel caso di merci non imballate, il numero degli articoli oggetto della dichiarazione o apporre, secondo il caso, una delle diciture seguenti: – CS Volne loženo – DA Bulk – DE Lose – ET Pakendamata – EL χύμα – ES A granel – FR Vrac – IT Alla rinfusa – LV Berams – LT Nesupakuota – HU Ömlesztett – MT Bil-kwantitá – NL Los gestort – PL Luzem – PT A granel – SL Razsuto – SK Voľne

– FI Irtotavaraa – SV Bulk – EN Bulk – IS Vara í lausu – NO Bulk indicare, in ogni caso, la denominazione commerciale abituale delle merci; tale denominazione dev’essere espressa in termini sufficientemente precisi per permettere l’identificazione di dette merci; qualora vada compilata la casella n. 33: «Codice delle merci», tale denominazione dev’essere espressa in termini sufficientemente precisi per permettere la classificazione delle merci. In questa casella devono risultare anche informazioni richieste da eventuali norme specifiche (imposte di consumo, ecc.). In caso d’impiego di contenitori, nella casella vanno indicati anche i loro marchi d’identificazione. Casella n. 32: Numero dell’articolo Indicare il numero d’ordine dell’articolo in questione rispetto al totale degli articoli dichiarati nei formulari utilizzati, secondo quanto precisato nella nota relativa alla casella n. 5. Se la dichiarazione si riferisce ad un solo articolo, le parti contraenti possono prevedere che non sia indicato nulla in questa casella, tenuto conto che la cifra «1» deve figurare nella casella n. 5. Questa casella va completata quando: − la dichiarazione di transito è presentata dalla medesima persona contemporaneamente o successivamente ad una dichiarazione in dogana in cui figuri il codice delle merci, oppure − quando la dichiarazione di transito riguarda le merci di cui all’allegato I dell’appendice I. Indicare il codice corrispondente alle merci in questione. Anche questa casella va completata nelle dichiarazioni T2 e T2F redatte in un Paese AELS solo quando la dichiarazione di transito precedente contiene un’indicazione del codice delle merci. Indicare in questo caso il numero di codice figurante negli esemplari di detta dichiarazione. Negli altri casi, compilare tale casella è facoltativo. Casella n. 35: Massa lorda Indicare la massa lorda, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella n. 31. La massa lorda corrisponde alla massa globale delle merci e di tutti i loro imballaggi, esclusi i contenitori e le altre attrezzature di trasporto.

Qualora la dichiarazione riguardi vari tipi di merci, basterà indicare la massa lorda totale nella prima casella n. 35, tenuto conto che le altre caselle n. 35 non sono state completate. Casella n. 38: Massa netta Compilare tale casella è facoltativo per le parti contraenti. Indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella n. 31: si tratta della massa delle merci prive del loro imballaggio. Casella n. 40: Dichiarazione sommaria/documento precedente Indicare il riferimento alla destinazione doganale precedente o ai corrispondenti documenti doganali. Qualora vadano indicati vari riferimenti, le parti contraenti possono prevedere che una delle diciture seguenti: – CS Různé – DA Diverse – DE Verschiedene – SK Rôzne figuri in questa casella e che l’elenco dei riferimenti in questione sia allegato alla dichiarazione di transito.

Casella n. 44: Menzioni speciali, documenti presentati, certificati e autorizzazioni Indicare i dati richiesti da normative specifiche eventualmente vigenti nel Paese di spedizione/esportazione e i numeri di riferimento dei documenti presentati a sostegno della dichiarazione (compresi se del caso, i numeri degli esemplari di controllo T 5, il numero della licenza e autorizzazione di esportazione, i dati relativi ai regolamenti veterinari e fitosanitari, il numero della fattura di carico, ecc.). La sottocasella «codice menzioni speciali» (MS) non va completata. Casella n. 50: Obbligato principale e rappresentante autorizzato; luogo, data e firma Indicare cognome e nome o ragione sociale e indirizzo completo dell’obbligato principale e l’eventuale numero d’identificazione attribuitogli dalle autorità competenti. Se del caso, indicare cognome, nome o ragione sociale del rappresentante autorizzato che firma per l’obbligato principale. Fatte salve le disposizioni particolari relative all’uso dell’informatica, l’originale della firma manoscritta della persona interessata deve figurare sull’esemplare che viene conservato all’ufficio di partenza. Se l’interessato è una persona giuridica, il firmatario deve indicare, dopo la firma, il proprio cognome, nome e qualifica. Casella n. 51: Uffici di passaggio previsti (e Paesi) Indicare l’ufficio di entrata previsto in ogni parte contraente di cui si prevede di attraversare il territorio e, se il trasporto debba attraversare il territorio di Paesi terzi, l’ufficio di uscita attraverso il quale il trasporto lascerà il territorio delle parti contraenti. Gli uffici di passaggio figurano nell’elenco degli uffici competenti per le operazioni di transito comune. Indicare inoltre il Paese, avvalendosi del codice previsto. Casella n.

52: Garanzia Indicare, avvalendosi dei codici previsti, il tipo di garanzia o di esonero dalla garanzia utilizzato per l’operazione considerata e, se necessario, il numero del certificato di garanzia globale o di esonero dalla garanzia oppure il numero del buono della singola garanzia corrispondente e, se del caso, l’ufficio di garanzia. Se la garanzia globale, l’esonero dalla garanzia oppure la garanzia isolata mediante fideiussione non è valida per tutte le parti contraenti, si indichi dopo «non valida per ...» la o le parte(i) contraente(i) interessata(e), servendosi dei codici previsti a tale scopo. Casella n. 53: Ufficio di destinazione (e Paese) Indicare l’ufficio a cui le merci devono essere presentate per porre termine all’operazione di transito. Gli uffici di destinazione figurano nell’elenco degli uffici competenti per le operazioni di transito comune. Dopo il nome dell’ufficio, indicare il codice del Paese interessato.

II. Formalità durante il percorso Tra il momento in cui le merci lasciano l’ufficio di partenza e quello in cui arrivano all’ufficio di destinazione può accadere che si renda necessario aggiungere negli esemplari n. 4 e n. 5 della dichiarazione di transito che accompagnano le merci,

alcuni dati riguardanti l’operazione di trasporto, che devono essere annotati su tali esemplari dal vettore responsabile del mezzo di trasporto su cui le merci si trovano caricate, e cioè nel corso delle operazioni di trasporto. Questi dati si possono annotare a mano, in modo leggibile, a penna e in stampatello. Tali dati si riferiscono alle seguenti caselle: − Trasbordi: riempire la casella n. 55. Casella n. 55: Trasbordi Le prime tre righe di tale casella devono essere riempite dal vettore se nel corso dell’operazione in questione le merci sono trasbordate da un mezzo di trasporto a un altro o da un contenitore a un altro. Il vettore può procedere al trasbordo soltanto dopo aver ottenuto l’autorizzazione delle autorità competenti del Paese in cui il trasbordo deve essere effettuato. Quando tali autorità ritengono che l’operazione di transito comune possa proseguire normalmente e dopo aver preso, se del caso, le disposizioni necessarie, esse appongono un visto sugli esemplari n. 4 e n. 5 della dichiarazione di transito. − Altri incidenti di percorso: riempire la casella n. 56. Casella n. 56: Altri incidenti durante il trasporto La casella deve essere compilata conformemente agli obblighi esistenti in materia di transito. Inoltre, quando le merci sono state caricate su un semirimorchio, e durante il trasporto viene cambiata solo la motrice (senza che vi siano manipolazioni o trasbordi di merci), indicare in questa casella il numero di immatricolazione e la nazionalità del nuovo veicolo trainante. In tal caso, l’attestazione di controllo delle autorità competenti non è necessaria.

Titolo III Osservazioni relative ai fogli supplementari

A. I fogli supplementari possono essere utilizzati unicamente quando la dichiarazione riguardi più di un articolo (vedi casella n. 5). Essi devono essere presentati congiuntamente a un formulario contenuto negli allegati A1 o A2. B. Le osservazioni di cui ai titoli I e II sono pure applicabili ai fogli supplementari. Tuttavia: − la sigla «T1bis», «T2bis» o «T2Fbis» deve apparire nella terza suddivisione della casella 1, secondo la procedura di transito comune applicabile alle merci in questione; − l’uso delle caselle 2 e 8 del formulario complementare figurante nell’allegato A3 e delle caselle 2/8 del formulario supplementare figurante nell’allegato A4 è facoltativo per le parti contraenti e dovrebbero recare solo il nome o il numero di identificazione eventuale della persona interessata.

C. Se vengono utilizzati formulari complementari: − le caselle «Colli e descrizione delle merci» non utilizzate del formulario complementare devono essere sbarrate, in modo da impedire ulteriori aggiunte; − le caselle 32 «Numero dell’articolo», 33 «Codice delle merci», 35 «Massa lorda (kg)», 38 «Massa netta (kg)» e 44 «Menzioni speciali, documenti presentati, certificati e autorizzazioni» del formulario di dichiarazione di transito o del documento T2L utilizzato sono cancellate a tratti di penna e la casella 31 «Colli e descrizione delle merci» non deve essere compilata per quanto riguarda l’indicazione dei marchi, numeri, numero e natura dei colli e descrizione delle merci. Nella casella 31 «Colli e descrizione delle merci» del formulario di dichiarazione di transito o del documento T2L utilizzato sono indicati il numero d’ordine e la sigla dei vari formulari complementari.

Allegato A8

Istruzioni sull’impiego dei formulari per la compilazione dei documenti attestanti il carattere comunitario delle merci A. Osservazioni generali (1) Qualora vada attestato il carattere comunitario delle merci a norma della convenzione, si utilizzerà un formulario conforme all’esemplare 4 del modello figurante all’allegato A1 della presente appendice o all’esemplare 4/5 del modello figurante all’allegato A2 della presente appendice. Tale formulario è completato, se del caso, da uno o più formulari conformi all’esemplare 4 o all’esemplare 4/5 del modello figurante rispettivamente agli allegati A3 e A4 della presente appendice. (2) L’interessato deve compilare soltanto le caselle nella parte superiore del documento, alla voce «Nota importante». (3) I formulari devono essere compilati con la macchina per scrivere o con un procedimento meccanografico o affine, anche a mano, in modo leggibile, a penna e in stampatello. (4) Non devono essere fatte raschiature o aggiunte. Le eventuali modifiche devono essere apportate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendovi quelle desiderate. Ogni modifica effettuata in tal modo deve essere siglata dall’autore e convalidata dalle autorità doganali dell’ufficio di rilascio, le quali possono eventualmente esigere la presentazione di una nuova dichiarazione. (5) Gli spazi non utilizzati nelle caselle compilate dall’interessato devono essere sbarrati, in modo da impedire iscrizioni successive.

B. Indicazioni relative alle varie caselle Casella n. 1: Dichiarazione Indicare la sigla «T2L» oppure «T2LF» nella terza sottocasella. In caso d’impiego di formulari complementari la casella n. 1 del formulario o dei formulari usati a tale fine deve recare la sigla, secondo il caso, «T2Lbis» oppure «T2LFbis» nella terza suddivisione. Casella n. 2: Speditore/esportatore Compilare tale casella è facoltativo per le parti contraenti. Indicare il cognome e il nome o la ragione sociale e l’indirizzo completo dell’interessato. Per quanto riguarda il numero d’identificazione, possono indicarlo i Paesi interessati (numero d’identificazione attribuito all’interessato dalle autorità competenti per fini fiscali, statistici o altri). In caso di spedizione raggruppata, le parti contraenti possono prevedere che una delle diciture seguenti: – CS Různí – DA Diverse – DE Verschiedene

– SK Rôzni sia apposta in questa casella e che l’elenco degli speditori sia accluso alla dichiarazione. Casella n. 3: Formulari Indicare il numero d’ordine del formulario rispetto al totale dei formulari eventualmente usati. Esempi: se il documento T2L è costituito da un solo formulario, indicare 1/1; se il documento T2L comprende un formulario complementare T2Lbis, numerare il documento T2L 1/2 e il formulario complementare 2/2; se il documento T2L comprende due formulari complementari T2Lbis, numerare il documento T2L 1/3; il primo documento T2Lbis 2/3 e il secondo documento T2Lbis 3/3. Casella n. 4: Distinte di carico Indicare il numero di distinte di carico allegate. Casella n. 5: Articoli Indicare il numero totale degli articoli menzionati nel documento T2L.

Casella n. 14: Dichiarante/rappresentante Indicare il cognome e nome o la ragione sociale e l’indirizzo completo dell’interessato, conformemente alle norme in vigore. In caso d’identità tra l’interessato e lo speditore di cui alla casella 2, indicare una delle diciture seguenti: – CS Odesílatel – DA Afsender – DE Versender – ET Saatja – EL αποστολέας – ES Expedidor – FR Expéditeur – IT Speditore – LV Nosūtītājs – LT Siuntėjas – HU Feladó – MT Min jikkonsenja – NL Afzender – PL Nadawca – PT Expedidor – SL Pošiljatelj – SK Odosielateľ – FI Lähettäjä – SV Avsändare – EN Consignor – IS Sendandi – NO Avsender Per quanto riguarda il numero d’identificazione, potranno indicarlo i Paesi interessati (numero d’identificazione attribuito all’interessato dalle autorità competenti per fini fiscali, statistici o altri). Casella n. 31: Colli e designazione delle merci; marchi e numeri – marchi d’identificazione dei contenitori – quantità e natura Indicare i marchi, i numeri, la quantità e la natura dei colli oppure, nel caso di merci non imballate, il numero degli articoli oggetto della dichiarazione o, secondo il caso, una delle diciture seguenti: – CS Volne loženo – DA Bulk

– DE Lose – ET Pakendamata – EL χύμα – ES A granel – FR Vrac – IT Alla rinfusa – LV Berams – LT Nesupakuota – HU Ömlesztett – MT Bil-kwantitá – NL Los gestort – PL Luzem – PT A granel – SL Razsuto – SK Voľne – FI Irtotavaraa – SV Bulk – EN Bulk – IS Vara í lausu – NO Bulk Indicare, in ogni caso, la denominazione commerciale abituale delle merci; tale denominazione dev’essere espressa in termini sufficientemente precisi per permettere l’identificazione di dette merci; qualora vada compilata la casella 33 «Codice delle merci», tale denominazione dev’essere espressa in termini sufficientemente precisi per permettere la classificazione delle merci. In questa casella devono essere apposte anche le informazioni richieste da eventuali norme specifiche (imposte di consumo, ecc.). In caso d’impiego di contenitori nella casella vanno indicati anche i loro marchi d’identificazione. Casella n. 32: Numero dell’articolo Indicare il numero d’ordine dell’articolo in questione rispetto al totale degli articoli dichiarati nel documento T2L e nei formulari complementari, secondo quanto precisato nella nota relativa alla casella n. 5. Se il documento T2L si riferisce ad un solo articolo, le parti contraenti possono prevedere che non sia indicato nulla in questa casella, tenuto conto che la cifra «1» deve figurare nella casella n. 5.

