0.631.252.916.320.4
Accordo tra il Consiglio federale svizzero, il Governo del Principato del Liechtenstein e il Governo federale austriaco concernente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di Ruggell/Nofels
Concluso a Vienna il 24 maggio 2000 Entrato in vigore il 1° luglio 2000 (Stato 21 maggio 2002)
Visto il protocollo del 2 settembre 19632 tra la Confederazione Svizzera, il Principato del Liechtenstein e la Repubblica austriaca concernente l’applicazione al Principato del Liechtenstein della Convenzione austro-svizzera relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio, compreso il Protocollo finale, è stato concluso il seguente accordo:
Art. 1
Al valico di Ruggell/Nofels, sul territorio del Principato del Liechtenstein, sono istituiti uffici a controlli nazionali abbinati.
Ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 della Convenzione del 2 settembre 19633, l’ufficio di controllo austriaco è aggregato al Comune di Feldkirch.
Art. 2
La zona prevista per i controlli comprende:
le infrastrutture utilizzate in comune dagli agenti degli Stati interessati, ossia: – un settore della Noflerstrasse di una lunghezza di 115 metri, a partire dalla frontiera politica sul ponte che attraversa l’Hasabach in direzione di Ruggell; – una striscia di terreno di2 metri di larghezza che circonda entrambi gli edifici doganali; – i parcheggi adiacenti l’edificio doganale;
l’edificio doganale riservato all’uso esclusivo degli agenti austriaci situato a sud-est della Noflerstrasse.
Il testo originale tedesco è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. ted. della presente Raccolta.
Al fine di sostenersi reciprocamente nell’esercizio quotidiano, segnatamente in caso di minaccia o di pericolo per la vita degli organi che svolgono il proprio servizio, delle parti presenti o di terzi non coinvolti, gli agenti degli Stati contraenti sono autorizzati a prestarsi reciproca assistenza anche nelle infrastrutture, negli edifici e nei relativi settori che di regola sono i soli a utilizzare.
Art. 3
Il presente accordo è sottoposto alla ratificazione conformemente alla legislazione interna degli Stati contraenti ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al mese in cui è stata apposta la firma.
Il presente accordo è concluso a tempo indeterminato. Ognuna delle Parti contraenti può denunciarlo, per scritto, per via diplomatica. L’accordo cessa di avere effetto sei mesi dopo che le altre Parti contraenti hanno ricevuto la denuncia.
Fatto a Vienna, il 24 maggio 2000, in tre esemplari originali in lingua tedesca.
Per il Consiglio Per il Governo del Per il Governo federale svizzero: Principato del Liechtenstein: federale austriaco: Claudio Caratsch Maria Pia Kothbauer Christian Prosl