Questa casella va redatta sui documenti T2L emessi in un Paese AELS solo quando la dichiarazione di transito o il documento precedente contiene un’indicazione del codice delle merci. Casella n. 35: Massa lorda Indicare la massa lorda, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella n. 31. La massa lorda corrisponde alla massa globale delle merci e di tutti i loro imballaggi, esclusi i contenitori e le altre attrezzature di trasporto. Qualora un documento T2L riguardi vari tipi di merci, basterà indicare la massa lorda totale nella prima casella n. 35, tenuto conto che le altre caselle n. 35 non sono state completate. Casella n. 38: Massa netta Questa casella va redatta in un Paese AELS solo quando la dichiarazione di transito o il documento precedente contiene l’indicazione della massa netta. Indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci dichiarate nella casella n. 31. Si tratta della massa delle merci prive del loro imballaggio. Casella n. 40: Dichiarazione sommaria/documento precedente Indicare la natura, la data e l’ufficio che ha rilasciato la dichiarazione o il documento precedente sulla cui base è stato emesso il documento T2L. Casella n. 44: Menzioni speciali, documenti presentati, certificati e autorizzazioni Questa casella dev’essere compilata in un Paese AELS solo quando la dichiarazione di transito o il documento precedente contiene dettagli in tale casella. Questi dettagli devono essere ripresi nel documento T2L. Casella n. 54: Luogo e data, firma, cognome e nome del dichiarante o del suo rappresentante Fatte salve le disposizioni specifiche da adottare in caso di uso dell’informatica, la firma della persona interessata, seguita dal nome e cognome, deve figurare nel documento T2L. Se l’interessato è una persona giuridica, dopo la firma e il nome e cognome l’interessato deve precisare il proprio statuto.

Allegato A9

Codici da utilizzare nei formulari per la compilazione delle dichiarazioni di transito o del documento attestanti il carattere comunitario delle merci Casella n. 19: Contenitore I codici da utilizzare sono i seguenti: 0: merci non trasportate in contenitori; 1: merci trasportate in contenitori. Casella n. 25: Modo di trasporto alla frontiera La lista dei codici da utilizzare è la seguente: Codice dei modi di trasporto, posta ed altre spedizioni A. Codice di una cifra (obbligatorio) B. Codice di due cifre (la seconda è facoltativa per le parti contraenti).

A B Denominazione

1 10 Trasporto marittimo 12 Carrozza ferroviaria trasportata su nave 16 Autoveicolo trasportato su nave 17 Rimorchio o semirimorchio trasportato su nave 18 Chiatta trasportata su nave 2 20 Trasporto ferroviario 23 Autoveicolo trasportato su carrozza ferroviaria 3 30 Trasporto stradale 4 40 Trasporto aereo 5 50 Spedizione postale 7 70 Infrastrutture fisse di trasporto 8 80 Trasporto per via navigabile interna 9 90 Propulsione propria

Casella n. 27: Luogo di carico/scarico I codici saranno stabiliti dalle parti contraenti. Prima sottocasella Indicare il codice relativo alle merci, composto perlomeno delle sei cifre del sistema armonizzato di descrizione e di codificazione delle merci. Nella Comunità, tuttavia, indicare le otto cifre della nomenclatura combinata quando una disposizione comunitaria lo preveda.

Altre sottocaselle Da compilare, se del caso, utilizzando altri codici specifici delle parti contraenti (da indicare cominciando subito dopo la prima sottocasella). Casella n. 51: Uffici di passaggio previsti (e Paesi) Indicazione dei Paesi Il codice Paesi è costituito dal codice ISO alpha - 2 Paesi (ISO 3166). L’elenco dei codici da utilizzare è il seguente: Belgio BE Repubblica ceca CZ Danimarca DK Germania DE Estonia EE Grecia GR Spagna ES Francia FR Irlanda IE Italia IT Cipro CY Lettonia LV Lituania LT Ungheria HU Lussemburgo LU Malta MT Paesi Bassi: NL Austria AT Polonia PL Portogallo PT Slovenia SI Slovacchia SK Finlandia FI Svezia SE Regno Unito GB Islanda IS Norvegia NO Svizzera CH

Casella n. 52: Garanzia Tipo di garanzia L’elenco dei codici da utilizzare è il seguente:

Situazione Codice Altre indicazioni necessarie

In caso di esonero dalla garanzia 0 – numero del certificato di (articolo 57 dell’appendice I) esonero dalla garanzia In caso di garanzia globale 1 – numero del certificato di garanzia globale – ufficio di garanzia In caso di garanzia isolata mediante fi- 2 – riferimento all’atto costitutideiussione vo della garanzia – ufficio di garanzia In caso di garanzia isolata in contanti 3 In caso di garanzia isolata per titoli 4 – numero del titolo di garanzia isolata In caso di esonero dalla garanzia 6 (articolo 7 dell’appendice I) In caso di esonero dalla garanzia sulla base A di una convenzione (articolo 10, paragrafo 2, lettera a) della Convenzione) In caso di esonero dalla garanzia per il 7 percorso compreso fra l’ufficio di partenza e l’ufficio di passaggio (articolo 10, paragrafo 2, lettera b) della Convenzione) In caso di garanzia isolata conformemente 9 – riferimento all’atto costitutial modello di cui all’allegato IV, punto3, vo della garanzia dell’appendice I – ufficio di garanzia

Indicazione dei Paesi Si utilizzano i codici previsti per la casella n. 51. Casella n. 53: Ufficio di destinazione (e Paese) Si utilizzano i codici previsti per la casella n. 51.

Allegato A10

Distinta di carico

Numero Marche, numeri, quantità e natura dei colli Paese Massa Riservato d’ordine designazione delle merci di partenza lorda all’amministra- (kg) zione

(firma)

Allegato A11

Avvertenza relativa alla distinta di carico

Titolo I Disposizioni generali

1. Definizione La distinta di carico di cui all’articolo 5 dell’appendice III è un documento che risponde alle caratteristiche del presente allegato.

2. Formato delle distinte di carico 2.1 Il formulario può essere utilizzato come distinta di carico soltanto sul recto. 2.2 Le distinte di carico recano: a) l’intestazione «Distinta di carico»; b) un riquadro di 70 millimetri per 55 millimetri diviso in una parte superiore di 70 millimetri per 15 millimetri e una parte inferiore di 70 millimetri per 40 millimetri; c) nell’ordine seguente, una serie di colonne la cui intestazione è così redatta: – numero d’ordine, – marche, numeri, quantità e natura dei colli, designazione delle merci, – Paese di spedizione/esportazione, – massa lorda in chilogrammi, – riservato all’amministrazione. Gli interessati possono allargare le colonne in funzione dei loro fabbisogni. La colonna intitolata «riservato all’amministrazione» deve avere, tuttavia, una larghezza perlomeno di30 millimetri. Gli interessati possono, inoltre, disporre liberamente degli spazi diversi da quelli di cui ai punti a), b) e c). 2.3 Subito sotto l’ultima iscrizione dev’essere tracciata una riga orizzontale e gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibili ulteriori aggiunte.

Titolo II Indicazioni relative alle varie rubriche

1. Riquadro 1.1 Parte superiore Quando la distinta di carico è allegata ad una dichiarazione di transito, l’obbligato principale appone nella parte superiore la sigla «T1», «T2» o «T2F». Quando la distinta di carico è allegata ad un documento «T2L», l’interessato appone nella parte superiore la sigla«T2L» o la sigla «T2LF».

1.2 Parte inferiore Gli elementi che figurano al paragrafo 4 del titolo III di cui in appresso devono essere inseriti in questa parte del riquadro.

2. Colonne 2.1 Numero d’ordine Gli articoli che figurano nella distinta di carico devono essere preceduti da un numero d’ordine. 2.2 Marche, numeri, quantità e natura dei colli, designazione delle merci Quando la distinta di carico è allegata ad una dichiarazione di transito, le informazioni richieste sono fornite conformemente agli allegati A7 e A9. Vi devono figurare le informazioni di cui alle caselle 31 «Colli e descrizione delle merci», 44 «Menzioni speciali, documenti presentati, certificati e autorizzazioni» e, se del caso, 33 «Codice delle merci» e 38 «Massa netta» della dichiarazione di transito. Quando la distinta di carico è allegata ad un documento T2L, le informazioni richieste sono fornite conformemente agli allegati A8 e A9. 2.3 Paese di spedizione/esportazione Indicare il nome del Paese da cui le merci sono spedite/esportate. Questa colonna non va compilata quando la distinta di carico è allegata ad un documento T2L. 2.4 Massa lorda (kg) Indicare la dicitura di cui alla casella 35 del documento DAU (cfr. allegati A7 e A8).

Titolo III Utilizzo delle distinte di carico

(1) Non è possibile per una stessa dichiarazione di transito allegare nel contempo una o più distinte di carico e uno o più formulari complementari. (2) In caso di utilizzo delle distinte di carico, le caselle 15 «Paese di spedizione/ esportazione», 32 «Numero dell’articolo», 33 «Codice delle merci», 35 «Massa lorda (kg)», 38 «Massa netta (kg)» e, se del caso, 44 «Menzioni speciali, documenti presentati, certificati e autorizzazioni» del formulario di dichiarazione di transito sono sbarrate e la casella 31 «Colli e descrizione delle merci» non dev’essere compilata per quanto riguarda l’indicazione relativa a marche, numeri, quantità e natura dei colli, designazione delle merci. Nella casella 31 « Colli e descrizione delle merci » del formulario di dichiarazione di transito utilizzato sono indicati il numero d’ordine e la sigla delle varie distinte di carico. (3) La distinta di carico è riprodotta nello stesso numero di esemplari del formulario di riferimento. (4) Alla registrazione della dichiarazione di transito, la distinta di carico porta lo stesso numero di registrazione del formulario di riferimento. Tale numero dev’essere apposto con un timbro su cui figura il nome dell’ufficio di partenza oppure scritto a

mano. In quest’ultimo caso, esso deve recare anche il timbro ufficiale dell’ufficio di partenza. La firma di un funzionario dell’ufficio di partenza è facoltativa. (5) Quando varie distinte di carico sono allegate ad uno stesso formulario per la procedura T1 o T2, esse devono recare un numero d’ordine attribuito dall’obbligato principale; il numero di distinte di carico allegate è indicato nella casella 4 «Distinte di carico» del detto formulario. (6) Quando la distinta di carico è allegata ad un documento T2L il disposto dei paragrafi da 1 a 5 si applica mutatis mutandis.

Regime comune di transito 0.631.242.04

Allegato A12

TC 10 - AVVISO DI PASSAGGIO Identificazione del mezzo di trasporto: .................................................................................... DICHIARAZIONE DI TRANSITO UFFICIO DI PASSAGGIO PREVISTO (E PAESE):

Natura (T1, T2 o T2F) Ufficio di partenza e numero

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO DOGANALE Data del passaggio:

....................................................... ....................................................... (firma)

Timbro delle autorità

Allegato A13

TC 11 - RICEVUTA

L’ufficio di destinazione di ............................. certifica che la dichiarazione T1, T2, T2F (1) l’esemplare di controllo T5(1) registrato il .......................................... con il n. ................................................ dall’ufficio di .........................................

gli è stato consegnato.

A ................................... il ........................................................ Timbro ................................................................................................... delle autorità (firma)

(1) Cancellare le diciture che non interessano.

Regime comune di transito 0.631.242.04

Allegato B1

Garanzia isolata 1. Il(la) sottoscritto(a)56 ................................................................................................ residente a57 .................................................................................................................. si costituisce garante in solido, presso l’ufficio di garanzia di...................................... per un importo massimo di ........................................................................................... nei confronti della Comunità europea costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dall’Irlanda, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato del Lussemburgo, dalla Repubblica di Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d’Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonché nei confronti della Repubblica d’Islanda, del Regno di Norvegia, della Confederazione Svizzera, del Principato di Andorra e della Repubblica di SanMarino,58 per tutte le somme di cui59 .............................................. ....................................................................................................................................... è o diverrebbe debitore nei confronti di detti Stati, sia per il debito principale e addizionale che per spese ed accessori, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi e altri diritti e tributi applicabili alle merci vincolate al regime comune di transito/transito comunitario dall’ufficio di partenza di ............................................................................................. all’ufficio di destinazione di ......................................................................................... Descrizione delle merci

................................................................................................ .......................................................................................................................................

56 Cognome e nome o ragione sociale. 57 Indirizzo completo. 58 Cancellare l’indicazione della(e) parte(i) contraente(i) o dello (degli) Stato(i) (Andorra o San Marino) il cui territorio non sarà attraversato. I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito comunitario. 59 Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo dell’obbligato principale.

2. Il(la) sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle richieste e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che il regime di transito in questione si è concluso. ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data di richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale. garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occasione dell’operazione di transito comune/comunitario, coperta dal presente impegno, che precede la data di applicazione della revoca o risoluzione del sistema di garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva. 4. Ai fin del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio60 in

Paese Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo

............................................... .................................................................................. ............................................... .................................................................................. ............................................... .................................................................................. ............................................... .................................................................................. ............................................... ..................................................................................

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o fatte per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.

60 Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali Stati, il garante designa, in questo Stato, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui (lei) destinata; gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici dei luoghi di domicilio del garante

Regime comune di transito 0.631.242.04

Fatto a .................................................... , addì ......................................................... (Firma)61 .......................................................................................................................

Ufficio di garanzia di .................................................................................................... Impegno del garante accettato il ...................................... a copertura dell’operazione di transito comune/comunitario che ha dato luogo alla dichiarazione di transito rilasciata il .............................................. n. ....... 62.

(Timbro e firma) ...........................................................................................................

61 Il (la) firmatario(a) deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: «Buono a titolo di garanzia, per l’importo di …», indicando l’importo in lettere. 62 Da completare a cura dell’ufficio di partenza.

0.631.242.04 Ordinamento generale

Allegato B2

Garanzia isolata per certificati 1. Il(la) sottoscritto(a)63 ............................................................................................... residente a64 .................................................................................................................. si costituisce garante in solido, presso l’ufficio di garanzia di ..................................... nei confronti della Comunità europea costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dall’Irlanda, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato del Lussemburgo, dalla Repubblica di Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d’Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonché nei confronti della Repubblica d’Islanda, del Regno di Norvegia, della Confederazione Svizzera, del Principato di Andorra65 e della Repubblica di San Marino66 ................................................................................. ....................................................................................................................................... per tutte le somme di cui un obbligato principale è o diverrebbe debitore nei confronti di detti Stati, sia per il debito principale e addizionale che per spese ed accessori, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi e altri diritti e tributi applicabili alle merci vincolate al regime comune di transito/transito comunitario, per i quali il(la) sottoscritto(a) ha consentito di impegnare la propria responsabilità mediante il rilascio di certificati di garanzia isolata e a concorrenza di un importo massimo di 7000 EUR per certificato. 2.

Il(la) sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle richieste, fino a concorrenza di 7000 EUR per certificato di garanzia isolata, e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che il regime di transito in questione si è concluso.

63 Cognome e nome o ragione sociale. 64 Indirizzo completo. 65 Soltanto per le operazioni di transito comunitario. 66 Soltanto per le operazioni di transito comunitario.

Regime comune di transito 0.631.242.04

ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data di richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale. garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occasione dell’operazione di transito comune/comunitario, coperta dal presente impegno, che precede la data di applicazione della revoca o risoluzione del sistema di garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva. 4. Ai fin del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio67 in

Paese Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo

............................................... .................................................................................. ............................................... .................................................................................. ............................................... .................................................................................. ............................................... .................................................................................. ............................................... ..................................................................................

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o fatte per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.

67 Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali Stati, il garante designa, in questo Stato, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui (lei) destinata; gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici dei luoghi di domicilio del garante

Fatto a .................................................... , addì ........................................................ (Firma)68 .......................................................................................................................

Ufficio di garanzia di .................................................................................................... Impegno del garante accettato il ...................................................................................

(Timbro e firma) ...........................................................................................................

68 Il (la) firmatario(a) deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: «Buono a titolo di garanzia».

Regime comune di transito 0.631.242.04

Allegato B3

TC 32 - CERTIFICATO DI GARANZIA ISOLATA A 000 000

Rilasciato da: ......................................................................................................... ................................................................................................................................ (Cognome e nome/Ragione sociale e indirizzo)

(impegno del garante accettato il ........................................................................... dall’ufficio di garanzia di .....................................................................................)

Il presente certificato, emesso il ...................................., è valido fino a concorrenza di 7000 euro per un’operazione di transito comunitario/comune che ha inizio entro il ....................................... e nei confronti della quale agisce come obbligato principale ............................................................................................... (Cognome e nome/Ragione sociale e indirizzo)

(Firma dell’obbligato (Firma e timbro di chi rilascia principale) 1 il certificato)

1 Firma facoltativa

Spazio riservato all’ufficio di partenza

Operazione di transito scortata dalla dichiarazione T1, T2, T2F 1 Registrata il ..................................... con il numero ....................................... dall’ufficio di: ........................................................................................................

Timbro Firma

1 Cancellare le diciture che non interessano.

0.631.242.04 Ordinamento generale

Allegato B4

Garanzia globale 1. Il(la) sottoscritto(a)69 ................................................................................................ residente a70 .................................................................................................................. si costituisce garante in solido, presso l’ufficio di garanzia di ..................................... ....................................................................................................................................... a concorrenza di un importo massimo di ...................................................................... che rappresenta 100/50/30 %71 dell’importo di riferimento nei confronti della Comunità europea costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dall’Irlanda, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato del Lussemburgo, dalla Repubblica di Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d’Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonché nei confronti della Repubblica d’Islanda, del Regno di Norvegia, della Confederazione Svizzera, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino,72 per tutte le somme di cui73 .................................................................... ....................................................................................................................................... è o diverrebbe debitore nei confronti di detti Stati sia per il debito principale e addizionale che per spese ed accessori, ad esclusione delle pene pecuniarie a titolo di dazi e altri diritti e tributi applicabili alle merci vincolate al regime comune di transito/transito comunitario. 2. Il(la) sottoscritto(a) si obbliga ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle richieste, fino a concorrenza dell’importo massimo citato e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscrit-

69 Cognome e nome o ragione sociale. 70 Indirizzo completo. 71 Cancellare l’indicazione non pertinente. 72 Cancellare l’indicazione della(e) parte(i) contraente(i) o dello(degli) Stato(i) (Andorra o San Marino) il cui territorio non sarà attraversato. I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito comunitario. 73 Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo dell’obbligato principale.

Regime comune di transito 0.631.242.04

to(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che il regime di transito in questione si è concluso. ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data di richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale. Tale importo può essere diminuito delle somme già pagate in virtù del presente impegno soltanto quando il(la) sottoscritto(a) è invitato(a) a pagare un debito sorto in occasione di un’operazione di transito comunitario/comune, che ha avuto inizio anteriormente alla data di ricevimento della precedente richiesta di pagamento oppure nei trenta giorni successivi a tale data. garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occasione delle operazioni di transito comune/comunitario, coperte dal presente impegno, le quali abbiano avuto inizio anteriormente alla data di applicazione della revoca o risoluzione del sistema di garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva. 4. Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio74 in

Paese Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo

............................................... .................................................................................. ............................................... .................................................................................. ............................................... .................................................................................. ............................................... .................................................................................. ............................................... ..................................................................................

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o fatte per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.

74 Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali Stati, il garante designa, in questo Stato, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui (lei) destinata; gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici dei luoghi di domicilio del garante

Fatto a .................................................... , addì ........................................................

(Firma)75 .......................................................................................................................

Ufficio di garanzia di ..................................................................................................... Impegno del garante accettato il ...................................................................................

(Timbro e firma) ...........................................................................................................

75 Il (la) firmatario(a) deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: «Buono a titolo di garanzia, per l’importo di …», indicando l’importo in lettere.

Regime comune di transito 0.631.242.04

Allegato B5

TC 31 - Certificato di garanzia globale

1. Ultimo giorno di validità Giorno Mese Anno 2. Numero 3. Obbligato principale (Cognome e nome o ragione sociale, indirizzo completo e Paese) 4. Garante (Cognome e nome o ragione sociale, indirizzo completo 5. Ufficio di garanzia (designazione, indirizzo completo 6. Importo di riferimento in cifre in lettere Codice di valuta: 7. L’ufficio di garanzia certifica che l’obbligato principale sopra designato ha costituito una garanzia globale valida per le operazioni di transito comunitario/comune che comportano l’attraversamento dei territori doganali in appresso elencati il cui nome non è barrato: COMUNITÁ EUROPEA, ISLANDA, NORVEGIA, SVIZZERA, ANDORRA (*), SAN MARINO (*) 8. Menzioni particolari 9. Termine di validità prorogato fino al Giorno Mese Anno incluso

(luogo) ............................. (data).................... (luogo) .......................... , il ............................. (firma del funzionario e timbro dell’ufficio (firma del funzionario e timbro dell’ufficio di garanzia) di garanzia)

(*) Unicamente per le operazioni di transito comunitario.

Allegato B5

10. Persone abilitate a firmare le dichiarazioni di transito comunitario/comune per l’obbligato principale

11. Cognome, nome 12. Firma dell’obbligato 11. Cognome, nome 12. Firma dell’obbligato e facsimile della firma principale (1) e facsimile della firma principale (1) della persona abilitata della persona abilitata

1 Quando l’obbligato principale è una persona giuridica, la firma nella casella 12 deve essere seguita dall’indicazione del cognome, del nome e della qualifica di chi firma.

Regime comune di transito 0.631.242.04

Allegato B6

TC 33 - Certificato di esonero dalla garanzia 1. Ultimo giorno di validità Giorno Mese Anno 2. Numero 3. Obbligato principale (Cognome e nome o ragione sociale, indirizzo completo e Paese) 4. Ufficio di garanzia (designazione, indirizzo completo 5. Importo di riferimento in cifre in lettere Codice di valuta: 6. L’ufficio di garanzia certifica che l’obbligato principale sopra indicato beneficia di un esonero dalla garanzia per le operazioni di transito comunitario/comune da lui effettuate che comportano l’attraversamento dei territori doganali in appresso elencati il cui nome non è barrato: COMUNITÁ EUROPEA, UNGHERIA, ISLANDA, NORVEGIA, POLONIA, SLOVACCHIA, SVIZZERA, REPUBBLICA CECA, ANDORRA (*), SAN MARINO (*) 7. Menzioni particolari 8. Termine di validità prorogato fino al Giorno Mese Anno incluso

(luogo) ............................. (data)..................... (luogo) .......................... , il ............................. (firma del funzionario e timbro dell’ufficio (firma del funzionario e timbro dell’ufficio di garanzia) di garanzia)

(*) Unicamente per le operazioni di transito comunitario.

Allegato B6

9. Persone abilitate a firmare le dichiarazioni di transito comunitario/comune per l’obbligato principale

10. Cognome, nome 11. Firma dell’obbligato 10. Cognome, nome 11. Firma dell’obbligato e facsimile della firma principale (1) e facsimile della firma principale (1) della persona abilitata della persona abilitata

1 Quando l’obbligato principale è una persona giuridica, la firma nella casella 11 deve essere seguita dall’indicazione del cognome, del nome e della qualifica di chi firma

Allegato B7

Avvertenza relativa ai certificati di garanzia globale e di esonero dalla garanzia

1. Menzioni da apportare sul recto dei certificati Dopo il rilascio del certificato non è possibile apportare alcuna modifica, aggiunta o soppressione alle diciture figuranti nelle caselle da 1 a 8 del certificato di garanzia globale e nelle caselle da 1 a 7 del certificato di esonero dalla garanzia. 1.1 Codice «valuta» Nella casella 6 del certificato di garanzia globale e nella casella 5 del certificato di esonero dalla garanzia figura per ogni Paese il codice ISO ALPHA3 (codice ISO 4217) della valuta utilizzata. 1.2 Menzioni particolari 1.2.1 Qualora la garanzia globale non sia applicabile alle merci di cui all’allegato I dell’appendice I, indicare nella casella 8 del certificato una delle diciture seguenti: – CS Omezená platnost – DA Begrænset gyldighed – DE Beschränkte Geltung – ET Piiratud kehtivus – EL Περιορισμένη ισχύς – ES Validez limitada – FR Validité limitée – IT Validità limitata – LV Ierobežots derīgums – LT Galiojimas apribotas – HU Korlátozott érvényű – MT Validità limitata – NL Beperkte geldigheid – PL Ograniczona ważność – PT Validade limitada – SL Omejena veljavnost – SK Omezená platnost – FI Voimassa rajoitetusti – SV Begränsad giltighet – EN Limited validity

– IS Takmarkað gildissvið – NO Begrenset gyldighet 1.2.2 Qualora l’obbligato principale si sia impegnato ad inoltrare la dichiarazione di transito soltanto presso un ufficio di partenza, il nome di tale ufficio figurerà in lettere maiuscole nella casella 8 del certificato di garanzia globale oppure nella casella 7 del certificato di esonero dalla garanzia.

1.3 Indicazione dei certificati in caso di proroga del termine di validità In caso di proroga della durata di validità del certificato, l’ufficio di garanzia deve compilare la casella 9 del certificato di garanzia globale oppure la casella 8 del certificato di esonero dalla garanzia.

2. Menzioni da apportare sul verso dei certificati. Persone abilitate a firmare le dichiarazioni di transito 2.1 Al rilascio del certificato o in un qualsiasi altro momento situato entro il termine di validità del certificato, l’obbligato principale designa sotto la sua responsabilità sul verso del certificato le persone abilitate a firmare le dichiarazioni di transito. Ogni designazione reca l’indicazione del cognome e nome della persona abilitata, accompagnata da un facsimile della sua firma. Le menzioni relative alla persona abilitata devono essere controfirmate dall’obbligato principale. L’obbligato principale ha facoltà di sbarrare le caselle che non intende utilizzare. 2.2 L’obbligato principale può in qualsiasi momento annullare l’iscrizione sul verso del certificato della persona abilitata. 2.3 La persona che figura sul verso di un certificato inoltrato presso un ufficio di partenza è il rappresentante abilitato dell’obbligato principale.

3. Utilizzo del certificato in caso di deroga al divieto di ricorso alla garanzia globale Le modalità e le menzioni del caso figurano al punto 4 dell’allegato IV dell’appendice I.

Allegato C1

Timbro speciale

55 mm

1 2

3 4 25 mm

5 6

1. Stemma o altro simbolo o lettere del Paese 2. Ufficio di partenza 3. Numero della dichiarazione 4. Data 5. Speditore autorizzato 6. Autorizzazione

Allegato C2

Etichetta (transito per ferrovia)

Colori: nero in campo verde

Allegato D1

Note esplicative relative all’utilizzazione delle dichiarazioni di transito tramite scambio di messaggi normalizzati (Dichiarazione di transito EDI)

Titolo I Generalità

La dichiarazione di transito EDI si basa sugli elementi di informazione che figurano nelle diverse caselle del DAU, come definiti negli allegati A7 e A9, eventualmente associati ad un codice o da questo sostituiti. Il presente allegato contiene unicamente le esigenze particolari di base che si applicano qualora le formalità siano effettuate tramite scambio di messaggi normalizzati EDI. Sono applicabili anche i codici supplementari presentati nell’allegato D2. Gli allegati A7 e A9 si applicano alla dichiarazione di transito EDI, salvo indicazione contraria menzionata nel presente allegato o nell’allegato D2. La struttura e il contenuto nei particolari della dichiarazione di transito EDI sono conformi alle specificazioni tecniche comunicate dalle autorità competenti all’obbligato principale e intese a garantire il funzionamento corretto del sistema. Tali specificazioni si basano sulle esigenze esposte nel presente allegato. Il presente allegato descrive la struttura dell’IE (scambio di informazioni). La dichiarazione di transito è organizzata in gruppi di dati che contengono dati (attributi). Questi ultimi sono raggruppati in blocchi logici coerenti nell’ambito di ciascun IE. La posizione rientrata di un gruppo di dati indica che il gruppo di dati dipende da un gruppo di dati in posizione meno rientrata. Se del caso è indicato il numero di casella corrispondente nel DAU. Il termine «numero» nella spiegazione relativa ad un gruppo di dati indica il numero di volte che il gruppo di dati può essere ripetuto nella dichiarazione di transito. Il termine «tipo/lunghezza» nella spiegazione relativa ad un attributo precisa le esigenze in materia di tipo di dato e di lunghezza del dato. I codici relativi al tipo di dato sono i seguenti: a alfabetico n numerico an alfanumerico Il numero che segue il codice indica la lunghezza del dato autorizzata. Si applicano le seguenti convenzioni: I due puntini facoltativi prima dell’indicazione della lunghezza denotano che il dato non ha una lunghezza fissa: in tal caso l’indicazione concerne il numero massimo di caratteri utilizzabile. Una virgola nella lunghezza del dato indica che l’attributo può contenere decimali, nel qual caso la cifra prima della virgola indica la lunghezza totale dell’attributo e la cifra che segue la virgola indica il numero massimo dei decimali.

Titolo II Struttura della dichiarazione di transito di tipo EDI

A. Elenco dei gruppi di dati Operazione di transito Operatore speditore Operatore destinatario Designazione delle merci − operatore speditore − operatore destinatario − contenitori − codici SGI − colli − riferimenti amministrativi precedenti − documenti/certificati presentati − menzioni speciali Ufficio doganale di partenza Operatore obbligato principale Rappresentante Ufficio doganale di passaggio Ufficio doganale di destinazione Operatore destinatario autorizzato Risultato del controllo Info suggelli − identificazione dei suggelli Garanzia − riferimento della garanzia – limitazione della validità CE – limitazione della validità non CE

B. Elementi d’informazione che figurano nella dichiarazione di transito Operazione di transito LRN Tipo/Lunghezza: an ..22 Il numero di riferimento locale (LRN) dev’essere utilizzato. Esso è definito a livello nazionale ed assegnato dall’utente in accordo con le autorità competenti per identificare ogni singola dichiarazione. Tipo di dichiarazione (casella 1) Tipo/Lunghezza: an ..5 Numero totale di articoli (casella 5) Tipo/Lunghezza: n ..5 Numero totale di colli (casella 6) Tipo/Lunghezza: n ..7 Questo attributo è utilizzato se è utilizzata la casella «Numero delle distinte di carico». In caso contrario, l’utilizzazione di questo attributo è facoltativa. Il numero totale dei colli corrisponde alla somma di tutti i «numero di colli» + tutti i «numero di pezzi» +«1» per ciascun gruppo di merce «alla rinfusa». Paese di spedizione (casella 15a) Questo attributo dev’essere utilizzato, se viene dichiarato un solo Paese di spedizione. Dev’essere quindi utilizzato il codice del Paese di cui all’allegato D2. In questo caso non si può utilizzare l’attributo «Paese di spedizione» del gruppo di dati «DESIGNAZIONE DELLE MERCI». Se vengono dichiarati vari Paesi di spedizione, questo attributo del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO» non può essere utilizzato. In questo caso è utilizzato l’attributo «Paese di spedizione» del gruppo di dati «DESIGNAZIONE DELLE MERCI». Paese di destinazione (casella 17a) Questo attributo dev’essere utilizzato, se viene dichiarato un solo Paese di destinazione. Dev’essere quindi utilizzato il codice del Paese di cui all’allegato D2. In questo caso non si può utilizzare l’attributo «Paese di destinazione» del gruppo di dati «DESIGNAZIONE DELLE MERCI». Se vengono dichiarati vari Paesi di destinazione, questo attributo del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO» non può

essere utilizzato. In questo caso è utilizzato l’attributo «Paese di destinazione» del gruppo di dati «DESIGNAZIONE DELLE MERCI». Identità del mezzo di trasporto alla partenza (casella 18) Tipo/Lunghezza: an ..27 Questo attributo dev’essere utilizzato conformemente all’allegato A7. LNG Identità alla partenza Nazionalità alla partenza (casella 18) Il codice del Paese di cui all’allegato D2 dev’essere utilizzato conformemente all’allegato A7. Contenitori (casella 19) Devono essere utilizzati i codici seguenti: 0: no 1: sì. Nazionalità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera (casella 21) Il codice del Paese di cui all’allegato D2 dev’essere utilizzato conformemente all’allegato A7. Identità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera (casella 21) Tipo/Lunghezza: an ..27 LNG identità all’attraversamento della frontiera Tipo di trasporto che attraversa la frontiera (casella 21) Tipo/Lunghezza: n ..2 Modo di trasporto alla frontiera (casella 25) Tipo/Lunghezza: n ..2

Modo di trasporto interno (casella 26) Tipo/Lunghezza: n ..2 Questo attributo è facoltativo per le parti contraenti. Esso dev’essere utilizzato, conformemente alle note esplicative, relative alla casella 25 di cui all’allegato A9. Luogo di carico (casella 27) Questo attributo è facoltativo per le parti contraenti. Codice della localizzazione convenuta (casella 30) con precisione, in forma codificata, il luogo in cui le merci possono essere esaminate. Gli attributi «Localizzazione convenuta delle merci/»Codice della localizzazione convenuta», «Localizzazione autorizzata delle merci» e «Succursale doganale» non possono essere utilizzati contemporaneamente. Localizzazione convenuta delle merci (casella 30) Tipo/Lunghezza: an ..35 con precisione il luogo in cui le merci possono essere esaminate. Gli attributi «Localizzazione convenuta delle merci / Codice della localizzazione convenuta», «Localizzazione autorizzata delle merci» e «Succursale doganale» non possono essere utilizzati contemporaneamente. LNG Localizzazione convenuta delle merci Localizzazione autorizzata delle merci (casella 30) L’utilizzazione di questo attributo è facoltativa se viene utilizzato il gruppo di dati «RISULTATO DEL CONTROLLO». Se l’attributo è utilizzato, occorre indicare con precisione il luogo in cui le merci possono essere esaminate. Se il gruppo di dati «RISULTATO DEL CONTROLLO» non è utilizzato, l’attributo non può essere utilizzato. Gli attributi «Localizzazione convenuta delle merci/Codice della localizzazione convenuta», «Localizzazione autorizzata delle merci» e «Succursale doganale» non possono essere utilizzati contemporaneamente.

Succursale doganale con precisione il luogo in cui le merci possono essere esaminate. Gli attributi «Localizzazione convenuta delle merci/Codice della localizzazione convenuta», «Localizzazione autorizzata delle merci» e «Succursale doganale» non possono essere utilizzati contemporaneamente. Massa lorda totale (casella 35) Codice lingua del documento d’accompagnamento transito per il nuovo sistema di transito informatizzato documento d’accompagnamento transito (documento d’accompagnamento transito del nuovo sistema di transito informatizzato). Indicatore della lingua di dialogo alla partenza L’utilizzazione del codice lingua di cui all’allegato D2 è facoltativa. Se questo attributo non è utilizzato, il sistema doganale utilizza la lingua corrente dell’ufficio di partenza. Data della dichiarazione (casella 50) Luogo della dichiarazione (casella 50) Tipo/Lunghezza: an ..35 LNG del luogo della dichiarazione

Operatore speditore (casella 2)

Questo gruppo di dati è utilizzato se è stato dichiarato un solo speditore. In questo caso il gruppo di dati «OPERATORE speditore» del gruppo di dati «DESIGNA- ZIONE DELLE MERCI» non può essere utilizzato. Nome (casella 2) Via e numero (casella 2) Paese (casella 2) CAP (casella 2) Tipo/Lunghezza: an ..9 Città (casella 2) Numero di identificazione (TIN) (casella 2) L’utilizzazione di questo attributo per indicare il numero d’identificazione dell’operatore (TIN) è facoltativa per le parti contraenti.

Operatore destinatario (casella 8) Questo gruppo di dati dev’essere utilizzato se è stato dichiarato un solo destinatario e l’attributo «Paese di destinazione» del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO» contiene un «Paese» quale definito in questa Convenzione. In questo caso il gruppo di dati «OPERATORE destinatario» del gruppo di dati «DESI- GNAZIONE DELLE MERCI» non può essere utilizzato. Nome (casella 8)

Via e numero (casella 8) Paese (casella 8) CAP (casella 8) Città (casella 8) TIN (casella 8) L’utilizzazione di questo attributo per indicare il numero d’identificazione dell’operatore (TIN) è facoltativa per le parti contraenti.

Designazione delle merci Numero: 999 Viene utilizzato il gruppo di dati. Tipo di dichiarazione (ex casella 1) Tipo/Lunghezza: an ..5 Questo attributo dev’essere utilizzato se il codice «T-» è stato utilizzato per l’attributo «Tipo di dichiarazione» del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO». In caso contrario, questo attributo non può essere utilizzato. Paese di spedizione (ex casella 15a) Questo attributo dev’essere utilizzato, se viene dichiarato un solo Paese di destinazione. Dev’essere quindi utilizzato il codice del Paese di cui all’allegato D2. In questo caso non si può utilizzare l’attributo «Paese di spedizione» del gruppo di dati «OPE-

RAZIONE DI TRANSITO». Se vengono dichiarati vari Paesi di destinazione, questo attributo del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO» dev’essere utilizzato. Paese di destinazione (ex casella 17a) Questo attributo dev’essere utilizzato, se viene dichiarato un solo Paese di destinazione. Dev’essere quindi utilizzato il codice del Paese di cui all’allegato D2. In questo caso non si può utilizzare l’attributo «Paese di destinazione» del gruppo di dati «OPE- RAZIONE DI TRANSITO». Se vengono dichiarati vari Paesi di destinazione, questo attributo del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO» dev’essere utilizzato. Descrizione testuale (casella 31) Tipo/Lunghezza: an ..140 LNG della descrizione testuale Numero dell’articolo (casella 32) Questo attributo dev’essere utilizzato anche se «1» è stato utilizzato per l’attributo «Numero ttotale di articoli» del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO». In questo caso «1» dev’essere utilizzato per questo attributo. Ciascuno «N. articolo» è unico per l’intera dichiarazione. Codice delle merci (casella 33) Tipo/Lunghezza: n ..8 Questo attributo dev’essere utilizzato introducendo da un minimo di 4 ad un massimo di 8 cifre conformemente all’allegato A7. Massa lorda (casella 35) Questo attributo è facoltativo quando merci di diverso genere, oggetto di una stessa dichiarazione, sono imballate insieme in modo tale da rendere impossibile la determinazione della massa lorda di ogni singolo genere di merce. Massa netta (casella 38) L’utilizzazione di questo attributo è facoltativa per le parti contraenti.

– Operatore speditore (ex casella 2)

Il gruppo di dati «OPERATORE speditore» non può essere utilizzato se è stato dichiarato un solo speditore. In questo caso viene utilizzato il gruppo di dati «OPE- RATORE speditore» del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO». Nome (ex casella 2) Via e numero (ex casella 2) Paese (ex casella 2) CAP (ex casella 2) Città (ex casella 2) TIN (ex casella 2) L’utilizzazione di questo attributo per indicare il numero d’identificazione dell’operatore (TIN) è facoltativa per le parti contraenti.

– Operatore destinatario (ex casella 8) Questo gruppo di dati dev’essere utilizzato se è stato dichiarato un solo destinatario e l’attributo «Paese di destinazione» del gruppo di dati «DESIGNAZIONE DELLE MERCI» contiene un «Paese» quale definito in questa Convenzione. Se viene dichiarato un solo destinatario, il gruppo di dati «OPERATORE destinatario» del gruppo di dati «DESIGNAZIONE DELLE MERCI» non può essere utilizzato. Nome (ex casella 8)

Via e numero (ex casella 8) Paese (ex casella 8) CAP (ex casella 8) Tipo/Lunghezza: an ..9 Città (ex casella 8) TIN (ex casella 8) L’utilizzazione di questo attributo per indicare il numero d’identificazione dell’operatore (TIN) è facoltativa per le parti contraenti.

– Contenitori (casella 31) Questo gruppo di dati dev’essere utilizzato se l’attributo «Contenitori» del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO» contiene il codice «1». Numeri dei contenitori (casella 31) Tipo/Lunghezza: n ..7 L’utilizzo dell’attributo è facoltativo. Il numero totale dei contenitori è pari alla somma di tutti i ‹Numeri dei contenitori›, di tutti i ‹Numeri dei colli› e di un valore di ‹1› per ciascun ‹collettame› dichiarato.

– Codici SGI (casella 31) Questo gruppo di dati dev’essere utilizzato per identificare le merci sensibili (SGI) quando la dichiarazione di transito riguarda merci di cui all’allegato I dell’appendice I.

Codice merci sensibili (casella 31) Tipo/Lunghezza: n ..2 Il codice di cui all’allegato D2 dev’essere utilizzato se il codice delle merci non è sufficiente ad identificare univocamente una merce dell’allegato I dell’appendice I. Quantità sensibile (casella 31) Questo attributo dev’essere utilizzato qualora la dichiarazione di transito comprenda merci di cui all’allegato I dell’appendice I.

– Colli (casella 31) Marchi e numeri dei colli (casella 31) Tipo/Lunghezza: an ..42 Questo attributo dev’essere utilizzato se l’attributo «Tipo di colli» contiene altri codici di cui all’allegato D2 diversi da quelli utilizzati per «alla rinfusa» («VQ», «VG», «VL», «VY», «VR» oppure «VO») o utilizzati per «non imballato» («NE»). La sua utilizzazione è facoltativa se l’attributo «Tipo di colli» contiene uno dei codici summenzionati. LNG dei marchi e numeri dei colli Tipo di colli (casella 31) Il codice colli di cui all’allegato D2 dev’essere utilizzato. Numero di colli (casella 31) Questo attributo dev’essere utilizzato se l’attributo «Tipo di colli» contiene altri codici di cui all’allegato D2 diversi da quelli utilizzati per «alla rinfusa» («VQ», «VG», «VL», «VY», «VR» o «VO») o utilizzati per «non imballato» («NE»). Esso non può essere utilizzato se l’attributo «Tipo di colli» contiene uno dei codici summenzionati. Numero di pezzi (casella 31)

Questo attributo dev’essere utilizzato se l’attributo «Tipo di colli» contiene un codice di cui all’allegato D2 per «non imballato» («NE»). In caso contrario questo attributo non può essere utilizzato.

– Riferimenti amministrativi precedenti (casella 40) Questo gruppo di dati dev’essere utilizzato se l’attributo «Tipo di dichiarazione» dei gruppi di dati «OPERAZIONI DI TRANSITO» o «DESIGNAZIONE DELLE MERCI» contiene il codice «T2» o «T2F» e se il Paese dell’ufficio di partenza è un Paese AELS, come definito nella Convenzione. Tipo di documento precedente (casella 40) Tipo/Lunghezza: an ..6 Se dev’essere utilizzato il gruppo di dati, dev’essere utilizzato almeno un codice di documento precedente di cui all’allegato D2. Riferimento del documento precedente (casella 40) LNG di riferimento del documento precedente Informazioni complementari (casella 40) Tipo/Lunghezza: an ..26 L’utilizzazione di questo attributo è facoltativa per le parti contraenti. LNG delle informazioni complementari

– Documenti/certificati presentati (casella 44) L’utilizzazione di questo gruppo di dati è facoltativa per le parti contraenti. Se è utilizzato il gruppo di dati, almeno uno dei seguenti attributi dev’essere utilizzato. Tipo di documento (casella 44) Tipo/Lunghezza: an ..3

Riferimento del documento (casella 44) LNG del riferimento del documento Informazioni complementari (casella 44) Tipo/Lunghezza: an ..26 LNG delle informazioni complementari

– Menzioni speciali (casella 44) L’utilizzazione di questo gruppo di dati è facoltativa per le parti contraenti. Qualora venga utilizzato questo gruppo di dati, esso deve comportare gli attributi «Identificazione delle informazioni complementari» oppure «Testo». Identificazione delle informazioni complementari (casella 44) Tipo/Lunghezza: an ..3 Il codice di cui all’allegato D2 dev’essere utilizzato per identificare le informazioni complementari. Esportazione dalla CE (casella 44) Se l’attributo «Identificazione delle informazioni complementari» contiene il codice «DG0» oppure «DG1» l’attributo «Esportazione dalla CE» oppure «Esportazione dal Paese» dev’essere utilizzato. Entrambi gli attributi non possono essere utilizzati contemporaneamente. In caso contrario, l’attributo non può essere utilizzato. Se questo attributo è utilizzato, i codici seguenti devono essere utilizzati: Esportazione dal Paese (casella 44) Se l’attributo «Identificazione delle informazioni complementari» contiene il codice «DG0» oppure «DG1» l’attributo «Esportazione dalla CE» oppure «Esportazione dal Paese» dev’essere utilizzato. Entrambi gli attributi non possono essere utilizzati contemporaneamente. In caso contrario, l’attributo non può essere utilizzato. Se

questo attributo è utilizzato, il codice del Paese di cui all’allegato D2 dev’essere utilizzato. Testo (casella 44) Tipo/Lunghezza: an ..70 LNG del testo

Ufficio doganale di partenza (casella C) Numero di riferimento (casella C)

Operatore obbligato principale (casella 50) TIN (casella 50) Questo attributo è utilizzato quando il gruppo di dati «Controllo del risultato» contiene il codice A3 o quando è utilizzato l’attributo «GRN». Nome (casella 50) Via e numero (casella 50) Paese (casella 50) Il codice Paese di cui all’allegato D2 dev’essere utilizzato se l’attributo «TIN» è utilizzato e se gli altri attributi di questo gruppo di dati non sono ancora noti dal sistema.

CAP (casella 50) Città (casella 50) nome e dell’indirizzo (LNG NAD) se viene utilizzato il campo per il testo libero.

Rappresentante (casella 50) Questo gruppo di dati dev’essere utilizzato se l’obbligato principale fa ricorso ad un rappresentante autorizzato. Nome (casella 50) Questo attributo deve essere utilizzato. Capacità rappresentativa (casella 50) Tipo/Lunghezza: a ..35 L’utilizzazione di questo attributo è facoltativa. LNG della capacità rappresentativa

Ufficio Doganale di passaggio (casella 51) Questo gruppo di dati dev’essere utilizzato almeno una volta se sono state dichiarate parti contraenti diverse per la partenza e la destinazione. Numero di riferimento (casella 51)

Ufficio doganale di destinazione (casella 53) Numero di riferimento (casella 53)

Operatore destinatario autorizzato (casella 53) Questo gruppo di dati può essere usato per indicare che le merci saranno consegnate ad un destinatario autorizzato. TIN del destinatario autorizzato (casella 53) Questo attributo dev’essere utilizzato per inserire il numero d’identificazione dell’operatore (TIN).

Risultato del controllo (casella D) Questo gruppo di dati dev’essere utilizzato se uno speditore autorizzato presenta la dichiarazione. Codice del risultato del controllo (casella D) Il codice A3 dev’essere utilizzato. Data limite (casella D)

Info suggelli (casella D) Questo gruppo di dati dev’essere utilizzato qualora uno speditore autorizzato presenti una dichiarazione per la cui autorizzazione sia previsto l’uso di suggelli o sia garantito il principio dell’uso di suggelli di tipo speciale. Numero di suggelli (casella D) Tipo/Lunghezza: n ..4

– Identificazione dei suggelli (casella D) Questo gruppo di dati dev’essere utilizzato per l’identificazione dei suggelli. Identità dei suggelli (casella D) LNG dell’identità dei suggelli Il codice lingua (LNG) di cui all’allegato D2 dev’essere utilizzato.

Garanzia Tipo di garanzia (casella 52) Tipo/Lunghezza: an 1 Il codice di cui all’allegato A9 dev’essere utilizzato.

– Riferimento della garanzia Questo gruppo di dati dev’essere utilizzato se l’attributo ‹tipo di garanzia› contiene il codice ‹0›, ‹1›, ‹2›, ‹4› oppure ‹9›. GRN (casella 52) Tipo/Lunghezza: an ..24 Questo attributo dev’essere utilizzato per inserire il numero di riferimento della garanzia (GRN) se l’attributo ‹tipo di garanzia› contiene il codice ‹0›, ‹1›, ‹2›, ‹4› oppure ‹9›. In questo caso, l’attributo ‹altro riferimento della garanzia› non può essere utilizzato.. Il «numero di riferimento della garanzia» (GRN) è attribuito dall’ufficio di garanzia per identificare ogni singola garanzia ed è strutturato nel modo seguente:

Campo Contenuto Tipo di campo Esempi

1 Ultime due cifre dell’anno 2 numerici 97 in cui è stata accettata la garanzia (YY) 2 Identificatore del paese nel 2 alfabetici IT quale è stata costituita la garanzia (codice del paese in codice ISO alfa 2)

Campo Contenuto Tipo di campo Esempi

3 Identificatore unico per 12 alfanumerici 1234AB788966 l’accettazione da parte dell’ufficio di garanzia per anno e paese 4 Cifra di controllo 1 alfanumerico 8 5 Identificatore della garanzia 7 alfanumerici A001017 isolata basata sull’utilizzazione di certificati (1 lettera + 6 cifre) o NULL per altri tipi di garanzia

Campi 1 e 2 come illustrato sopra. Nel campo3 deve figurare un codice unico per anno e per Paese che identifichi l’accettazione della garanzia da parte dell’ufficio di garanzia. Le amministrazioni nazionali che desiderano includere nel GRN il numero di riferimento dell’ufficio di garanzia, possono utilizzare fino ai primi 6 caratteri del codice. Nel campo 4 deve figurare una cifra di controllo per i campi 1-3 del GRN. Questo campo consente di individuare eventuali errori nell’acquisizione dei primi quattro campi del GRN. Il campo 5 viene utilizzato soltanto quando il GRN rinvia a una garanzia isolata basata sull’utilizzazione di certificati registrata nel sistema informatizzato di transito. In tal caso, questo campo dev’essere completato con l’identificatore del certificato»; Altro riferimento della garanzia (casella 52) Questo attributo dev’essere utilizzato se l’attributo ‹tipo di garanzia› contiene codici diversi da ‹0›, ‹1›, ‹2›, ‹4› oppure ‹9›. In questo caso, l’attributo ‹GRN› non può essere utilizzato. Codice di accesso Questo attributo va utilizzato quando viene impiegato l’attributo «GRN»; in caso contrario, il suo impiego è a discrezione dei paesi. A seconda del tipo di garanzia, l’attributo viene assegnato dall’ufficio di garanzia, dal fideiussore o dall’obbligato principale e viene utilizzato per identificare una garanzia specifica.

– – Limitazione della validità CE Non valida per la CE (casella 52)

I codici seguenti devono essere utilizzati:

– – Limitazione della validità non CE Non valida per altre parti contraenti (casella 52) Il codice Paese di cui all’allegato D2 dev’essere utilizzato per indicare la parte contraente. Il codice di uno Stato membro della Comunità europea non può essere utilizzato.

Allegato D2

Codici supplementari per il sistema di transito informatizzato

1. Codici Paese (CNT)

Si applica il «Codice paese ISO alfa-2» di cui alla norma ISO-3166-1 del 1997 e successivi aggiornamenti.

2. Codice lingua Viene applicata la codificazione ISO Alpha 2 come definito nella norma ISO - 639: 1988.

3. Codice dei prodotti (COM)

Campo Contenuto Tipo di campo Esempi

1 SA6 6 numerici 010290 (allineato a sinistra)

Per le prime sei cifre, si utilizzano le prime sei cifre del sistema armonizzato (SA6). Il codice dei prodotti può essere ampliato a otto cifre ad uso nazionale.

4. Codice merci sensibili

Campo Contenuto Tipo di campo Esempi

1 Identificatore aggiuntivo per merci 2 numerici 2 sensibili

Il codice è utilizzato come estensione del SA6, come indicato all’allegato I dell’appendice I, qualora una merce sensibile non possa essere identificata sufficientemente con il solo codice SA6.

5. Codici imballaggi (Raccomandazione UNECE n. 21/rev. 4, del maggio 2002)

Aerosol AE Ampolla non protetta AM Ampolla protetta AP Anello RG Assortimento («set») SX Astuccio CV Atomizzatore AT

Balla compressa BL Balla non compressa BN Bara CJ Barattolo di latta TN Barile («barrel») BA Barile («keg») KG Barilotto («firkin») FI Barilotto («tierce») TI Barra BR Barre in pacchi/mazzi/fasci BZ Baule («trunk») TR Baule da marinaio SE Baule metallico («coffer») CF Bauletto («footlocker») FO Bidone cilindrico CX Bidone con manico e beccuccio CD Bidone da latte CC Bidone di latta («canister») CI Bidone rettangolare CA Bobina («bobbin») BB Bobina («coil») CL Bobina («reel») RL Bobina («spindle») SD Bobina («spool») SO Bombola di gas GB Borsa («bag») BG Botte («barrel») di legno con coperchio amovibile QJ Botte («barrel») di legno con foro di riempimento QH Botte («barrel»)di legno 2C Botte («butt») BU Botte («cask») CK Botte («hogshead») HG Botte di grande capacità TO Bottiglia a bulbo non protetta BS Bottiglia a bulbo protetta BV Bottiglia cilindrica non protetta

BO Bottiglia cilindrica protetta BQ Bottiglia impagliata WB Bottiglione non protetto CO Bottiglione protetto CP Brocca («jug») JG Brocca («pitcher») PH Busta EN Canestro BK Capsula AV Cartoncino («card») CM Cartone CT

Cartone per rinfuse DK Cartuccia CQ Cassa («box») di acciaio 4A Cassa («box») di alluminio 4B Cassa («box») di legno compensato 4D Cassa («box») di legno naturale 4C Cassa («box») di legno naturale a pannelli stagni alle polveri QQ Cassa («box») di legno naturale, ordinaria QP Cassa («box») di legno ricostituito 4F Cassa («box») in materiale plastico espanso QR Cassa («box») in pannelli di fibra 4G Cassa («box») in plastica 4H Cassa («box») in plastica rigida QS Cassa («box») per liquidi BW Cassa («chest») da tè TC Cassa («crate») da frutta FC Cassa («crate») della birra CB Cassa («crate») di cartone multistrato DC Cassa a gabbia FD Cassa bassa («shallow crate») SC Cassa-paletta ED Cassa-paletta di cartone EF Cassa-paletta di legno EE Cassa-paletta di metallo EH Cassa-paletta in plastica EG Cassetta CR Cassetta («crate») di legno multistrato DB Cassetta («crate») di legno per rinfuse DM Cassetta («crate») in plastica multistrato DA Cassetta («crate») in plastica per rinfuse DL Cassetta («tray») di cartone, doppio strato, senza coperchio DY Cassetta («tray») di cartone, monostrato, senza coperchio DV Cassetta («tray») di legno, doppio strato, senza coperchio DX Cassetta («tray») di

legno, monostrato, senza coperchio DT Cassetta («tray») di plastica, doppio strato, senza coperchio DW Cassetta («tray») di plastica, monostrato, senza coperchio DS Cassetta («tray») di polistirolo, monostrato, senza coperchio DU Cassetta allungabile («nest») NS Cassetta del latte MC Cassetta Eurobox CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool) DH Cassetta, rastrelliera per bottiglie BC Cassone («liftvan») LV Cassone con coperchio TL Cassone o vagoncino («tub») TB Cestello con coperchio a cerniera («clamshell») AI Cestello o cassetta («tray») PU Cestello tondo PJ

Cesto («bin») BI Cesto di cartone con manico HC Cesto di legno con manico HB Cesto di plastica con manico HA Cilindro CY Cofano CH Condotti («pipe») in pacchi/mazzi/fasci PV Condotto («pipe») PI Cono AJ Contenitore («case») di acciaio SS Contenitore di grandi dimensioni flessibile per rinfuse, («big bag») 43 Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, con recipiente ZQ interno di plastica rigida Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di acciaio WK Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di alluminio WL Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di materiale ZR composito, con recipiente interno di plastica morbida Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di metallo WM Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di plastica ZJ rigida, con struttura Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di plastica ZK rigida, autoportante Contenitore di grandi dimensioni per merce solida alla rinfusa, di plastica ZD rigida, con struttura Contenitore di grandi dimensioni per merce solida alla rinfusa, di plastica ZF rigida, autoportante Contenitore di grandi dimensioni per merce solida alla rinfusa, in ZL materiale composito, con recipiente interno di plastica rigida Contenitore di grandi dimensioni per merce solida alla rinfusa, in ZM materiale composito, con recipiente interno di plastica morbida Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse WA Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di acciaio WC Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di acciaio, con riempimento WG e svuotamento a pressione superiore a 10 kpa (0,1 bar) Contenitore di grandi

dimensioni per rinfuse, di alluminio WD Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di alluminio, con WH riempimento e svuotamento a pressione superiore a 10 kpa (0,1 bar) Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di carta multifoglio ZA Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di carta multifoglio, ZC resistente all’acqua Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno compensato, con WY Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno compensato ZX Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno naturale ZW Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno naturale, con WU

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno ricostituito, con WZ Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno ricostituito ZY Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materia tessile, senza WT fodera o rivestimento Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materia tessile, con WV rivestimento interno Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materia tessile, con WW fodera Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materia tessile, con WX fodera e rivestimento interno Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materiale composito, con ZN recipiente interno di plastica rigida, per riempimento e svuotamento a pressione Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materiale composito, con ZP recipiente interno di plastica morbida, per riempimento e svuotamento a pressione Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materiale morbido ZU Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materiali compositi ZS Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di metallo WF Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di metallo diverso ZV dall’acciaio Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di metallo, per riempimento WJ o svuotamento a pressione superiore a 10 kpa (0,1 bar) Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica rigida AA Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica rigida, con ZG struttura, per riempimento e svuotamento a pressione Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica rigida, ZH autoportante, per riempimento o svuotamento a pressione Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica, con rivestimento WR interno e rinforzo Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica, senza WN rivestimento interno o rinforzo Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di tessuto plastico, con WP rivestimento interno Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di tessuto plastico, con WQ Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, in film di plastica WS Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, in pannelli di fibra ZT Contenitore flessibile a sacco FX Contenitore isotermico

EI Contenitore senza altra precisione CN Coppa CU Damigiana non protetta DJ Damigiana protetta DP Definizione comune ZZ» Fascio («truss») TS

Fiala VI Flacone FL Fogli in pacchi/mazzi/fasci SZ Foglio ST Foglio protettivo («slipsheet») SL Foglio, rivestimento di plastica SP Fusto DR Fusto di acciaio 1A Fusto di acciaio con coperchio amovibile QB Fusto di acciaio con coperchio non amovibile QA Fusto di alluminio 1B Fusto di alluminio con coperchio amovibile QD Fusto di alluminio con coperchio non amovibile QC Fusto di cartone 1G Fusto di ferro DI Fusto di legno 1W Fusto di legno compensato 1D Fusto di plastica IH Fusto di plastica con coperchio amovibile QG Fusto di plastica con coperchio non amovibile QF Gabbia CG Gabbia («pen») PF Gabbia Eurobox CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool) DG Gas alla rinfusa (a 1 031 mbar e a 15 °C) VG Gas liquefatto, alla rinfusa (a temperatura/pressione anormale) VQ Generatore aerosol DN Giara JR Imballaggio composito, recipiente di plastica 6H Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di acciaio YB Imballaggio composito, recipiente di plastica con

cassa esterna di YD alluminio Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di legno YF Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di legno YH Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di cartone YK Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di plastica YM rigida Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di acciaio YA Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di YC alluminio Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di legno YG Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di cartone YJ Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di plastica YL Imballaggio composito, recipiente di vetro 6P Imballaggio composito, recipiente di vetro con cassa esterna di acciaio YP Imballaggio composito, recipiente di vetro con cassa esterna di alluminio YR

Imballaggio composito, recipiente di vetro con cassa esterna di cartone YX Imballaggio composito, recipiente di vetro con cassa esterna di legno YS Imballaggio composito, recipiente di vetro con fusto esterno di acciaio YN Imballaggio composito, recipiente di vetro con fusto esterno di alluminio YQ Imballaggio composito, recipiente di vetro con fusto esterno di cartone YW Imballaggio composito, recipiente di vetro con fusto esterno di legno YT Imballaggio composito, recipiente di vetro con imballaggio esterno di YY materiale plastico espanso Imballaggio composito, recipiente di vetro con imballaggio esterno di YZ plastica rigida Imballaggio composito, recipiente di vetro con paniere esterno di vimini YV Imballaggio con finestra IE Imballaggio con rivestimento di carta IG Imballaggio di cartone con fori di presa IK Imballaggio di presentazione di cartone IB Imballaggio di presentazione di legno IA Imballaggio di presentazione di metallo ID Imballaggio di presentazione di plastica IC Imballaggio sottovuoto VP Imballaggio termoretrattile («shrinkwrapped») SW Imballaggio tubolare IF Intelaiatura FR Intelaiatura di cassa SK Involucro di acciaio SV Lamiera SM Lastra («plate») PG Lastra («slab») SB Lastre («plate») in pacchi/mazzi/fasci PY Libero (animale) UC Lingotti in pacchi/mazzi/fasci IZ Lingotto IN Liquidi alla rinfusa

VL Lotto LT Manicotto SY Mazzo BH Merce disimballata o non imballata NE Merce disimballata o non imballata in un’unica unità NF Merce disimballata o non imballata in varie unità NG Pacchetto PA Pacco («bundle») BE Pacco («package») PK Pacco («parcel») PC Paletta PX Paletta 100 × 110 cm AH Paletta con rivestimento termoretrattile AG Paletta modulare, con piedini di 80 × 60 cm AF

Paletta modulare, con piedini, di 80 × 100 cm PD Paletta modulare, con piedini, di 80 × 120 cm PE Paletta scatola («pallet box») PB Pallone protetto BP Pallone, non protetto BF Paniere («creel») CE Paniere (hamper») HR Pannelli («board») in pacchi/mazzi/fasci BY Pannello («board») BD Particelle alla rinfusa, solide, fini («polveri») VY Particelle alla rinfusa, solide, grandi («noduli») VO Particelle alla rinfusa, solide, granulari («grani») VR Pellicola plastica («filmpack») FP Rastrelliera, attaccapanni RJ Recipiente con rivestimento di plastica MW Recipiente di carta AC Recipiente di cartone AB Recipiente di legno AD Recipiente di metallo MR Recipiente di plastica PR Recipiente di vetro GR Rete («net») NT Rete tubolare di materiale tessile NV Rete tubolare di plastica NU Roll CW Rotolo («bolt») BT Rotolo («roll») RO Sacchetto («bag») multistrato MB Sacchetto («pouch») PO Sacchetto («sachet»)

SH Sacco («sack») multifoglio MS Sacco («sack») SA Sacco di carta 5M Sacco di carta multifoglio XJ Sacco di carta multifoglio, resistente all’acqua XK Sacco di grandi dimensioni ZB Sacco di juta JT Sacco di materia tessile 5L Sacco di materia tessile resistente all’acqua XH Sacco di materia tessile stagno alle polveri XG Sacco di materia tessile, senza fodera o rivestimento interno XF Sacco di plastica EC Sacco di tessuto di materia plastica, resistente all’acqua XC Sacco di tessuto di materia plastica, senza fodera o rivestimento interno XA Sacco di tessuto di materia plastica, stagno alle polveri XB Sacco di tessuto di plastica 5H Sacco in film di plastica XD

Sacco in rete («rednet») RT Scaffalatura («rack») RK Scatola BX Scatola («case») CS Scatola di fiammiferi MX Secchio («bucket») BJ Secchio («pail») PL Senza oggetto NA Serbatoio cilindrico TY Serbatoio rettangolare TK Skid SI Tanica cilindrica JY Tanica di acciaio 3A Tanica di acciaio con coperchio amovibile QL Tanica di acciaio con coperchio non amovibile QK Tanica di plastica 3H Tanica di plastica con coperchio amovibile QN Tanica di plastica con coperchio non amovibile QM Tanica rettangolare JC Tavola («plank») PN Tavole («plank») in pacchi/mazzi/fasci PZ Tela di sacco MT Telone CZ Tino VA Trave GI Travi in pacchi/mazzi/fasci GZ Tronchi in pacchi/mazzi/fasci LZ Tronco LG Tubi («tubes») in pacchi/mazzi/fasci TZ Tubo («tube») TU Tubo a imbuto TV Tubo flessibile («collapsible tube»)

TD Valigia SU «Vanpack» VK Vaschetta BM Vaschetta per alimenti («foodtainer») FT Vaso PT Vergella RD Vergelle in pacchi/mazzi/fasci RZ»

6. Codice documento precedente I codici applicabili sono i seguenti: T2 = Documento amministrativo unico concernente una procedura di transito comune relativa a merci comunitarie.

T2F = Documento amministrativo unico concernente una procedura di transito comune relativa a merci comunitarie provenienti da o a destinazione di una parte del territorio doganale della Comunità che non applica le regole comunitarie relative all’IVA. T2CIM = Carattere comunitario delle merci trasportate sotto scorta di una lettera di vettura CIM o di un bollettino di consegna TR. T2TIR = Carattere comunitario delle merci trasportate sotto scorta di un carnet TIR. T2ATA = Carattere comunitario delle merci trasportate sotto scorta di un carnet ATA. T2L = Documento amministrativo unico comprovante il carattere comunitario delle merci. T2LF = Documento amministrativo unico comprovante il carattere comunitario delle merci negli scambi fra parti del territorio doganale della Comunità che applicano la regola comunitaria relativa all’IVA e parti di tale territorio che non le applicano.

7. Codici dei documenti e dei certificati inoltrati (codici numerici estratti dai «Repertori UN per l’interscambio elettronico di dati per l’amministrazione, il commercio ed il trasporto», 1997b: lista di codici per l’elemento dato 1001, nome del documento/messaggio in codice). Certificato di conformità 2 Certificato di qualità 3 Certificato di circolazione A.TR.1 18 Elenco dei contenitori 235 Distinta del carico 271 Fattura proforma 325 Fattura commerciale 380 Lettera di vettura emessa da uno spedizioniere 703 Polizza di carico principale 704 Polizza di carico 705 Polizza di carico emessa da uno spedizioniere 714 Road list-SMGS 722 Lettera di vettura stradale 730 Lettera di vettura aerea 740 Lettera di vettura aerea principale 741 Bollettino di spedizione (pacchi postali) 750 Documenti di trasporto multimodale/combinato (generico) 760 Manifesto di carico 785 Bordereau 787 Documento di spedizione modello T 820 Documento di spedizione modello T1 821 Documento di spedizione modello T2 822 Documento di controllo T5 823

Documento di spedizione modello T2L 825 Dichiarazione delle merci all’esportazione 830 Certificato fitosanitario 851 Certificato sanitario 852 Certificato veterinario 853 Certificato d’origine 861 Dichiarazione di origine 862 Certificato di origine preferenziale 864 Modulo del certificato di origine per il sistema di preferenze generalizzate 865 Licenza d’importazione 911 Dichiarazione del carico (arrivo) 933 Autorizzazione di embargo 941 Modulo TIF 951 Carnet TIR 952 Certificato di origine EUR 1 954 Carnet ATA 955 Altro zzz

8. Codice «informazioni complementari/indicazioni speciali» I codici seguenti sono applicabili: DG0 = Esportazione da un Paese «AELS» soggetta a restrizioni, o esportazione dalla CE soggetta a restrizioni. DG1 = Esportazione da un Paese «AELS» soggetta a tassazione o esportazione dalla CE soggetta a tassazione. Possono inoltre essere definiti codici speciali supplementari di segnalazione a livello nazionale.

9. Numero di riferimento dell’ufficio doganale (COR)

Campo Contenuto Tipo di campo Esempi

1 Identificatore del Paese al quale l’ufficio 2 alfabetici IT doganale appartiene (cfr. CNT) 2 Numero nazionale dell’ufficio doganale 6 alfanumerici 0830AB

Campo 1 come illustrato sopra. Nel campo 2 bisogna inserire un codice alfanumerico a 6 caratteri. I 6 caratteri permettono alle amministrazioni nazionali, se necessario, di definire una gerarchia degli uffici doganali.

0.631.242.04 Ordinamento generale

Allegato D3 Facsimile del documento di accompagnamento del transito 1 REGIME MRN 2 Speditore/Esportatore N. A 3 Formulari TRANSITO - DOCUMENTO D’ACCOMPAGNAMENTO

5 Articoli 6 Totale dei colli

8 Destinatario N. Esemplare di rinvio da trasmettere all’ufficio di:

15 Paese di spedizione/esportazione

17 Paese di destinazione

18 Identità e nazionalità del mezzo di transporto alla partenza 56 Altri incidenti durante il trasporto G VISTO DELLE AUTORITÀ Rapporto dei fatti e delle misure adottate COMPETENTI

A 31 Colli e Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura 32 Articolo 33 Codice delle merci designa- N. zione 35 Massa lorda (kg)

38 Massa netta (kg)

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

44 Menzione speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed

55 Trasbordi Luogo e paese: Luogo e paese: Identità e naz. Nuovo mezzo trasporto: Identità e naz. Nuovo mezzo trasporto: Ctr. (1) Identità nuoco contenitore: Ctr. (1) Identità nuoco contenitore: (1) Indicare 1 se SI o 0 se NO. (1) Indicare 1 se SI o 0 se NO. F VISTO Nuovi suggelli: numero: marche: Nuovi suggelli: numero: marche: DELLE Firma: Timbro: Firma: Timbro: AUTORITÀ COMPE- TENTI Informazione già inserita nel sistema Informazione già inserita nel sistema

50 Obbligato principale N. C UFFICIO DI PARTENZA

51 Uffici di passaggio previsti (e paesi)

52 Garanzia Codice 53 Ufficio di destinazione (e paese) non valida per D CONTROLLO DELL’UFFICIO DI PARTENZA I CONTROLLO DELL’UFFICIO DI DESTINAZIONE Risultato: Data di arrivo: Esemplare di rinvio trasmesso Suggelli apposti: Numero:: Controllo dei suggelli: il marche: dopo iscrizione al Termine limite (data): Osservazioni: N. Firma: Timbro:

Regime comune di transito 0.631.242.04

1 REGIME MRN 2 Speditore/Esportatore N. B 3 Formulari

5 Articoli 6 Totale dei colli TRANSITO - ESEMPLARE DI RINVIO

8 Destinatario N. Esemplare di rinvio da trasmettere all’ufficio di:

15 Paese di spedizione/esportazione

17 Paese di destinazione

18 Identità e nazionalità del mezzo di transporto alla partenza 56 Altri incidenti durante il trasporto G VISTO DELLE AUTORITÀ Rapporto dei fatti e delle misure adottate COMPETENTI

B Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura 32 Articolo 33 Codice delle merci designa- N. zione 35 Massa lorda (kg)

38 Massa netta (kg)

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed

Luogo e paese: Luogo e paese: Identità e naz. Nuovo mezzo trasporto: Identità e naz. Nuovo mezzo trasporto: Ctr. (1) Identità nuoco contenitore: Ctr. (1) Identità nuoco contenitore: (1) Indicare 1 se SI o 0 se NO. (1) Indicare 1 se SI o 0 se NO. Nuovi suggelli: numero: marche: Nuovi suggelli: numero: marche: DELLE Firma: Timbro: Firma: Timbro: AUTORITÀ COMPE- TENTI Informazione già inserita nel sistema Informazione già inserita nel sistema

50 Obbligato principale N. C UFFICIO DI PARTENZA

passaggio previsti (e paesi)

Codice 53 Ufficio di destinazione (e paese) non valida per I CONTROLLO DELL’UFFICIO DI DESTINAZIONE Risultato: Data di arrivo: Esemplare di rinvio trasmesso Suggelli apposti: Numero:: Controllo dei suggelli: il marche: dopo iscrizione al Termine limite (data): Osservazioni: N. Firma: Timbro:

Allegato D4

Note esplicative e particolari (dati) concernenti il documento di accompagnamento transito A. Note esplicative per la compilazione del documento d’accompagnamento transito Il documento d’accompagnamento transito viene stampato basandosi sui dati ricavati dalla dichiarazione di transito, eventualmente modificata dall’obbligato principale e/o rettificata dall’ufficio doganale di partenza e completata con: 1. MRN (numero di riferimento del movimento) L’informazione è presentata sotto forma alfanumerica a18 caratteri secondo il modello seguente:

Campo Contenuto Tipo di campo Esempi

1 Ultime due cifre dell’anno di 2 numerici 97 accettazione formale del movimento di transito (YY) 2 Identificatore del Paese nel quale 2 alfabetici IT ha origine il movimento (codice del Paese in Codice ISO alpha 2) 3 Identificatore unico del movimento 13 alfanumerici 9876AB8890123 di transito per anno e per Paese 4 Carattere di controllo 1 alfanumerico 5

Campi 1 e 2 come illustrato sopra. Nel campo3 deve figurare un identificatore dell’operazione di transito. Le modalità di utilizzo di tale campo sono stabilite dalle singole amministrazioni nazionali, con l’obbligo di attribuire un numero esclusivo ad ogni operazione di transito trattata nel corso dell’anno nel Paese stesso. Le amministrazioni nazionali che desiderino includere il numero di riferimento dell’ufficio doganale nel MRN possono utilizzare sino ai primi 6 caratteri per inserire il numero nazionale dell’ufficio doganale. Nel campo 4 dev’essere immessa una cifra di controllo dell’intero MRN. Questo campo permette di individuare eventuali errori nell’acquisizione dell’intero MRN. L’MRN viene stampato anche sotto forma di codice a barre utilizzando il «codice 128» standard, set di caratteri ‹B›.

2. Casella3: – prima suddivisione: numero consecutivo del foglio stampato corrente, – seconda suddivisione: numero totale di fogli stampati (compresi gli elenchi degli articoli), – non dev’essere usata in presenza di un solo articolo. 3. Nello spazio alla destra della casella 8: Nome e indirizzo dell’ufficio doganale al quale inviare l’esemplare per il rinvio del documento d’accompagnamento transito. 4. Casella C: – Nome dell’ufficio di partenza – Numero di riferimento dell’ufficio di partenza – Data di accettazione della dichiarazione di transito – Nome e numero di autorizzazione dello speditore autorizzato (se del caso). 5. Casella D: – Risultati del controllo – Eventualmente, la dicitura «Itinerario obbligato». Il documento d’accompagnamento transito non deve formare oggetto di modifiche aggiunte o soppressioni, salvo indicazione contraria specificata nella Convenzione.

B. Note esplicative per la stampa Per quanto riguarda la stampa del documento di accompagnamento del transito vi sono le seguenti possibilità: 1. l’ufficio di destinazione dichiarato è collegato al sistema di transito informatizzato: – stampa del solo esemplare A (documento di accompagnamento); 2. l’ufficio di destinazione dichiarato non è collegato al sistema di transito informatizzato: – stampa dell’esemplare A (documento di accompagnamento), e – stampa dell’esemplare B (da restituire).

C. Note esplicative per il rinvio dei risultati del controllo dall’ufficio di destinazione Per il rinvio dei risultati del controllo dall’ufficio di destinazione esistono le seguenti possibilità: 1. l’ufficio di destinazione effettivo corrisponde a quello dichiarato ed è collegato al sistema di transito informatizzato: – i risultati del controllo vengono trasmessi all’ufficio di partenza in forma elettronica; 2. l’ufficio di destinazione effettivo corrisponde a quello dichiarato e non è collegato al sistema di transito informatizzato:

– i risultati del controllo vengono inviati all’ufficio di partenza utilizzando l’esemplare per il rinvio B del documento d’accompagnamento transito (compresi eventuali elenchi degli articoli). 3. l’ufficio di destinazione dichiarato è collegato al sistema di transito informatizzato ma l’ufficio di destinazione effettivo non lo è (cambiamento dell’ufficio di destinazione): – i risultati del controllo vengono inviati all’ufficio di partenza utilizzando una fotocopia dell’esemplare A del documento d’accompagnamento transito (compresi eventuali elenchi degli articoli). 4. l’ufficio di destinazione dichiarato non è collegato al sistema di transito informatizzato ma l’ufficio di destinazione effettivo lo è (cambiamento dell’ufficio di destinazione): – i risultati del controllo vengono trasmessi all’ufficio di partenza in forma elettronica.

Allegato D5

Modello di elenco degli articoli

Elenco degli articoli UdP: MRN

Foglio A Data:

Art. n. Marchi/numeri Quantità/natura N. contenitore Designazione (32) (31.1) (31.2) (31.3) (31.4)

Regime Codice delle Codice merci Quantità Dichiarazione sommerci sensibili sensibile maria/Documento precedente (1/3) (33) (31.5) (31.6) (40)

Paese di Paese di Massa lorda Massa netta Menzioni speciali/ spedizione/ destinazione (kg) (kg) Documenti presentaesportazione ti/Certificati ed (15) (17) (35) (38) (44)

Speditore/ Esportatore Destinatario (2) (8)

Elenco degli articoli UdP: MRN

Foglio B Data:

Art. n. Marchi/numeri Quantità/natura N. contenitore Designazione (32) (31.1) (31.2) (31.3) (31.4)

Regime Codice delle Codice merci Quantità Dichiarazione sommerci sensibili sensibile maria/Documento precedente (1/3) (33) (31.5) (31.6) (40)

Paese di Paese di Massa lorda Massa netta Menzioni speciali/ spedizione/ destinazione (kg) (kg) Documenti presentaesportazione ti/Certificati ed (15) (17) (35) (38) (44)

Speditore/ Esportatore Destinatario (2) (8)

Allegato D6

Note esplicative e particolari (dati) concernenti l’elenco degli articoli

Quando un movimento concerne più di un articolo, l’esemplare A dell’elenco degli articoli viene sempre stampato a partire dal sistema informatizzato e dev’essere allegato all’esemplare A del documento d’accompagnamento transito. Quando il bollettino di transito viene stampato nei due esemplari A e B, viene stampato anche l’esemplare B dell’elenco degli articoli e viene allegato all’esemplare B del documento d’accompagnamento transito. Le caselle dell’elenco degli articoli possono essere ingrandite in senso verticale. Devono essere stampati i seguenti dati: 1. Nella casella di identificazione (angolo superiore sinistro): a) elenco degli articoli; b) foglio A/B; c) numero di serie dell’esemplare attuale e numero totale degli esemplari (compreso il documento d’accompagnamento transito). 2. Udp – Nome dell’ufficio di partenza. 3. Data – Data di accettazione della dichiarazione di transito. 4. MRN – Numero di riferimento del movimento come definito nell’allegato D4. 5. I dati da inserire nelle varie caselle a livello di ciascun articolo devono risultare come segue: a) articolo n. – numero di serie dell’articolo corrente; b) regime – se il carattere di tutte le merci comprese nella dichiarazione è lo stesso, questa casella non viene utilizzata; c) in caso di spedizione mista viene stampato il carattere effettivo delle merci, d) le caselle rimanenti vengono compilate come descritto nell’allegato A7, eventualmente in forma codificata.

Appendice IV76

Assistenza mutuale per la riscossione dei crediti

Scopo

Art. 1

La presente appendice stabilisce le norme per garantire il recupero in ciascun paese dei crediti di cui all’articolo3 sorti in un altro paese. Le disposizioni di applicazione sono stabilite nell’allegato I della presente appendice.

Definizioni

Art. 2

Ai sensi della presente appendice s’intende per: – «autorità richiedente», l’autorità competente di un paese che presenta una domanda di assistenza per uno dei crediti di cui all’articolo3; – «autorità adita», l’autorità competente di un paese alla quale è diretta una domanda di assistenza.

Campo di applicazione

Art. 3

La presente appendice si applica a:

  1. a tutti i crediti relativi a un debito di cui all’articolo3, lettera l) dell’appendice I che sono esigibili in relazione a un’operazione di transito comune iniziata dopo l’entrata in vigore della presente appendice;

  2. interessi e spese relativi al recupero dei crediti di cui sopra.

Introdotta dall’Acc. del 22 nov. 1996, approvato dall’Assemblea federale il 7 dic. 1995 e in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1997 1055 1054; FF 1995 III 317). Aggiornata giusta l’art. 6 della Dec. n. 1 /2000 della Commissione mista del 20 dic. 2000 (RS 0.631.242.049).

Comunicazioni e uso delle informazioni

Art. 4

(1) L’autorità adita fornisce all’autorità richiedente, su sua richiesta, tutte le informazioni utili per il recupero di un credito. Al fine di ottenere queste informazioni, l’autorità adita esercita i poteri previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili per il recupero di crediti analoghi sorti nel paese in cui essa ha sede. 2. Nella domanda di informazioni sono indicati il nome e l’indirizzo della persona sul conto della quale debbono essere fornite le informazioni, nonché la natura e l’importo del credito al quale la domanda si riferisce. 3. L’autorità adita non è tenuta a trasmettere informazioni:

  1. che non sarebbe in grado di ottenere per il recupero di crediti analoghi sorti nel paese in cui essa ha sede;

  2. che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale o professionale;

  3. la cui comunicazione sarebbe tale da pregiudicare la sicurezza o l’ordine pubblico di detto paese.

4. L’autorità adita informa l’autorità richiedente dei motivi che si oppongono al soddisfacimento della domanda di informazioni. 5. Le informazioni ottenute in conformità del presente articolo sono impiegate unicamente per gli scopi della presente Convenzione e ad esse viene riconosciuta dal paese ricevente la stessa protezione di cui beneficiano le informazioni dello stesso genere a norma delle leggi di detto paese. Tali informazioni possono essere impiegate per altri scopi soltanto con il consenso scritto dell’autorità competente che le fornisce e sono sottoposte alle restrizioni stabilite da detta autorità. 6. La domanda di informazioni è redatta secondo il modello di cui all’allegato II della presente appendice.

Notifica

Art. 5

1. Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità adita provvede, secondo le norme di legge per la notifica dei corrispondenti atti o decisioni nello Stato membro in cui ha sede, alla notifica al destinatario di tutti gli atti e le decisioni ivi compresi quelli giudiziari concernenti un credito o un suo recupero, emanati nello Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente. 2. Nella domanda di notifica sono indicati il nome e l’indirizzo del destinatario, la natura e l’oggetto dell’atto o della decisione da notificare e, se del caso, il nome e l’indirizzo del debitore, il credito cui si riferisce l’atto o la decisione ed ogni altra informazione utile.

3. L’autorità adita informa immediatamente l’autorità richiedente circa il seguito dato alla domanda di notifica e, più in particolare, circa la data in cui l’atto o la decisione sono stati trasmessi al destinatario. 4. La domanda di notifica è redatta secondo il modello di cui all’allegato III della presente appendice.

Esecuzione delle domande

Art. 6

1. Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità adita procede, secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili per il recupero dei crediti analoghi sorti nel paese in cui essa ha sede, al recupero dei crediti oggetto di un titolo che ne permetta l’esecuzione. 2. A tal fine, ogni credito che sia oggetto di una domanda di recupero è considerato credito del paese in cui ha sede l’autorità adita, fatta salva l’applicazione dell’articolo 12.

Art. 7

1. La domanda di recupero di un credito che l’autorità richiedente inoltra all’autorità adita deve essere accompagnata da un esemplare ufficiale o da una copia certificata conforme del titolo che ne permette l’esecuzione, emesso nel paese in cui ha sede l’autorità richiedente e, se del caso, dall’originale o da una copia certificata conforme di altri documenti necessari al recupero. 2. L’autorità richiedente può formulare una domanda di recupero soltanto:

  1. se il credito o il titolo che ne permette l’esecuzione non sono contestati nel paese in cui essa ha sede;

  2. quando essa ha avviato nel paese in cui ha sede, la procedura di recupero che può essere eseguita in base al titolo di cui al paragrafo 1, e quando le misure adottate non hanno portato al pagamento integrale del credito;

  3. se l’importo del credito è superiore a 1500 euro. Il controvalore in valuta nazionale degli importi in euro di cui alla presente appendice è calcolato conformemente alle disposizioni dell’articolo 22 dell’appendice II.

3. Nella domanda di recupero sono indicati il nome e l’indirizzo della persona interessata, la natura del credito, la somma dovuta in capitale, in interessi e per spese, ed ogni altra informazione utile. 4. La domanda di recupero contiene inoltre una dichiarazione dell’autorità richiedente, che precisa la data a decorrere dalla quale è possibile procedere all’esecuzione secondo le norme di legge in vigore nel paese in cui essa ha sede, e conferma che sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2. 5. L’autorità richiedente invia all’autorità adita, non appena ne sia a conoscenza, ogni informazione utile relativa al caso che ha motivato la domanda di recupero.

Art. 8

Il titolo esecutivo per il recupero del credito è, all’occorrenza e secondo le disposizioni in vigore nel paese in cui ha sede l’autorità adita, omologato, riconosciuto, completato o sostituito con un titolo che ne permetta l’esecuzione nel suo territorio. All’omologazione, al riconoscimento, al completamento o alla sostituzione del titolo si deve provvedere quanto prima a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di recupero. Essi non possono essere rifiutati quando il titolo che permette l’esecuzione nel paese in cui ha sede l’autorità richiedente sia formalmente regolare. Nel caso in cui il compimento di una di queste formalità dia luogo ad un esame o ad una contestazione relativa al credito o al titolo che permette l’esecuzione, emesso dall’autorità richiedente, si applica l’articolo 12.

Art. 9

1. Il recupero è effettuato nella moneta del paese in cui ha sede l’autorità adita. 2. L’autorità adita può, se lo consentono le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nel paese in cui ha sede e previa consultazione dell’autorità richiedente, concedere al debitore una dilazione di pagamento o autorizzare un pagamento rateale. Gli interessi riscossi dall’autorità adita per tale dilazione di pagamento devono essere trasferiti all’autorità richiedente. Va altresì trasferito all’autorità richiedente ogni altro interesse riscosso per ritardato pagamento a norma delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nel paese in cui ha sede l’autorità adita.

Art. 10

I crediti da recuperare non beneficiano di nessun privilegio nel paese in cui ha sede l’autorità adita.

Art. 11

L’autorità adita informa immediatamente l’autorità richiedente del seguito dato alla domanda di recupero.

Domande contestate

Art. 12

1. Se nel corso della procedura di recupero un interessato contesta il credito o il titolo che ne permette l’esecuzione, emesso nel paese in cui ha sede l’autorità richiedente, egli deve adire l’organo competente del paese in cui ha sede l’autorità richiedente, in conformità delle norme vigenti in quest’ultimo. Quest’azione deve essere notificata dall’autorità richiedente all’autorità adita. Essa può inoltre essere notificata dall’interessato all’autorità adita.

2. Non appena l’autorità adita abbia ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1 da parte dell’autorità richiedente o da parte dell’interessato, essa sospende la procedura di esecuzione in attesa della decisione dell’organo competente in materia. Se lo ritiene necessario, e fatto salvo l’articolo 13, essa può ricorrere a provvedimenti cautelari per garantire il recupero, se le disposizioni legislative o regolamentari in vigore nel paese in cui essa ha sede lo consentono per crediti analoghi. 3. Quando la contestazione riguarda i provvedimenti esecutivi adottati nel paese in cui ha sede l’autorità adita, l’azione viene intrapresa davanti all’organo competente di questo paese, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari ivi vigenti. 4. Quando l’organo competente dinanzi al quale è stata intrapresa l’azione, conformemente al paragrafo 1, è un tribunale giudiziario o amministrativo, la decisione di tale tribunale, sempreché sia favorevole all’autorità richiedente e permetta il recupero del credito nel paese in cui l’autorità richiedente ha sede, costituisce il «titolo che permette l’esecuzione», ai sensi degli articoli 6, 7 e 8; il recupero del credito viene effettuato sulla base di tale decisione.

Provvedimenti cautelari

Art. 13

1. Su domanda motivata dell’autorità richiedente, l’autorità adita procede all’adozione dei provvedimenti cautelari per garantire il recupero di un credito se le disposizioni legislative o regolamentari in vigore nel paese in cui essa ha sede lo consentono. 2. Per l’attuazione del primo comma si applicano mutatis mutandis l’articolo 6, l’articolo 7, paragrafi 1, 3 e 5 e gli articoli 8, 11, 12 e 14. 3. La domanda di adozione di provvedimenti cautelari è redatta conformemente al modello di cui all’allegato IV della presente appendice.

Deroghe

Art. 14

L’autorità adita non è tenuta:

  1. ad accordare l’assistenza prevista dagli articoli da 6 a 13 se il recupero del credito è di natura tale da provocare, a causa della situazione del debitore, gravi difficoltà d’ordine economico o sociale nel paese in cui essa ha sede;

  2. ad accettare il recupero di un credito se ritiene che ciò può contravvenire all’ordine pubblico o ad altro interesse essenziale del paese nel quale ha sede l’autorità;

c) a procedere al recupero del credito quando l’autorità richiedente non ha esaurito, sul territorio del paese in cui essa ha sede, le azioni esecutive del credito stesso. L’autorità adita informa l’autorità richiedente dei motivi che ostano all’accoglimento della domanda di assistenza.

Art. 15

1. I problemi concernenti la prescrizione sono disciplinati esclusivamente dalle norme di legge in vigore nel paese in cui ha sede l’autorità richiedente. 2. Gli atti di recupero effettuati dall’autorità adita in conformità della domanda di assistenza che, se fossero stati effettuati dall’autorità richiedente, avrebbero avuto l’effetto di sospendere o di interrompere la prescrizione secondo le norme di legge vigenti nel paese in cui ha sede l’autorità richiedente, si considerano, a questo effetto, compiuti in quest’ultimo paese.

Riservatezza

Art. 16

I documenti e le informazioni inviati all’autorità adita per l’applicazione della presente appendice possono essere comunicati soltanto:

  1. alla persona cui si fa riferimento nella domanda di assistenza;

  2. alle persone e alle autorità incaricate del recupero dei crediti, e solo ai fini del recupero stesso;

  3. alle autorità giudiziarie competenti per le azioni di recupero dei crediti.

Lingue

Art. 17

Le domande di assistenza e i relativi documenti sono corredati da una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese in cui ha sede l’autorità adita o in una lingua che possa essere accettata da detta autorità.

Spese di assistenza

Art. 18

I paesi interessati rinunciano da una parte e dall’altra a qualsiasi rimborso delle spese risultanti dall’assistenza reciproca che essi si prestano in applicazione della presente appendice.

Tuttavia, il paese in cui ha sede l’autorità richiedente resta responsabile, nei confronti del paese in cui ha sede l’autorità adita, delle conseguenze pecuniarie di azioni riconosciute non fondate quanto alla realtà del credito o alla validità del titolo emesso dall’autorità richiedente.

Autorità abilitate

Art. 19

I paesi si comunicano l’elenco delle autorità abilitate a formulare o a ricevere domande di assistenza, nonché ogni successiva modifica dello stesso.

Art. 20 a 22

(La presente appendice non contiene gli articoli 20 a 22).

Complementarità

Art. 23

Le disposizioni della presente appendice non ostano all’applicazione di una più ampia assistenza reciproca che alcuni paesi si accordano o potrebbero accordarsi in virtù di accordi o convenzioni, anche nel settore della notifica di atti giudiziari o extragiudiziari.

Art. 24 a 26

(La presente appendice non contiene gli articoli 24 a 26).

Allegato I Disposizioni d’applicazione

Titolo I Campo di applicazione

Art. 1

1. Il presente allegato stabilisce le modalità pratiche per l’applicazione dell’appendice IV. 2. Il presente allegato stabilisce inoltre le modalità pratiche per la conversione e il trasferimento delle somme recuperate.

Titolo II Richieste di informazioni

Art. 2

1. La richiesta di informazioni di cui all’articolo 4 dell’appendice IV è redatta per iscritto secondo il modello di cui all’allegato II. Essa reca il timbro ufficiale dell’autorità richiedente ed è firmata da un suo funzionario debitamente autorizzato a formulare tale domanda. 2. L’autorità richiedente segnala nella domanda, ove necessario, ogni altra autorità eventualmente adita cui è stata inviata un’analoga domanda di informazioni.

Art. 3

La domanda di informazioni può riguardare:

  1. il debitore;

  2. oppure un’altra persona tenuta al pagamento del credito, ai sensi delle norme vigenti nel paese in cui ha sede l’autorità richiedente.

Qualora l’autorità richiedente abbia conoscenza che i beni appartenenti all’una o all’altra delle persone designate al comma precedente sono detenuti da una terza persona, la domanda può riguardare anche quest’ultima.

Art. 4

L’autorità adita accusa per iscritto (ed es.: via telex o telefax) ricevuta della domanda di informazioni entro il più breve termine e, in ogni caso, nei sette giorni successivi alla data di ricezione della domanda medesima.

Art. 5

1. L’autorità adita trasmette all’autorità richiedente le informazioni richieste man mano che le riceve. 2. Se non è stato possibile ottenere la totalità o parte delle informazioni richieste entro termini ragionevoli, tenuto conto del caso specifico, l’autorità adita ne informa l’autorità richiedente, specificandone le ragioni. In ogni caso, allo scadere del termine di sei mesi dalla data in cui è stata accusata la ricezione della domanda, l’autorità adita informa l’autorità richiedente sull’esito delle ricerche effettuate allo scopo di ottenere le informazioni richieste. Tenuto conto delle informazioni ad essa comunicate dall’autorità adita, l’autorità richiedente può domandare a quest’ultima di proseguire le sue ricerche. Detta domanda deve essere fatta per iscritto (ad es.: via telex o telefax) nel termine di due mesi dalla ricezione della comunicazione del risultato delle ricerche effettuate dall’autorità adita. L’autorità adita dà seguito a tale domanda secondo le disposizioni previste per la domanda iniziale.

Art. 6

Quando decide di non dare seguito favorevole alla richiesta di informazioni presentatale, l’autorità adita comunica per iscritto all’autorità richiedente i motivi che si oppongono al soddisfacimento della domanda, facendo espresso riferimento alle disposizioni specifiche dell’articolo 4 dell’appendice IV invocata. Tale comunicazione deve essere fatta dall’autorità adita non appena essa ha preso la decisione e, in ogni caso, prima dello scadere del termine di sei mesi a decorrere dalla data in cui è stata accusata ricezione della domanda.

Art. 7

L’autorità richiedente può in qualsiasi momento ritirare la domanda di informazioni che essa ha trasmesso all’autorità adita. La decisione di ritiro è comunicata per iscritto (ad es.: via telex o telefax) all’autorità adita.

Titolo III Domanda di notifica

Art. 8

La domanda di notifica di cui all’articolo 5 dell’appendice IV è redatta per iscritto in duplice esemplare conformemente al modello figurante all’allegato III. Essa reca il timbro ufficiale dell’autorità richiedente ed è firmata da un agente dell’autorità stessa debitamente autorizzato a formulare tale domanda. Deve essere allegato alla domanda prevista dal comma precedente, in duplice esemplare, l’atto (o la decisione) di cui è chiesta la notifica.

Art. 9

La domanda di notifica può riguardare ogni persona fisica o giuridica che, in conformità delle disposizioni vigenti nel paese in cui ha sede l’autorità richiedente, deve avere conoscenza di un atto o di una decisione che la riguarda.

Art. 10

1. Non appena ricevuta la domanda di notifica, l’autorità adita adotta le misure necessarie per procedere alla notifica stessa, in conformità delle norme vigenti nello Stato membro in cui essa ha sede. 2. L’autorità adita informa l’autorità richiedente in merito alla data della notifica non appena quest’ultima è stata effettuata. Tale informazione si effettua inviando all’autorità richiedente uno degli esemplari della sua domanda debitamente completata dell’attestato che figura a tergo.

Titolo IV Domanda di recupero e/o di adozione di provvedimenti cautelari

Art. 11

1. La domanda di recupero di un credito e/o di adozione di provvedimenti cautelari prevista dagli articoli 6 e 13 dell’appendice IV è redatta per iscritto conformemente al modello di cui all’allegato IV. Essa contiene la dichiarazione comprovante che ricorrono le condizioni previste dall’appendice IV per l’avvio della procedura di mutua assistenza in materia, reca il timbro ufficiale dell’autorità richiedente ed è firmata da un suo funzionario debitamente autorizzato a formulare la domanda medesima. 2. Il titolo esecutivo da allegare alla domanda di recupero e/o di adozione di provvedimenti cautelari può essere rilasciato globalmente per più crediti allorché riguardi una sola persona. Per l’applicazione degli articoli da 12 a 19, i diversi crediti rientranti nello stesso titolo esecutivo sono considerati come costituenti un credito unico.

Art. 12

1. La domanda di recupero e/o di adozione di provvedimenti cautelari può riguardare:

  1. il debitore, ovvero

  2. qualsiasi persona tenuta al pagamento del credito in applicazione delle disposizioni in vigore nel paese in cui l’autorità richiedente ha sede.

2. Se necessario, l’autorità richiedente indica all’autorità adita i beni appartenenti alle persone di cui al paragrafo 1 che, per quanto risulta all’autorità richiedente, sono detenuti da una terza persona.

Art. 13

1. L’autorità richiedente indica gli importi del credito da recuperare tanto nella moneta del paese in cui essa ha sede quanto nella moneta del paese in cui ha sede l’autorità adita. 2. Il tasso di cambio da utilizzare ai fini dell’applicazione del paragrafo 1 è l’ultimo corso di vendita registrato sul o sui mercati di cambio più rappresentativi del paese in cui l’autorità richiedente ha sede il giorno in cui la domanda è stata firmata.

Art. 14

L’autorità adita accusa al più presto per iscritto (ad es.: via telex o telefax) ricevuta della domanda di recupero e/o di adozione di provvedimenti cautelari e, in ogni caso, nei sette giorni dalla domanda medesima.

Art. 15

Qualora la totalità o parte del credito non possa essere recuperata entro termini ragionevoli, tenuto conto del caso specifico, l’autorità adita ne informa l’autorità richiedente, indicando le ragioni del ritardo. In ogni caso, allo scadere del termine di un anno dalla data in cui è stata accusata ricevuta della domanda, l’autorità adita informa l’autorità richiedente dell’esito della procedura da essa avviata per il recupero e/o l’adozione di provvedimenti cautelari. L’autorità richiedente, tenuto conto delle informazioni fornitele dall’autorità adita, può richiedere a quest’ultima di proseguire la procedura di recupero e/o di adozione di provvedimenti cautelari da essa avviata. Tale richiesta deve essere redatta per iscritto (ad es.: via telex o telefax) nel termine di due mesi dal termine della ricezione della comunicazione del risultato della procedura di recupero e/o di adozione di provvedimenti cautelari ad opera dell’autorità adita. L’autorità adita dà seguito a tale domanda secondo le disposizioni previste dalla domanda iniziale.

Art. 16

Le contestazioni del credito o del titolo che ne permette l’esecuzione del recupero introdotte nel paese in cui ha sede l’autorità richiedente sono notificate per iscritto (ad es.: via telex o telefax) dall’autorità richiedente all’autorità adita non appena l’autorità richiedente ne è stata informata.

Art. 17

1. Se la domanda di recupero e/o di adozione di provvedimenti cautelari diviene senza oggetto in seguito al pagamento del credito, all’annullamento di quest’ultimo o per qualsiasi altro motivo, l’autorità richiedente ne informa immediatamente per iscritto (ad es.: via telex o telefax) l’autorità adita affinché quest’ultima possa interrompere l’azione intrapresa.

2. Se l’importo del credito oggetto della domanda di recupero e/o di adozione di provvedimenti cautelari risulta modificato per una qualunque ragione, l’autorità richiedente ne informa immediatamente per iscritto (ad es.: via telex o telefax) l’autorità adita. Se la modifica consiste in una riduzione dell’importo del credito, l’autorità adita prosegue l’azione intrapresa al fine del recupero o dell’adozione di provvedimenti cautelari, ma tale azione resta limitata alla somma che rimane da riscuotere. Se, nel momento in cui l’autorità adita è informata della diminuzione dell’importo del credito, il recupero dell’importo iniziale è già stato effettuato da essa senza che la procedura di trasferimento di cui all’articolo18 sia stata iniziata, l’autorità adita rimborsa a colui che ne ha diritto l’importo riscosso in eccesso. Se la modifica consiste in un aumento dell’importo del credito, l’autorità richiedente trasmette al più presto all’autorità adita una domanda complementare di recupero e/o di adozione di provvedimenti cautelari. Tale domanda complementare è, nella misura del possibile, trattata dall’autorità adita insieme alla domanda iniziale dell’autorità richiedente. Quando, tenuto conto dello stato di avanzamento della procedura in corso, non è possibile allegare la domanda complementare alla domanda iniziale, l’autorità adita è tenuta a dar seguito alla domanda complementare soltanto se riguarda un importo uguale o superiore a quello previsto dall’articolo 7 dell’appendice IV. 3. Per la conversione dell’importo modificato del credito nella moneta del paese in cui ha sede l’autorità adita, l’autorità richiedente ricorre al tasso ufficiale di cambio applicato nella propria domanda iniziale.

Art. 18

Le somme recuperate dall’autorità adita, ivi compresi, eventualmente, gli interessi di cui all’articolo 9, paragrafo 2 dell’appendice IV, sono trasferite all’autorità richiedente nella moneta del paese in cui ha sede l’autorità adita. Il trasferimento deve avvenire nel mese che segue il giorno in cui è stato effettuato il recupero.

Art. 19

A prescindere dalle somme eventualmente riscosse dall’autorità adita per gli interessi di cui all’articolo 9, paragrafo 2 dell’appendice IV, il credito è considerato recuperato in proporzione al recupero dell’importo espresso nella moneta nazionale del paese in cui ha sede l’autorità adita, in base al tasso di cambio di cui all’articolo 13, paragrafo 2.

Titolo V Disposizioni generali e finali

Art. 20

1. L’autorità richiedente può formulare una domanda di assistenza per un solo o diversi crediti allorché questi siano a carico di una stessa persona.

2. Le informazioni previste negli allegati II, III e IV possono essere fornite su documenti stabiliti su carta bianca con dei mezzi informatici che rispettino le condizioni di forma dei formulari ripresi negli allegati.

Art. 21

Le informazioni e gli altri dati comunicati dall’autorità adita all’autorità richiedente sono redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese in cui ha sede l’autorità adita.

Convenzione del 20 maggio 1987 Allegato II dell’appendice IV relativa a un regime comune di transito (Articolo 4 dell’appendice IV) A (Riservato all’autorità cui è indirizzata la Domanda di informazioni Il sottoscritto , in qualità di agente debitamente autorizzato dall’autorità richiedente designata qui sopra, domanda con la presente informazione in conformità dell’articolo 4 dell’appendice IV della Convenzione Informazioni relative alla persona Informazioni relative al credito o ai Informazioni richieste interessata1 crediti

  1. Nome e 2 indirizzo { noto presunto2 – Importo (compresi eventuali interessi e spese)

  2. Informazioni utili concer- – Natura esatta del credito o dei nenti la persona designata crediti qui sopra – debitore principale – Altre indicazioni – co-debitore – terzo detentore Altre autorità adite

Persona fisica o giuridica

Cancellare la menzione inutile Convenzione del 20 maggio 1987 Allegato III dell’appendice IV relativa a un regime comune di transito (Articolo 5 dell’appendice IV) A (Riservato all’autorità cui è indirizzata la Domanda di notifica Il sottoscritto , in qualità di agente debitamente autorizzato dall’autorità richiedente designata qui sopra, domanda con la presente notifica, in conformità dell’articolo 5 dell’appendice IV della Convenzione, dell’atto/della decisione1 seguente:

Informazioni relative alla persona Natura e Informazioni relative al Altre informazioni interessata1 oggetto credito o ai crediti dell’atto (o della decisione) da notificare

  1. Nome e 1 indirizzo { noto presunto1 – Importo del credito o dei crediti (ivi compresi eventuali interessi e spese)

  2. Nome e indirizzo del debitore – Natura esatta principale se diverso da quello del credito o dei del destinatario crediti

  3. Altre informazioni – Altre indicazioni

Cancellare la menzione inutile

Persona fisica o giuridica Allegato III dell’Appendice IV Attestato di notifica Il sottoscritto funzionario attesta che l’atto/la decisione77 allegato(a) alla domanda che figura a tergo – è stato(a) notificato(a) al destinatario previsto nella domanda in data . La notifica è stata effettuata secondo le seguenti modalità78: – non è stato(a) notificato(a) al destinatario di cui alla detta domanda per i seguenti motivi79:

(Data)

Cancellare la menzione inutile.

Indicare con precisione se la notifica è stata fatta personalmente al destinatario o secondo un’altra procedura.

Cancellare la menzione inutile.

0.631.242.04 Ordinamento generale Convenzione del 20 maggio 1987 Allegato IV dell’appendice IV relativa a un regime comune di transito (Articolo dal 6 al 13 dell’appendice IV) A (Riservato all’autorità cui è indirizzata la Domanda di ricupero/adozione di prevvedimenti cautelari1 Il sottoscritto , in qualità di agente debitamente autorizzato dall’autorità richiedente designata qui sopra, domanda con la presente – il ricupero del o dei crediti oggetto del titolo esecutivo qui allegato conformemente all’articolo 7 dell’appendice IV della Convenzione; le condizioni dell’articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b), sono soddisfatte1: – l’adozione di provvedimenti cautelari, conformemente all’articolo 13 dell’appendice IV della Convenzione nei confronti della persona qui sotto indicata intestataria del credito o dei crediti oggetto dei titolo esecutivo qui allegato; allego alla presente una domanda motivata1:

Informazioni relative alla persona Informazioni relative al credito interessata1 Natura Importo espresso nella Importo espresso nella Tasso di Altre informazioni esatta del moneta del paese in moneta del paese in cambio credito cui ha sede l’autorità cui ha sede l’autorità utilizzato richiedente adita

  1. Nome e indirizzo { noto1 presunto1 Importo somma capitale dovuto1 Data a decorrere dalla quale è possibile l’esecuzione

  2. Altre informazioni utili Importo degli interessi maturati fino al Termine giorno della firma della presente3 di prescrizione – debitore principale Importo delle spese sostenute fino al Beni del debitore – co-debitore giorno della firma della presente3 detenuti da una – terzo detentore terza persona Totale (Firma) Dettaglio dei documenti annessi (Timbro ufficiale)

Cancellare la menzione inutile

Persona fisica o giuridica

In caso di titolo esecutivo globale, indicare l’importo dei crediti di natura differente.